Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione degli Industriali della Provincia di Piacenza e Fillea-Camera del Lavoro di Piacenza, Sfi-Cgil, Federedili-Unione Sindacale Provinciale, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Piacenza

Sommario:

Premessa
Art. 1. - Minimi di paga e qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Lavori fuori zona.
Art. 5. - Trattamento economico per ferie, festività e gratifica natalizia.
Art. 6. - Indennità speciale.
Art. 7. - Cassa edile.
Art. 8. - Scuole edili.
Art. 9. - Validità e durata.

Contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese esercenti le industrie dell’edilizia ed affini della provincia di Piacenza, 2 ottobre 1959

In Piacenza, addì 2 ottobre 1959, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Piacenza [...] e il Sindacato Provinciale Fillea, aderente alla Camera del Lavoro di Piacenza [...], il Sindacato Provinciale Sfi, aderente alla Cgil [...], la Federedili di Piacenza, aderente all’Unione Sindacale Provinciale [...], la Feneal, aderente alla Unione Italiana Lavoratori [...], premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti alle Industrie dell’edilizia ed affini, il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 1960;
visti gli articoli dello stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 ed in particolare gli articoli 14, 23, 61, 62, 68;
si sottoscrive il presente «Verbale di ricognizione» e, per le materie espressamente deferite alla regolamentazione contrattuale collettiva provinciale, si stipulano, con il presente atto, le relative norme che sono integrative del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959.
Il presente «Verbale di ricognizione» e le predette norme integrative valgono per le Imprese esercenti le Industrie dell’edilizia ed affini in tutto il territorio della provincia di Piacenza e per i lavoratori da esse dipendenti.

Art. 2. - Orario di lavoro.
In relazione a quanto previsto dall’art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro richiamato in premessa, viene stabilito che la durata massima dell’orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o 48 settimanali, per tutti i mesi dell’anno ad eccezione del periodo 15 maggio-15 settembre durante il quale si conviene che detto orario possa avere la durata massima di 9 ore giornaliere o 54 settimanali.

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
A sensi di quanto previsto dall’art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro richiamato in premessa vengono fissate, per l’opera prestata nella esecuzione dei lavori sottospecificati, le seguenti percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione globale oraria (paga base di fatto più indennità di contingenza e più indennità speciale):
1. Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 25 %
2. Lavori su scale aeree tipo porta 25 %
3. Lavori in pozzi neri preesistenti 40 %
4. Lavori per fognature nuove in gallerie e lavori di riparazione e spurgo in fognature preesistenti 30 %
5. Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, pur fruendo dei mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua che abbia un livello superiore a 12 cm.) 20 %
6. Spurgo di pozzi bianchi preesistenti aventi profondità superiore a 3 metri 30 %
7. Costruzione di pozzi a profondità di:
a) da m. 3 1/2 a m. 10 30 %
b) oltre i m. 10 50 %
8. Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve, sempreché tali lavori continuino ad essere svolti oltre la prima mezz’ora di attività (ed in tal caso anche sulla retribuzione afferente alla prima mezz’ora va applicata la percentuale di maggiorazione) 5 %
9. Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano ed a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato, se il camino è incorporato al fabbricato stesso 25 %
10. Costruzioni di piani inclinati con pendenza del 60 % od oltre 20 %
11. Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario: la particolare retribuzione per gli operai addetti a tali lavori è stata determinata a mezzo di apposito Contratto collettivo provinciale
12. Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 20 %
13. Lavori di spurgo canali allo scoperto 20 %
14. Lavori di scavo in cimiteri per la rimozione di tombe preesistenti 15 %
15. Lavori di demolizione di strutture pericolanti 20 %
16. Lavori eseguiti in Stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli Stabilimenti stessi cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento; va applicata la stessa indennità che compete all’operaio di produzione dello Stabilimento ove viene svolto il lavoro -
17. Lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da m. 0 a m. 10 . 48 %
b) da m. 10 a m. 16 84 %
c) da m. 16 a m. 22 120 %
18. Lavori eseguiti con martelli pneumatici 5 %
Per i lavori in galleria e alta montagna, le Organizzazioni stipulanti si riservano di incontrarsi per fissare le relative percentuali di maggiorazione allorquando dovessero localmente svolgersi lavori in tali particolari condizioni ambientali.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore.

Art. 7. - Cassa edile.
Le Parti in attesa di esaminare, a sensi dell’art. 62 del Contratto Nazionale di Lavoro richiamato in premessa, la possibilità di realizzare per la provincia di Piacenza la Cassa Edile, ritengono opportuno, in via sperimentale, di procedere soltanto all’accantonamento a far tempo dal 1° gennaio 1960, presso un locale Istituto Bancario - da prescegliersi successivamente tra esse d’accordo - degli importi derivanti dalla applicazione della percentuale del 22,30 % che le Imprese edili sono tenute a corrispondere ai dipendenti lavoratori, ai sensi del precedente art. 5, a titolo di ferie, festività e gratifica natalizia.
[...]
Trascorsi sei mesi dall'inizio dell’accantonamento di cui sopra, le Parti si riservano di riunirsi onde esaminare se, sulla base degli elementi di valutazione di cui saranno venute nel frattempo in possesso, esse, concordemente, ravvisino o meno la possibilità di procedere alla costituzione, per la provincia di Piacenza, della Cassa Edile di cui al richiamato art. 62 del predetto Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Categoria.
[...]

Art. 8. - Scuole edili.
In relazione a quanto previsto nell’art. 61 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro richiamato in premessa, le Parti costituiscono l’apposito Ente-Scuola che, per la provincia di Piacenza, agendo secondo quanto disposto nel medesimo art. 61, tenderà - in base agli scopi previsti nel proprio Statuto - alla riconosciuta finalità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili, per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle stesse e migliorare ed aumentare il rendimento nella produzione.
[...]
Il presente Accordo sulla costituzione dell’Ente Scuola avrà durata sino al 31 dicembre 1961 e si intenderà, poi, tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdetto tre mesi prima della scadenza da una delle Parti stipulanti del presente Contratto.

Art. 9. - Validità e durata.
Il presente «Verbale di ricognizione» e le presenti norme integrative del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Categoria, stipulato il 24 luglio 1959, vanno applicati alle Imprese esercenti le industrie dell’edilizia ed affini della provincia di Piacenza e alle maestranze da esse dipendenti con decorrenza dal 1° gennaio 1960 ed avranno la stessa durata e scadenza di tale Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Categoria e cioè sino al 31 dicembre 1961.