Tribunale di Varese, Sez. Lav., 08 maggio 2012 - Risarcimento da infortunio mortale di un apprendista meccanico in seguito a ribaltamento del muletto


 



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE

Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, nella persona del magistrato dr. Elena Fumagalli, ha pronunciato, in funzione di Giudice del Lavoro, la seguente
SENTENZA

 

nella causa in materia di lavoro iscritta al n. R.G. 1501/10 promossa da F.P. e C.V. con l'avv. Fabio Margarini, con domicilio eletto presso lo studio di Varese, via F. C. n. 5;
RICORRENTE

contro G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Roberto Macchi, con domicilio eletto presso lo studio di Varese, C.so M. n. 53 (Studio avv. Emilio Lombardi);
RESISTENTE

e contro R. CAMPEGGIO s.r.l., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Savino Di Tommaso, con domicilio eletto presso lo studio di Varese, via M. n. 8;
RESISTENTE

e con l'intervento di C.G. con l'avv. Nicoletta Gabardini, con domicilio eletto presso lo studio di Varese, via Cavour n. 44;

INTERVENUTO VOLONTARIAMENTE

Data della discussione: 8.5.2012
Oggetto: risarcimento da infortunio sul lavoro mortale.

All'udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti concludevano come in atti.

 

FattoDiritto


Con ricorso depositato in data 23.12.2010 F.P. e C.V., rispettivamente in qualità di madre e sorella di C.M. - deceduto a soli 19 anni a causa di infortunio sul lavoro verificatosi in data 1/2/2007 -convenivano in giudizio G. s.r.l., nella qualità di datore di lavoro, e R. Campeggio s.r.l., nella qualità di proprietaria del carrello elevatore alla cui guida si trovava il giovane M. al momento dell'infortunio, chiedendo, previo accertamento della responsabilità contrattuale delle società convenute ex art. 2087 cc., la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'infortunio occorso al congiunto ed in particolare il risarcimento iure hereditatis del danno non patrimoniale subito dal de cuius, oltre che del danno subito iure proprio sotto il profilo del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale nelle sue componenti di danno emergente e di lucro cessante. Con vittoria di spese. Con atto di intervento volontario depositato in cancelleria in data 7/4/2011 C.G., padre del defunto M., interveniva in giudizio al fine di richiedere il risarcimento dei danni subiti a sua volta a causa del decesso del giovane figlio; argomentava le proprie richieste sulla base delle medesime considerazioni in fatto e in diritto esposte dalle ricorrenti nell'atto introduttivo del giudizio. Con memoria depositata in Cancelleria in data 2.5.2011 si costituiva in giudizio G. s.r.l. negando di essere responsabile dell'infortunio occorso al signor C.M. ed in particolare di aver impartito al lavoratore l'ordine di guidare il muletto (peraltro di proprietà di altra ditta e cioè della R. Campeggio s.r.l.), comportamento imprevedibile e abnorme del giovane nei cui confronti erano anzi stati impartiti precisi divieti di guidare mezzi meccanici. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto; svolgeva altresì domanda riconvenzionale nei confronti di R. Campeggio s.r.l., nella sua qualità di proprietaria del mezzo, al fine di essere garantita e manlevata da ogni pretesa avanzata dagli eredi del signor C.M..
Con memoria depositata in giudizio il 3.5.2011 si costituiva R. Campeggio s.r.l. chiedendo di accertare e dichiarare la propria estraneità nella causazione del sinistro non avendo autorizzato i dipendenti della G. s.r.l. ad usare i propri muletti, mezzi ormai destinati ad essere alienati (ciò che non rendeva più necessario che fossero mantenuti in perfetta efficienza). Concludeva chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte nei confronti di R. Campeggio s.r.l.. All'udienza ex art. 420 c.p.c. il Giudice rinviava la causa concedendo termine alle parti resistenti per il deposito di note di replica all'intervento spiegato dal terzo C.G. e alla resistente R. per prendere posizione sulla domanda riconvenzionale svolta da G. s.r.l.; alla successiva udienza dell'11/11/2011 le società resistenti insistevano per l'ammissione dei propri mezzi istruttori; i procuratori delle ricorrenti e del terzo intervenuto, ritenuta la causa sufficientemente istruita con l'acquisizione di ampia documentazione e dei verbali del dibattimento penale, chiedevano rinvio per discussione.
All'udienza del 8/5/2012 il Giudice, invitate le parti alla discussione orale, ha definito il giudizio con la presente sentenza.
La domanda proposta da F.P., C.V. e C.G., nella loro rispettiva qualità di madre, sorella e padre di C.M., deceduto in data 1/2/2007 a seguito di infortunio sul lavoro presso la ditta G. s.r.l. (ove prestava attività lavorativa in qualità apprendista meccanico autoriparatore), nei confronti della società datrice di lavoro nonché nei confronti della società R. Campeggio s.r.l. (di seguito per brevità R.), proprietaria del carrello elevatore utilizzato al momento dell'incidente, è fondata e merita accoglimento. Accertamento della dinamica del sinistro.
Sulla base della documentazione prodotta in giudizio (in particolare, inchiesta infortuni 22/3/2007 redatta dagli ufficiali di PG dell'ASL intervenuti nell'immediatezza dei fatti, atti dell'inchiesta penale e del successivo procedimento penale n. 308/09 Tribunale di Varese, sentenza penale del Tribunale di Varese pronunziata alla pubblica udienza del 21/6/2010 nei confronti di B.T., nella qualità di amministratore unico di G. s.r.l., e di C.V., legale rappresentante di R. s.r.l.) e tenuto conto altresì del contenuto degli atti del presente giudizio civile, ritiene lo scrivente Giudice che la dinamica dell'infortunio non sia contestata.
È pacifico che il giorno 1/2/2007 C.M., dipendente della società G. s.r.l. assunto con contratto di apprendistato con mansione di apprendista meccanico, mentre si trovava presso la sede della società datrice di lavoro, rimaneva vittima di un gravissimo infortunio intorno alle 16.00/16.30 che ne provocava il decesso alle ore 20.20 per "shock emorragico" mentre era in corso un intervento chirurgico effettuato d'urgenza presso l'Ospedale di Circolo di Varese. L'infortunio è avvenuto a causa del ribaltamento di un carrello elevatore (di proprietà della ditta R.) alla cui guida si trovava il giovane C.; in particolare, sulla base delle informazioni raccolte e del materiale fotografico allegato agli atti del procedimento penale, è stato accertato che il lavoratore si stava spostando dal cortile superiore sterrato all'area centrale della proprietà. Durante questo percorso, all'altezza della casa del custode dove corrisponde anche il cambio di pendenza del piazzale asfaltato, procedendo in avanti con le forche di sollevamento sollevate da terra e senza carico, il ragazzo ha effettuato una curva verso sinistra proprio in prossimità della discesa, ciò che ha provocato lo strisciamento del pattino meccanico posteriore sinistro sull'asfalto e il conseguente ribaltamento del mezzo. Non essendo il muletto dotato di cinture di sicurezza o comunque di trattenuta al sedile, l'operaio è stato proiettato al di fuori dell'abitacolo ed è rimasto schiacciato all'altezza dell'addome dal peso del carrello stesso ricadutogli addosso. I colleghi di lavoro, immediatamente richiamati dal rumore provocato dall'impatto al suolo del mezzo meccanico, hanno prestato soccorso all'infortunato (che in quel momento era vigile e parlava) provvedendo in primo luogo a sollevare leggermente il mezzo - in modo da evitare che il peso potesse continuare ad incidere sul corpo del collega - utilizzando un altro carrello elevatore disponibile in loco. L'intervento dell'ambulanza ha poi consentito la rimozione del ferito e il suo trasporto d'urgenza all'ospedale di Varese ove è stato sottoposto ad intervento chirurgico purtroppo risultato vano. L'infortunio è avvenuto intorno alle 16.00/16.30; immediatamente dopo sono intervenuti gli ufficiali di P.G. dell'ASL - Dipartimento di prevenzione sicurezza ambienti di lavoro - che hanno effettuato i rilievi del caso, sentite a sommarie informazioni le persone presenti in loco e che hanno successivamente redatto il documento prodotto dalla difesa delle ricorrenti sub 4. Ritiene il Giudice del Lavoro che il materiale raccolto e prodotto nel presente giudizio e l'ampia istruttoria effettuata in sede di dibattimento penale siano sufficienti e idonei non solo per addivenire alla ricostruzione (come sopra) della dinamica dell'evento, ma anche per valutare in sede civilistica la posizione di coloro che sono stati evocati in giudizio in quanto ritenuti responsabili in qualità di datore di lavoro, per quanto riguarda G. s.r.l., e di proprietario del mezzo, per quanto riguarda R. s.r.l.. Deve inoltre essere messo in evidenza come, sulla base di quanto emerso nel corso del dibattimento penale, il Giudice del Tribunale di Varese ha dichiarato la penale responsabilità degli imputati B.T., legale rappresentante della società datrice di lavoro G. s.r.l., e C.V., legale rappresentante della società R. s.r.l. proprietaria del muletto. Trattasi di sentenza che non è passata in giudicato dal momento che è stato interposto appello; la stessa può comunque costituire fonte di convincimento in ordine ai fatti storici accertati (secondo l'insegnamento più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione "Il giudice civile, può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale, già definito, ancorché con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede e sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile; a tal fine, egli non è tenuto a disporre la previa acquisizione degli atti del procedimento penale e ad esaminarne il contenuto, qualora, per la formazione di un razionale convincimento, ritenga sufficiente le risultanze della sola sentenza" (v. sentenza n. 22200/10). Responsabilità civile dell'evento e graduazione delle stesse.
Non essendo contestato il fatto che C.M. si è infortunato sul posto di lavoro mentre era alla guida di un muletto, la difesa delle società resistenti si fonda innanzitutto sul rilievo secondo cui l'evento -e il conseguente decesso- è derivato da un comportamento abnorme posto in essere dal lavoratore stesso, comportamento imprevedibile dal momento che esulava sia dalle direttive impartite dal datore di lavoro, sia dal processo produttivo dell'impresa.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, il comportamento (anche gravemente colposo) del lavoratore è elemento idoneo ad escludere la responsabilità del datore di lavoro nell'attuazione delle misure antinfortunistiche, soltanto quando esso presenti carattere di imprevedibilità e/o di abnormità rispetto ai criteri ordinari di imprevedibilità dell'evento, così da potersi ritenere causa esclusiva dell'evento. Non si deve poi dimenticare che ai sensi dell'art. 2087 c.c. grava sul datore di lavoro un dovere di verifica/controllo, puntuale e costante, nell'osservanza delle misure antinfortunistiche da parte dei lavoratori, oltre che di accurata fornitura di tutti gli strumenti/dispositivi di protezione necessari a tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori. La normativa antinfortunistica mira infatti a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non soltanto dai rischi derivanti da accidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire da sue avventatezze, negligenze e disattenzioni, purché normalmente