Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 31 agosto 1959
Validità: 11.11.1959 - 10.11.1961
Parti: Unione Provinciale Agricoltori di Piacenza, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Piacenza e Federazione Provinciale Salariati, Braccianti, Maestranze specializzate e qualificate di Piacenza, Federazione Provinciale Salariati e Braccianti di Piacenza-Cisl, Uil-Terra
Settori: Agroindustriale, Salariati e braccianti, Piacenza

Sommario:

Art. 1. - Oggetto e durata del contratto.
Art. 2. - Assunzioni.
Art. 3. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 4. - Alloggio e suoi accessori.
Categorie o attribuzioni dei lavoratori
Art. 5. - Classifiche e mansioni dei salariati.
Art. 6. - Capo uomo.
Art. 7. - Bergamino.
Art. 8. - Bifolchi.
Art. 9. - Cavallanti.
Art. 10. - Manzolai.
Art. 11. - Stallieri.
Art. 12. - Trattorista.
Art. 13. - Servizi in comune.
Art. 14. - Salariati non specificati.
Art. 15. - Braccianti fissi.
Art. 16. - Orario di lavoro.
Art. 17. Lavoro straordinario - Festivo - Notturno.
Art. 18. - Riposi settimanali - Giorni festivi.
Retribuzioni e compensi dei lavoratori
Art. 19. - Pagamenti.
Art. 20. - Compensi in danaro.
Art. 21. - Compensi in natura.
Art. 22. - Legna - Combustibile per forno e bucato.
Art. 23. - Facoltà di conversione in danaro di generi in natura.
Art. 24. - Governo bestiame fuori orario.
Art. 25. - Compensi, riposi non goduti e governo del bestiame i fuori orario al mattino dei giorni feriali.
Art. 26. - Gratifica annuale (Natalizia).
Art. 27. - Ferie.
Art. 28. - Indennità di anzianità.
Art. 29. - Compensi accessori.
Art. 30. - Salariati assunti per un periodo inferiore all’anno.
Art. 31. - Salariati e garzoni spesati non fruenti della parte di retribuzione in natura.
Art. 32. - Spigolatura.
Art. 33. - Acquisto generi prodotti nel fondo.
Art. 34. - Trasferte.
Art. 35. - Trattamento in caso di malattia, infortunio e morte.
Art. 36. - Permessi straordinari.
Art. 37. - Compartecipazione.
Art. 38. - Lavoratori adibiti a lavori speciali.
Art. 39. - Cambio mansioni e trapasso di azienda.
Art. 40. - Servizio militare.
Art. 41. - Dirigenti sindacali.
Art. 42. - Disdetta dei contratti individuali.
Norme disciplinari e controversie
Art. 43. - Disciplina.
Art. 44. - Norme disciplinari.
Art. 45. - Notifica dei provvedimenti disciplinari.
Art. 46. - Ricorsi.
Art. 47. - Controversie.
Disposizioni di carattere transitorio
Art. 48. - Elementi costitutivi per i conteggi.
Art. 49. - Richiamo alle leggi ed alle consuetudini.
Dichiarazioni a verbale.

Contratto collettivo per i salariati e braccianti agricoli fissi della provincia di Piacenza, 31 agosto 1959

L’anno 1959 addì 31 del mese di agosto, presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e M.O. di Piacenza [...], tra l’Unione Provinciale Agricoltori di Piacenza [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Piacenza [...] e la Federazione Provinciale Salariati, Braccianti, Maestranze specializzate e qualificate di Piacenza [...], la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti di Piacenza, aderente alla Cisl [...], con l’intervento dell’Unione Sindacale Provinciale (Cisl) [...], la Uil-Terra [...], assistito dall’Unione Italiana del Lavoro [...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per i salariati e braccianti agricoli fissi da valere per le annate agricole dall’11 novembre 1959 al 10 novembre 1961.

Art. 1. - Oggetto e durata del contratto.
Il presente contratto collettivo di lavoro regola tutti i rapporti tra i conduttori di aziende agricole operanti nella provincia di Piacenza, ed i dipendenti delle diverse categorie addetti in modo continuativo al governo del bestiame da lavoro, da allevamento, da produzione, da riproduzione e da latte, nonché ai lavori di coltivazione in genere, ed a tutte le attività principali e complementari dell’agricoltura.
[...]

