Responsabilità del direttore di uno stabilimento per infortunio occorso a lavoratore - obbligo di informazione e formazione dei lavoratori - Sussiste.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente -
Dott. MARINI Lionello - Consigliere -
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere -
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente -
Dott. MARINI Lionello - Consigliere -
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere -
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.A. n. il (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 27 febbraio 2007 della Corte di Appello di Torino;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. Monetti Vito, che ha concluso il rigetto del ricorso.
C.A. n. il (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 27 febbraio 2007 della Corte di Appello di Torino;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. Monetti Vito, che ha concluso il rigetto del ricorso.
FattoDiritto
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino confermava la sentenza di primo grado, con cui C.A., nella qualità di Direttore dello stabilimento della Ditta "Alessio Tubi s.p.a." e responsabile della sicurezza, era stato riconosciuto colpevole del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore dipendente D. M..
Trattavasi di un infortunio sul lavoro occorso in data 29 maggio 2000 al lavoratore sopra indicato il quale, mentre rimontava - a seguito della intervenuta attività di manutenzione - un perno del supporto della macchina marcatrice, alla quale era addetto, per accertarsi dell'allineamento delle sedi di alloggiamento del pezzo, introduceva l'indice della mano destra nel foro passante che avrebbe dovuto ospitare uno dei perni, procurandosi, a causa dello spostamento della ruota per cause imprecisate, una ferita lacero contusa al dito, dalla quale derivava uno stato di malattia e di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per gg. 230.
Non sono in contestazione le modalità dell'infortunio, come ricostruite dai giudici di merito.
Dal capo di imputazione e dalla sentenza impugnata emerge che a carico del C., nella qualità sopra indicata, venivano individuati distinti profili di colpa specifica, cui casualmente venivano ricondotte le lesioni del D..
In particolare, si addebitava al C. di avere omesso di fornire una adeguata informazione al lavoratore sui rischi specifici a cui era esposto in ragione dell'attività lavorativa in concreto svolta, non rientrando l'operazione - eseguita successivamente alla riparazione del perno del supporto - tra quelle usualmente svolte dall'infortunato.
Era altresì addebitata all'imputato la mancata fornitura di idonei strumenti per lo svolgimento dell'intervento tecnico sulla macchina, essendo emerso dalla istruttoria svolta che per effettuare quel tipo di operazione era indispensabile l'utilizzo di un attrezzo, come ad esempio un cacciavite.
C.A. propone ricorso per cassazione avverso la citata sentenza articolando due motivi.
Con il primo lamenta l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 40 e 43 c.p., assumendo che le violazioni del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 2, e art. 22, sulle quali erano stati fondati i profili di colpa specifica addebitatigli, non avevano mai costituito oggetto di accertamento da parte della ASL, che aveva contestato esclusivamente le contravvenzioni di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 375, comma 1, e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 21 come connesse all'infortunio in esame.
Con il secondo, strettamente connesso, si duole della illogicità della motivazione sul medesimo punto perchè, sebbene la Corte di merito dia atto della mancata contestazione di queste violazioni, supera l'argomento difensivo facendo riferimento al capo di imputazione ed al contenuto di una relazione dell'ASL del 21 febbraio 2002, in cui, secondo la difesa, non vi sarebbe menzione delle pretese violazioni di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 2 e art. 22.
Si lamenta, infine, l'omessa motivazione in merito a rilevanti atti del procedimento (s.i.t. della parte offesa rese in data 31 ottobre 2000 diverse da quelle effettuate successivamente; deposizione del teste B., contenuta nel verbale di udienza del Tribunale in data 11 aprile 2005, con riguardo alle modalità dell'infortunio ed ai livelli di responsabilità aziendale; alcuni documenti attestanti l'intervenuta formazione ed informazione tramite incontri tenuti in azienda, cui aveva partecipato l'infortunato).
Il ricorso è manifestamente infondato.
In via preliminare none inutile ricordare i rigorosi limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne nè la ricostruzione dei fatti nè l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile:
1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
Con l'ulteriore precisazione che l'illogicià della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando (ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (Cass., Sez. 1^, 26 settembre 2003, Castellana ed altri).