connesse all'attività lavorativa, cioè non esorbitanti dal procedimento di lavoro. La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che "...l'atto abnorme è qualcosa di assolutamente estraneo all'incarico da eseguire ed alle modalità delle mansioni da svolgere: tale non è la mera diversità delle modalità da quelle prescritte. E, poiché costituisce causa di esclusione della connessione causale fra violazione ed evento, l'abnormità sussiste quando, anche in applicazione del principio dell'art. 41 cod. pen., il comportamento del lavoratore costituisca la causa di per sè sola sufficiente a determinare l'evento (Cass. 12 aprile 2000 n. 4708); in tal modo, l'abnormità si identifica con l'autosufficienza causale, pur da valutarsi nella sua astratta potenzialità. Poiché l'esclusione della connessione causale per l'abnormità della condotta del lavoratore costituisce il limite del generale obbligo datoriale, è onere del datore provarla. L'esclusione della connessione fra lavoro ed evento lesivo presuppone tuttavia una rigorosa dimostrazione dell'indipendenza della condotta dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro, e, con essa, dell'estraneità del rischio affrontato nei confronti di quello connesso alle modalità ed alle esigenze del lavoro da svolgere" (Cass. 20 giugno 2002 n. 9016).
Nel caso di specie ritiene questo Giudice che nella condotta posta in essere da C.M. (apprendista indicato dai colleghi di lavoro come una sorta di jolly che aiutava un po' tutti - cfr. deposizione resa nel dibattimento penale dal teste Leoni) non siano ravvisabili elementi tali da far ritenere la sua condotta abnorme e da far ritenere pertanto interrotto il nesso di causalità fra l'evento e l'attività lavorativa poste in essere quale dipendente di G. s.r.l..
Richiesto di descrivere l'attività che si svolge all'interno dell'azienda, in data 6/2/2007 il dipendente M.C.(addetto officina) ha reso all'ispettore verbalizzante dell'ASL la seguente dichiarazione: "...all'interno dell'azienda ogni soggetto svolge un proprio compito, in particolare ci sono due capi officina signori C.M. e L.G.. Normalmente, a seguito dal calendario di programmazione delle corse, noi gestiamo il nostro lavoro e nel caso specifico programmiamo la preparazione delle auto da corsa. Oltre ai due capi officina, all'interno dell'azienda ci sono i seguenti operai: A.S., con funzioni amministrative, D.G., che opera fondamentalmente sulla messa a punto dei maggiolini (quasi capo squadra), L.L., che si occupa un po' di tutte le auto (jolly) mentre il Sig. M. C., come ultimo assunto, si occupava della pulizia delle auto (lavaggio carrozzerie, motore, interni in auto, piccoli interventi di carrozzeria, cambio motori -assistito da noi- mentre in trasferta si occupava del montaggio del box insieme a lui, lavaggio camion, pulizia boxe corsa)... il giorno dell'incidente stavo lavorando nell'officina e stavo preparando il materiale da spedire per una futura gara da svolgersi in Brasile... nell'officina era presente anche il signor M. C., che stava pulendo i pavimenti. Quando l'ho incontrato gli ho riferito di pulire l'auto e sono tornato a verificare i lavori elettrici... verso le 16.00 sono arrivati di corsa in reparto i signori L.G. e G.D. e L.L. che stavano portando il materiale nel nuovo capannone. I colleghi stavano riunendo nel nuovo magazzino il materiale distribuito in più posti all'interno dell'area... l'uso dei carrelli elevatori da parte nostra era saltuario, solo nel caso in cui col traspallet non si riuscisse a muovere. Solitamente i nostri carichi vengono spostati da appositi carrelli su ruote che a loro volta vengono caricati nei camion... Mi è capitato di vedere qualche volta il collega M. C. salire sul carrello, sapendo che non era esperto e non aveva la patente veniva da noi subito richiamato, ripreso e fatto scendere immediatamente...". La lettura della dichiarazione trascritta sopra e la descrizione riportata nella visura camerale dell'oggetto sociale di G. s.r.l. evidenziano come l'attività primaria espletata dalla società sia quella finalizzata a consentire la partecipazione a gare con veicoli a motore; in tale contesto, oltre all'espletamento di tutti i servizi connessi all'assistenza tecnica, rientrano nei compiti dei dipendenti - e quindi anche del C. nella sua veste di apprendista che doveva aiutare un po' tutti i colleghi - i numerosi adempimenti per la preparazione della trasferta, tra i quali caricare il materiale necessario per la partecipazione alla gara (casse con i ricambi per le gare - v. testimonianza L.).
Deve altresì essere messo in evidenza come l'attività aziendale si svolgesse in due separati capannoni: quello denominato "principale" e cioè con l'esposizione dei motori Seat e quello "secondario", adibito per lo più a magazzino (v. testimonianza nel processo penale del sig. L.: "...dove lavoravo io principalmente ero nell'altra parte dove c'erano le Seat e altre macchine... il capannone principale era quello dove tenevamo le Seat e la vetrina piuttosto che... l'altro capannone era più un deposito dove mettevamo dentro... i Maggiolini, queste Volkswagen e non so il pavimento, come le dicevo prima, piuttosto che ricambi magari di vetture piuttosto che altro..."). E' pacifico che questo secondo capannone fosse utilizzato in parte da G. s.r.l. e in parte da R. s.r.l. e che ivi quest'ultima tenesse custoditi due dei suoi cinque carrelli elevatori, in carica e con le chiavi di accensione sempre inserite nel cruscotto. La circostanza evidenziata nel presente giudizio secondo cui la disponibilità di questo secondo capannone sarebbe da far risalire alla data del giorno stesso in cui è avvenuto l'infortunio (1/2/2007 - cfr. doc. 5 prodotto dalla difesa di R.) risulta irrilevante dal momento che, a prescindere da un formale contratto di locazione, tutti i dipendenti sentiti in ordine all'attività aziendale hanno concordemente parlato della disponibilità, già da tempo, anche del secondo capannone adibito a magazzino (non si sa a quale titolo).
Se dunque è provato che l'attività veniva espletata nel magazzino principale e che dall'altra parte del cortile la società disponeva di un'altra area nella quale teneva posteggiati i Maggiolini, teneva il deposito della merce e i ricambi per le vetture, occorre a questo punto verificare se il trasporto di materiale da una parte all'altra o l'attività di carico di quanto necessario per effettuare le trasferte potesse essere demandata all'apprendista M.. In altre parole, rileva questo Giudice come, a prescindere dallo specifico compito attribuito quel giorno allo sfortunato dipendente (pulizia di un'auto), al fine della verifica della sussistenza o meno di eventuali responsabilità commissive o omissive del datore di lavoro sia necessario delimitare le sfere di competenza demandabili al dipendente in virtù del rapporto di lavoro. Dato atto, come si è detto, che M. doveva imparare l'attività e coadiuvare i colleghi in tutte le attività tipiche aziendali, si ritiene che l'attribuzione di un eventuale compito di trasferimento di materiale da una parte all'altra della sede aziendale non esorbiti certo dalle sue attribuzioni. Il problema è quello di vedere se egli avesse ricevuto la direttiva di effettuare i trasporti utilizzando il muletto di proprietà di R. s.r.l. o se, pur in assenza di un'espressa direttiva, fosse notorio in azienda che, all'occorrenza, si potesse far uso del mezzo che era presente in loco e che si poteva mettere in funzione facilmente. L'istruttoria espletata in sede penale, pur nell'evidente tentativo posto in essere dai testimoni di ridimensionare le responsabilità dei soggetti coinvolti e di negare che tutti quanti i dipendenti facessero uso dei muletti, ha comprovato come due carrelli elevatori della R. venissero tenuti in carica all'interno del cd capannone "secondario", con le chiavi inserite nel cruscotto; pur essendo capitato con frequenza sporadica, tutti i dipendenti di G. s.r.l. utilizzavano all'occorrenza lo strumento meccanico per spostare i carichi più pesanti; ciò nonostante nessuno di loro avesse frequentato corsi di formazione alla guida dei carrelli elevatori e fosse munito dell'apposito patentino. Diversi elementi indiziari convincono questo Giudice - così come ha già argomentato il Giudice penale con una motivazione del tutto condivisibile - del fatto che anche il giovane M., all'occorrenza, si comportava come gli altri colleghi e cioè "saltava su e andava" (così si è espresso il teste L. parlando del suo modo di procedere quando doveva effettuare carichi o trasporti pesanti o quando era in ritardo, ammettendo che almeno in un paio di occasioni egli stesso ha guidato il muletto). Ciò sulla base dei seguenti rilievi:
1) le sommarie informazioni rese dai colleghi nell'immediatezza dei fatti agli ispettori di P.G. -dichiarazioni particolarmente attendibili per la loro genuinità e che non sono state smentite in sede di dibattimento penale, pur nel tentativo di ridimensionare la circostanza o di darne una lettura favorevole alla difesa degli imputati - sono tutte nel senso di ammettere un uso, anche se sporadico, dei carrelli elevatori che si sapeva essere di proprietà della R.;
2) il dipendente ancora in forza presso la R. - società ammessa al concordato preventivo all'epoca dei fatti - con mansioni di custode, signor B.D., ha testualmente dichiarato in data 8/2/2007: "...è capitato di vedere che sporadicamente i carrelli elevatori identificati con n. 1 (nuovo) e n. 2 (vecchio piccolo) venissero impiegati dai dipendenti della G. s.r.l. per spostamenti di materiale vario (gomme e l'altro materiale) sia all'esterno degli stabili che all'interno dove sono depositati i Maggiolini Volkwagen, locali tra l'altro in comproprietà con la R., dove erano tenuti in deposito, quindi a portata di mano...". Durante il dibattimento penale il sig. B. ha cercato di negare di essere stato a conoscenza del fatto che i muletti venissero utilizzati dai dipendenti di G.; a fronte di precisa contestazione da parte del P.M. che ha richiamato le dichiarazioni di segno opposto rese in precedenza, il teste ha reso un giustificazione del tutto priva di credibilità (egli ha tentato di sostenere che l'utilizzo dei mezzi da parte di G. avveniva prima dell'ammissione della società al concordato preventivo, quando in loco operavano diversi dipendenti della R.);
3) a precisa domanda circa l'efficienza dei muletti, i testi escussi hanno dichiarato al Giudice penale che gli stessi non avevano mai avuto problemi di funzionamento e cioè "...frenava, alzava, abbassava, quello che deve fare un muletto..." (così teste L.), dichiarazione che comprova in modo evidente come i dipendenti conoscessero le caratteristiche di funzionamento (ciò che dimostra che li usavano). Uno degli elementi che appare maggiormente eloquente al fine di comprovare che i colleghi fossero a conoscenza del fatto che anche M. utilizzasse il muletto emerge dalle prime dichiarazioni rese all'ispettore dell'ASL Alessandro Castani dal collega L. il giorno successivo all'infortunio, allorquando lo stesso, nel ricostruire gli attimi che hanno preceduto l'evento, ha dichiarato: "...ho visto l'infortunato dalla finestra del mio posto di lavoro mentre giungeva con il carrello elevatore. Poi ho guardato il mio lavoro. Dopo qualche istante ho sentito un rumore di strisciamento del muletto sull'asfalto e poi la botta a terra. Sono uscito e sono andato a vedere. Il muletto era sopra di lui...". La dichiarazione riportata -che evidenzia come il L. abbia proseguito tranquillo la propria attività lavorativa, nonostante avesse visto il C. passare a bordo del carrello elevatore -, è sintomatica del fatto che tale scena non è stata percepita dallo stesso come del tutto anomala e abnorme. Ciò tanto più se si tiene conto che in sede dibattimentale i testi hanno cercato di sostenere, senza peraltro rendere logiche giustificazioni a ciò, che il datore di lavoro aveva più volte espressamente vietato al giovane apprendista di guidare qualunque mezzo meccanico, ivi compresi i muletti. Trattasi di raccomandazione priva di senso se non si parte dal presupposto che B.T. fosse quanto meno consapevole della prassi di utilizzare i muletti di proprietà dell'altra ditta.
