Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 20 maggio 1955
Validità: 20.05.1955 - 19.05.1956
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Fisba Provinciale-Cisl, Federbraccianti Provinciale-Cgil, Uil–Terra
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Cosenza

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Definizione del bracciante agricolo avventizio.
Art. 3. - Assunzioni.
Art. 4. - Assunzione e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Interruzione di lavoro.
Art. 9. - Indennità di percorso.
Art. 10. - Indennità per lavoro in acqua.
Art. 11. - Lavori a cottimo.
Art. 12. - Indennità per lavoro in zona malarica.
Art. 13. - Indennità di alta montagna.
Art. 14. - Retribuzione del bracciante avventizio.
Art. 15. - Classificazione delle varie specie di lavoro.
Art. 16. - Trattamento economico forfettario per ferie, gratifica natalizia, festività, ecc.
Art. 17. - Paga oraria.
Art. 18. - Scala mobile.
Art. 19. - Pernottamento.
Art. 20. - Valore convenzionale del vitto.
Art. 21. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 22. - Attrezzi di lavoro.
Art. 23. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Art. 24. - Tutela della maternità.
Art. 25. - Prestazioni extra salario e consuetudinarie.
Art. 26. - Controversie individuali di lavoro.
Art. 27. - Controversie collettive di lavoro.
Art. 28. - Condizioni di miglior favore.
Art. 29. - Richiamo norme CCNL 11 maggio 1950.
Art. 30. - Validità e durata del contratto.
Accordo collettivo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Cosenza, 22 marzo 1956

Contratto collettivo integrativo del patto collettivo nazionale di lavoro 11 maggio 1950 per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Cosenza, 20 maggio 1955

L’anno 1955, il giorno 20 del mese di maggio, in Cosenza, nel Palazzo di Prefettura [...], tra l’Unione Provinciale degli Agricoltori [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...] e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - Fisba Provinciale [...], assistito dal [...] Segretario Generale della Unione Provinciale Sindacale Cisl, la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Fissi - Federbraccianti Provinciale [...], assistito dal [...] Segretario Generale della Camera Confederale del Lavoro e dal [...] Responsabile dell’ufficio Contratti e Vertenze della predetta Camera Confederale del Lavoro, il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti della Uil – Terra [...], viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i Braccianti Agricoli Avventizi che prestano la loro opera nel Territorio della provincia di Cosenza, integrativo del CCNL per braccianti agricoli avventizi dell’11 maggio 1950.

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Il presente contratto regola i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro agricolo ed i braccianti avventizi della provincia di Cosenza.

Art. 2. - Definizione del bracciante agricolo avventizio.
Per bracciante agricolo avventizio s’intende quel lavoratore agricolo, assunto a giornata, senza vincolo di durata, anche se per alcuni giorni o per l’esecuzione di determinati lavori, retribuito con paga oraria o giornaliera, corrisposta al termine della presentazione o, comunque, a fine settimana.

Art. 4. - Assunzione e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di ore otto giornaliere e di quarantotto settimanali.
Lo stesso viene, nei vari mesi dell’anno, così ripartito:
а) novembre, dicembre e gennaio ore sette;
b) febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre ed ottobre ore otto;
c) giugno, luglio ed agosto ore nove.

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario: quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro di cui all'art. 5 del presente contratto;
b) lavoro notturno: quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 7, nonché quello eseguito nella festa del Santo Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni, di cui sopra, sono eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non devono avere perciò carattere sistematico.
[...]

Art. 10. - Indennità per lavoro in acqua.
Il lavoro prestato in presenza di acqua viene retribuito con la maggiorazione del 30 % sulla retribuzione normale, perché considerato gravoso e di particolare disagio.

Art. 11. - Lavori a cottimo.
Il lavoro a cottimo sia individuale che collettivo, è, a richiesta del datore di lavoro, consentito.
Il lavoratore non può pertanto rifiutarsi di prestarlo.
[...]

Art. 12. - Indennità per lavoro in zona malarica.
Al lavoratore il quale presta la propria opera in zona riconosciuta, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, malarica dalle competenti autorità sanitarie, spetta un’indennità pari all’importo di L. 8 per ogni ora di lavoro prestata.
L’indennità in questione spetta soltanto al lavoratore che da zona non malarica venga destinato o trasferito in zona riconosciuta, ai sensi del comma precedente, malarica.
L’indennità stessa spetta soltanto per i periodi d’infezione malarica e cioè durante il periodo di tempo che va da maggio compreso al mese di settembre incluso.

Art. 13. - Indennità di alta montagna.
L'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:
- per lavori eseguiti oltre i 1000 metri sul 1. m. e fino ai m. 1500: L. 8 l’ora;
- per lavori eseguiti oltre i 1500 metri sul 1. m.: L. 10 l’ora.

