Tipologia: Patto collettivo integrativo
Data firma: 27 maggio 1959
Validità: 01.06.1959 - 31.05.1960
Parti: Associazione Provinciale degli Agricoltori, Associazione Provinciale Coltivatori Diretti e Federbraccianti Provinciale–Cgil, Federazione. Provinciale Braccianti–Cisl
Settori: Agroindustriale, Agricoltura, Braccianti avventizi, Campobasso

Sommario:

Art. 1.
Art. 2. - Braccianti avventizi.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Retribuzione del lavoratore avventizio.
Art. 9. - Lavori speciali.
Art. 10. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 11. - Indennità di distanza.
Art. 12. - Attrezzi di lavoro.
Art. 13. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 14. - Tutela della maternità.
Art. 15. - Zone malariche.
Art. 16. - Controversie individuali.
Art. 17. - Controversie collettive.
Art. 18. - Norme disciplinari.
Art. 19. - Condizioni di miglior favore.
Art. 20. - Efficacia del contratto.
Art. 21. - Durata del patto.
Allegato n. 1 Tabella salariale - Lavori comuni e speciali

Patto collettivo integrativo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Campobasso, 27 maggio 1959

Addì 27 maggio 1959 in Campobasso, nella Sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione [...], tra l’Associazione Provinciale degli Agricoltori [...], l'Associazione Provinciale Coltivatori Diretti [...] e la Federbraccianti Provinciale – Cgil [...], assistito dal [...] Segretario della Camera Confederale del Lavoro – Campobasso, la Federazione. Provinciale Braccianti – Cisl [...], assistiti dal [...] Segretario aggiunto della Cisl – Campobasso, viene stipulato il presente patto integrativo provinciale:

Art. 1.
Il presente patto integrativo del patto collettivo di lavoro del 15 febbraio 1957, regola i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro agricoli e i braccianti avventizi per la provincia di Campobasso.

Art. 2. - Braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni e per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria e giornaliera, corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia. Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il 14° anno di età.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario normale giornaliero di lavoro, ripartito nei vari periodi dell’anno, sarà il seguente:
dicembre, gennaio, febbraio ore 6
marzo, novembre ore 7
aprile, maggio, settembre, ottobre ore 8
giugno, luglio, agosto ore 9
Per i soli lavori di mietitura l’orario normale di lavoro sarà di 10 ore.

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’Alba; per i lavori al coperto quello eseguito da due ore dopo l’Ave Maria ad un’ora prima dell’alba:
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato, secondo l’elencazione di cui all’art. 7, nonché la Festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità, e non dovranno avere perciò carattere sistematico salvo nei casi previsti nell’ultimo comma del presente articolo.
[...]

Art. 9. - Lavori speciali.
Per lavori speciali si intendono i seguenti: lavori di trapianto orticoli e tabacco - impianto e sistemazione di piante arboree - innesti e potature dei fruttiferi, olivi e viti - trattamento anticrittogamico e antiparassitario delle piante arboree e spargimento calciocianamide - falciatura a mano e fienagione - abbattimento alberi - scavi a buche - raccolta tabacchi - prestazione capisquadra.

Art. 12. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Il lavoratore ha l’obbligo di aver cura degli attrezzi e degli utensili ed in genere di quanto gli venga affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e dei danni a lui imputabili.

Art. 13. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 14. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 15. - Zone malariche.
Nei Comuni della Provincia riconosciuti zone malariche, i datori di lavoro hanno l’obbligo della somministrazione gratuita del chinino a norma di legge.
Inoltre il datore di lavoro è tenuto a corrispondere quale indennità per zona malarica una maggiorazione sulla paga globale nella misura del 4 % e pel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno.

Art. 16. - Controversie individuali.
In caso di contestazione tra datori di lavoro e prestatore d’opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, le controversie individuali dovranno essere demandate alle rispettive organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento.

Art. 17. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo provinciale saranno esaminate dalle Organizzazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 18. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene al rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi e il loro datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Nei casi di infrazione alla disciplina da parte dei lavoratori, potranno essere applicate le seguenti punizioni:
1) con multa pari a due ore di paga nei seguenti casi:
а) mancata esecuzione del lavoro secondo le norme stabilite;
b) abbandono del posto di lavoro senza giustificazione;
c) presentazione al lavoro in stato di ubriachezza;
2) con il licenziamento in tronco nei seguenti casi:
[...]
b) vie di fatto e gravi offese verso i compagni di lavoro ed il datore di lavoro e i suoi rappresentanti;
c) furto, frode, danneggiamento volontario;
d) reiterate recidività nelle mancanze di cui ai punti a) b) c) del n. 1.
Sorgendo divergenza a seguito della applicazione delle norme disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione con le modalità di cui all’art. 16.

Art. 20. - Efficacia del contratto.
Le norme contenute nel presente contratto hanno carattere tassativo agli effetti della sua applicazione. Le organizzazione contraenti si impegnano, qualora si renda necessario, di intervenire tempestivamente per la piena osservanza delle norme in esso contenute.