La condotta omissiva del datore di lavoro risulta a questo punto del tutto evidente: anche a voler dare per ammesso che nessuno ha mai impartito a M. C. la direttiva di movimentare carichi a mezzo dello strumento meccanico, a fronte di un giovane apprendista, mai formato all'utilizzo di carrelli elevatori e privo di apposito patentino e persino di ordinaria patente di guida e comunque propenso ed attratto dall'utilizzo di mezzi meccanici, il datore di lavoro e i colleghi si sarebbero limitati a raccomandar lui di non usare il muletto che si trovava posteggiato nel capannone adibito a deposito, sotto carica e con le chiavi a disposizione (come tale facilmente utilizzabile, si poteva "saltar su e andare"), senza adottare alcun accorgimento (ad esempio richiesta al custode R. di togliere le chiavi e di custodirle altrove) per evitare una simile condotta rischiosa e prevedibile.
Come è noto, gli obblighi dell'imprenditore in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro non si esauriscono nell'apprestamento delle attrezzature necessarie a detto scopo e nel fornire astratte raccomandazioni di non porsi in situazioni pericolose - ciò tanto più di fronte ad un giovane apprendista, peraltro descritto dallo stesso datore di lavoro come piuttosto "vivace" -, ma si estendono all'adozione delle misure idonee ad impedire di creare situazioni pericolose e alla costante vigilanza volta a prevenire comportamenti contrari alle disposizioni impartite. Nel caso di specie è pacifico che M. è salito a bordo del carrello elevatore e ha potuto metterlo in moto facilmente, senza che alcun superiore sia intervenuto al fine di impedirgli l'utilizzo del mezzo.
Le violazioni poste in essere dal datore di lavoro della normativa antinfortunistica è pertanto consistita nell'aver tollerato che i propri dipendenti - e fra questi anche il giovane C. - facessero uso, anche se con frequenza sporadica, di mezzi meccanici per i quali era necessario frequentare corsi di formazione e avere l'apposita patente; a ciò deve aggiungersi il fatto, pacificamente emergente dagli atti e dall'inchiesta espletata dagli ispettori, che il macchinario condotto dal C. era gravemente inefficiente, trattandosi di muletto elettrico non munito di cinture di sicurezza e con sedile del posto di guida non adeguatamente fissato al vano.
La responsabilità di G. s.r.l. è di tipo contrattuale: l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 cod. civ.). Egli è altresì tenuto a impartire le istruzioni al lavoratore in ordine alle corrette modalità di espletamento dei propri compiti nonché a vigilare affinché le regole che garantiscono la tutela dell'integrità dei lavoratori all'interno dell'azienda vengano in concreto osservate. Nel caso di specie la responsabilità del datore di lavoro concorre con quella ravvisabile in capo alla società proprietaria del muletto alla cui guida si è posto l'infortunato; trattasi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. e 2054 c.c..
Invero, l'aver tenuto da parte di R. il carrello elevatore in un capannone utilizzato anche da un'altra società con personale che ivi poteva accedere, con le chiavi inserite e quindi in situazione tale da poter essere messo in moto ed utilizzato da chiunque, costituisce all'evidenza situazione che sfugge dall'ipotesi del caso fortuito (v. Cass. n. 11016/11 "La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato"). Anche secondo la disposizione di cui all'art. 2054, III comma, c.c., la responsabilità del proprietario del mezzo risulta evidente in mancanza di prova che l'utilizzo dello stesso è avvenuto contro la sua volontà (cfr. Cass. 15478/11 "Ad integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054, terzo comma, cod. civ., non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo mediante l'adozione di cautele tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata"; la Suprema Corte ha confermato tale orientamento anche con espresso riferimento all'utilizzo di un mezzo meccanico ad uso lavorativo: v. sentenza n. 15521/06 secondo cui "Ad integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 terzo comma cod. civ., che è configurabile anche rispetto alla circolazione di una escavatrice meccanica (rientrante nella categoria dei veicoli quale macchina operatrice meccanica), non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo ed estrinsecatosi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate").
