Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 28 dicembre 1953
Validità: 09.09.1953 - 08.09.1955
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e Unione Sindacale Provinciale–Cisl, Federbraccianti Provinciale-Camera Confederale del Lavoro, Uil-Terra
Settori: Agroindustriale, Az. agricole, Campobasso

Sommario:

Norma 1.
Norma 2. - Definizione del salariato fisso.
Norma 3. - Assunzioni.
Norma 4. - Contratto individuale.
Norma 5. - Durata del contratto individuale e modalità delle disdette.
Norma 6. - Mansioni.
Norma 7. - Libretto sindacale di lavoro.
Norma 8. - Attrezzi di lavoro.
Norma 9. - Periodo di prova.
Norma 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Norma 11. - Orario di lavoro.
Norme 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Norma 13. - Riposo settimanale.
Norma 14. - Giorni festivi.
Norma 15. - Retribuzione.
Norma 16. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Norma 17. - Gratifica natalizia.
Norma 18. - Malattia e infortunio.
Norma 19. - Diarie.
Norma 20. - Ferie.
Norma 21. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Norma 22. - Tutela della maternità.
Norma 23. - Permessi straordinari.
Norma 24. - Chiamata e richiamo alle armi.
Norma 25. - Trapasso di azienda.
Norma 26. - Norme disciplinari.
Norma 27. - Indennità di licenziamento.
Norma 28. - Controversie individuali.
Norma 29. - Controversie collettive.
Norma 30. - Condizioni di miglior favore.
Norma 31. - Durata del contratto.

Contratto collettivo per i salariati fissi della agricoltura dipendenti da aziende agricole della provincia di Campobasso, 28 dicembre 1953

L’anno 1953, il giorno 28 dicembre, in Campobasso, presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione [...], tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...], l’Unione Sindacale Provinciale – Cisl [...], la Federbraccianti Provinciale [...], assistito dal [...] Segretario della Camera Confederale del Lavoro, la Uil-Terra [...], viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per tutto il territorio della Provincia di Campobasso.

Norma 1.
Il presente contratto regola i rapporti di lavoro tra le aziende agricole ed i salariati fissi.

Norma 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vincolato con un contratto individuale a termine, di durata normalmente non inferiore ad un anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto, presso la stessa azienda agricola, ove generalmente risiede, fruendo della abitazione ed annessi, e la cui retribuzione, riferita di regola ad anno, viene corrisposta mensilmente, a norma del presente contratto.
Le qualifiche e denominazioni dei lavoratori appartenenti a tale categoria, sono, in via indicativa, le seguenti:
Capisquadra. - Si considerano capi squadra quei lavoratori delle diverse categorie che abbiano personale in sottordine.
Boaro. - Si intende il lavoratore addetto ai lavori di stalla, governo del bestiame, mungitura, ecc. Potrà essere adibito ai lavori di campagna ed ai trasporti nel caso in cui il numero dei capi bestiami sia ridotto. Il boaro ha la responsabilità della custodia del bestiame bovino affidatogli.
Cavallaro. - Si intende il lavoratore addetto alla custodia, governo ed uso dei cavalli per tutti i lavori e trasporti nell’interno e fuori l’azienda. In caso di vero e proprio allevamento al cavallaro spetta la custodia ed il governo degli equini affidatigli.
Pecoraro. - Si intende il lavoratore addetto al servizio di cura, governo, mungitura e tosatura delle pecore. Il pecoraro ha la responsabilità della custodia del gregge affidatogli.
Porcaro. - Si intende il lavoratore addetto ai lavori inerenti all’allevamento dei maiali. Ha la responsabilità della custodia dei maiali affidatigli.
Massaro. - È addetto alla lavorazione del latte e dei latticini, nonché alla stagionatura dei prodotti.
Aiuto boaro - cavallaro - pecoraro - porcaro e massaro. - Si intendono quei lavoratori che coadiuvano le categorie suesposte in tutti i lavori.
Salariato specializzato. - È addetto agli orti ed ai frutteti e vi esegue tutte le operazioni di impianto e di coltivazione. Procede alle operazioni anticrittogamiche ed antiparassitarie; sorveglia ed esegue le operazioni di raccolta e di cernita dei prodotti.
Addetti alla cantina ed ai magazzini. - Eseguono i lavori di carattere manuale attinenti alla conservazione ed al carico e scarico dei vini e dei prodotti in consegna.
Custode o guardiano. - Ha la sorveglianza diurna e notturna dell’azienda. La sua prestazione, essendo discontinua, non è soggetta ad obbligo di orario.
Uomo di scorta o fattutto. - Sostituisce temporaneamente gli assenti per malattia, vacanza o altri motivi. Ha diritto al riposo settimanale in turno con gli altri lavoratori e, se possibile, in giorno festivo.
Conduttore di trattrice. - È il lavoratore cui viene affidata in consegna, per l’uso, la trattrice nel lavoro di aratura, trebbiatura, trasporto, ecc.
Meccanico agricolo. - È il lavoratore cui vengono affidate la manutenzione, la riparazione ed eventualmente l’uso delle varie macchine e motori agricoli.
Salariato addetto ai lavori comuni. - Attende ai lavori comuni dell’azienda.

