Categoria: 1952
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Tipologia: CCNL
Data firma: 29 marzo 1952
Validità: 01.03.1952 - 28.02.1954
Parti: Federazione Italiana Industrie Varie-Confindustria e Fiot-Cgil, Federtessili-Cisl, Uil-Tessili
Settori: Tessili, Tappeti, ecc., Operai, Industria

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicabilità.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Interruzioni del lavoro.
Art. 6. - Recuperi.
Art. 7. - Pulizia del macchinano.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9. - Lavori discontinui.
Art. 10. - Apprendistato.
Art. 11. - Lavoro a cottimo.
Art. 12. - Cambiamento e cumulo di mansioni.
Art. 13. - Trattamento salariale.
Art. 14. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 15. - Mense.
Art. 16. - Trattenute per risarcimento.
Art. 17. - Festività.
Art. 18. - Congedo matrimoniale.
Art. 19. - Trattamento in caso di maternità.
Art. 20. - Trattamento in caso di malattia o di infortunio.
Art. 21. - Servizio militare.
Art. 22. - Trasferte e trasferimenti.
Art. 23. - Assenze e permessi.
Art. 24. - Ferie.
Art. 25. - Gratifica natalizia.
Art. 26. - Disciplina del lavoro.
Art. 27. - Sanzioni disciplinari.
Art. 28. - Preavviso.
Art. 29. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 30. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 31. - Indennità di anzianità in caso di morte.
Art. 32. - Cessione e trasformazione di azienda.
Art. 33. - Commissioni interne.
Art. 34. - Cariche pubbliche e sindacali.
Art. 35. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 36. - Regolamento interno di azienda.
Art. 37. - Abrogazione precedenti accordi.
Art. 38. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto e condizioni di miglior favore.
Art. 39. - Reclami e controversie.
Art. 40. - Lavoro a squadre.
Art. 41. - Decorrenza e durata.
Tabelle salariali

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di tappeti, stuoie e zerbini di cocco ed articoli affini, 29 marzo 1952

Addì 29 marzo 1952, in Milano, tra la Federazione Italiana Industrie Varie [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Impiegati e Operai Tessili (Fiot) [...], con l’intervento dei rappresentanti i Sindacati Provinciali Tessili [...], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...] e la Federazione Italiana dei Lavoratori Tessili (Federtessili) [...], con l’intervento dei Segretari dei Sindacati Provinciali Tessili [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori [...] e la Unione Italiana del lavoro - Tessili (Uil Tessili) [...], è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 1. - Sfera di applicabilità.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ha valore per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di tappeti, stuoie e zerbini di cocco ed articoli affini.

Art. 2. - Assunzione.
[...]
Il datore di lavoro potrà sottoporre a visita medica il personale da assumere.

Art. 4. - Orario di lavoro.
La durata normale dell’orario di lavoro è quella fissata dalle norme legislative e interconfederali, fatte salve le deroghe relative nonché quelle del presente contratto e quelle riguardanti il personale addetto a lavori discontinui e di semplice attesa e custodia.
[...]
La distribuzione dell’orario giornaliero è comunicata agli operai in apposita tabella da affiggersi all’entrata dello stabilimento.
In quelle aziende ove non venga prestato il lavoro nel pomeriggio del sabato, le ore così non lavorate saranno distribuite negli altri giorni della settimana, nell’ambito dell’orario normale di cui al primo comma e nel limite di un’ora al giorno, e verranno retribuite a regime normale.

Art. 6. - Recuperi.
Le ore di lavoro perdute per le cause di cui all’articolo precedente o per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalità: il recupero deve essere contenuto nel limite massimo di un’ora giornaliera oltre le otto ore normali e, in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di nove ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
In ogni caso, il recupero potrà essere effettuato solo entro le due quindicine immediatamente successive a quella in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 7. - Pulizia del macchinano.
La pulizia del macchinario deve essere effettuata tenendo presenti le disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni. (R.D. 18 giugno 1899, n. 230 - Gazzetta Ufficiale, 26 giugno 1899, n. 148).
Qualora sia disposta oltre i limiti dell’orario normale di lavoro è considerata come prestazione straordinaria e verrà come tale retribuita.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoro straordinario potrà essere effettuato nei casi, nei limiti e con la procedura previsti dalle vigenti norme legislative.
L’operaio è tenuto a prestare il lavoro straordinario, festivo e notturno richiesto dalla direzione salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l’orario normale stabilito per legge, fatte salve le deroghe ed eccezioni.
Il lavoro autorizzato e prestato fra le ore 22 e le ore 6 è considerato notturno.
[...]
L’operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza a scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario compatibilmente con l’esigenza del lavoro ed in quanto le prestazioni del lavoro straordinario gli impediscano di frequentare le scuole medesime.

Art. 9. - Lavori discontinui.
L’orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è di 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Per i custodi ed i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, tale orario è portato fino a 12 ore, fermo restando l’obbligo per ì lavoratori di cui sopra di rispondere, senza diritto a compensi ulteriori, alle eventuali chiamate di carattere eccezionale che potessero aver luogo oltre i predetti limiti di orario.
[...]

