Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Sezione Costruttori EdiliAssociazione degli Industriali della Provincia di Ancona e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Ancona

Sommario:

Art. 1. - Qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Lavori fuori zona.
Art. 5. - Multe e trattenute.
Art. 6. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e modalità di attuazione.
Art. 7. - Indennità speciale.
Art. 8. - Apprendistato.
Art. 9. - Scuole.
Art. 10. - Cassa edile provinciale.
Art. 11. - Manovali comuni assunti con l’apporto di attrezzi di lavoro.
Art. 12. - Validità e durata.

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Ancona, 2 ottobre 1959

In Ancona, addì 2 ottobre 1959, tra la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Ancona [...] e il Sindacato Provinciale Lavoratori edili ed Affini della Provincia di Ancona, aderente alla Fillea [...], assistito dal [...] Consegnatario della Camera Confederale del Lavoro di Ancona, la Filca Provinciale di Ancona [...], assistito dal [...] Segretario generale dell’Unione Provinciale Cisl e dal [...] Segretario sindacale dell’Unione stessa, il Sindacato Provinciale Edili ed Affini della Provincia di Ancona, aderente alla Federazione Nazionale Edili ed Affini Feneal [...], assistito dal [...] Segretario Provinciale dell’Uil e dal [...] Comitato direttivo dell’Uil provinciale, viene redatto il presente verbale di accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria edilizia ed affini, stipulato a Roma il 24 luglio 1959 da valere per tutto il territorio della provincia di Ancona per le imprese dell’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), marittime, fluviali, lacuali, lagunari e industrie affini, imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas e fognature e gli operai da esse dipendenti,

Art. 2. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere (48 ore settimanali) salvo le deroghe ed eccezioni relative stabilite dalla legge.
Il lavoro non dovrà iniziare nei mesi estivi prima delle ore 7 e nei mesi invernali prima delle ore 7,30 con una interruzione tra lavoro antimeridiano e lavoro pomeridiano non superiore alle ore 2.
Possono essere ammesse deroghe alla distribuzione dell’orario giornaliero di cui sopra, d’accordo tra Impresa e Commissione Interna, ove esista.

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione sulla retribuzione globale (per gli operai che lavorano ad economia: paga base di fatto, contingenza e terzo elemento, ove esista; per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo) i seguenti:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione); 9 %;
2) Lavori su scale aeree tipo Porta: 15 %;
3) Lavori in pozzi neri preesistenti: 26 %;
4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazioni e spurgo di fognature preesistenti: 26 %;
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua di altezza superiore a 12 cm.): 12 %;
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore ai 3 metri: 20 %;
7) Costruzione di pozzi a profondità: a) da m. 3 a m. 10: 16%,
b) oltre i 10 metri: 24 %;
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora): 2 %
9) Costruzioni di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazioni di sopramano, ed a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato, se il camino è incorporato al fabbricato stesso: 35 %;
10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre: 18 %;
11) Sgombro della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario: 20 %;
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio: 18 %;
13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe: 8 %;
14) Lavori in cassoni ad aria compressa:
а) da 0 a 10 metri: 54 %;
b) da oltre 10 a 16 metri: 72 %;
c) da oltre 16 a 22 metri: 84 %;
d) oltre 22 metri: 132 %;
Qualora si renda necessario lo sparo di mine le percentuali di cui sopra saranno aumentate del 15 %. Detto aumento sarà corrisposto a tutti gli operai compresi nel turno nel quale vengono effettuati gli spari, e per le sole ore successive allo sparo fino al termine del turno.
15) Lavori di demolizione di strutture pericolanti: 15 %;
16) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti tale titolo uno speciale trattamento: A tali operai edili-saranno corrisposte le eventuali somministrazioni in natura e la maggiorazione salariale corrispondente a quella che compete agli operai dello stabilimento stesso cui spetti, a titolo di che trattasi, uno speciale trattamento;
17) Lavori in galleria, per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 30 %;
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie: ai lavori di opere sussidiarie, al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanza- mento o la sistemazione: 21 %;
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18 %;
Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 % sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17, un’ulteriore indennità dell’8 %;
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti di acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
Per l’esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l’operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma;
18) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli): 5 %;
19) Personale imbarcato su natanti che escono fuori dal porto:
а) indennità per rischio mine: 12 %;
b) indennità per lavori fuori porto: 10 %;
c) indennità per trasferimento di natanti: 20 %;
d) lavori sott’acqua (palombari): maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza e terzo elemento, ove esista) del 100 %, da corrispondere per l’intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad una ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minore durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un’ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.
La percentuale di maggiorazione per «rischio mine» verrà corrisposta al personale che si trova su natanti in zone ove è ufficialmente riconosciuta la possibile presenza di mine, limitatamente alle ore nelle quali il natante si trova in dette zone.
La percentuale di maggiorazione per lavori «fuori porto» verrà corrisposta al personale che si trova sui natanti fuori del porto o di un bacino protetto, limitatamente alle ore trascorse dall’uscita dal porto o dal bacino protetto al rientro rispettivo. Il personale che si trova su natanti destinati a lavori marittimi in trasferimento da un porto ad un altro e che sia per disposizione del «Codice Marittimo» posto in ruolo di personale navigante, ne seguirà le relative norme contrattuali per la sola durata del trasferimento.
Al personale che si trova su natanti destinati a lavori marittimi in trasferimento da un porto ad un altro e che non sia per disposizione del «Codice Marittimo» posto in ruolo, verrà riconosciuto il trattamento di trasferta per la durata del trasferimento e la maggiorazione di cui alla lettera c) della voce 19) limitatamente al periodo di navigazione compreso fra l’uscita da un porto e l’entrata in un altro.
La maggiorazione per «rischio mine» è cumulabile con una delle altre due percentuali di maggiorazione.
Restano fermo le condizioni di miglior favore in atto.
Le percentuali di cui al presente articolo non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore: esse saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 8. - Apprendistato.
Si stabilisce che per gli apprendisti in possesso della licenza o del diploma di primo grado rilasciato da scuole professionali edili riconosciute, il periodo di apprendistato è ridotto di un anno e mezzo.
Il capolavoro sarà compiuto presso le scuole che saranno istituite dalla Cassa Edile Provinciale o, in mancanza, presso le Imprese che saranno prescelte di volta in volta dalle parti contraenti.
Per quanto non contemplato valgono le norme della legge e dell’art. 60 del contratto nazionale.

Art. 11. - Manovali comuni assunti con l’apporto di attrezzi di lavoro.
È fatto divieto alle imprese, all’atto dell’assunzione della manovalanza comune, di pretendere l’apporto di attrezzi. Qualora però tale apporto dovesse verificarsi, rimane fissato che il relativo compenso, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a L. 20 giornaliere per ogni attrezzo.

Art. 12. - Validità e durata.
Il presente contratto collettivo è valido in tutto il territorio della Provincia di Ancona a decorrere dal 1° gennaio 1960 ed avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.