Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 25 giugno 1959
Validità: 01.10.1959 - 30.09.1960
Parti: Unione Industriali e Cisl, Camera Confederale del Lavoro, Uil, Cisnal
Settori: Agroindustriale, Liquirizia, Operai, Teramo

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Donne.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Riposo per i pasti.
Art. 8. - Riposo settimanale.
Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 10. - Giorni festivi e festività infrasettimanali.
Art. 11. - Festività nazionali.
Art. 12. - Interruzione del lavoro.
Art. 13. - Recuperi.
Art. 14. - Determinazione categorie.
Art. 15. - Apprendistato.
Art. 16. - Premi di anzianità.
Art. 17. - Modalità di corresponsione della retribuzione.
Art. 18. - Ferie.
Art. 19. - Gratifica natalizia.
Art. 20. - Permessi.
Art. 21. - Congedo matrimoniale.
Art. 22. - Maternità.
Art. 23. - Preavviso di licenziamento o dimissioni.
Art. 24. - Indennità di licenziamento.
Art. 25. - Dimissioni.
Art. 26. - Caso di morte.
Art. 27. - Regolamento di fabbrica.
Art. 28. - Disciplina aziendale.
Art. 29. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 30. - Ammonizione, multa, sospensione.
Art. 31. - Licenziamento per cause disciplinari.
Art. 32. - Tutela igienica dei lavoratori.
Art. 33. - Istruzione professionale.
Art. 34. - Utensili di lavoro.
Art. 35. - Visite di inventario e visite personali.
Art. 36. - Minimi di paga.
Art. 37. - Precedenze.
Art. 38. - Donne e fanciulli.
Art. 39. - Prestiti.
Art. 40. - Malattia ed infortuni non sul lavoro.
Art. 41. - Chiamata per obblighi di leva e richiamo alle armi.
Art. 42. - Spogliatoi.
Art. 43. - Permessi sindacali.
Art. 44. - Aspettative per cariche sindacali.
Art. 45. - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda.
Art. 46. - Certificato di lavoro.
Art. 47. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 48. - Reclami e controversie.
Art. 49. - Commissioni interne.
Art. 50. - Norme generali.
Art. 51. - Decorrenza e durata.
Chiarimento a verbale.
Allegati
Allegato 1 Tabella di classificazione delle categorie operaie nell’industria della liquirizia ed affini.
Allegato 2 Tabella dei tempi massimi durante i quali le apprendiste aspiranti alla qualifica di operaia manipolatrice-confezionatrice di succo di liquirizia ed affini possano essere adibite a lavorazioni in serie.
Allegato 3 Tabella di retribuzione giornaliera delle categorie operaie nell’industria della liquirizia ed affini.

Contratto collettivo per gli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore della liquirizia nella provincia di Teramo, 25 giugno 1959

Addì venticinque giugno millenovecentocinquantanove in Teramo, tra l’Unione Industriali della provincia di Teramo [...] e l’Organizzazione Sindacale Cisl di Teramo [...], la Camera Confederale del Lavoro di Teramo [...] e la Organizzazione Sindacale della Uil di Teramo [...] e la Organizzazione Sindacale della Cisnal di Teramo [...], è stato stipulato il presente Contratto Collettivo di lavoro normativo e salariale da valere per gli operai dipendenti dalle Aziende Industriali del settore della Liquirizia della provincia di Teramo.

Art. 4. - Visita medica.
L’azienda potrà, in qualsiasi momento, sottoporre l’operaio a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda stessa.

Art. 5. - Donne.
L’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne è regolata dalle disposizioni di legge.

Art. 6. - Orario di lavoro.
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali, con le eccezioni e le deroghe relative.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l’orario normale di lavoro è fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non più di 10 ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze, per i quali valgono le norme interconfederali.
L’orario sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile.

Art. 7. - Riposo per i pasti.
Nelle aziende nelle quali l’orario normale di cui all’art. 6 viene effettuato in due riprese, dovrà essere concessa non meno di un’ora di sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l’orario continuato di otto ore, è concesso di consumare il pasto sul luogo di lavoro.

Art. 8. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.

Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l’orario normale di cui all'art. 6.
Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potrà superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali (vedi tabella delle maggiorazioni n. 1).
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro, è ammesso di derogare dalla norma di cui al secondo comma.
Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 (vedi tabella della maggiorazioni n. 5).
[...]
Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni festivi al riposo settimanale (vedi tabella delle maggiorazioni n. 2).
Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Direzione.
Tabella delle maggiorazioni
[...]

Art. 13. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate con le parti interessate, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 15. - Apprendistato.
Con riferimento a quanto già in atto su scala aziendale in provincia di Teramo, tenuto conto delle particolari esigenze tecniche della lavorazione del succo di liquirizia ed affini, nonché del numero e della varietà delle sue confezioni, il periodo massimo di apprendistato per il raggiungimento della qualifica di manipolatrice-confezionatrice di succo dì liquirizia ed affini viene fissato in anni quattro.
Per le qualifiche di tagliatore-macinatore; cuocitore-pressatore; pastaio, il periodo massimo di apprendistato viene fissato in anni due.
Sono considerati apprendisti quei giovani che in età fra i 14 ed i 20 anni, vengono per la prima volta assunti al lavoro.
Per gli apprendisti che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a tre mesi consecutivi presso aziende con lavorazioni similari, esplicando mansioni analoghe a quelle alle quali debbono essere adibiti nella nuova azienda, il periodo di apprendistato così compiuto verrà computato ai fini della durata dell’apprendistato stesso, sempre che non sia intercorsa una interruzione superiore ai 12 mesi.
I periodi massimi di tempo durante i quali gli apprendisti possono essere adibiti a lavorazioni in serie sono quelli di cui all’allegato n. 2 al presente contratto.
[...]
Il datore di lavoro ha il dovere:
a) di curare o di far curare dai buoi dipendenti l’addestramento pratico dell’apprendista;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che è soggetto all’apprendistato;
c) di accordare all’apprendista, senza alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi per la sua formazione professionale, ai sensi dell’art. 11, lettera g), della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Art. 18. - Ferie.
L’operaio che abbia un’anzianità di servizio di 12 mesi consecutivi presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di ferie retribuito con la retribuzione complessiva (paga base, più eventuali aumenti di merito, più contingenza) nella misura di:
- dal 1° al 7° anno compiuto di anzianità: 12 giorni (96 ore);
- dall’80 al 15° anno compiuto di anzianità: 14 giorni (112 ore);
- dal 16° anno compiuto di anzianità in poi: 16 giorni (128 ore).
[...]

Art. 22. - Maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alla legge 26 agosto 1950, n. 860.

Art. 27. - Regolamento di fabbrica.
La disciplina del lavoro sarà regolata, oltre che dagli articoli seguenti, da un eventuale regolamento interno (regolamento di fabbrica) che dovrà essere affisso in luogo ben visibile a tutti gli operai. Detto regolamento non potrà contenere norme in deroga o in contrasto con gli articoli del presente contratto.

Art. 28. - Disciplina aziendale.
L’operaio in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale dell’operaio, i superiori impronteranno i rapporti con il dipendente a sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere gli operai in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun operaio è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi in caso di necessità.

Art. 29. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze degli operai saranno punite a seconda della loro gravità e della loro recidività.
I provvedimenti disciplinari per le infrazioni alle norme del presente contratto o alle altre norme di cui all’art. 27, o alle disposizioni di volta in volta emanate dalla Direzione saranno i seguenti:
a) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino a tre ore di normale retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e della retribuzione fino a tre giorni di effettivo lavoro;
d) licenziamento ai sensi dell’art. 31.

Art. 30. - Ammonizione, multa, sospensione.
Normalmente l’ammonizione verbale o quella scritta saranno inflitte nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi dì recidiva in mancanza già punita con la multa nei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestono carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno infliggersi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell’ammonizione, della multa e della sospensione l’operaio:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo, o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità a richiederla;
2) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi, per disattenzione, anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti; al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell’andamento: del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;:
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza;
9) che si presti a diverbio litigioso con o senza vie di fatto, sempre che il litigio non assuma carattere di rissa;
10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, sempre che si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
[...]
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell’azienda, o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all’igiene, alla disciplina, sempre che gli atti relativi debbano essere puniti con punizioni più gravi, in relazione alla entità, o alla gravità, o all’abituale recidività dell’infrazione.
[...]

