Tipologia: Accordo collettivo
Data firma: 18 giugno 1959
Validità: Campagna 1959
Parti: Sezione Trebbiatori dell’Unione Industriale della provincia di Frosinone e Camera Confederale del Lavoro di Frosinone e Provincia, Unione Sindacale Provinciale Cisl
Settori: Agroindustriale, Trebbiatura c/terzi, Frosinone

Sommario:

Art. 1. - Paghe.
Art. 2. - Lavoro straordinario.
Art. 3. - Vitto.
Art. 4. - Spese di viaggio ed alloggiamento.
Art. 5. - Assicurazioni sociali ed infortuni.
Art. 6. - Indennità di liquidazione.
Art. 7. - Controversie.
Art. 8. - Validità e durata.

Accordo collettivo per i dipendenti da aziende esercenti la trebbiatura dei cereali a macchina per conto terzi, della provincia di Frosinone, 18 giugno 1959

Addì 18 giugno 1959, presso la Sede dell’Unione Industriali della provincia di Frosinone, tra la Sezione Trebbiatori dell’Unione Industriale della provincia di Frosinone [...] e la Camera Confederale del Lavoro di Frosinone e Provincia [...], l’Unione Sindacale Provinciale Cisl di Frosinone [...], è stato stipulato il seguente accordo da valere per le aziende esercenti la trebbiatura dei cereali a macchina per conto terzi, in tutto il territorio della provincia di Frosinone.

Art. 2. - Lavoro straordinario.
Il lavoro straordinario effettuato oltre le 10 (dieci) ore giornaliere sarà compensato con una maggiorazione del 30 % (trenta per cento) sulla paga globale oraria. Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello effettuato tra le ore 21 (Ave Maria) e le ore 5 del mattino, sarà compensato con la maggiorazione del 20 % (venti per cento) sulla paga globale oraria se compreso in turni, e del 50 % (cinquanta per cento) negli altri casi. Per il compenso del lavoro straordinario e notturno di cui sopra effettuato nei giorni festivi, le percentuali suddette dovranno essere aumentate del 10 % (dieci per cento).

Art. 3. - Vitto.
Per quanto riguarda il vitto i lavoratori beneficeranno o meno secondo le consuetudini locali. In caso di mancata fornitura del vitto, ai lavoratori sarà corrisposta una indennità pari a L. 200 (duecento) giornaliere, salvo che non vi provveda direttamente il datore di lavoro.

Art. 4. - Spese di viaggio ed alloggiamento.
[...] Il datore di lavoro curerà inoltre di procurare l’alloggio per il pernottamento ai lavoratori che non fossero in grado di ritornare quotidianamente alla propria dimora abituale al termine del lavoro.

Art. 5. - Assicurazioni sociali ed infortuni.
Per quanto concerne il trattamento assicurativo, di previdenza, di malattia e di prevenzione infortuni, valgono le norme e le disposizioni delle leggi vigenti in materia. [...]

Art. 7. - Controversie.
Tutte le controversie che dovessero sorgere per l’applicazione del presente accordo, saranno sottoposte all’esame delle competenti Organizzazioni dei Datori di lavoro e dei Lavoratori.