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la responsabilità dell'infortunio deve essere ascritta a tutti e due i soggetti convenuti in giudizio, seppur in misura differenziata tenuto conto dei rispettivi doveri ed obblighi. La responsabilità concorsuale di G. s.r.l. e di R. s.r.l. viene determinata nella misura, rispettivamente, del 75% e del 25%. La diversa graduazione si giustifica in considerazione della rilevante preponderanza causale della posizione di garanzia del datore di lavoro del de cuius. L'accertamento di differenti quote di responsabilità vale solo nei rapporti interni restando invece irrilevante nei confronti dei danneggiati rispetto ai quali la posizione dei convenuti è quella di debitori solidali ai sensi degli artt. 1294 e 2055 c.c.. Quantificazione del danno subito dai congiunti di M. C.. Accertata la responsabilità solidale e le rispettive quote di responsabilità in capo a G. s.r.l. e a R. Campeggio s.r.l. e dovendo a questo punto procedere alla liquidazione dei danni subiti dai familiari di C.M., occorre premettere come i genitori e la sorella abbiano svolto domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti sia iure hereditario che iure proprio, questi ultimi sia di tipo non patrimoniale che di tipo patrimoniale (danno emergente da parte di entrambi i genitori, lucro cessante lamentato solo dalla madre).
La richiesta di liquidazione iure hereditatis del danno partito da M. deve essere distinta per quanto concerne il cd. danno biologico subito dallo stesso e il cd. danno tanatologico o catastrofale. Quanto al primo, ritiene lo scrivente Giudice che lo stesso non possa essere ravvisato. Come enunciato più volte dalla Suprema Corte, osserva questo Giudice che la lesione dell'integrità fisica con esito letale, intervenuta in danno di M. a breve distanza dall'evento lesivo (dopo circa quattro ore), non è configurabile come danno biologico, giacché la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico della vita, a meno che non intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, nel qual caso è configurabile un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante "iure hereditatis" (vedi Cass. 2006 n. 517; vedi da ultimo Cass. 2011 n. 6754).
La brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni (nel caso in esame circa quattro ore), se esclude l'apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio della salute ed è pertanto ostativa alla configurabilità del danno biologico risarcibile, non elide la possibilità che il soggetto abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni e patire dunque una sofferenza il cui diritto al risarcimento, sotto il profilo del danno morale, è entrato a far parte del suo patrimonio quando è sopravvenuta la morte. Tale voce di danno, denominato dalla giurisprudenza danno tanatologico può essere riconosciuto agli eredi ogni volta in cui sussiste la prova del fatto che il soggetto è stato cosciente per un certo lasso temporale tra l'evento e la morte. Nel caso di specie, dalla documentazione raccolta e dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dell'evento, risulta che il giovane M., subito dopo il ribaltamento del muletto, era cosciente e parlava con i colleghi, ciò che ha sicuramente comportato il fatto che egli ha patito un dolore di natura psichica che deve essere risarcito, pur se nei limiti della brevità di tale situazione. Con sentenza n. 26972/08 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio di diritto, secondo cui, in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia è autonomamente risarcibile, non come danno biologico, ma come danno morale, inteso come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, sempre che "...sofferenza psichica vi sia stata e, dunque, che la vittima sia stata in condizioni tali da percepire il proprio stato (il che va escluso in caso di coma immediatamente conseguito all'evento dannoso)" .
Del resto, l'orientamento sopra riportato è stato ribadito dalla Suprema Corte anche recentemente: "In caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale (nella specie, sei o sette ore), il risarcimento del c.d. danno catastrofale - ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita - può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l'acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte; e, d'altra parte, in considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta in questo caso il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta" (Cass. n. 6754/2011).
Il breve lasso temporale di coscienza in cui M. ha sofferto il danno catastrofale (limitato a circa due ore, posto che quando è giunto in ospedale è stato sottoposto a intervento chirurgico in anestesia totale) comporta che tale voce di danno, entrata a far parte del patrimonio del de cuius, debba essere liquidato in via equitativa nella complessiva somma di euro 15.000=, al valore attuale. Le ricorrenti e il terzo intervenuto non hanno svolto domanda a titolo di danno biologico iure proprio, inteso come danno alla salute, ovverosia la lesione all'integrità psico-fisica subita dai prossimi congiunti della vittima di un infortunio costituisce, come chiarito, danno non patrimoniale, ciò che è subordinato all'esistenza di una lesione medicalmente accertabile non dedotta nella presente fattispecie (vedi ex multis Cass. 2004, n. 3549).
Viceversa i congiunti di M. rivendicano il risarcimento del danno sofferto in seguito alla perdita del rapporto parentale: come recentemente affermato dalla Suprema Corte (v. sentenza n. 4253/12) "Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare." La Cassazione, con sentenza ormai non più recente ma che rimane sotto diversi profili attuale (v. n. 16716/03) nell'ottica dell'adeguamento e personalizzazione del danno, ha spiegato che la morte di un congiunto, conseguente a fatto illecito di terzi, configura per i superstiti del nucleo familiare un danno non patrimoniale diretto ed ingiusto, costituito dalla lesione di valori costituzionalmente protetti e di diritti umani inviolabili, perché la perdita dell'unità familiare è perdita di affetti e di solidarietà inerenti alla famiglia come società naturale. Risulta, quindi, evidente da siffatta impostazione che il danno in