Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 25 giugno 1959
Validità: 25.06.1959 - 11.11.1960
Parti: Associazione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Associazione Provinciale Coltivatori Diretti, Federazione Provinciale Mezzadri e Federbraccianti, Fisba-Cisl, Uil-Terra
Settori: Agroindustriale, Braccianti avventizi, Reggio Emilia

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione dei braccianti avventizi.
Art. 3. - Assunzioni.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Retribuzione.
Art. 9. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 10. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 11. - Tutela della maternità.
Art. 12. - Norme disciplinari.
Art. 13. - Controversie individuali.
Art. 14. - Controversie collettive.
Art. 15. - Durata del patto.
Art. 16. - Condizioni di miglior favore.
Tabella delle tariffe orarie
Note riguardanti le tabelle della provincia di Reggio Emilia

Contratto collettivo per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Reggio Emilia, 25 giugno 1959

Il giorno 25 giugno 1959 in Reggio Emilia presso la Sede dell’Associazione Provinciale degli Agricoltori, tra l’Associazione Provinciale Agricoltori [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...], l’Associazione Provinciale Coltivatori Diretti [...], la Federazione Provinciale Mezzadri [...], la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli (Federbraccianti) [...], la Federazione Italiana Salariati, Braccianti Agricoli, Maestranze Specializzate (Fisba) aderente alla Cisl [...], il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti Uil-Terra [...]
Premesso che tutte le persone sopra indicate sono regolarmente investite del mandato a trattare e a concludere, in nome e per conto delle rispettive Associazioni, hanno stipulato il seguente Contratto Collettivo di Lavoro da valere per i braccianti avventizi della Provincia di Reggio Emilia.

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente Contratto Provinciale regola i rapporti di lavoro fra datori di lavoro agricolo ed i braccianti avventizi.

Art. 2. - Definizione dei braccianti avventizi.
Per i braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario giornaliero ordinario di lavoro per i vari mesi dell’anno, viene stabilito come segue:
mesi gennaio e dicembre ore 6
mesi di febbraio e novembre ore 7
dal 1° marzo al 31 ottobre ore 8
L’orario di lavoro ha inizio in azienda e termina nella stessa.

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
а) Lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro, previsto dall’art. 5;
b) Lavoro notturno, quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba, sia al coperto che allo scoperto;
c) Lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi, di cui all’art. 7.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali.
Le prestazioni dì cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico.
[...]

Art. 10. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme di legge.

Art. 11. - Tutela della maternità.
Per le gestanti si applicano le disposizioni di legge.
Per le donne che allattano verranno praticate le consuetudini locali suddividendo il tempo nel modo preferito dalla lavoratrice che verrà retribuita normalmente.

Art. 12. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Art. 13. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni Sindacali per il tentativo di amichevole componimento.

Art. 14. - Controversie collettive.

Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente Contratto saranno esaminate dalle Organizzazioni Sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Note riguardanti le tabelle della provincia di Reggio Emilia
[...]
Comuni di pianura e collina [...]
Nella trebbiatura dei cereali la squadra d’aia dovrà essere composta come segue:
1) Trebbia con battitore da 1 metro o inferiore: uomini 4, donne 2.
2) Trebbia con battitore da 1,07 a m. 1,10: uomini 6, donne 3.
3) Trebbia con battitore da m. 1,22 a m. 1,37; uomini 9, donne 4.
Comuni di montagna [...]
Nella trebbiatura dei cereali la squadra d’aia dovrà essere composta come segue:
1) Trebbie con battitore con meno 80 cm. di larghezza: la squadra d’aia dovrà essere composta a seconda delle consuetudini locali.
2) Trebbie con battitore di oltre 80 cm. vi faranno parte da 4 a 6 persone (a seconda dell’entità della produzione di cui 1/2 donne).
La regolarizzazione stabilita dal presente contratto esclude la prestazione d’opera relativa alla monda, trapianto e taglio del riso di cui si applicano le norme contrattuali sino ad ora adottate nella nostra Provincia.