Categoria: 1958
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Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 15 gennaio 1958
Validità: 01.01.1957 - 31.12.1959
Parti: Collegio dei Costruttori Edili della provincia di Modena e Fenea, Federazione Italiana Lavoratori dell’Edilizia-Cisl, Fillea
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Modena

Sommario:

Premessa
Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Minimi di paga base.
Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Art. 5. - Lavori fuori zona.
Norme per gli addetti ai lavori dell’armamento ferroviario
Art. 6. - Indennità perforazione pozzi.
Art. 7. - Pagamento delle ferie, gratifica natalizia e festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 8. - Passaggio di mansioni.
Art. 9. - Indennità speciale.
Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Art. 11. - Scuole.
Art. 12. - Indennità per lavori in alta montagna.
Minimi di paga base

Contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Modena, 15 gennaio 1958

Addì, 15 gennaio 1958, in Modena, tra il Collegio dei Costruttori Edili della provincia di Modena [...], e, in ordine alfabetico, la Federazione Nazionale Edili ed Affini «Fenea» Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini [...], la Federazione Italiana Lavoratori dell’Edilizia, aderente alla Cisl [...], il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, aderente alla Camera Confederale del Lavoro di Modena «Fillea» [...], premesso che il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai edili, stipulato il 13 settembre 1957 ed in vigore dal 1° ottobre 1957, all’articolo 68, ha prorogato per la durata di esso, e cioè fino al 31 dicembre 1959, l'efficacia dei Contratti integrativi del Contratto Nazionale di Lavoro 18 dicembre 1954;
che, in forza di tale proroga il contratto integrativo per la provincia di Modena 28 luglio 1955 resterà in vigore fino alla predetta data del 31 dicembre 1959;
preso atto, tuttavia, della necessità di modifiche allo stesso laddove incompatibile con le innovazioni, salariali e normative, apportate alla disciplina contrattuale del contratto collettivo nazionale di lavoro del 13 settembre 1957;
effettuato, conseguentemente un opportuno adeguamento coordinativo del testo con le norme del più volte menzionato contratto collettivo nazionale di lavoro 13 settembre 1957, ora in vigore;
si riconosce il presente contratto collettivo di lavoro integrativo di quello nazionale valido fino al 31 dicembre 1959 per tutto il territorio della provincia di Modena, per le Imprese delle industrie edilizia ed affini e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 2. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 8 (otto) ore giornaliere o 48 settimanali. Per i lavori discontinui e di semplice attesa e custodia, vale la dizione del CCNL 13 settembre 1957. Per gli operai addetti ai lavori preparatori e complementari (es. capi squadra, calcinatori, ecc.) l'orario normale giornaliero può essere portato a 9 (nove) ore.

Art. 4. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’articolo 24 del CCNL 13 settembre 1957, vengono stabilite le seguenti indennità percentuali da calcolarsi sulla paga base, indennità di contingenza e indennità speciale:
1. Lavori di ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 9 %
2. Lavori su scale aeree tipo Porta 25 %
8. Lavori in pozzi neri preesistenti 50 %
4. Lavori per fognature nuove in galleria aventi sezioni non superiori a m. 1,50 6 %
5. Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 38 %
6. Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a 12 cm.) 26 %
7. Spurgo pozzi bianchi preesistenti con profondità di 3 m. 40 %
8. Costruzione di pozzi a profondità:
a) da m. 3 1/2 a m. 10 20 %
b) oltre i m. 10 40 %
9. Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuano oltre la prima 1/2 ora (compresa la prima mezz’ora) 10 %
10. Costruzione camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dalla altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o al piano superiore al basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 20 %
11. Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % e oltre 15 %
12. Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori dell’armamento ferroviario 20 %
13. Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 18 %
14. Lavori di scavo in cimiteri in contatto con tombe 40 %
15. Lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da 0 a 10 m da stabilirsi
b) da oltre 10 a 16 m da stabilirsi
c) da oltre 16 a 22 m da stabilirsi
d) oltre a 22 m da stabilirsi
16. Lavori di demolizione di strutture pericolanti 20 %
17. Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo o di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetta a tale titolo uno speciale trattamento da stabilirsi
18. Lavori in galleria per il personale addetto:
a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 30 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 24 %
c) alle riparazioni o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 18 %
Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 % sarà corrisposta in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18) un’ulteriore indennità del 7 %
19. Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %
Le percentuali di cui al presente articolo, eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o alla neve, non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente accordo.

Art. 12. - Indennità per lavori in alta montagna.
a) I lavoratori che pernottano fuori residenza e che prestano la loro attività nel settore dell’edilizia ad un'altitudine superiore ai metri 1500, avranno diritto all’alloggio ed al vitto gratuito da parte dell’impresa (compreso la fornitura di un pagliericcio) oppure ad una indennità giornaliera di L. 400
A detti lavoratori non competerà quanto sopra, qualora l’impresa disponga per loro trasporto da e per il cantiere.
b) I lavoratori che pernottano nella loro residenza ed hanno lavorato ad una altitudine superiore ai 1500 metri, percepiranno una maggiorazione del 10 % sulla paga base, indennità di contingenza e indennità speciale.