Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 01 marzo 2013, n. 5138 - Infortunio con una pala meccanica e danno per perdita di chance


 

Fatto



Il Tribunale di Trapani con sentenza del 3 marzo 2004 ha condannato S. G. e S. F. a corrispondere a B. V., a seguito di un infortunio sul lavoro, la complessiva somma di € 36.303,62 a titolo di danno patrimoniale, biologico e morale.

Su impugnazione di tutte le parti, la Corte di Appello di Palermo, riuniti i giudizi, confermando che l'infortunio era da ascrivere in ragione del 70% a S. F., datore dì lavoro, e del 15% ciascuno a S. G. - che, manovrando una pala meccanica, aveva determinato l’infortunio - e allo stesso lavoratore, ha ridotto il suddetto importo ad € 12.294,11.

In particolare ha rilevato la Corte territoriale, per quanto ancora qui rileva, che non era dovuto l'importo di € 15.790,32 liquidato al B. a titolo di danno patrimoniale perché riconosciuto in ultrapetizione e peraltro senza alcuna motivazione.

Ha poi rigettato la domanda di perdita di chance avanzata in primo grado dal lavoratore e non esaminata dal primo giudice, per mancanza di prova sulla perdita di chance.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione B. V., sulla base di due motivi.

Le controparti non si sono costituite in giudizio.

Diritto



1. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 416, comma 3, c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente deduce che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che la sentenza di primo grado aveva riconosciuto il danno patrimoniale in suo favore senza che questo fosse stato specificato, pronunziando così ultra petitum.

Ed infatti nel ricorso introduttivo era stato chiesto il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e morali, subiti per effetto dell'infortunio, richiesta questa nella quale era ricompresa "ogni e qualsiasi ragione di pregiudizio possibile, immaginabile e ragionevolmente sostenibile".

2. Il motivo non è fondato.

La Corte d'appello ha affermato che le voci di danno patrimoniale di cui il ricorrente, con il ricorso di primo grado, aveva chiesto il risarcimento erano le seguenti: mancato guadagno da invalidità temporanea per mesi tre, spese mediche, spese di assistenza, spese di trasporto e perdita di chance con riferimento al concorso di agente di polizia penitenziaria al quale il ricorrente non era stato ammesso per inidoneità fisica conseguente all'infortunio.

Ha aggiunto che tutte tali voci di danno erano state esaminate dal primo giudice, ad eccezione di quella relativa alla perdita di chance, il cui esame è stato effettuato dalla stessa Corte di merito in accoglimento del relativo motivo di gravame proposto dal B.

Ha quindi ritenuto che "il danno patrimoniale" liquidato in sentenza costituiva una ulteriore voce risarcitoria mai richiesta dal B. e che, di conseguenza, il relativo capo della decisione era stato reso in evidente ultrapetizione.

Tale decisione è corretta, risultando dal ricorso introduttivo - il cui esame non è precluso a questa Corte attesa la natura del vizio denunziato - che in effetti le voci di danno di cui era stato chiesto il risarcimento erano quelle indicate nella sentenza impugnata.

Al riguardo va ricordato che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, previsto dall'art. 112 c.p.c, implica il divieto di attribuire alla parte un bene non richiesto, o comunque dì emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, onde esso deve ritenersi violato ogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi identificativi dell'azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene non compreso nella domanda.

Deve aggiungersi che nel rito del lavoro il ricorso introduttivo deve contenere, a norma dell'art. 414 c.p.c, la specifica determinazione dell'oggetto della domanda, in modo non solo da porre il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, ma di consentire al giudice di individuare, senza incertezze, l'oggetto della pretesa e di emettere una statuizione che trovi corrispondenza nella domanda, senza esorbitare dai limiti della stessa.

3. Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deduce che la Corte territoriale è incorsa in contraddizione laddove, dopo avere affermato che, al fine di ottenere il risarcimento da perdita di chance è necessario provare "la realizzazione in concreto almeno di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita" del datore di lavoro, ha poi ritenuto che la mancata ammissione al concorso di agente di polizia penitenziaria in ragione della inidoneità fisica conseguente all'infortunio sul lavoro (amputazione del primo dito del piede destro) non costituisse sufficiente elemento al fine di configurare la perdita di chance.

Sotto tale ultimo profilo il ricorrente lamenta inoltre che la sentenza impugnata non è adeguatamente motivata.

4. Anche questo motivo è infondato.

Deve premettersi che, nei rapporti di lavoro, la chance consiste nella mera possibilità per il lavoratore di conseguire un risultato favorevole ed è connesso alla condotta lesiva del datore di lavoro.

Quanto alla prova della sua sussistenza, il preteso creditore ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.

Non sussiste danno per perdita di chance quando la probabilità è pari a zero e, parimenti, quando la probabilità è pari al 100%, perché in questo caso il danno viene ad identificarsi con il danno da perdita del risultato.

Ricorre viceversa tale tipo di danno nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia concreti margini di raggiungimento del risultato sperato.

Orbene, vero è che nella specie la Corte d'appello ha affermato che il danno da perdita di chance richiedeva la prova "almeno" di alcuni elementi da cui evincere che il mancato risultato sperato era da ricollegare alla condotta illecita del datore di lavoro, ma subito dopo la stessa Corte ha chiarito ("....Si vuol dire che ") che, in tema di danno derivante dalla impossibilità di partecipare ad un concorso, "occorre la prova che ove il richiedente avesse avuto la possibilità di parteciparvi avrebbe avuto probabilità non distanti da quelle degli altri aspiranti positivamente valutati".

Ed ha aggiunto che nella specie il ricorrente, premesso che era stato escluso dal concorso per la suddetta inidoneità fisica, si era limitato ad affermare che egli sarebbe stato sicuramente assunto come lo era stato suo fratello, allegazione questa, ad avviso della Corte, del tutto insufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda.

E' dunque da escludere che sussista la dedotta contraddittorietà della motivazione, apparendo il percorso argomentativo della Corte di merito coerente e logico.

Parimenti è da escludere l'asserita mancanza o insufficienza della motivazione, avendo la sentenza impugnata, sia pure sinteticamente, dato conto delle ragioni per le quali la domanda era stata rigettata, ritenendo insufficienti gli elementi probatori posti a sostegno della richiesta, atteso che da essi non era dato evincere la concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di risultare vincitore del concorso.

Ed in effetti, al riguardo, alcuna dimostrazione è stata fornita, ad esempio, circa il numero dei partecipanti al concorso, il numero dei posti disponibili, i titoli vantati dal ricorrente rispetto ai concorrenti risultati vincitori, etc, circostanze queste che, ove provate, avrebbero potuto condurre ad un risultato diverso.

5. Alla stregua di tutto quanto precede il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del presente giudizio stante la mancata costituzione di S. G. e S. F..

P.Q.M.



Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.