questione, incidendo esclusivamente sulla psicologia, sugli affetti e sul legame parentale esistente tra la vittima dell'atto illecito e i superstiti, non è riconoscibile se non attraverso elementi indiziari e presuntivi, che, opportunamente valutati, con il ricorso ad un criterio di normalità, possano determinare il convincimento del Giudice. Non si può pretendere, quindi, una prova diretta del dolore dei superstiti che essendo sostanzialmente un sentimento e comunque un danno di portata spirituale, può essere rilevato prevalentemente in maniera indiretta, attraverso delle presunzioni (vedi su tale ultimo punto in particolare Cass. 2005, n. 15019; vedi anche Cass. 2005, n. 15022 secondo la quale il danno subito in conseguenza della morte di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale è danno non patrimoniale e, integrando un danno conseguenza, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento "...potendosi tuttavia ricorrere a valutazioni prognostiche e presunzioni sulla base degli elementi obiettivi forniti dal danneggiato, quali l'intensità del vincolo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi"). Tanto premesso si osserva come, tenuto conto dell'età della vittima (M. aveva solo 19 anni), del fatto che egli, apprendista, si era da poco affacciato al mondo del lavoro ed aveva ancora in essere con i membri della sua famiglia quella particolare relazione genitore-figlio che precede l'autonomia e l'autosufficienza tipica degli adulti, della convivenza ancora in essere con la madre e con la sorella minore, lo stato di prostrazione degli stretti congiunti appare facilmente intuibile in termini di effettiva sofferenza morale e psichica qualificata e duratura. In caso di danno alle vittime secondarie per morte di un familiare, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano indicano un danno non patrimoniale risarcibile, diverso dal biologico, unitariamente inteso (patema d'animo contingente - rectius danno morale soggettivo -sommato a pregiudizi diversi derivanti dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti) ed indica quali vittime secondarie i genitori della vittima, i figli, la moglie o la convivente, i fratelli, i nonni. Nel caso di specie tale danno può essere equitativamente liquidato, in considerazione di tutto quanto sopra esposto, in relazione ai dati oggettivi sopra indicati e in primo luogo tenuto conto dell'età del ragazzo, a favore di tutti i soggetti richiedenti in misura prossima ai massimi tabellari e cioè:
- in misura di euro 300.000= a favore della madre convivente con il ragazzo;
- in misura di euro 120.000= a favore della sorella convivente V. (con riferimento alla ragazza, di soli 15 anni all'epoca del fatto, il turbamento psicologico subito dall'evento è documentato dalla certificazione redatta dal Dirigente scolastico dell'Istituto (doc. 17)
- in misura di euro 265.000= a favore del padre; con riferimento a questa posizione, pur non volendo certo questo Giudice discriminare la posizione di un genitore separato non convivente con i figli e pur ritenendo che la sofferenza di un genitore debba essere valutata con il massimo rispetto ed attenzione, si evidenzia come non possa non tenersi in considerazione in rilievo la circostanza che al padre è stata evitata quella particolare quotidiana sofferenza derivante dalla improvvisa interruzione del rapporto di convivenza, dal venir meno del condividere ogni giorno la cena, la notte, la colazione, il confronto costante sui fatti della vita, ecc.
Sotto il profilo dei danni patrimoniali, mentre può essere considerato sufficientemente documentata la spesa sostenuta dalla madre per i fiori (euro 120 - doc. 19), nulla deve essere riconosciuto a favore della signora F.P. a titolo di spese per il servizio funebre non potendosi ritenere sufficientemente provati gli esborsi con il solo deposito di un preventivo di spesa, peraltro neppure indirizzato all'interessata (doc. 18). A tale titolo il signor C.G. ha viceversa sufficientemente documentato un esborso pari a euro 3.000= (doc. 8), oltre all'ulteriore spesa di euro 40,40= versata per necrologia al quotidiano La Prealpina.
Tenuto conto dei modesti redditi documentati dalla signora F., della giovane età di M. e del suo rapporto di convivenza con la madre, risulta credibile l'affermazione secondo cui il figlio contribuiva ai bisogni della famiglia, ciò che rende fondata la richiesta svolta dalla madre di ottenere un ulteriore risarcimento a titolo di lucro cessante. Partendo dall'ammontare del reddito annuo percepito dal de cuius, considerato che prevedibilmente dopo un certo arco temporale il ragazzo avrebbe fatto scelte di vita autonoma, si ritiene equo determinare tale risarcimento nella somma complessiva di euro 20.000=, calcolata secondo un importo determinato all'incirca nel 50% del reddito annuo (si ritiene che una parte del reddito fosse goduto direttamente dal figlio, anche per i suoi svaghi e le sue necessità) moltiplicato per quattro annualità.
Alla luce di quanto sin qui argomentato G. s.r.l. e R. Campeggio s.r.l. devono dunque essere condannate, per le causali sopra indicate, a risarcire a F.P. la somma complessiva di euro 325.120=, oltre a interessi legali dalla data del fatto al soddisfo, a C.V. la complessiva somma di euro 125.000=, oltre a interessi legali dalla data del fatto al saldo effettivo, a C.G. la somma complessiva di euro 273.040,40=, oltre a interessi legali dalla data del fatto al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico delle parti resistenti in via dimidiata, si liquidano a favore delle ricorrenti in complessivi euro 5.000=, oltre accessori di legge e a favore del terzo intervenuto in complessivi euro 3.500=, oltre accessori di legge.