Norma 4. - Contratto individuale.
Tra il datore di lavoro ed i salariati, all’atto della assunzione, dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modello contenuto nel libretto sindacale di lavoro, di cui allo schema allegato al presente contratto. [...]

Norma 6. - Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto.
Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell’azienda, adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non importino la diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione rispetto alla sua precedente qualifica.
[...]

Norma 8. - Attrezzi di lavoro.
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al lavoro cui è chiamato. Gli attrezzi ed utensili affidatigli debbono essere annotati sul libretto sindacale, con l’indicazione dello stato d’uso.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro. Il lavoratore risponderà delle perdite e dei danni imputabili a sua colpa e l’ammontare relativo gli verrà trattenuto sulle sue spettanze.

Norma 10. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Norma 11. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è cosi ripartito nei vari mesi dell’anno:
nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio ore 6
nei mesi di marzo e novembre ore 7
nei mesi di aprile, maggio, settembre, ottobre ore 8
nei mesi di giugno, luglio, agosto ore 10
Il lavoro giornaliero deve essere prestato, di regola, in due periodi.
L’intervallo fra un periodo e l’altro dovrà essere stabilito di comune accordo tra le parti, con rispetto alle consuetudini e tenendo conto delle condizioni climatiche e delle esigenze tecniche. Nei mesi estivi sarà concesso ai lavoratori un intervallo negli orari mattinali e pomeridiani, perché possano consumare la colazione e la merenda.
Per i salariati addetti al bestiame, in considerazione del carattere discontinuo delle relative prestazioni, viene determinato in quindici capi grossi il numero dei capi stessi affidati, rispettando la media annua di otto ore di effettivo lavoro.
Quando il salariato abbia una dotazione inferiore a quella completa prevista dal comma precedente, sarà adibito ad altre mansioni per un numero di ore proporzionato alla dotazione mancante, nell’ambito dell’orario vigente per i salariati addetti al lavoro nei campi.

Norme 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orarlo normale di lavoro previsto dalla norma 11;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba. Non potrà essere effettuato lavoro notturno al coperto oltre le quattro ore;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi, riconosciuti tali dallo Stato e dal presente contratto alla norma 14.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere. Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico.
[...]

Norma 13. - Riposo settimanale.
Fermo restando il disposto dell’art. 1, n. 6, 7 ed 8 della legge 27 febbraio 1934, n. 370, a tutti i lavoratori è dovuto un riposo settimanale di 24 ore possibilmente in coincidenza con la domenica.

Norma 18. - Malattia e infortunio.
[...]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo dì trasporto di cui dispone.

Norma 20. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie, retribuite, di giorni 8 e, in caso di risoluzione anticipata del rapporto, le ferie sono frazionabili in dodicesimi.
[...]

Norma 21. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari nonché versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

Norma 22. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e le puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Norma 26. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto riguarda il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro ordinato.
I rapporti tra lavoratori nell'azienda e tra questi e il loro datore di lavoro o chi per esso, debbono essere ispirati al reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. In caso di infrazioni alla disciplina potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
1) Multa fino a due ore di paga nei seguenti casi:
a) abbandono del posto di lavoro senza giustificazione;
b) mancata esecuzione del lavoro secondo le norme stabilite;
c) presentazione al lavoro in stato di ubriachezza.
2) Licenziamento in tronco nei seguenti casi:
a) assenza arbitraria dal lavoro per oltre 48 ore;
b) vie di fatto o gravi offese verso i compagni di lavoro o il datore dì lavoro e i suoi rappresentanti;
e) furto, frode, danneggiamento volontario;
d) reiterate recidività nelle mancanze di cui ai punti a), b) e c) del comma primo.
Le infrazioni dovranno essere contestate dal datore di lavoro al lavoratore il quale ha facoltà di impugnarle.

Norma 28. - Controversie individuali.
In caso di contestazione tra il datore di lavoro e il prestatore di opere, in dipendenza del rapporto di lavoro, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento che dovrà essere esperito entro un mese dalla data della denuncia.

Norma 29. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto dovranno essere esaminate da una apposita Commissione paritetica arbitrale da costituirsi presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione.