Tipologia: Accordo per il rinnovo
Data firma: 5 marzo 2013
Validità: 01.02.2013 - 31.12.2014
Parti: Confindustria e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Savt Costruzioni
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Industria, Valle d'Aosta
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Premessa
Sistema di relazioni sindacali e di legalità.
Modifiche normative ed economiche per il rinnovo del CCRL integrativo del CCNL 19 aprile 2010
Orario di Lavoro
Articolo 1
A) Orario di lavoro

B) Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
C) Riposi annui
Art. 4 Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia
Art. 5 Ferie
Lavoratori migranti
Articolo 8 Indennità di mensa
Articolo 9 Indennità di trasferta.
Protocollo sui RLST
Elemento Economico Territoriale
Elemento variabile della retribuzione
Validità decorrenza e durata
Nota a verbale.

Accordo per il Rinnovo del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del 1 Agosto 2006 per i dipendenti delle Imprese Edili e affini Industriali operanti nella Regione Autonoma della Valle D'Aosta

Il giorno 5 marzo 2013 in Aosta, presso la sede di Confindustria Valle d'Aosta, tra Confindustria Valle d'Aosta Sezione Edili [...], da una parte, e la Feneal Uil Valle d'Aosta [...], la Filca Cisl Valle d'Aosta [...], la Fillea Cgil Valle d'Aosta [...], il Savt Costruzioni [...], dall'altra; visto l'art. 38 del CCNL 19/04/2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini, viene stipulato il presente contratto integrativo da valere per tutto il territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, per tutte le imprese edili ed affini industriali che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL 19/04/2010 e per gli operai ed impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio, per conto di Enti Pubblici o per conto terzi privati, indipendentemente dalla natura privata o industriale delle imprese stesse.

Premessa
Le Parti, nel rispetto della propria autonomia e delle rispettive responsabilità, convengono sulla necessità di assumere iniziative per favorire lo sviluppo del settore, al fine di garantire la massima occupazione, il miglioramento dell'attività produttiva e della qualità del lavoro in edilizia.
Con il presente accordo le Parti intendono confermare e rafforzare il sistema contrattuale di secondo livello, valorizzando il patrimonio di relazioni che le parti hanno sin qui adottato, finalizzato al miglioramento delle condizioni di lavoro o di vita dei lavoratori dipendenti; nel contempo si vuole riprendere il confronto fra le parti sui temi qualificanti e di primaria importanza per l'intera categoria, al fine di perseguire il comune obiettivo di tutelare il patrimonio industriale di un settore fondamentale per l'economia della nostra regione e per dare impulso a politiche condivise per la crescita ed il rilancio del settore e la tutela dei lavoratori.
Il Settore delle costruzioni in Valle d'Aosta, a causa della difficile situazione economica internazionale che ha avuto pesanti conseguenze sul tessuto economico e sociale dell’intero Paese, si trova in una situazione di difficoltà, seppur negli ultimi anni è stato un importante e strategico volano per l'economia Regionale; si rende, dunque, importante in un momento di difficoltà dell’economia, globale e locale, attivare un piano di rilancio del settore che, in questa Regione, deve continuare ad essere il traino per l'intera economia Regionale.
Al fine di salvaguardare quanto di buono è stato fatto in questi anni per il rafforzamento del sistema produttivo aziendale e dei livelli di qualificazione del settore; per non pregiudicare ulteriormente la situazione occupazionale ed economica dei lavoratori e per dare nuovo slancio alle imprese del comparto edile è indispensabile ridare vigore alle politiche concertative di settore, per una ripresa dei volumi di investimento nelle opere pubbliche e nel comparto privato, in modo che le imprese possano superare questo difficile momento e per mantenere elevati i livelli occupazionali.
In questo scenario, il ruolo della bilateralità, attraverso i propri enti riveste una funzione di vitale importanza per il settore; le parti sociali confermano il secondo livello di contrattazione quale strumento essenziale per guidare le dinamiche del mercato al fine di garantire la concorrenza leale tra le imprese e per ottimizzare le tutele contrattuali dei lavoratori migliorando le condizioni generali e la qualità del lavoro nei cantieri edili e per l'applicazione delle misure di sicurezza.

