Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione Provinciale degli Industriali - Sezione Costruttori Edili ed Affini e Uil, Cisl,Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Ravenna

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Dichiarazione a verbale.
Allegato Accordo per le tariffe sgombero neve (Allegato all’integrativo edili del 2 ottobre 1959 art. 3, punto 11)

Contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Ravenna, 2 ottobre 1959

Addì 2 ottobre 1959 in Ravenna, tra l’Associazione Provinciale degli Industriali - Sezione Costruttori Edili ed Affini, Ravenna [...] e l’Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...], l’Unione Sindacale Provinciale (Cisl) [...], la Camera Confederale del Lavoro (Cgil) [...], si conviene che il Contratto Nazionale 24 luglio 1959 che entrerà in vigore il 1° gennaio 1960, stipulato dalla Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) con la Federazione Nazionale Edili e Affini e del Legno (Feneal) la Federazione Nazionale Costruzioni e Affini (Filca) la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia e delle Industrie Affini (Fillea), il Sindacato Ferrovieri Italiani (Sfi) venga applicato nella Provincia di Ravenna integrato con le pattuizioni di cui ai seguenti articoli:

Art. 2.
In relazione all'art. 7 del CN, l’orario di lavoro da considerarsi normale sarà quello non eccedente le ore 8 giornaliere e le 48 settimanali.
Le deroghe di legge per il prolungamento dell’orario a regime normale sono applicabili nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia si fa richiamo alle disposizioni del Contratto Nazionale.

Art. 3.
Con riferimento all'art. 23 del Contratto Nazionale, si stabiliscono come segue le maggiorazioni per lavori speciali disagiati:
1) Lavori su punti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 30 %
2) Lavori su scale aeree tipo Porta 30 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 60 %
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 40 %
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore ai 12 cm.) 30 %
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 50 %
7) Costruzione di pozzi a profondità:
a) da m. 3,5 a m. 6 50 %
b) oltre i m. 6 60 %
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 15 %
9) Costruzioni di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 40 %
10) Costruzioni di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 50 %
11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario - vedi accordo a parte.
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai 5 m. e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 30 %
13) Lavoro di scavo in cimiteri in contatto di tombe 20 %
14) Lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da 0 a 10 metri 48 %
b) da oltre 10 a 10 metri 72 %
c) da oltre 16 metri a 22 metri . 96 %
d) da oltre 22 metri 144 %
15) Lavori di demolizione di strutture pericolanti in caso di reali difficoltà da riconoscersi prima dell’inizio del lavoro 15 %
16) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 8 %
17) Lavori in gallerie, per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 30 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 20 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento nelle linee ferroviarie 15 %
Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17, una ulteriore indennità del 25 %.
18) Le indennità per rischi mine per gli addetti ai lavori marittimi verrà fissata direttamente dalle parti interessate di volta in volta.
19) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %

Art. 4.
In relazione all’art. 26 del Contratto Nazionale - premesso che in provincia di Ravenna non vi sono zone di alta montagna o zone malariche - si stabilisce che qualora un’impresa trasferisca i propri operai fuori provincia in zone di alta montagna o malariche, applicherà le norme vigenti sul posto.

Art. 6.
Con riferimento all’art. 62 del Contratto Nazionale 24 luglio 1959, si concorda di istituire la Cassa Edile con decorrenza dal 1° gennaio 1960.
[...]

Art. 9.
In relazione all’art. 53 «durata del tirocinio», si conviene che per coloro che sono in possesso di licenza o diploma di Scuola Edile di qualificazione, il periodo di apprendistato viene ridotto ad un anno.

Art. 12.
In relazione all’art. 17 del Contratto Nazionale, riconosciuta la impossibilità dell’istituzione della mensa aziendale, le imprese corrisponderanno ai lavoratori una indennità sostitutiva di mensa di L. 5 orarie.