Art. 15. - Classificazione delle varie specie di lavoro.
Sono considerati, a titolo esemplificativo, ordinari: la vangatura, l’aratura, la zappatura, la sarchiatura, il sovescio, la rincalzatura, la scerbatura, i diradamenti, la concimazione, i lavori di maggesi, i lavori di semina e di raccolta dei prodotti, che non siano disciplinati da accordi stagionali, e tutti gli altri lavori comuni in genere qui non specificati; pesanti: lo scasso reale per vigneti e di altro terreno in genere, il taglio di alberi di alto fusto, lo scavo e trasporto di pietra, lo scavo per costruzioni in profondità di pozzo, l’apertura nel sottosuolo di gallerie per raccolta d’acqua, di canali d’irrigazione o di bonifica consorziale e tutti quegli altri lavori di natura pesante qui non specificati; specializzati: quelli di moto aratura, semina e falciatura moto meccaniche, potatura, innestatura, vivaismo, costruzioni di muri a secco, briglie e graticciate, gradoni, buche per piantagioni e relativa messa a dimora delle piante stesse, nonché quegli altri lavori di carattere speciale qui non elencati.

Art. 16. - Trattamento economico forfettario per ferie, gratifica natalizia, festività, ecc.
Al lavoratore compete inoltre una indennità, in luogo delle festività nazionali, infrasettimanali e di quegli istituti riconosciuti ad altre categorie di lavoratori, a titoli vari, quale gratifica natalizia, ferie ecc., di cui non può beneficiare il bracciante avventizio, perché propri del rapporto di lavoro a carattere stabile e continuativo.
[...]

Art. 19. - Pernottamento.
Nel caso sia richiesto dal datore di lavoro il pernottamento in azienda del lavoratore, deve essere a questo ultimo corrisposto l’alloggio ed in base alle consuetudini locali, ove esistano, anche il vitto.

Art. 22. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Il lavoratore ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponde delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 23. - Previdenza - Assistenza - Assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge vigenti in materia.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti in materia.

Art. 24. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e puerpere si applicano le disposizioni di legge.
Per le donne che allattano, in attesa di eventuali altre disposizioni, si applicano le consuetudini locali.

Art. 26. - Controversie individuali di lavoro.
In caso di contestazioni fra datore di lavoro e prestatore d’opera, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata, per il tentativo di amichevole componimento, in prima istanza, alle rispettive organizzazioni sindacali ed, in seconda istanza, una volta fallito il predetto primo esperimento, all’Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O.

Art. 27. - Controversie collettive di lavoro.
Le controversie collettive di lavoro che dovessero sorgere per la applicazione e l’interpretazione delle norme del presente contratto saranno esaminate con la stessa procedura di cui al precedente articolo 26.

Art. 29. - Richiamo norme CCNL 11 maggio 1950.
Per quanto altro, non specificatamente stabilito nel presente contratto ed in quanto con lo stesso compatibili, valgono le norme di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 11 maggio 1950 per i braccianti agricoli avventizi.

Accordo collettivo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Cosenza, 22 marzo 1956

L’anno 1956, il giorno 22 del mese di marzo alle ore 10, in Cosenza, nella sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione [...], sono presenti, oltre al dott. F.N. del locale Ispettorato Dipartimentale delle Foreste, nella qualità di osservatore: l’Unione Provinciale degli Agricoltori [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...], la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - Fisba Provinciale [...], assistito dal [...] Segretario Generale dell’Unione Provinciale Cisl, la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Fissi - Federbraccianti Provinciale [...], assistito dal [...] Segretario Generale della Camera Confederale del Lavoro, il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti della Uil – Terra [...], per concordare quanto appresso:

Premesso e considerato che in sede di applicazione del CCPL per i braccianti agricoli avventizi, del 20 maggio 1955, sono sorti, relativamente ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, dei dubbi ed incertezze circa l’interpretazione da dare all’art. 15 del predetto contratto, gli intervenuti, nella qualità, chiariscono ed espressamente precisano che sono da considerarsi, inoltre, sempre relativamente all’esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale, eseguite da cantieri forestali, stante la loro particolare delicatezza e la conseguente speciale attitudine necessaria per eseguirli, lavori specializzati anche quelli per la costruzione di piazzuole, stradelle di servizio, fossi di drenaggio, fascinate, chiudende, di preparazione dei terreni, nonché tutti quegli altri, di qualsiasi specie e natura, qui non elencati, riflettenti tanto l’esecuzione vera e propria delle predette opere, quanto, altresì l’effettuazione in genere di tutte quelle altre attività preparatorie, conservative, manutentive delle predette e con le stesse comunque connesse.
Gli intervenuti precisano, inoltre, che specializzate sono da considerarsi anche le mansioni assolte dal personale addetto alla confezione e somministrazione della refezione fornita nei cantieri da enti assistenziali.