Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 31 agosto 1959
Validità: 11.11.1959 - 10.11.1961
Parti: Unione Provinciale Agricoltori di Piacenza, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Piacenza e Federazione Provinciale Salariati, Braccianti, Maestranze specializzate e qualificate di Piacenza, Liberterra-Fisba-Cisl, Uil-Terra
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Piacenza

Sommario:

Art. 1. - Oggetto.
Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Art. 3. - Assunzioni.
Art. 4. - Donne e ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Retribuzione.
Art. 9. - Classificazione e retribuzione per età e sesso.
Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Art. 11. - Previdenza, assistenza, assegni di famiglia.
Art. 12. - Tutela della maternità.
Art. 13. - Norme disciplinari.
Art. 14. - Controversie individuali e collettive.
Art. 15. - Condizioni di miglior favore.
Art. 16. - Durata del contratto.
Dichiarazione a verbale.

Contratto collettivo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Piacenza, 31 agosto 1959

L’anno 1959 addì 31 del mese di agosto, presso la Sede dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Piacenza [...], tra l’Unione Provinciale Agricoltori di Piacenza [...], la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti di Piacenza [...] e la Federazione Provinciale Salariati, Braccianti, Maestranze specializzate e qualificate di Piacenza [...], la Liberterra Provinciale aderente alla Fisba (Cisl) [...], con l’intervento dell’Unione Provinciale Sindacale (Cisl) [...], la Uilterra [...], assistito dall’Unione Italiana del Lavoro [...], si è stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro per i braccianti agricoli avventizi.

Art. 1. - Oggetto.
Il presente contratto fissa regole di carattere normativo ed economico, riguardanti i rapporti di prestazione d’opera tra i braccianti avventizi ed i datori di lavoro operanti nella Provincia di Piacenza.

Art. 2. - Definizione braccianti avventizi.
Per braccianti avventizi si intendono i lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata, anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori retribuiti con paga oraria o giornaliera, corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 4. - Donne e ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è il seguente:
Dicembre-gennaio, ore 6 giornaliere;
Novembre-febbraio, ore 7 giornaliere;
Tutti gli altri mesi, ore 8 giornaliere.
[...]

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno, quello eseguito dall’Ave Maria fino all’alba, se eseguito allo scoperto, e due ore dopo l’Ave Maria e un’ora prima dell’alba, se eseguito al coperto;
c) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi elencati all’art. 7 del presente contratto.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra potranno essere richieste dal datore di lavoro in ogni caso, nel periodo che va dal 15 maggio al 14 agosto;
negli altri periodi dell’anno potranno essere richiesti nei casi di evidente necessità e non dovranno, perciò, avere carattere sistematico, salvo quanto è disposto nell’ultimo comma del presente articolo.
[...]

Art. 10. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Egli ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, degli utensili, ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 11. - Previdenza, assistenza, assegni di famiglia.
Per le assicurazioni sociali, gli infortuni, le malattie e gli assegni di famiglia valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.

Art. 12. - Tutela della maternità.
Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge. Per le donne che allattano, in attesa di eventuali altre disposizioni, si applicano le consuetudini locali.

Art. 13. - Norme disciplinari.
Il datore di lavoro ed i lavoratori sono tenuti alla migliore osservanza di tutte le norme previste dal presente Contratto Collettivo e ad ispirare i loro reciproci rapporti quotidiani alla cordialità ed al rispetto.
I lavoratori per il servizio dipendono dal conduttore o da chi per esso, e dai rispettivi capi immediati. Dovranno, pertanto, attenersi agli ordini ricevuti ed eseguire con diligenza il lavoro loro assegnato.
L’infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, secondo la gravità, nel modo seguente:
con la multa sino ad un massimo di due ore nei seguenti casi:
а) che senza giustificato motivo si assenti, o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni alla azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi;
c) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza; con una multa pari all’importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva o di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo precedente.
[...]

Art. 14. - Controversie individuali e collettive.
Tutti i reclami di carattere individuale seguiranno le consuetudinarie norme disciplinari e saranno esaminati direttamente tra i prestatori d'opera ed i datori di lavoro assistiti dai rispettivi rappresentanti sindacali.
Le controversie dipendenti dall’applicazione del presente Contratto Collettivo saranno rimesse in prima istanza all’esame delle Organizzazioni Sindacali contraenti. Nel caso di mancato accordo, prima di adire la Magistratura, le controversie saranno sottoposte all’Ufficio Provinciale del Lavoro.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per la interpretazione del presente Contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Dichiarazione a verbale.
Le parti convengono: di regolamentare con contratto a parte il rapporto di lavoro relativo alla mietitura ed alla trebbiatura agricola dei cereali; di procedere alla revisione ed alla più dettagliata nomenclatura dei «lavori speciali»; e che nel frattempo per le categorie non precisate all’art. 8 del presente contratto si debbano applicare le tariffe previste per i lavori ordinari.