Categoria: Giurisprudenza civile di merito
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Corte di appello di Ancona, Sez. Lav., 14 giugno 2012, n. 505 - Totale invalidità di un operaio tedesco e ricorso dell'Ente previdenziale tedesco contro il datore di lavoro italiano


 

 

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE LAVORO

Composta dai magistrati:
Dott. JACOVACCI Stefano - Presidente -
Dott. CETRO Eugenio - rel. Consigliere -
Dott. MAZZAGRECO Pierfilippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


nella causa civile iscritta al n. 575 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2010, promossa da:
D.R.S., difeso dagli Avvocati Patrizia Federico Maggiani del foro di Genova e Paolo Pauri del foro di Ancona;
- appellante -
contro
N.T. di C. & C. S.A.S. con sede in Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Paspalini;
- appellato -
G.S..
- appellato contumace -

Fatto


1. Con ricorso depositato il 23 febbraio 2007, l'Ente previdenziale tedesco D.R.S. adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Ancona per ottenere la condanna delle parti convenute al rimborso della somma di Euro 146.727,18, pagata per indennizzare l'invalidità conseguente all'infortunio sul lavoro accaduto al K. mentre era alle dipendenze della s.a.s. N.T. di C. e G..
1.1. Il primo ottobre 2004, sul cantiere aperto nella discoteca Odissea di Osimo, l'operaio K.H.J. nel tentativo di raggiungere un tubo, situato nel controsoffitto, per inserivi i cavi di un impianto antifurto, precipitava ai suolo dal ponteggio a torre su ruote (cd. "trabattello") procurandosi lesioni gravissime.
1.2. Tale infortunio, che aveva causato al lavoratore una totale invalidità permanente, - stando alla prospettazione della parte ricorrente - si era verificato per colpa esclusiva del datore di lavoro che non aveva rispettato il Piano sostitutivo ed Operativo di Sicurezza (P.O.S.) nel cantiere teatro dell'incidente.
1.3. Pertanto, essendo il K. soggetto alla assicurazione obbligatoria estera, per aver l'operaio lavorato in Germania dal 1974 al 2003, l'Ente pubblico ricorrente chiedeva di surrogarsi nel diritto risarcitorio del proprio assicurato fino all'ammontare degli importi erogati a titolo di pensione di invalidità capitalizzata in Euro 146.727,18, ai sensi dell'art. 1916 c.c., norma esistente anche nel diritto tedesco; e ciò anche in relazione al Regolamento CEE 14 giugno 1971, n. 1408, art. 93.
2. Nella resistenza dei convenuti, i quali, eccepita in via pregiudiziale la nullità della domanda per genericità ed indeterminatezza del petitum mediato e della causa petendi, eccepita la propria carenza di legittimazione passiva, avevano - contestato nel merito ogni responsabilità in relazione all'infortunio sul lavoro, il Giudice adito, considerato che l'Ente previdenziale non aveva - nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado - specificato il tipo di danno coperto dall'assicurazione sociale in Germania, in particolare se fosse stato indennizzato il danno biologico o quello patrimoniale, e, per di più, non aveva fornito elementi necessari per la determinazione del danno (quale fosse, ad esempio, la percentuale di invalidità o la retribuzione del lavoratore necessaria al fine di calcolare il danno patrimoniale da incapacità lavorativa) ha dichiarato la nullità insanabile del ricorso e compensato le spese di lite.
3. Nel tempestivo ricorso in appello proposto avverso tale sentenza l'Ente D.R.S., illustrati i motivi di gravame, premesso che era indubbia la responsabilità della società datrice di lavoro e del G., in qualità di direttore dei lavoro, per la palese violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro (per mancata messa a disposizione adeguate attrezzature, per omessa attuazione delle misure tecniche organizzative adeguate alla riduzione a minimo dei rischi, per la violazione dei P.O.S. e le mancate informazioni ed istruzioni d'uso della attrezzature, tanto è vero che il G. era condannato in sede penale), ha concluso affinchè questa Corte, in riforma della sentenza impugnata, dichiari la validità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, di conseguenza, la causa sia rimessa al primo Giudice, o, comunque, dichiari la nullità della sentenza di primo grado, in quanto priva delle conclusioni delle parti.
4. Nella memoria di costituzione l'appellata s.a.s. N.T. di C. & C, rinnovate le difese anche nel merito, sul presupposto che l'appello non conteneva conclusioni di merito ha concluso per la declaratoria di inammissibilità ovvero inaccoglibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 100 c.p.c., ovvero per intervenuta caducazione o cessazione della materia del contendere e, comunque, per il rigetto dell'appello, vinte le spese del grado.
5. L'appellato G.S., all'epoca direttore dei lavori, sebbene ritualmente citato non si è costituito in appello restando contumace.
6. Disattesa l'istanza di rinnovazione dell'indagine medico - legale, la causa è stata decisa allo stato degli atti come da dispositivo letto al termine della stessa udienza di discussione.