Art. 31. - Licenziamento per cause disciplinari.
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere inflitto, per le mancanze più gravi, ed in via esemplificativa, nei seguenti casi:
A) con la perdita dell’indennità di preavviso, ma non della indennità di licenziamento:
1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
[...]
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
4) lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;
[...]
7) recidiva in una qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei dodici mesi antecedenti;
B) senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
[...]
2) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell’azienda;
3) danneggiamento volontario di impianti o di materiali;
[...]
5) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
6) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda;
[...]
9) inosservanza del divieto di fumare, quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
10) insubordinazione grave verso i superiori.
[...]

Art. 32. - Tutela igienica dei lavoratori.
Per la tutela igienica dei lavoratori le parti fanno riferimento alle norme di legge presenti e future.

Art. 33. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti considerano l’istruzione professionale come uno dei principali doveri e riconoscono la necessità di dare ad essa il maggior impulso come mezzo essenziale per affinare la capacità tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione.

Art. 34. - Utensili di lavoro.
L’operaio riceverà dall’azienda gli utensili necessari per il disimpegno delle sue mansioni. Esso sarà responsabile degli utensili che gli verranno consegnati e dovrà essere messo in condizione di poterli conservare.
[...]

Art. 38. - Donne e fanciulli.
L’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.
In particolare si richiamano le disposizioni legislative contenute nell’art. 11 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, il cui testo si riporta in calce:
Art. 11. - Trasporto e sollevamento di pesi.
I carichi di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni 17 e le donne di qualunque età adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti:
a) trasporto a braccia o a spalle:
maschi sotto ai 15 anni, kg. 15;
maschi dai 15-17 anni, kg. 25;
femmine sotto i 15 anni, kg. 5;
femmine dai 15-17 anni, kg. 15;
femmine sopra 17 anni, kg. 20;
b) trasporto con carretto a tre ed a 4 ruote su strada piana:
8 volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo;
c) trasporto con carretto su guide di ferro:
20 volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo;
per quanto riguarda le donne in istato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall’art. 13 della legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici.


Art. 42. - Spogliatoi.
Nell’azienda dovrà essere adibito a spogliatoio un locale adatto.
Questo locale dovrà rimanere chiuso durante l’orario di lavoro.
Le aziende, ove esigenze tecniche od ambientali lo permettano, metteranno a disposizione degli operai degli armadietti in cui gli operai stessi potranno conservare, chiusi con loro mezzi gli effetti.

Art. 48. - Reclami e controversie.
Qualora nell’interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà essere sottoposta, per sperimentare il tentativo di conciliazione, alle competenti locali assicurazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori, e in caso di mancato accordo, prima di adire l’autorità giudiziaria, alle competenti associazioni sindacali centrali.

Art. 49. - Commissioni interne.
I compiti delle Commissioni interne e del Fiduciario dell’Azienda sono quelli previsti dagli accordi interconfederali.

Art. 50. - Norme generali.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme degli accordi interconfederali.

Chiarimento a verbale.
Le parti contraenti convengono che qualora il settore della liquirizia venisse regolamentato con accordi su scala nazionale, con richiamo particolare allo spirito della legge «erga omnes», le parti medesime si adegueranno alla suddetta regolamentazione nazionale.

