Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 2 ottobre 1959
Validità: 11.11.1959 - 10.11.1961
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e Federbraccianti Provinciale, Fisba Provinciale, Uil-Terra
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Parma

Sommario:

Premessa
Art. 1. - Definizione di bracciante avventizio.
Art. 2. - Assunzioni.
Art. 3. - Durata del contratto.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Retribuzione del lavoratore.
Art. 9. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e per sesso.
Art. 10. - Tabella paga oraria.
Art. 11. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 12. - Attrezzi di lavoro.
Art. 13. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 14. - Tutela della maternità.
Art. 15. - Norme disciplinari.
Art. 16. - Controversie individuali.
Art. 17. - Controversie collettive.

Contratto collettivo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Parma, 2 ottobre 1959

Il giorno 2 ottobre 1959 presso la sede dell’Unione Provinciale Agricoltori in Parma, tra gli agricoltori assuntori di braccianti agricoli, rappresentati Unione Provinciale Agricoltori [...] e dalla Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti [...] e i braccianti avventizi, rappresentati dalla Federbraccianti Provinciale [...], dalla Fisba Provinciale [...] e dalla Uil - Terra [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Parma.

Premessa
Il presente contratto provinciale fissa le norme regolanti i rapporti tra i datori di lavoro agricolo ed i braccianti avventizi.

Art. 1. - Definizione di bracciante avventizio.
Per i braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per la ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario ordinario di lavoro è quello fissato come segue:
mese di:
dicembre ore 6
novembre, gennaio e febbraio ore 7
giugno, luglio e agosto ore 9
marzo, aprile, moggio, settembre e ottobre ore 8

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
a) Per lavoro straordinario si intende quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro di cui all’art. 5.
b) Per lavoro notturno si intende quello eseguito dall’Ave Maria all’alba.
Il lavoro notturno al coperto, se prestato in locali illuminati artificialmente, avrà inizio alle ore 21 e terminerà alle ore 5.
c) Per lavoro festivo si intende quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 7.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma del presente articolo.
[...]

Art. 12. - Attrezzi di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine.
Ha l’obbligo di avere cura degli attrezzi, utensili ed in genere di quanto gli viene affidato dal datore di lavoro e risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 13. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.
[...]

Art. 14. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e le puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 15. - Norme disciplinari.
I rapporti tra i lavoratori e i loro superiori diretti, il datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto e tali da assicurare l’ordine e la disciplina nell’azienda.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza nel modo seguente:
con la multa fino ad un massimo di un’ora di salario nei seguenti casi:
a) che senza giustificato motivo si assenti od abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che per negligenza arrechi lievi danni alla azienda, al bestiame, alle macchine, agli attrezzi.
[...]

Art. 16. - Controversie individuali.
In caso di contestazione tra i datori di lavoro e prestatori d’opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali per il tentativo di amichevole componimento.
In caso di mancato accordo, prima di adire le vie legali, la controversia sarà trasferita all’Ufficio Provinciale del Lavoro per un ulteriore esperimento conciliativo.

Art. 17. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto collettivo provinciale di lavoro, saranno esaminate dalle Organizzazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.