 

Diritto


7.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata in relazione alla dichiarata nullità insanabile del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, poichè il Tribunale non ha considerato che - come esplicitato alla pagina 8 del ricorso - il danno indennizzato all'assicurato è solo ed esclusivamente quello patrimoniale, dovuto all'importo erogato ed agli importi erogandi all'infortunato, considerato che la pensione di inabilità totale nel diritto tedesco è identica a quella erogata in Italia.
In particolare - stando alla prospettazione della parte appellante - la L. n. 222 del 1984, ha previsto in Italia la pensione ordinaria di inabilità, consistente nella impossibilità assoluta e permanente di svolgere attività lavorativa; tanto più che la liceità della quantificazione delle pretese complessive dell'Ente trova la sua giustificazione legale all'art. 2057 c.c., che prevede la possibilità per il Giudice di disporre una rendita vitalizia nell'ipotesi di danno permanente alle persone.
7.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante deduce la nullità della sentenza impugnata per la mancata indicazione delle conclusioni delle parti, requisito indispensabile ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 3.
8. Non ha pregio l'eccezione sollevata dalla appellata di inammissibilità dell'appello stante la implicita reiterazione, nell'atto di appello, delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; e ciò in forza della interpretazione complessiva dell'atto di appello, non essendo decisiva la mera formulazione delle conclusioni finali (in termini, Cass., civ., n. 18096 del 2002).
In particolare risulta innocua la richiesta di rimessione al primo Giudice poichè va valorizzata la censura mossa alla declaratoria di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con implicita richiesta di accoglimento della domanda nel merito.
9. L'appello, pur ammissibile, è tuttavia infondato.
9.1. Manifesta è la infondatezza del secondo motivo di gravame poichè nella sentenza impugnata, nella parte introduttiva indicata comè svolgimento dei processo" sono riportate, sia pure in forma sintetica le conclusioni delle parti in causa.
10. Non sussiste, viceversa, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado poichè era evidente l'azione promossa nelle forme della surrogazione al proprio assistito, beneficiario di una pensione di inabilità totale, sul presupposto che a cagionare il danno, da cui era derivata la totale inabilità (quindi, nel gradiente del 100%) aveva dato causa la condotta colposa, anche per omissione di cautele doverose, addebitata alla società datrice di lavoro nonché al direttore dei lavori G.S..
10.1. E' altresì evidente che l'errata declaratoria della nullità insanabile del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non determina - contrariamente a quanto dedotto nel ricorso in appello - la rimessione del processo al primo Giudice, poiché tale ipotesi non é contemplata tra quelle, tassative, previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c..
Va qui richiamato il persuasivo e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "L'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il petitum sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il petitum sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché é sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo" (Cass., sez. 3^, 28 agosto 2009, n. 18783).
11. Passando, quindi, all'esame del merito della controversia, chiarito che l'Ente tedesco R.S. ha erogato al suo assistito, in relazione ai contributi previdenziali versati in Germania, un trattamento pensionistico denominato come "pensione per invalidità totale" cosi definita nella missiva di comunicazione di erogazione pensionistica riconducibile - per quanto precisato dalla stessa parte appellante - alla pensione ordinaria di inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 2, non emergono i presupposti per la surrogazione poiché nell'ordinamento giuridico italiano é stabilito per legge espresso divieto di cumulo tra la rendita I.N.A.I.L. (che in Italia abilita l'I.N.A.I.L. all'esercizio dell'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro responsabile civile del danno, qualora vi sia colpa penalmente rilevante) e la pensione ordinaria di inabilità.