In altri termini, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è solo quella "evidente", cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass., Sez. 4^, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri).
Con l'ulteriore precisazione che il vizio della "manifesta illogicità della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logicità rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica (Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2004, Grado ed altri).
I termini della questione non paiono mutati neppure a seguito della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intervenuta a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46, laddove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia:
a) sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da 1 risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.
Alla Corte di Cassazione, infatti, non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito.
Così come non sembra affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito.
In altri termini, al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto.
La Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione.
In questa prospettiva, il richiamo alla possibilità di apprezzarne i vizi anche attraverso gli "atti del processo" rappresenta null'altro che il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale.
E' quel vizio in forza del quale la Corte, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto è stato veicolato o meno, senza travisamenti, all'interno della decisione.
In questa prospettiva, per chiarire, potendosi apprezzare il travisamento della prova nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, il testimone indicato in sentenza non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (ad esempio, il testimone ha dichiarato qualcosa di diverso da quello rappresentato in sentenza oppure nella ricognizione il soggetto ha "riconosciuto" persona diversa da quella indicata in sentenza) (per utili puntualizzazioni, ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 25 gennaio 2005, Napoli; Cass., Sez. 4^, 9 giugno 2004, Proc. gen. App. Trento in proc. Bonazzi).
Mentre, giova ribadirlo, non spetta comunque alla Corte di cassazione "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacchè attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi" di prova posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi.
Per intenderci, non potrebbe esserci spazio per una rinnovata considerazione della valenza attribuita ad una determinata deposizione testimoniale, mentre potrebbero farsi valere la mancata considerazione di altra deposizione testimoniale di segno opposto esistente in atti ma non considerata dal giudice ovvero la valenza ingiustamente attribuita ad una deposizione testimoniale inesistente o presentante un contenuto diametralmente opposto a quello recepito dal giudicante.
Ponendosi nella richiamata prospettiva ermeneutica, le doglianze del ricorrente appaiono manifestamente infondate, non apprezzandosi dalla lettura della motivazione della sentenza gravi ed evidenti illogicità che ne vulnerano la tenuta complessiva.
I giudici di merito hanno fornito, infatti, una ricostruzione del comportamento dell'imputato del tutto coerente con i profili di colpa contestatigli, ampiamente dimostrando la dipendenza causale dell'infortunio dalle violazioni commesse, riconducibili alla sfera di responsabilità gravante sul C., nella sua qualità di Direttore dello stabilimento e responsabile della sicurezza, corrispondendo altresì puntualmente rispetto alle doglianze proposte con l'appello.
In particolare, a base dell'affermato giudizio di colpevolezza i giudici di merito hanno posto l'apprezzamento del ruolo svolto dal C. nella organizzazione dell'attività lavorativa in concreto svolta dall'infortunato, evidenziando che l'operazione eseguita dal dipendente (consistente nel riposizionare il supporto della ruota marchiatrice e non nel semplice montaggio della stessa nella sua sede) era un intervento straordinario ed inusuale, in quanto non rientrante tra le mansioni dell'operaio, nonchè complessa, essendo indispensabile centrare nei rispettivi alloggiamenti due perni del supporto di circa 50 Kg.
In proposito, il giudice di primo grado ha posto in evidenza che l'eccezionalità dell'intervento richiedeva l'adozione da parte del responsabile della sicurezza di tutte le misure idonee ad evitare i rischi, nella specie, all'evidenza, non poste in essere.
La motivazione del provvedimento impugnato a tal riguardo, non è nè illogica nè contraddittoria, nei termini indicati dal ricorrente.
Invero, il soggetto tenuto all'osservanza delle norme antinfortunistiche non può non farsi carico di eventuali situazioni che determinino, occasionalmente, l'affidamento a lavoratori dipendenti di mansioni diverse da quelle normalmente attribuite ed abitualmente svolte, avendo egli al riguardo l'obbligo di prevederle e di dettare le disposizioni del caso, regolandone, tra l'altro, i dovuti percorsi informativi (v. Sez. 4^, 23 settembre 2004, Bonari):
corretta, perciò deve ritenersi l'affermazione di responsabilità del C. fondata dai giudici di merito sull'accertamento che lo stesso, nella sua qualità, aveva omesso l'informazione e la formazione dell'operaio sui rischi e sulla necessità di utilizzare per la verifica dell'allineamento delle sedi del perno un cacciavite o altro attrezzo simile.
Nella stessa prospettiva, la sentenza di primo grado, da ritenersi integrativa di quella impugnata (come è noto, allorchè le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativi: ex pluribus, Sez. 6^, 23 maggio 2007, Damiani), ha escluso che la presenza del responsabile del settore, al quale era richiesta la decisione circa la complessivo meno dell'intervento in questione, con la necessaria presenza solo nel primo caso di un supervisore, esonerasse il C. da ogni responsabilità: la decisione assunta nel caso concreto dal responsabile del settore - che aveva incaricato il D. di eseguire l'operazione - era comunque ispirata alle direttive del programma aziendale sicchè il verificarsi dell'infortunio èstato correttamente ritenuto collegato ad un'errata valutazione dei rischi ed ad un'errata adozione delle misure organizzative adeguate da parte dell'imputato.
La Corte di merito ha escluso, inoltre, recependo le argomentazioni logico-giuridiche contenute nella sentenza di primo grado sull'affermazione dell'obbligo di garanzia gravante sull'imputato, che sulla specifica operazione fosse mai stata fornita idonea informativa - data invece per iscritto solo dopo l'infortunio - e che fosse stata effettuata adeguata formazione sui rischi e sulle necessità di utilizzare per la verifica dell'allineamento un cacciavite o altro attrezzo simile, così rispondendo alle specifiche allegazioni difensive sul punto (v. in particolare quelle fondate sui documenti asseritamene attestanti gli incontri di carattere formativo - informativo tenuti in azienda).
Alla luce di quanto sopra esposto, non è, pertanto, dubitabile, la posizione di garanzia in cui si trovavano il C., nella qualità di responsabile della sicurezza, in ragione dei propri compiti all'interno dell'azienda, che gli imponevano di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurandosi che si provvedesse all'applicazione delle prescrizioni imposte dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 375 e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 2), con riferimento alla messa disposizione del lavoratore di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere.
Nè può essere posto in dubbio l'altro profilo di responsabilità addebitato al C., sul quale gravava, ai sensi del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, l'obbligo di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui erano esposti e di disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservassero le norme di sicurezza ed usassero i mezzi di protezione a loro disposizione.
Ai sensi, poi, del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 21 e 22, il datore di lavoro (ed il direttore dello stabilimento, che ha la responsabilità dell'unità produttiva, rientra in tale nozione, secondo quanto disposto dall'art. 2, lett. b), dello stesso testo normativo), provvede affinchè ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta ed assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
Posto, dunque, che a tale obbligo il ricorrente non aveva adempiuto, come accertato dai giudici del merito, appare del tutto privo di rilievo l'eventuale omessa contestazione da parte dell'ASL delle violazioni indicate dal ricorrente, essendo intervenuta la precisa contestazione degli addebiti con l'imputazione.
Insostenibile che da detta omissione possa discendere la carenza del nesso causale, avendo i giudici di merito ampiamente dimostrano la dipendenza causale dell'evento dalle violazioni contestate al ricorrente con il capo di imputazione.
Neppure può apprezzarsi, in ragione dei limiti del giudizio di legittimità sopra enunciati, quanto dedotto, in ordine alla apparente distonia - peraltro risolta dalla stessa Corte di merito - fra le dichiarazioni rese in due diverse occasioni dalla persona offesa.
La decisione gravata appare corretta siccome adottata in piena aderenza a quello che, per assunto pacifico,è il contenuto precettivo dell'art. 2087 c.c..
Come è noto, in forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 c.p., comma 2.
Ne consegue che il datore di lavoro, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera.
In altri termini, il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'art. 40 c.p., comma 2, (v., da ultimo, Cass., Sez. 4^, 6 novembre 2006, Nuzzo; Sez. 4^, 4 luglio 2006, Civelli; Sez. 4^, 12 gennaio 2005, Cuccù).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (v. sentenza Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in Euro 1000,00 (mille), in favore della Cassa delle ammende.