Art. 10. - Apprendistato.
È considerato apprendista l’operaio compreso fra i 14 e i 18 anni di età che venga assunto nello stabilimento per acquistare un addestramento tecnico pratico atto a farlo divenire operaio qualificato.
Riconosciuta per le particolari condizioni dell’industria manifatturiera di tappeti, stuoie e zerbini di cocco l’opportunità di avviare ad addestrare al lavoro anche personale non esperto che abbia superato il limite di cui sopra, è consentita l’assunzione di tale personale come apprendista fino ad una età massima di anni 21.
Durante il periodo di apprendistato, l’apprendista deve lavorare a giornata e, nel caso che venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio, ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell’apprendistato e gli devono essere applicate le medesime tariffe di cottimo. Il periodo di addestramento iniziato presso altra azienda, deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa tra un periodo e l’altro una interruzioni superiore ai 18 mesi.
Se l’apprendista addetto alla lavorazione di manufatti in cocco provenga da altre aziende della stessa categoria con tipo di macchinario diverso, il compimento del periodo prescritto viene ridotto alla metà. Parimenti viene ridotto a metà il periodo di apprendistato per coloro che abbiano frequentato scuole professionali.
[...]
La durata dell’apprendistato è di:
1) 24 mesi, per tessitori e tessitrici di tappeti excelsior ed imperiale [...]
2) 16 mesi, per tessitori e tessitrici di tappeti oriam, scanalatori e scanalatrici, confezionatori e confezionatrici di tappeti a griglia [...]
3) 12 mesi, per tessitori e tessitrici di stuoia, carpet - spazzole meccaniche e a mano - anche per le bordatrici, rasatori e rasatrici e per i confezionatori di tappeti olandesi [...]

Art. 11. - Lavoro a cottimo.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione, è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche.
[...]

Art. 15. - Mense.
Per le mense aziendali o indennità sostitutiva, si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti.

Art. 19. - Trattamento in caso di maternità.
Per la tutela dell’operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 24. - Ferie.
All’operaio che abbia un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso la Ditta nella quale è occupato, saranno concessi ogni anno dodici giorni di ferie pagate.
[...]

Art. 26. - Disciplina del lavoro.
L’operaio deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell’interesse dell’azienda e della produzione; deve osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro [...]
Durante il lavoro l’operaio non può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo e senza l’autorizzazione prescritta da disposizioni aziendali.
Nell’interno dello stabilimento è proibito introdurre bevande alcooliche o cibi senza il permesso della direzione.
Parimenti non è consentito fumare se non nei luoghi appositamente stabiliti e fuori dell’orario di lavoro.
[...]

Art. 27. - Sanzioni disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto e alle altre norme e regolamenti interni, non in contrasto con le disposizioni contrattuali, possono essere punite:
1) col rimprovero verbale o scritto;
2) con la multa fino ad un massimo di tre ore di retribuzione;
3) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni;
4) con il licenziamento senza preavviso, ma con la sola indennità di cui all’art. 29;
5) con il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità di anzianità.
I provvedimenti disciplinari adottati debbono essere portati a conoscenza degli interessati con la precisa indicazione della infrazione commessa.
Rimprovero, multa e sospensione.
Il rimprovero e la multa possono essere inflitti all’operaio:
a) che abbandoni il proprio posto senza giustificato motivo e senza l’autorizzazione prescritta da disposizioni aziendali;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo;
c) che esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) che sia trovato in istato di ubriachezza;
f) che in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto, o quelle del regolamento interno, o commetta contro la disciplina, la morale, l’igiene e la sicurezza dello stabilimento mancanze che non siano punibili con il licenziamento.
L’applicazione del rimprovero, della multa, della sospensione si intende adeguata alla minore o maggiore gravità delle mancanze ed alla loro recidività. [...]
Licenziamento.
Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione, può essere inflitto:
1) Senza preavviso ma con indennità di anzianità:
а) per contravvenzioni al divieto di fumare di cui al quarto comma dell’art. 26;
b) per litigio con vie di fatto in fabbrica;
[...]
d) per recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza, o ad una sospensione per mancanza diversa nei sei mesi precedenti.
2) Senza preavviso e senza indennità di anzianità:
[...]
b) per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;
c) per furto a danno dell’azienda;
d) per dolo o colpa grave in negligenza od atti con danno per l’azienda;
e) per danneggiamenti volontari, rivelazioni di particolari procedimenti o sistemi di lavoro, trafugamenti di disegni e campionature, lavorazioni in stabilimento per conto proprio o di terzi con danno per l’azienda.

Art. 33. - Commissioni interne.
Per i compiti delle Commissioni interne e dei Delegati d’Impresa si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.

Art. 36. - Regolamento interno di azienda.
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste del presente contratto.

Art. 37. - Abrogazione precedenti accordi.
Il presente contratto sostituisce ed abroga tutti gli accordi in vigore regolanti la stessa materia.
Per quanto non regolato dal presente contratto valgono le norme di legge e gli accordi interconfederali.

Art. 39. - Reclami e controversie.
Ferme restando le possibilità di accordo diretto fra le parti interessate per eventuali reclami nell’applicazione del presente contratto, le controversie individuali anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del contratto stesso, qualora non venissero conciliate con la direzione dell’azienda tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sull’interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali, e in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 40. - Lavoro a squadre.
Nel caso venga istituito il lavoro a squadre, anche per brevi periodi, purché superiori a due quattordicine, le Organizzazioni stipulanti si dovranno incontrare per la relativa regolamentazione.