11.1. Trattandosi nella fattispecie in esame di inabilità totale al 100% riconducibile soltanto all'infortunio sul lavoro trova, infatti, applicazione nell'ordinamento giuridico interno la regola stabilita dalla citata L. n. 222 del 1984, art. 6, comma 1, lett. b), secondo cui l'iscritto nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità...ha diritto alla pensione ordinaria di inabilità quando a) ...omissis ... b) dall'evento non derivi il diritto a rendite a carico della assicurazione contro gli infortuni sai lavoro e le malattie professionali...
11.2. "L'art. 93 n. 1 lett. a) del regolamento del Consiglio Cee 14 giugno 1971 n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della comunità, emendato ed aggiornato col regolamento del Consiglio Cee 2 giugno 1983 n. 2001, dev'essere interpretato nel senso che, nel caso di un danno verificatosi nel territorio di uno Stato membro e che abbia comportato il versamento di prestazioni di previdenza sociale alla vittima o ai suoi aventi diritto da parte di un ente di previdenza sociale, ai sensi di detto regolamento, appartenente ad un altro Stato membro, i diritti che la vittima o i suoi aventi diritto hanno nei confronti dell'autore del danno e nei quali detto Ente si può essere surrogato, nonché i presupposti dell'azione di risarcimento dinanzi ai giudici dello Stato membro sul cui territorio il danno sì é verificato, sono determinati conformemente al diritto di tale Stato, ivi comprese le norme di diritto internazionale privato che sono applicabili" (così Corte di Giustizia CE, sez. 5^, 21 settembre 1999, n. 397).
11.3. Considerato che alla fattispecie in esame si applica la legge italiana (art, 13, comma 2, lett. a del Regolamento CEE n. 1408 del 1971 - secondo cui "la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro é soggetta alla legislazione di tale Stato ...omissis...), il vigente divieto di cumulo introdotto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 43, tra la pensione di inabilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio su lavoro o malattia professionale e la rendita vitalizia a carico dell'I.N.A.I.L. per lo stesso evento invalidante comporta che, nella fattispecie in esame, "ratione temporis" non ricorra la condizione di reciprocità, posto che l'infortunato in Italia ha percepito, per lo stesso fatto ed evento invalidante, anche la rendita I.N.A.I.L..
11.4. Tanto più che il divieto di cumulo delle prestazioni é stabilito anche dall'art. 12 del citato Regolamento CEE n. 1408 del 1971, secondo cui:
1. Il presente regolamento non può conferire, né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria. Tale disposizione non si applica tuttavia alle prestazioni per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale
che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi dell'art. 41, dell'art. 43, paragrafi 2 e 3, degli art. 46, 50 e 51, oppure dell'art. 60, paragrafo 1, lett. b).
2. Se non è diversamente disposto nel presente regolamento, le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi di qualsiasi natura, sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o di redditi ottenuti nel territorio di altro Stato membro.
3. ...omissis... fermo restando che la fattispecie in. esame non ricade nelle ipotesi eccezionali di cui alla seconda parte de riportato comma primo.
12. La non fondatezza della domanda nel merito determina la reiezione dell'appello e la parziale riforma della sentenza impugnata, emendata la motivazione nei termini appena riferiti.
13. La complessità delle questioni dibattute, la peculiarità del caso e, comunque, l'emenda della motivazione anche in relazione all'esame del merito della causa, sono plurimi e giustificati motivi di integrale compensazione delle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.


A) in parziale riforma della sentenza rigetta la domanda e conferma nel resto la sentenza impugnata;
B) dichiara compensate per intero tra le parti costituite le spese di questo grado;
C) non luogo a provvedere sulle spese del grado nei confronti della parte contumace.
Cosi deciso in Ancona, il 13 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012
Corte appello Ancona sez. lav., 14 giugno 2012, n. 505