Tipologia: Contratto collettivo di lavoro
Data firma: 4 maggio 1955
Validità: 01.01.1955 - 30.09.1957
Parti: Federazione delle Cooperative della Provincia di Reggio Emilia e Camera Confederale del Lavoro di Reggio Emilia
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Reggio Emilia, Coop

Sommario:

Art. 1. - Minimi di paga e qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Indennità per lavori in alla montagna.
Art. 5. - Lavori fuori zona.
Art. 6. - Multe e trattenute.
Art. 7. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e modalità di attuazione.
Art. 8. - Indennità speciale.
Art. 9. - Scuole.
Art. 10. - Validità e durata.

Contratto collettivo di lavoro da valere per gli operai dipendenti dalle cooperative delle industrie edilizia ed affini della provincia di Reggio Emilia, 4 maggio 1955

Addì 4 maggio 1955 a Reggio Emilia fra la Federazione delle Cooperative della Provincia di Reggio Emilia [...], la Camera Confederale del Lavoro di Reggio Emilia [...], rappresentata dal Sindacato Provinciale Edili ed Affini [...], viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alle industrie edilizie ed affini, stipulato in Roma il 18 dicembre 1954, da valere per le cooperative della industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche, bonifiche, idroelettriche, fluviali, cooperative esecutrici dì costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree, sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas, fognature, e per gli operai da essi dipendenti.

Art. 2. - Orario di lavoro.
(Art. 8 CN)
In relazione a quanto previsto dall’art. 8 del contratto collettivo 18 dicembre 1954, la distribuzione dell’orario normale di lavoro nell’anno viene fissata come segue:
42 ore settimanali nei mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre;
48 ore settimanali nei mesi di marzo, aprile, settembre e ottobre; 50 ore settimanali nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto.
Date le particolari caratteristiche dell’industria edilizia, il pomeriggio del sabato è festivo, salvo le eccezioni che potranno essere concordate fra le Commissioni Interne e le Cooperative.
Le ore eseguite oltre le 48 ore settimanali, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo aprile, settembre, ottobre, novembre e dicembre sono considerate straordinarie. Il limite di cui sopra è elevato a 50 ore settimanali per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto.

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
(art. 10 del CN)
Con riferimento all’art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti, e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga conglobata, indennità di contingenza) indicate a fianco di ciascuno di essi:
1) lavori su ponti mobili e sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 18 %
2) lavoro su scale aeree tipo Porta 18 %
3) lavori su pozzi neri preesistenti 18, %
4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 18%
5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a 12 cm.) 8%
6) spurgo pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a tre metri 12 %
7) costruzione di pozzi a profondità:
da m. 3,50 a 10 12 %
oltre i m. 10 20 %
8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 3 %
9) costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazioni di sopramano ed a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra se isolato o dal piano superiore del basamento ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 5 %
10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre caso per caso
11) sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 5 %
12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 10 %
13) lavori di scavo in cimitero in contatto di tombe 5,50 %
14) lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da 0 a 10 m.
b) da oltre 10 a 16 m.
c) da oltre 16 a 22 m.
d) da oltre 22 m.
caso per caso
15) lavori di demolizione di strutture pericolanti caso per caso
16) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo imo speciale trattamento 7,50 %
17) lavori in galleria per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale 15 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori di opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell’interno della galleria anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione 10 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impiegati nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento linee ferroviarie 5 %
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta in aggiunta alla percentuale di cui al punto 17) una ulteriore indennità stabilita caso per caso.
18) lavori in luoghi riconosciuti infetti 7 %
19) lavori per la trivellazione del terreno nei casi di infissione di pali di calcestruzzo gettati in opera per consolidamento, ai lavoratori addetti alle sonde costretti a lavorare nella melma 5 %
20) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %

Art. 4. - Indennità per lavori in alla montagna.
(art. 11 del CN)
Per i lavori in alta montagna, oltre i 1.100 metri, verrà corrisposta la indennità corrispondente al 9 % sulla paga globale qualora i lavoratori per raggiungere il cantiere siano costretti a percorrere a piedi oltre mezz’ora di cammino fuori delle strade ordinarie, senza poter usufruire fuori di esse dei mezzi di trasporto predisposti dal datore di lavoro.

Art. 10. - Validità e durata.
Il presente contratto collettivo è valido per tutto il territorio della Provincia di Reggio Emilia a decorrere dal 1° gennaio 1955.
Esso avrà la durata e la scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1954 (30 settembre 1957).
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