Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza 18 febbraio 2013, n. 3984 - Mansioni di perito di ematologia ed immunologia e malattie



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LATERZA Maura - Presidente
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere
Dott. MANNA Antonio - Consigliere
Dott. MANCINO Rossana - rei. Consigliere
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA


sul ricorso 7411/2011 proposto da:
(Omissis) (Omissis), (Omissis) (Omissis), (Omissis) (Omissis), tutti nella qualità di eredi di (Omissis), elettivamente domiciliati in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (Omissis) giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
CROCE ROSSA ITALIANA, in persona del legale rappresentante prò tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 8240/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 2/11/2009, depositata il 12/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIUSEPPE CORASANITI.

FattoDiritto


1. La causa è stata chiamata all'adunanza in Camera di consiglio del 13 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'articolo 380 bis cpc:
2. "La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 12.3.2010, rigettava il gravame svolto da (Omissis), (Omissis) ed (Omissis), in qualità di eredi di (Omissis), e per l'effetto confermava la decisione di primo grado di rigetto della domanda di risarcimento del danno morale iure hereditario e del danno previdenziale per mancata costituzione della rendita INAIL in favore dei superstiti della predetta (Omissis); riteneva non devoluta alla Corte la questione inerente al danno morale sofferto dagli eredi, iure proprio, per non essere stata impugnata la declaratoria di incompetenza sul punto pronunciata dal primo giudice con sentenza non definitiva;
3. la prescrizione del diritto al risarcimento del danno veniva prospettata, in giudizio, dagli eredi individuando il dies a quo nell'epoca di insorgenza della cirrosi epatica diagnosticata, nel 1999, alla (Omissis), dipendente della Croce Rossa italiana, a cagione della novità dell'evento lesivo rispetto alla pregressa epatite B da cui era affetta (diagnosticata nel (Omissis)) e contratta per contagio a causa delle mansioni di perito di ematologia ed immunologia. Per la Corte territoriale, invece, detta prescrizione decorreva dalla manifestazione esteriore del danno originario (l'epatite B), trattandosi solo di mero aggravamento della patologia preesistente, e non di una lesione nuova e autonoma, ma anche di aggravamento prevedibile e come tale inidoneo allo spostamento, in avanti, del termine prescrizionale; inoltre, il rigetto della domanda di risarcimento per omessa denuncia della Croce Rossa Italiana all'INAIL era inammissibile per ambiguità e difetto di specificità; infine, quanto al risarcimento del danno morale e biologico patito dalla vittima, e preteso dagli eredi iure hereditario, pur configurabile tra l'epoca della diagnosi di cirrosi epatica e il decesso della (Omissis), le relative domande rimanevano coperte dall'estinzione del danno costituente mero aggravamento di quello originario in quanto conseguenza ulteriore del predetto danno;
4. ricorrono (Omissis), (Omissis) ed (Omissis), in qualità di eredi di (Omissis), con due motivi con i quali la sentenza impugnata è censura per violazione di legge, per la ritenuta prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno biologico subito dal de cuius, e per vizio di motivazione, per aver la Corte di merito ritenuto prescritti gli ulteriori danni risarcibili;
5. la Croce Rossa Italiana ha resistito con controricorso;
6. la prima censura, pur svolta, in rubrica e nel corpo del motivo, senza la specifica indicazione delle norme regolatrici della fattispecie che si assumono violate dalla Corte territoriale, ma comunque argomentata in modo da consentire l'individuazione delle norme e dei principi di diritto di cui si denuncia la violazione (v., ex multis, Cass. 4233/2012), deve qualificarsi come manifestamente infondata per essere la decisione della Corte territoriale conforme ai principi più volte ribaditi da questa Corte, anche a Sezioni unite (sentenza n. 580/2008), secondo cui "in materia di diritto al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, qualora si tratti di un illecito che, dopo un primo evento lesivo, determina ulteriori conseguenze pregiudizievoli, il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per il danno inerente a tali ulteriori conseguenze decorre dal verificarsi delle medesime solo se queste ultime non costituiscono un mero sviluppo ed un aggravamento del danno già insorto, bensì' la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile";
7. l'iter argomentativo della Corte di merito, fondato sul predetto principio e sulla notorietà della derivazione causale della cirrosi dall'epatite B e della prevedibilità dell'aggravamento, e sull'irrilevanza del maggiore o minore grado di probabilità, risulta, pertanto, immune dalle censure svolte sul piano della mera connotazione come bassa della probabilità percentuale che l'aggravamento (per cirrosi) consegua alla patologia base (l'epatite B);
8. la censura per vizio di motivazione, ove peraltro non si enunciano i passaggi della statuizione viziati per contraddittorietà, è svolta non solo adombrando, inammissibilmente, censure per violazione di legge, ma anche senza concretamente considerare le ragioni che sorreggono la decisione, id est l'estinzione per intervenuta prescrizione del risarcimento del danno morale e biologico patito dalla vittima e fatto valere iure hereditario, dovendo considerarsi inammissibile, ai sensi dell'articolo 366 c.p.c, n. 4, per carenza di interesse, siccome non oggetto di idonea censura della ratio decidendi che sostiene il decisum".
9. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
10. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente infondato il ricorso, che va pertanto rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in euro 50,00 per esborsi, oltre euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.