Trattavasi di un infortunio sul lavoro occorso in data 29 maggio 2000 al lavoratore sopra indicato il quale, mentre rimontava - a seguito della intervenuta attività di manutenzione - un perno del supporto della macchina marcatrice, alla quale era addetto, per accertarsi dell'allineamento delle sedi di alloggiamento del pezzo, introduceva l'indice della mano destra nel foro passante che avrebbe dovuto ospitare uno dei perni, procurandosi, a causa dello spostamento della ruota per cause imprecisate, una ferita lacero contusa al dito, dalla quale derivava uno stato di malattia e di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per gg. 230.
Non sono in contestazione le modalità dell'infortunio, come ricostruite dai giudici di merito.
Dal capo di imputazione e dalla sentenza impugnata emerge che a carico del C., nella qualità sopra indicata, venivano individuati distinti profili di colpa specifica, cui casualmente venivano ricondotte le lesioni del D..
In particolare, si addebitava al C. di avere omesso di fornire una adeguata informazione al lavoratore sui rischi specifici a cui era esposto in ragione dell'attività lavorativa in concreto svolta, non rientrando l'operazione - eseguita successivamente alla riparazione del perno del supporto - tra quelle usualmente svolte dall'infortunato.
Era altresì addebitata all'imputato la mancata fornitura di idonei strumenti per lo svolgimento dell'intervento tecnico sulla macchina, essendo emerso dalla istruttoria svolta che per effettuare quel tipo di operazione era indispensabile l'utilizzo di un attrezzo, come ad esempio un cacciavite.
C.A. propone ricorso per cassazione avverso la citata sentenza articolando due motivi.
Con il primo lamenta l'erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 40 e 43 c.p., assumendo che le violazioni del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 2, e art. 22, sulle quali erano stati fondati i profili di colpa specifica addebitatigli, non avevano mai costituito oggetto di accertamento da parte della ASL, che aveva contestato esclusivamente le contravvenzioni di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 375, comma 1, e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 21 come connesse all'infortunio in esame.
Con il secondo, strettamente connesso, si duole della illogicità della motivazione sul medesimo punto perchè, sebbene la Corte di merito dia atto della mancata contestazione di queste violazioni, supera l'argomento difensivo facendo riferimento al capo di imputazione ed al contenuto di una relazione dell'ASL del 21 febbraio 2002, in cui, secondo la difesa, non vi sarebbe menzione delle pretese violazioni di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 2 e art. 22.
Si lamenta, infine, l'omessa motivazione in merito a rilevanti atti del procedimento (s.i.t. della parte offesa rese in data 31 ottobre 2000 diverse da quelle effettuate successivamente; deposizione del teste B., contenuta nel verbale di udienza del Tribunale in data 11 aprile 2005, con riguardo alle modalità dell'infortunio ed ai livelli di responsabilità aziendale; alcuni documenti attestanti l'intervenuta formazione ed informazione tramite incontri tenuti in azienda, cui aveva partecipato l'infortunato).
Il ricorso è manifestamente infondato.
In via preliminare none inutile ricordare i rigorosi limiti del controllo di legittimità sulla sentenza di merito.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne nè la ricostruzione dei fatti nè l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile:
1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
Con l'ulteriore precisazione che l'illogicià della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando (ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (Cass., Sez. 1^, 26 settembre 2003, Castellana ed altri).
In altri termini, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è solo quella "evidente", cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass., Sez. 4^, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri).
Con l'ulteriore precisazione che il vizio della "manifesta illogicità della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logicità rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica (Cass., Sez. 4^, 2 dicembre 2004, Grado ed altri).
I termini della questione non paiono mutati neppure a seguito della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), intervenuta a seguito della L. 20 febbraio 2006, n. 46, laddove si prevede che il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la motivazione della pronuncia:
a) sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi del suo ricorso per cassazione) in termini tali da 1 risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.
Alla Corte di Cassazione, infatti, non è tuttora consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi da quelli fatti propri dal giudice del merito.