Sistema di relazioni sindacali e di legalità.
Le parti ritengono, pertanto, necessario profondere uno sforzo condiviso, nei confronti dei soggetti istituzionali, per stipulare accordi di contrasto al lavoro nero e a favore della legalità e della regolarità, per rafforzare attraverso accordi e buone pratiche strumenti efficaci di lotta alle irregolarità e alla concorrenza sleale.
Le Parti sostengono la necessità di dar luogo ad un confronto permanente fra le parti e le istituzioni regionali, che favorisca lo sviluppo e l'occupazione; ritengono che la qualità delle imprese e del lavoro è il fondamento per l'affermazione della legalità e della trasparenza per mettere al bando la "falsa imprenditoria"
A tale scopo, le Parti, concordano per un impegno qualificato e congiunto per confrontarsi con le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni, in relazione alle politiche del territorio, alla gestione degli strumenti di pianificazione, agli investimenti, agli appalti, alla lotta al lavoro sommerso, alla concorrenza sleale; ritengono a tale proposito opportuno, viste le modifiche apportate alle normative nazionali e regionali in materia di appalti pubblici, di regolarità contributiva e di Sicurezza nei luoghi di lavoro, un rapido aggiornamento dei contenuti del Protocollo d'intesa congiuntamente sottoscritto con l'Amministrazione Regionale nel 1991 e oramai datato.
A tale proposito individuano le seguenti priorità:
1) accordi ed iniziative, promosse dalle parti sociali, con le stazioni appaltanti per la contrattazione di anticipo;
2) filiera sub-appalto: ribadire il principio di responsabilità solidale;
3) DURC: l'applicazione immediata dell'indice di congruità in Cassa Edile secondo quanto previsto dalla contrattazione e dagli accordi nazionali;
4) appalti: intervenire presso le stazioni pubbliche appaltanti per incrementare le assegnazioni con l'offerta economicamente vantaggiosa in contrasto alla pratica del massimo ribasso;
5) contrasto al falso lavoro autonomo (partite IVA e ditte individuali);
6) DURC nei lavori privati a fine lavoro (agibilità, abitabilità e collaudo degli edifici);
7) creazione di un osservatorio in grado di leggere la realtà regionale, con l'acquisizione delle informazioni e il coinvolgimento dei soggetti interessati alla regolarità in edilizia (Istituzioni, Inps, Inail, Camera di Commercio, Enti Paritetici).
Nell’intendimento di impostare nuove regole riferite ad una fattiva collaborazione che abbia come sbocco la rivitalizzazione anche professionale del settore, partendo da una impostazione corretta delle relazioni industriali, le parti si impegnano ad incontrarsi almeno due volte all'anno con lo scopo di verificare le situazioni che di volta in volta si vengono a creare. Nel corso di tali incontri si procederà ad una valutazione sull'andamento settoriale del mercato del lavoro, sulle prospettive produttive ed occupazionali, sulle previsioni di sviluppo del settore, anche in prospettiva delle evoluzioni tecnologiche.
Si ritiene necessario, inoltre, viste le ridotte dimensioni delle imprese valdostane, che gli incontri informativi previsti nella "parte prima" del CCNL si svolgano per tutte le imprese che abbiano alle proprie dipendenze almeno 15 addetti. La medesima procedura sarà applicata per l'impresa o consorzio operativo, aggiudicatario di appalto pubblico di notevole rilevanza e di importo di aggiudicazione non inferiore a 5 milioni di Euro.

Modifiche normative ed economiche per il rinnovo del CCRL integrativo del CCNL 19 aprile 2010
Le premesse sono parte integrante del presente accordo

Orario di Lavoro
Articolo 1
A) Orario di lavoro

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro, ai sensi dell'articolo 5 del CCNL 19 aprile 2010, è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 3 del D.Lgs n. 66/2003.
Nelle località della Regione situate ad oltre mille metri s.l.m., oppure per le lavorazioni il cui ciclo di massima intensità lavorativa si svolge nel periodo estivo, l'orario normale contrattuale di lavoro sopra stabilito, può per i mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre essere aumentato di 5 Ore Settimanali, da compensarsi con equivalenti riduzioni settimanali di orario negli altri mesi dell'anno.
Nei cantieri la cui fase di realizzazione lo consenta, la norma di cui sopra verrà estesa anche nei mesi di maggio e ottobre, previo esame congiunto tra la Direzione dell'impresa e la Rappresentanza Sindacale Unitaria.
L'orario normale di lavoro di cui sopra è ripartito su cinque giorni per settimana.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive (da portare a preventiva conoscenza delle Rappresentanze Sindacali Unitarie) ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro,
per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% (otto per cento) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all’art. 10 del presente contratto.
Tuttavia considerata la particolare conformazione orografica e le particolari condizioni meteorologiche della Regione, qualora l'impresa nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio, non esaurisca su cinque giorni, per riscontrabili esigenze tecnico-produttive, l'orario normale contrattuale di lavoro, questo potrà essere raggiunto con la giornata di sabato, senza dar obbligo alla corresponsione della maggiorazione di cui al comma precedente.

B) Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Ai sensi dell'art. 6 del CCNL 19 aprile 2010 per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario di lavoro non può superare le 50 ore settimanali, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili o per i quali l'orario di lavoro non può superare le 60 ore settimanali.
In base agli accordi raggiunti in sede nazionale l’11 giugno 1997 si conferma che in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 6 del CCNL "addetti ai lavori discontinui o semplice attesa o custodia".
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile e in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante I orario di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.
In caso di variazione dell'orario di lavoro sia «diviso» che a turni, il datore di lavoro dovrà darne tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati e cioè almeno 24 ore prima della variazione stesa, salvo casi eccezionali.
Restano salve, in materia di orario di lavoro, le altre norme previste dagli articoli 5, 6, 8, 9, e 10 del CCNL 19 aprile 2010.
L'operaio è esonerato dall'effettuare il recupero di ore normali richiesto dall'impresa nei limiti del richiamato articolo 10 del CCNL 19 aprile 2010 ove sussistano giustificate obiettive cause di impedimento da valutare in caso di contestazione secondo le procedure previste dall'articolo 98 del CCNL 19 aprile 2010.

Lavoratori migranti
I lavoratori provenienti da altri paesi rappresentano un aspetto occupazionale che il settore non può sottovalutare. Questa risorsa non può e non deve essere trattata come pura manovalanza, ma questi lavoratori devono accedere con pari dignità al mondo del lavoro di cui rappresentano una parte consistente del futuro del settore. Le condizioni di accoglienza necessitano di particolare attenzione, la certificazione dei percorsi formativi in ingresso e durante il lavoro sono necessari e complementari ad una completa integrazione.
Si conviene, in funzione anche delle condizioni familiari spesso disagiate:
a) Di facilitare l'utilizzo dei permessi contrattuali per lo svolgimento delle pratiche collegate al loro stato di migranti;
b) Di creare, tramite l'Ente Scuola edile, percorsi formativi gratuiti per l'apprendimento della lingua italiana;
c) Di procedere alla normazione della mancata fruizione della mensa collegata alle proprie credenze religiose.

Protocollo sui RLST
Premessa
L'allegato 12 del CCNL 19 aprile 2010 "Protocollo sul RLST" è parte integrante del presente accordo.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a quindici lavoratori il rappresentante per la sicurezza è di norma eletto dai lavoratori al loro interno, nel corso di apposita riunione. Di tale nomina viene redatto un verbale e data comunicazione al CPT e alle OO.SS. territoriali dei lavoratori.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante della sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno, nel corso di apposita riunione indetta dalle OO.SS. territoriali dei lavoratori. Di tale nomina viene redatto un verbale e data comunicazione al CPT.
Qualora non si proceda ad elezione diretta del rappresentante della sicurezza, sia per le imprese che occupano fino a 15 lavoratori, sia per le imprese che occupino più di 15 lavoratori, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dal rappresentante territoriale (RLST).
I RLST sono designati congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori. Tali designazioni saranno ratificate in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva; successivamente le OO.SS. invieranno i nominativi dei lavoratori designati, tramite comunicazione scritta, all'Associazione Costruttori Edili della Regione autonoma Valle d'Aosta, al comitato Paritetico e all'impresa dalla quale proviene il lavoratore.
Le attribuzioni dei RLST sono quelle previste dall'articolo 50 del D.Lgs. 81/08 dall'articolo 87 del CCNL 19 aprile 2010. Avuto l'incarico i RLST hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernenti i rischi specifici degli ambiti in cui esercitano la propria rappresentanza, tale da assicurare loro adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati al CPT in collaborazione con l'Ente Scuola Edile della Valle d'Aosta, secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o nomina, con verifica di apprendimento e almeno 8 ore di aggiornamento annuale.
Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle loro funzioni, i RLST non possono compiere attività di proselitismo, così come non possono promuovere assemblee sindaca i o proporre rivendicazioni di natura sindacale e sono incompatibili con le funzioni sindacali operative ex articolo 48 comma 8 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m. Il ruolo di RLST e, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dal CPT. I RLST partecipano in forma attiva alla formazione dei lavoratori sui temi della sicurezza sui luoghi di lavoro, collaborando a pieno titolo con i tecnici degli Enti paritetici dell'edilizia.
Allo scopo di ottimizzare le risorse provenienti dall'accordo collettivo del 20/05/2009 "Istituzione Fondo RLST", i lavoratori eletti o nominati RLST, per la durata del loro mandato, potranno essere posti in aspettativa sindacale nel rispetto dell'art. 31, secondo comma, della legge 300/70.

Validità, decorrenza e durata
Il presente Contratto Collettivo Regionale di lavoro è valido per tutto il territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, per le imprese edili ed affini industriali, a decorrere dal 1° febbraio 2013, salvo quanto disposto dai singoli articoli, ed avrà durata fino al 31/12/2014; per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del contratto nazionale.

Nota a verbale
Le parti, ravvisata la necessità di avere a riferimento un unico testo dei CCRL, comprensivo dei diversi accordi negli anni sottoscritti, concordano di procedere alla stesura e alla stampa di un testo integrale del CCRL per le imprese edili della Regione Autonoma Valle d'Aosta.