Allegati
Allegato 2 Tabella dei tempi massimi durante i quali le apprendiste aspiranti alla qualifica di operaia manipolatrice-confezionatrice di succo di liquirizia ed affini possano essere adibite a lavorazioni in serie.

a) Giorni 60 per la porzionatura per carico presse continue (ivi compresi: taglio, formatura a mano, a macchina, tempera);
b) Giorni 180 per la produzione presse continue (compreso: dosaggio per ogni tipo di pasta pura ed affini ed ogni formato, tempera a variazione velocità nastro trasp., tempera trafilati a mezzo tunnel ventilazione, montaggio e smontaggio ogni tipo trafile, scarico e pulizia;
c) Giorni 90 per calibratura trafilati ogni tipo e pasta;
d) Giorni 90 per governo bigliatrice (compreso: alimentazione da fermo e in moto, spurghi ed eliminazione scarti da fermo e in moto, variazione velocità, scarico e pulizia);
e) Giorni 90 per formatura e marcatura, intavolamento (compreso calibratura a mano, cambio marchi ogni grandezza);
f) Giorni 60 per formatura a taglio (compreso ogni tipo formatrice, spurghi, scarti, registro corsa);
g) Giorni 60 per calandratura (compresi ogni tipo pasta, raffinatura calandratura ogni spessore);
h) Giorni 30 per formatura con pastigliatrici;
i) Giorni 120 per conduzione presse continue per liquirizia flessibile (compreso: alimentazione ogni tipo tasta, variazione velocità, pesatura campioni, montaggio e smontaggio ogni tipo trafile ed accessori, scarico e pulizia);
l) Giorni 30 per taglio in moto ogni formato liquirizia flessibile;
m) Giorni 90 per carico e scarico camere essiccazione (compreso: spostamenti tra le varie camere per la stagionatura, regolazione temperatura e ventilazione, governo fari formati durante l’essiccazione, eliminazione scarti);
n) Giorni 15 per bassinatura per lucidazione-aromatizzazione (compreso: carico e scarico, dosaggio essenze);
o) Giorni 120 per bassinatura per a confettare (compreso: ingrossamento per ogni tipo di anime, dosaggio, essenze, regolazione impianto termico e di ventilazione, carico, scarico e pulizia, possibilmente raffinatura);
p) Giorni 30 per lucidatura a caldo (compreso: carico e scarico camera, regolazione vapore per ogni formato, governo materiale da essiccare);
q) Giorni 90 per confezionamento completo imballaggi metallici (compreso: dosaggio granulati con approssimazione di un grammo, chiusura anche di imballaggi difettosi, sigillatura, eliminazione scarti, inscatolamento);
r) Giorni 90 per confezionamento completo imballaggi in materia plastica termosaldabile (compreso: controllo dosaggio e rettifica peso eliminazione scarti, termosaldatura con regolazione calorie e durata occhiellatura, inscatolamento);
s) Giorni 60 per confezionamento completo imballaggi di carta (compreso: dosaggio granulati con buona approssimazione, zighirinatura governo zighirinatrice, inscatolamento);
t) Giorni 120 per inscatolamento ogni tipo di formati nudi, impacchettamento previ eventuali lavori di finitura, come avvolgimento fettucce, unione di più formati, ecc. numerazione pezzi;
u) Giorni 90 per porzionamento imballaggi dì cartone (compreso: dosaggio granulati con approssimazione di 1 grammo, avvolgimento in cellophane per ogni tipo di imballaggio, inscatolamento);
v) Giorni 180 per aiuto alle spedizioni (compreso: conoscenza completa tipi di imballaggi ed involucri di imballo, preparazione di ordini e controllo, accorgimenti dì incassamento e di Imballo speciale per confezioni delicate, numerazione e controllo);
a/all) Giorni 180 per pressatura-formatura di laminati alluminio per la fabbricazione di imballaggi metallici per confezioni liquirizia (compreso: alimentazione a mano, continuo ed accurato controllo di produzione, eliminazione scarti, accorgimenti di centratura anche sa imperfezioni litografiche, variazione di pressione a seconda spessore attrezzatura gradini appoggio, lubrificazione pulizia);
b/all) Giorni 120 bordatura imballaggi (compreso: alimentazione a mano e pressione a pedale, controllo continuo dì produzione, registro pressione rocchetti, lubrificazione, pulizia);
c/all) Giorni 60 per bucatura, schiacciatura ribattitura su imballi alluminio e profilati ottone per accessori reclamistiui;
d/all) Giorni 60 per taglio e rifilatura lastre alluminio e tagli in genere di profilato (compreso: alimentazione a mano, registratura battenti di arresto, lubrificazione, pulizia).