Così come non sembra affatto consentito che, attraverso il richiamo agli "atti del processo", possa esservi spazio per una rivalutazione dell'apprezzamento del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamento riservato in via esclusiva al giudice del merito.
In altri termini, al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto.
La Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione.
In questa prospettiva, il richiamo alla possibilità di apprezzarne i vizi anche attraverso gli "atti del processo" rappresenta null'altro che il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale.
E' quel vizio in forza del quale la Corte, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto è stato veicolato o meno, senza travisamenti, all'interno della decisione.
In questa prospettiva, per chiarire, potendosi apprezzare il travisamento della prova nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste (ad esempio, il testimone indicato in sentenza non esiste) o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (ad esempio, il testimone ha dichiarato qualcosa di diverso da quello rappresentato in sentenza oppure nella ricognizione il soggetto ha "riconosciuto" persona diversa da quella indicata in sentenza) (per utili puntualizzazioni, ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 25 gennaio 2005, Napoli; Cass., Sez. 4^, 9 giugno 2004, Proc. gen. App. Trento in proc. Bonazzi).
Mentre, giova ribadirlo, non spetta comunque alla Corte di cassazione "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacchè attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi" di prova posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi.
Per intenderci, non potrebbe esserci spazio per una rinnovata considerazione della valenza attribuita ad una determinata deposizione testimoniale, mentre potrebbero farsi valere la mancata considerazione di altra deposizione testimoniale di segno opposto esistente in atti ma non considerata dal giudice ovvero la valenza ingiustamente attribuita ad una deposizione testimoniale inesistente o presentante un contenuto diametralmente opposto a quello recepito dal giudicante.
Ponendosi nella richiamata prospettiva ermeneutica, le doglianze del ricorrente appaiono manifestamente infondate, non apprezzandosi dalla lettura della motivazione della sentenza gravi ed evidenti illogicità che ne vulnerano la tenuta complessiva.
I giudici di merito hanno fornito, infatti, una ricostruzione del comportamento dell'imputato del tutto coerente con i profili di colpa contestatigli, ampiamente dimostrando la dipendenza causale dell'infortunio dalle violazioni commesse, riconducibili alla sfera di responsabilità gravante sul C., nella sua qualità di Direttore dello stabilimento e responsabile della sicurezza, corrispondendo altresì puntualmente rispetto alle doglianze proposte con l'appello.
In particolare, a base dell'affermato giudizio di colpevolezza i giudici di merito hanno posto l'apprezzamento del ruolo svolto dal C. nella organizzazione dell'attività lavorativa in concreto svolta dall'infortunato, evidenziando che l'operazione eseguita dal dipendente (consistente nel riposizionare il supporto della ruota marchiatrice e non nel semplice montaggio della stessa nella sua sede) era un intervento straordinario ed inusuale, in quanto non rientrante tra le mansioni dell'operaio, nonchè complessa, essendo indispensabile centrare nei rispettivi alloggiamenti due perni del supporto di circa 50 Kg.
In proposito, il giudice di primo grado ha posto in evidenza che l'eccezionalità dell'intervento richiedeva l'adozione da parte del responsabile della sicurezza di tutte le misure idonee ad evitare i rischi, nella specie, all'evidenza, non poste in essere.
La motivazione del provvedimento impugnato a tal riguardo, non è nè illogica nè contraddittoria, nei termini indicati dal ricorrente.
Invero, il soggetto tenuto all'osservanza delle norme antinfortunistiche non può non farsi carico di eventuali situazioni che determinino, occasionalmente, l'affidamento a lavoratori dipendenti di mansioni diverse da quelle normalmente attribuite ed abitualmente svolte, avendo egli al riguardo l'obbligo di prevederle e di dettare le disposizioni del caso, regolandone, tra l'altro, i dovuti percorsi informativi (v. Sez. 4^, 23 settembre 2004, Bonari):
corretta, perciò deve ritenersi l'affermazione di responsabilità del C. fondata dai giudici di merito sull'accertamento che lo stesso, nella sua qualità, aveva omesso l'informazione e la formazione dell'operaio sui rischi e sulla necessità di utilizzare per la verifica dell'allineamento delle sedi del perno un cacciavite o altro attrezzo simile.
