Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 15 ottobre 1957
Validità: 15.04.1957 - 14.04.1959
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli-Cisl, Federbraccianti Provinciale-Cgil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Braccianti avventizi, L'Aquila

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Art. 3. - Assunzioni.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Classifiche e mansioni.
Art. 9. - Retribuzioni del lavoratore avventizio Paghe minime orarie.
Art. 10. - Gassificazione e retribuzioni delle categorie per età e sesso.
Art. 11. - Divisione per zone della provincia per l’applicazione delle tariffe di cui all’art. 9.
Art. 12. - Lavori a cottimo.
Art. 13. - Lavori speciali.
Art. 14. - Diarie e trasferte.
Art. 15. - Attrezzi di lavoro.
Art. 16. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 17. - Tutela della maternità.
Art. 18. - Norme disciplinari.
Art. 19. - Controversie individuali.
Art. 20. - Controversie collettive.
Art. 21. - Indennità di contingenza.
Art. 22. - Durata e decorrenza.

Contratto collettivo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di L’Aquila, 15 ottobre 1957

Addì 15 ottobre 1957 presso la sede dell’Unione Provinciale degli Agricoltori di L’Aquila, tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...] e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli, aderente alla Cisl [...], la Federbraccianti Provinciale, aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per i braccianti agricoli avventizi di tutto il territorio della Provincia dell’Aquila.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto collettivo provinciale regola i rapporti di lavoro tra datori di lavoro agricoli e braccianti avventizi da valere per la provincia dell’Aquila.

Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per l’esecuzione di determinati lavori e retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta a termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia. Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata normale dell’orario di lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere e le quarantotto settimanali, la loro distribuzione nella giornata sarà fatta in periodi e in relazione alle esigenze dell’azienda.
La distribuzione nei mesi dell’anno viene stabilita come segue:
mesi di gennaio e dicembre - ore 6 giornaliere;
mese di febbraio - ore 7 giornaliere;
mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre - ore 8 giornaliere;
mesi di giugno, luglio e agosto - ore 9 giornaliere.
Nelle zone o nei Comuni della Provincia ove si verificasse carenza di manodopera nei periodi di più intenso lavoro, e cioè nel mesi di giugno, luglio e agosto, l’orario ordinario di lavoro, per le stesse zone e per gli stessi Comuni, sarà portato ad un limite massimo di 10 (dieci) ore lavorative per giornata senza far luogo a maggiorazioni per lavoro straordinario per la decima ora.
Qualora in qualche zona o Comune della Provincia venga constatata una preoccupante situazione di disoccupazione agricola, anche durante il periodo di più intenso lavoro, l’orario ordinario giornaliero potrà essere limitato, per le stesse zone e per gli stessi comuni, a un massimo di 8 ore.
La durata dell’orario sopra stabilito non si applica ai lavori di trebbiatura e di mietitura, poiché tali lavori sono disciplinati da accordi collettivi speciali.

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 7, nonché la festa del Santo Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui al penultimo comma del presente articolo. [...]

Art. 13. - Lavori speciali.
Nei lavori di spandimento della calciocianamide e nei lavori eseguiti in acqua ed in fossi acquitrinosi, spurgo canali, svalla boschi, segatura e spaccatura a mano della legna, falciatura, potatura di alberi (ivi compresa quella per la ricostituzione degli uliveti), le tariffe salariali (paga base e contingenza) di cui alla tabella dell’art. 9 e relative al bracciante generico, saranno maggiorate del 15 %.
Nei lavori di bonifica e sistemazione idraulica forestale montane, totalmente finanziati dallo Stato, da chiunque eseguiti, si applicano le tariffe della prima zona maggiorate del 15 %, da calcolarsi sulla paga globale (paga base più contingenza) del bracciante generico.

Art. 15. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili; ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro, e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 16. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, per le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme di legge.

Art. 17. - Tutela della maternità.
Per le gestanti si applicano le norme di legge.
Per le donne che allattano, in attesa di eventuali altre disposizioni, si applicano le consuetudini locali.

Art. 18. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi ne fa le veci, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato. I rapporti tra i lavoratori nella azienda, e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina dell’azienda.
Per le infrazioni disciplinari e contrattuali, da parte del lavoratore sono previste le seguenti sanzioni:
а) richiamo per le brevi assenze dal lavoro e non giustificate;
b) multa fino a un massimo di un’ora per il lavoratore che abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo; che per negligenza arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame, alle macchine ed agli attrezzi avuti in consegna;
e) licenziamento immediato nei casi seguenti: insubordinazione grave verso il datore di lavoro o il suo rappresentante; danneggiamento doloso agli attrezzi, alle coltivazioni, agli stabilimenti e al bestiame.
Sorgendo controversia a seguito dell’applicazione delle sanzioni disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione secondo il disposto dell’art. 19.

Art. 19. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere de-mandata alle rispettive Organizzazioni sindacali, le quali, attraverso una Commissione paritetica, costituita da un rappresentante per ciascuna delle due Organizzazioni interessate, esperiranno il tentativo di amichevole componimento.
Tale tentativo dovrà aver luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data di regolare denuncia della controversia all’Organizzazione che tutela la controparte.
La Commissione paritetica si riunirà entro sette giorni dalla data di ricezione della denuncia da parte della Organizzazione sindacale interessata.

Art. 20. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione od interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.
Le vertenze denunciate debbono essere espletate entro un limite massimo di 20 giorni dalla data di denuncia salvo proroghe reciprocamente concordate. In caso di mancato amichevole componimento resta stabilito che le parti adiranno l’Ufficio Provinciale del Lavoro, come arbitro amichevole compositore.
Non raggiungendosi l’accordo nella sede sopradetta, le parti saranno libere di svolgere quell’azione legale che riterranno più opportuna.