Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 11 marzo 2013, n. 11442 - Nuova modalità di lavorazione ed infortunio: l'importanza di una delega di funzioni




 

 

Fatto


1. La Corte di Appello di Trento confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Rovereto nei confronti di D. I., con la quale questi era stato condannato per il reato previsto dall'art. 590 cod. pen., essendo stato ritenuto responsabile delle lesioni gravissime sofferte da L. M..

Secondo la ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito, e non controversa, il 27 giugno 2007 L. M., operaio della M. S.p.A., subiva un infortunio mentre era intento al controllo della macchina denominata Saspol 2600, modificata dall'azienda per una nuova modalità di lavorazione dei pneumatici e quindi prototipo. Nell'occasione il lavoratore veniva colpito al volto da parti metalliche del macchinario proiettate dal cedimento strutturale dei giunti di serraggio e riportava lesioni gravissime.

Il D. veniva ritenuto dal primo giudice responsabile del sinistro poiché risultava essere stato investito non solo del ruolo di direttore di stabilimento con delega alla sicurezza, ma altresì del ruolo di coordinatore di diversi servizi, fra i quali quello di ingegneria industriale, nell'ambito delle cui attività era accaduto l'infortunio.

2. Con l'appello avverso tale decisione l'imputato osservava che soggetto gravato degli obblighi di sicurezza nel caso specifico era S. C., perito industriale nominato responsabile del servizio di ingegneria industriale, con responsabilità diretta per la progettazione esecutiva e la installazione di attrezzature, nonché l'osservanza delle disposizioni antinfortunistiche di sicurezza. Trattandosi di operare su un prototipo, tenuto conto dell'autonomia operativa attribuita al C., nulla poteva essere ascritto al D..

La Corte di Appello disattendeva tale censura rilevando che il D. rivestiva una duplice posizione di garanzia; da un canto era il direttore dello stabilimento e, come previsto anche dal verbale del consiglio di amministrazione del 10 febbraio 2003, in tale ruolo aveva l'obbligo di "predisporre l'adozione delle necessarie misure di prevenzione riguardanti le macchine in generale e la predisposizione delle prescritte protezioni per ciascuna determinata attività"; dall'altro egli aveva anche la qualità di coordinatore "dei servizi di impianto, manutenzione antincendio e del servizio di ingegneria industriale". Tale attività di coordinamento riguardava, secondo le previsioni dei documenti aziendali, il coordinamento delle diverse aree che rimanevano comunque autonome con divisione dei compiti e con le relative responsabilità poste in capo ai diversi delegati (deleghe del 9 maggio 2000 e del 18 ottobre 1999).

S. C., dal canto suo, era stato nominato responsabile del servizio di ingegneria industriale e progettazione nel 1999; suo compito era quello di sovrintendere allo studio dell'organizzazione dei metodi di produzione, alla progettazione esecutiva, all'istallazione, alla realizzazione e alla messa in marcia delle attrezzature e dei macchinari di serie per nuovi prodotti o processi e/o delle modifiche, sempre nel rispetto delle norme antinfortunistiche. Il C. era stato individuato anche quale soggetto obbligato a compiere l'attività di informazione e formazione dei lavoratori e inoltre a predisporre ed applicare adeguata normativa interna di protezione, sicurezza e igiene del lavoro, con autonomia decisionale e finanziaria in materia.

Tutto ciò premesso la Corte di Appello riteneva che la delega attribuita al C. non valesse ad esimere da responsabilità il direttore dello stabilimento, sia perché questi, in tale qualità, continuava ad essere obbligato a predisporre misure antinfortunistiche in relazione a tutti i macchinari presenti in azienda, non esclusi i prototipi, sia perché dalla qualità di coordinatore anche del settore in questione derivava l'obbligo di redigere un piano di sicurezza e coordinamento con l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi. Un'attività che per la Corte di Appello non sarebbe coincidente con quella da svolgersi a cura del C. e che potrebbe essere assimilata a quella del coordinatore per l'esecuzione dei lavori in campo cantieristico.

Sotto altro profilo la Corte di appello rilevava che era emerso dallo stesso interrogatorio dell'imputato che il C. era assente dal lavoro sin dal maggio 2007 per ragioni di salute e che al momento del sinistro egli non era stato sostituito. Pertanto di fatto la delega rilasciata al C. non era operativa.

3. Ricorre per cassazione nell'interesse dell'imputato il difensore di fiducia avv. A. T..

Con unico motivo deduce erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento all'art. 590 cod. pen. e all'art. 16 d.lgs. n. 81/2008.

La piena autonomia delle attività del C. in quanto responsabile del servizio di ingegneria industriale e progettazione non permetteva un intervento diretto del D., che avrebbe avuto il significato di una ingerenza nell'attività del delegato; l'obbligo di coordinamento poneva in capo al direttore di stabilimento un dovere di alta vigilanza, al quale egli aveva fatto adempimento attraverso la predisposizione di mezzi e risorse economiche ed altresì ponendo a capo del servizio un soggetto particolarmente esperto e competente.

La pretesa che in tale veste il D. avrebbe dovuto predisporre un piano di sicurezza non solo non trova conferma nell'imputazione, ma amplia oltre il consentito l'area di responsabilità penale, essendo la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori prevista esclusivamente per il settore dei cantieri temporanei e mobili.

