Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 11 giugno 1955
Validità: 13.06.1955 - 31.12.1956
Parti: Unione Parmense degli Industriali e Fillea, Filde, Fenea
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Parma

Sommario:

Art. 1. - Distribuzione dell’orario normale di lavoro nell’anno.
Art. 2. - Lavori speciali disagiati - Misura delle maggiorazioni.
Art. 3. - Lavori fuori zona.
Art. 4. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e modalità di erogazione.
Art. 5. - Indennità speciale.
Art. 6. - Indennità per lavori in alta montagna.
Art. 7. - Indennità di cantiere ferroviario.
Art. 8. - Validità e durata.

Contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Parma, 11 giugno 1955

In Parma, presso la sede dell’Unione Parmense degli Industriali, il giorno 11 giugno 1955, tra l'Unione Parmense degli Industriali [...], rappresentata dal suo Vice Presidente [...] e dalla Delegazione industriale [...], assistiti da [...]Unione Parmense degli Industriali [...], il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Parma, aderente alla Fillea [...], con l’intervento [...] della Camera del Lavoro di Parma e Provincia, la Filde Provinciale, aderente all’Unione Sindacale di Parma e Provincia [...], la Fenea Provinciale, aderente alla Camera Sindacale del Lavoro di Parma e Provincia [...], viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria edile ed affine, stipulato in Roma il 18 dicembre 1954, da valere per tutto il territorio della provincia di Parma per le imprese dell’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche, fluviali, lacuali, imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas e fognature e di bonifica e gli operai da esse dipendenti.

Art. 1. - Distribuzione dell’orario normale di lavoro nell’anno.
In relazione a quanto previsto nell’art. 8 «Orario di lavoro» del contratto nazionale di categoria 18 dicembre 1954, la distribuzione dell’orario normale di lavoro nell’anno viene fissata come segue:
- 42 ore settimanali, nei mesi di: gennaio, febbraio, novembre, dicembre;
- 48 ore settimanali, nei mesi di: marzo, aprile, settembre, ottobre;
- 54 ore settimanali, nei mesi di: maggio, giugno, luglio, agosto.

Art. 2. - Lavori speciali disagiati - Misura delle maggiorazioni.
Con riferimento all’art. 10 del contratto Collettivo nazionale di lavoro, sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto e indennità di contingenza) indicate a fianco di ciascuno di essi:
1. Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 15 %
2. Lavori su scale aeree tipo Porta 20 %
3. Lavori in pozzi neri preesistenti 50 %
4.
a) lavori per fognature nuove in gallerie 15 %
b) lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 40 %
5. Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) 19 %
6. Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 30 %
7. Costruzione di pozzi a profondità:
a) da m. 3 1/2 a 10 30 %
b) oltre i m. 10 35 %
8. Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 5 %
9. Costruzioni di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazioni di sopramano, ed a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato ( se il camino è incorporato al fabbricato stesso 15 %
10. Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 8%
11. Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 15 %
12. Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta (inferiore ai 90 cm.) a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 15 %
13. Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 20 %
14. Lavori in cassoni ad aria compressa: le Organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori sono d’accordo di procedere alla determinazione delle relative percentuali ove dovessero essere eseguiti i lavori per i quali sia previsto l’impiego dei cassoni ad aria compressa.
15. Lavori di demolizione di strutture pericolanti 20 %
16. Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 10 %
17. Lavori in galleria, per il personale addetto:
a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale 20 %
ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 15 %
b) ai lavori di rivestimento od intonaco o di rifinitura di opere murarie, od a lavori per opere sussidiarie e ai trasporti nell’interno della galleria durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 10 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate 6 %
Al personale addetto ai lavori in galleria, o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 % sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17, una ulteriore indennità del 5 %
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore e saranno corrisposte soltanto per il tempo di effettiva prestazione di opera nei casi e nelle condizioni previsti nei presente articolo.

Art. 6. - Indennità per lavori in alta montagna.
Gli eventuali compensi da darsi a titolo di indennità agli operai che dovessero lavorare in zone di alta montagna, verranno concordati, caso per caso, fra le organizzazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 8. - Validità e durata.
Il presente contratto collettivo entra in vigore il 13 giugno 1955 per tutto il territorio della provincia di Parma ed avrà la stessa durata del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1954.
Per la disdetta od il tacito rinnovo, valgono le norme del citato contratto nazionale.