Art. 4. - Alloggio e suoi accessori.
Il conduttore dovrà fornire la casa di abitazione sufficiente ai bisogni della famiglia del lavoratore senza alcun corrispettivo in denaro.
L’alloggio dovrà essere in buone condizioni statiche ed igieniche, coi vetri agli infissi esterni.
Ogni due anni il conduttore dovrà provvedere, a proprie spese, alla tinteggiatura a calce degli ambienti.
In caso di sostituzione della famiglia del lavoratore la tinteggiatura dovrà essere rinnovata.
La casa dovrà essere provvista di luce elettrica, sempre che la località sia servita da corrente illuminante; la spesa del consumo e il nolo del contatore restano a carico del lavoratore.
La pompa dell’acqua ed il pozzo dovranno essere nella corte o nelle vicinanze del fabbricato.
[...]

Categorie o attribuzioni dei lavoratori
Art. 7. - Bergamino.

[...]
Alle mansioni di bergamino possono essere adibiti anche:
i lavoratori fra i 17 e 18 anni e superiori ai 65 con salario e carico di mucche ridotti all’85 %;
i lavoratori tra i 16 e i 17 anni con salario e carico di mucche ridotti all’80 %;
i lavoratori tra i 15 e i 16 anni con salario e carico di mucche ridotti al 75 %;
i lavoratori tra i 14 e i 15 anni con salario e carico di mucche ridotti al 70 %.
I bergamini inferiori ai 14 anni percepiranno sempre la retribuzione stabilita per la 5ª categoria.
[...]
Nel caso che nella stalla vengano adottati mezzi tecnici che diminuiscano le fatiche dei bergamini (trasporto letame, abbeveratoi automatici, mungitura meccanica, ecc.) si addiverrà a particolari accordi aziendali sottoscritti dalle parti per aumentare il carico individuale delle mucche.
Eventuali eccedenze del normale carico di mucche devono essere retribuite a parte come previsto nelle tabelle dei salari.

Art. 10. - Manzolai.
[...]
Per gli inferiori ai 14 anni, si applica lo stesso trattamento previsto per la 5ª categoria.

Art. 13. - Servizi in comune.
Tutti i lavoratori sono tenuti alla pulizia delle corti ed alla sistemazione del letame in concimaia per quanto ad essi compete.

Art. 14. - Salariati non specificati.
Per i salariati non specificati negli articoli precedenti si applicano per la parte normativa, tutte le norme contenute nel presente contratto per i salariati e braccianti fissi.
[...]

Art. 16. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro non dovrà in nessun caso superare le 8 ore. L’orario di lavoro che ha inizio in cascina ed ha fine sul posto di lavoro, viene stabilito per i diversi periodi dell’anno nel modo seguente:
dicembre-gennaio, ore 6 (sei);
novembre-febbraio, ore 7 (sette);
tutti gli altri mesi, ore 8 (otto).
Nel caso in cui, per necessità aziendali si rendesse necessario effettuare ore straordinarie, queste verranno computate con la tariffa del bracciante avventizio, con le maggiorazioni previste dall’art. 17 del presente contratto.
Quando il bestiame (buoi, cavalli) rimane nella stalla, chi ne ha il governo cesserà il lavoro nei campi alla sera un’ora prima degli altri lavoratori per provvedere alla cura del bestiame.
Al datore di lavoro, che ha, con la direzione dell’azienda la maggiore responsabilità nella produzione, spetta la disciplina del lavoro; il datore di lavoro o chi per esso, è libero di spostare il tempo di riposo e di distribuire le ore di lavoro secondo le esigenze tecniche dell’azienda, senza superare, però, l’orario sopra stabilito.

Art. 17. Lavoro straordinario - Festivo - Notturno.
Per lavoro straordinario si intende quello eseguito dai lavoratori oltre l’orario normale giornaliero.
[...]
Si considera:
a) lavoro straordinario: quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno: quello eseguito dall’Ave Maria Uno all’alba, se eseguito allo scoperto, e due ore dopo l’Ave Maria ed un’ora prima dell’alba, se eseguito al coperto;
c) lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi elencati all’art. 18 del presente patto.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
[...]

Art. 18. - Riposi settimanali - Giorni festivi.
A tutti i lavoratori è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
[...]

Retribuzioni e compensi dei lavoratori
Art. 25. - Compensi, riposi non goduti e governo del bestiame i fuori orario al mattino dei giorni feriali.