Diritto


4. Il ricorso è infondato nei termini di seguito precisati.

4.1. E' noto che il sindacato di legittimità non può condurre alla sovrapposizione di una nuova e diversa ricostruzione dei fatti a quella operata nei gradi di merito. Nel caso di specie l'attento esame delle motivazioni rese dai giudici territoriali mette in luce la necessità di operare un chiarimento preliminare, in relazione al ripetuto uso che il ricorrente fa del termine delega, con ciò intendendo l'istituto oggi disciplinato dall'art. 16 d.lgs. n. 81/2008.

Ebbene, il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Rovereto ha in realtà escluso l'esistenza di una delega così intesa a S. C., ritenendo che il verbale del c.d.a. della società deponesse per l'attribuzione al direttore dello stabilimento della delega alla sicurezza, anche relativamente al coordinamento dei servizi.

La Corte di Appello, dal canto suo, nel ricordare il verbale del 18.5.1999 con il quale il C. era stato nominato responsabile del servizio di ingegneria industriale e progettazione, parla si di ‘delega attribuita al C.’, ma lo fa in senso ‘atecnico’, come dimostra il fatto che la Corte distrettuale ha subito dopo affermato che quella non valeva ad escludere che il D. rimanesse esonerato dall'obbligo di garanzia nella qualità di direttore dello stabilimento "che gli imponeva la predisposizione di misure antinfortunistiche in relazione a tutti i macchinari presenti in azienda (non esclusi i prototipi, come, invece, pare ritenere il Difensore)". Detto altrimenti, si è giustapposta la 'delega' al mantenimento in capo al D., datore di lavoro, degli obblighi prevenzionistici concernenti i macchinari.

4.2. Tanto ritenuto, va anche osservato che il giudizio appena ricordato della Corte di Appello risulta corretto ed in linea tanto con le emergenze processuali che con il quadro giuridico di riferimento.

Non può parlarsi di delega di funzioni prevenzionistiche quando si tratti, come nel caso che occupa, della nomina di un responsabile di servizio; ovvero di un atto che concretizza l'articolazione organizzativa aziendale. Non vale a mutare tale natura il fatto che si faccia riferimento al compimento delle attività correlate al ruolo (studio ed organizzazione dei metodi di produzione; progettazione esecutiva e installazione, realizzazione e messa in marcia delle attrezzature e dei macchinari di serie per nuovi prodotti/processi e modifiche) "nel rispetto di tutte le norme infortunistiche". Si tratta di una locuzione che non ha altro significato che il richiamo del nominato al rispetto delle norme antinfortunistiche (e quindi un momento degli obblighi già posti dalla legge); laddove la delega di funzioni prevenzionistiche richiede l'individuazione dei compiti di natura specificamente prevenzionistica che vengono trasferiti in forza della stessa. Per quanto tale requisito non sia esplicitamente preso in considerazione neppure dall'art. 16 d.lgs. n. 81/2008, la dottrina non dubita della necessità di siffatta specificazione. Ed invero, si tratta di un requisito ontologico della delega, giacché in sua assenza non sarebbe possibile neppure operare quel giudizio di idoneità e di adeguatezza delle risorse decisionali e finanziarie messe a disposizione del 'delegato’, che è stato individuato esso pure quale requisito essenziale di una valida delega sin da quando la giurisprudenza ha preso a predicarne la rilevanza ai fini del giudizio di responsabilità penale.

Il caso in esame rende particolarmente evidente l'importanza di siffatto requisito, atteso che l'attività assegnata al servizio, in grado di tradursi anche nella produzione di nuove macchine, risulta non meglio definita quanto alle modalità della sua concreta attuazione.

Non erra quindi la Corte di Appello quando afferma che la qualifica di direttore di stabilimento (quindi datoriale) imponeva al D. di predisporre le misure antinfortunistiche in relazione a tutti i macchinari presenti in azienda, ivi compresi i prototipi.

Quanto al ruolo di coordinatore dei diversi servizi, pure attribuito al D., la censura difensiva appare maggiormente fondata, nel senso che i costrutti di tale posizione, così come risultano esplicitati nella sentenza impugnata (cfr. pg. 5), risultano eccessivamente vaghi per poterne derivare la fondazione di una autonoma posizione di garanzia in capo al D.. Né può essere risolutiva l'evocazione della figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori prevista in materia di cantieri temporanei o mobili: risulta evidente che nell' "organigramma" delle posizioni debitrici di sicurezza le une e le altre non sono individuabili per 'assimilazione’, avendo ciascun settore una struttura di garanti non integrabile per analogia. Nell'accertamento di merito è mancato il necessario approfondimento di ciò che nella specie implicava la menzionata posizione di coordinamento. Tale funzione è tipicamente tesa a porre in relazione le diverse entità coordinate, al fine di realizzare il fine al quale l'attività di ciascuna parte è votata. Coordinare non significa però intervenire all'interno della singola attività, a meno che non sia specificamente previsto.

Vi è però anche un ulteriore profilo di infondatezza del ricorso; esso deriva dal fatto che il C. già un mese prima del verificarsi dell'infortunio del M. smise di svolgere concretamente le sue mansioni.

Orbene, quand'anche si fosse stati in presenza di una valida delega, proprio da essa sarebbe derivato l'obbligo per il delegante di assumere direttamente i compiti non più eseguiti dal delegato o di attribuire una nuova delega ad altro soggetto idoneo.

Come rilevato dalla Corte di Appello, ciò non risulta essere avvenuto e neppure è affermato dal ricorrente.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

5. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.