P.Q.M.


Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore eccezione, istanza e domanda disattesa, così provvede:
- accertata la responsabilità solidale dei convenuti G. s.r.l. e R. Campeggio s.r.l. per l'infortunio mortale occorso a C.M. in data 1/2/2007 e dichiarato il concorso dei predetti convenuti nella misura del 75% quanto a G. s.r.l. e del 25% quanto a R. Campeggio s.r.l., dichiara tenuti e condanna i predetti convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento del danno in favore di F.P., liquidato in complessivi euro 325.120=, oltre a interessi legali dalla data del fatto alla data della presente sentenza; in favore di C.V., liquidato in complessivi euro 125.000=, oltre a interessi legali dalla data del fatto alla data della presente sentenza; in favore di C.G., liquidato in complessivi euro 273.040,40=, oltre a interessi legali dalla data del fatto alla data della presente sentenza;
- condanna G. s.r.l. e R. Campeggio s.r.l., in via tra loro dimidiata, a rifondere a F.P. e C.V. le spese di lite liquidate in complessivi euro 5.000=, oltre accessori di legge;
- condanna G. s.r.l. e R. Campeggio s.r.l., in via tra loro dimidiata, a rifondere a C.G. le spese di lite liquidate in complessivi euro 3.500=, oltre accessori di legge;
- visto l'art. 429 c.p.c. fissa il termine di giorni 30 per il deposito della motivazione della sentenza. Varese, 8.5.2012
Il Giudice
dott. Elena Fumagalli
Tribunale Varese, 08 maggio 2012