Per riposi non goduti (domeniche, festività infrasettimanali, ricorrenze nazionali, ecc.) e per governo del bestiame al mattino dei giorni feriali, oltre alla ordinaria retribuzione mensile, è dovuto ai lavoratori che attendono ai lavori di stalla e dei campi il seguente compenso ...omissis...

Art. 27. - Ferie.
A tutti i lavoratori spetta per ogni anno di ininterrotto servizio un periodo di ferie retribuito nella misura di giorni 8 per i salariati e di giorni 7 per i braccianti fissi.
[...]
Le giornate di ferie non fruite, saranno pagate sulla base di 8 ore giornaliere.
[...]

Art. 35. - Trattamento in caso di malattia, infortunio e morte.
[...]
Quando un membro della famiglia del salariato debba essere trasportato per malattia o per infortunio, l’agricoltore è tenuto a fornire il mezzo di trasporto disponibile nell’azienda e più adatto secondo la: prescrizione del medico.
[...]

Art. 38. - Lavoratori adibiti a lavori speciali.
Qualora i lavoratori siano adibiti a lavori speciali deve essere loro corrisposta la differenza risultante tra la paga oraria di cui godono e quella stabilita per braccianti avventizi, al netto della maggiorazione per trattamento di quiescenza, ferie, gratifica, ecc.
Sono considerati lavori speciali: abbattimento piante di alto fusto, lavori in acqua, trasporto granoturco, potatura e irrorazioni viti, taglio bosco golenale, spargimento a mano concimi chimici, irrigazione.

Norme disciplinari e controversie
Art. 43. - Disciplina.

Il datore di lavoro è tenuto alla migliore osservanza di tutte le norme previste dal presente contratto collettivo e ad ispirare i suoi rapporti quotidiani col lavoratore al rispetto ed alla cordialità dovuti verso un suo diretto collaboratore.
I lavoratori, per il servizio, dipendono dal conduttore o da chi per esso e dai rispettivi capi immediati. Dovranno, pertanto, attenersi agli ordini ricevuti ed eseguire con diligenza il lavoro loro assegnato.
Per la tutela dei diritti e delle ragioni delle parti valgono le disposizioni contrattuali previste dal presente accordo e patrocinate perifericamente dai rappresentanti delle organizzazioni contraenti.

Art. 44. - Norme disciplinari.
L’infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con la multa, sino ad un massimo di due ore, nei seguenti casi:
а) che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi danni lievi alla azienda al bestiame, alle macchine ed agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
2) con la multa, pari all’importo di una giornata di lavoro, nei casi di recidiva di maggiore gravità delle mancanze di cui al paragrafo precedente.
[...]
3) con il licenziamento in tronco, senza indennità, nei casi seguenti:
а) mancanza grave verso il datore di lavoro od un rappresentante dell’azienda;
b) danneggiamenti dolosi al bestiame, alla coltivazione, agli stabili ed agli attrezzi;
[...]
a) recidive in mancanze che abbiano dato luogo alla punizione prevista dal paragrafo 2);
b) in tutti quei casi di particolare gravità che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Art. 47. - Controversie.
Tutti i reclami di carattere individuale seguiranno le consuetudinarie norme disciplinari e saranno esaminati direttamente tra i prestatori d’opera ed i loro datori di lavoro, assistiti dai rappresentanti nelle località che le organizzazioni stabiliranno con regolamento a parte.
Le controversie dipendenti dalla applicazione del presente contratto, saranno rimesse in prima istanza all’esame delle organizzazioni sindacali contraenti.
Nel caso di mancato accordo, prima di adire la Magistratura, le controversie saranno sottoposte all’ufficio Provinciale del Lavoro e M.O.

Disposizioni di carattere transitorio
Art. 49. - Richiamo alle leggi ed alle consuetudini.

Per tutto quanto non è previsto nel presente contratto le parti si richiamano al contenuto delle disposizioni legali in vigore e, in mancanza, agli usi e consuetudini locali.
[...]

Dichiarazioni a verbale.
[...]
I rappresentanti dei datori di lavoro si impegnano di raccomandare e propagandare l’installazione nelle aziende delle docce e spogliatoi.
I rappresentanti dei datori di lavoro appoggeranno l’azione che il Capo dell’ispettorato andrà a svolgere per lo spostamento dell’orario di inizio di lavoro dei bergamini al fine di renderlo meno disagevole.
[...]