Nella stessa prospettiva, la sentenza di primo grado, da ritenersi integrativa di quella impugnata (come è noto, allorchè le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativi: ex pluribus, Sez. 6^, 23 maggio 2007, Damiani), ha escluso che la presenza del responsabile del settore, al quale era richiesta la decisione circa la complessivo meno dell'intervento in questione, con la necessaria presenza solo nel primo caso di un supervisore, esonerasse il C. da ogni responsabilità: la decisione assunta nel caso concreto dal responsabile del settore - che aveva incaricato il D. di eseguire l'operazione - era comunque ispirata alle direttive del programma aziendale sicchè il verificarsi dell'infortunio èstato correttamente ritenuto collegato ad un'errata valutazione dei rischi ed ad un'errata adozione delle misure organizzative adeguate da parte dell'imputato.
La Corte di merito ha escluso, inoltre, recependo le argomentazioni logico-giuridiche contenute nella sentenza di primo grado sull'affermazione dell'obbligo di garanzia gravante sull'imputato, che sulla specifica operazione fosse mai stata fornita idonea informativa - data invece per iscritto solo dopo l'infortunio - e che fosse stata effettuata adeguata formazione sui rischi e sulle necessità di utilizzare per la verifica dell'allineamento un cacciavite o altro attrezzo simile, così rispondendo alle specifiche allegazioni difensive sul punto (v. in particolare quelle fondate sui documenti asseritamene attestanti gli incontri di carattere formativo - informativo tenuti in azienda).
Alla luce di quanto sopra esposto, non è, pertanto, dubitabile, la posizione di garanzia in cui si trovavano il C., nella qualità di responsabile della sicurezza, in ragione dei propri compiti all'interno dell'azienda, che gli imponevano di attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurandosi che si provvedesse all'applicazione delle prescrizioni imposte dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 375 e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 2), con riferimento alla messa disposizione del lavoratore di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere.
Nè può essere posto in dubbio l'altro profilo di responsabilità addebitato al C., sul quale gravava, ai sensi del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, l'obbligo di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui erano esposti e di disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservassero le norme di sicurezza ed usassero i mezzi di protezione a loro disposizione.
Ai sensi, poi, del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 21 e 22, il datore di lavoro (ed il direttore dello stabilimento, che ha la responsabilità dell'unità produttiva, rientra in tale nozione, secondo quanto disposto dall'art. 2, lett. b), dello stesso testo normativo), provvede affinchè ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta ed assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
Posto, dunque, che a tale obbligo il ricorrente non aveva adempiuto, come accertato dai giudici del merito, appare del tutto privo di rilievo l'eventuale omessa contestazione da parte dell'ASL delle violazioni indicate dal ricorrente, essendo intervenuta la precisa contestazione degli addebiti con l'imputazione.
Insostenibile che da detta omissione possa discendere la carenza del nesso causale, avendo i giudici di merito ampiamente dimostrano la dipendenza causale dell'evento dalle violazioni contestate al ricorrente con il capo di imputazione.
Neppure può apprezzarsi, in ragione dei limiti del giudizio di legittimità sopra enunciati, quanto dedotto, in ordine alla apparente distonia - peraltro risolta dalla stessa Corte di merito - fra le dichiarazioni rese in due diverse occasioni dalla persona offesa.
La decisione gravata appare corretta siccome adottata in piena aderenza a quello che, per assunto pacifico,è il contenuto precettivo dell'art. 2087 c.c..
Come è noto, in forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 c.p., comma 2.
Ne consegue che il datore di lavoro, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera.
In altri termini, il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'art. 40 c.p., comma 2, (v., da ultimo, Cass., Sez. 4^, 6 novembre 2006, Nuzzo; Sez. 4^, 4 luglio 2006, Civelli; Sez. 4^, 12 gennaio 2005, Cuccù).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (v. sentenza Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del medesimo al pagamento delle spese del procedimento e di una somma, che congruamente si determina in Euro 1000,00 (mille), in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2007
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2007