Tipologia: Contratto collettivo
Data firma: 1° ottobre 1959
Validità: 11.11.1958 - 11.11.1960
Parti: Associazione Provinciale Agricoltori, Sezione Proprietari e Affittuari Conduttori in Economia, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Associazione Coltivatori Diretti, Federazione Provinciale Mezzadri, Federbraccianti, Fisba-Cisl, Uil-Terra
Settori: Agroindustriale, Salariati, Reggio Emilia

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del patto.
Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Art. 3.
Art. 4. - Assunzione.
Art. 5. - Contratto individuale.
Art. 6. - Durata del contratto individuale e modalità delle disdette.
Art. 7. - Mansioni.
Art. 8. - Libretto sindacale di lavoro.
Art. 9. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Art. 10. - Mezzi di trasporto.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Giorni festivi.
Art. 15. - Retribuzioni.
Art. 16. - Salariato comune.
Art. 17. - Casa di abitazione, annessi e compensi speciali.
Art. 18. - 13a mensilità.
Art. 19. - Malattie e infortuni.
Art. 20. - Diarie.
Art. 21. - Ferie.
Art. 22. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Art. 23. - Tutela della maternità.
Art. 24. - Permessi straordinari.
Art. 25. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 26. - Trapasso di azienda.
Art. 27. - Norme disciplinari.
Art. 28. - Indennità di anzianità.
Art. 29. - Controversia individuale.
Art. 30. - Controversie collettive.
Art. 31. - Durata del patto.
Art. 32. - Condizioni di maggior favore.
Dichiarazione a verbale relativa all’art. 3.
Allegati moduli fac-simile

Contratto collettivo per i salariati fissi della provincia di Reggio Emilia, 1° ottobre 1959

Il giorno 1° ottobre 1959 in Reggio Emilia presso la sede della Associazione Provinciale degli Agricoltori, tra l’Associazione Provinciale Agricoltori [...] e la Sezione Proprietari e Affittuari Conduttori in Economia [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti [...], l'Associazione Coltivatori Diretti [...], la Federazione Provinciale Mezzadri [...], la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli (Federbraccianti) [...], la Federazione Italiana Salariati e Braccianti Agricoli (Fisba) aderente alla Cisl [...], il Sindacato Provinciale Salariati e Braccianti della Uil-Terra [...], premesso che tutte le persone sopra indicate sono regolarmente investite del mandato a trattare e a concludere in nome e per conto delle rispettive Associazioni hanno stipulato il seguente Contratto Collettivo di Lavoro da valere per i Salariati Fissi Qualificati e Comuni della Provincia di Reggio Emilia.

Art. 1. - Oggetto del patto.
Il presente Patto Provinciale fissa le norme essenziali di carattere generale regolanti i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro agricoli ed i salariati fissi qualificati e comuni.

Art. 2. - Definizione del salariato fisso.
Per salariato fisso si intende il lavoratore agricolo assunto e vin-colato con contratto individuale a termine normalmente non inferiore all’anno, la cui prestazione si svolge ininterrottamente per tutta la durata del rapporto di lavoro presso la stessa azienda, ove generalmente risiede, fruendo della abitazione ed annessi e la cui retribuzione riferita di regola ad anno verrà corrisposta mensilmente a norma degli articoli 15 e 16.
Il salariato fisso può definirsi in qualificato e comune.
1) Qualificati:, per qualificati si intendono tutti coloro che nelle aziende vengono adibiti alla cura ed al governo delle vacche e dei bovini in consegna e a tutte le operazioni necessarie al buon funzionamento della stalla (igiene, preparazione della lettiera, mungitura, trasporto letame e sistemazione in concimaia, assistenza ai parti, trasporto del latte al caseificio, spazzolatura e strigliatura), ed alla raccolta e trasporto dei foraggi.
In base alla misura di tali mansioni i salariati qualificati vengono cosi raggruppati:
a) con carico fino a 9 vacche quando si aggiunge anche l’obbligo della falciatura, rastrellatura e condotta dei foraggi verdi alla corte;
b) con un carico fino a 12 vacche quando tale obbligo si limita solamente alla raccolta completa e condotta;
c) con un carico fino a 15 vacche senza nessun obbligo di condotta e raccolta dei foraggi verdi.
Se nella stalla vi è il toro esso verrà considerato in soprannumero. I vitelli da allevare sono a carico del salariato qualificato sino allo slattamento: agli effetti del numero si considerano quali unità le vacche da latte anche asciutte; mezze unità le manze fino al momento del primo parto e i manzi all’età di 30 mesi; terzi di unità i vitelli dall’età di 60 giorni (con 15 giorni in più di tolleranza) fino a 12 mesi.
Qualora il numero dei capi di bestiame dati in consegna risulti superiore verrà corrisposto, a fine anno, al lavoratore, un compenso pari ad 1/9, 1/12, 1/15 del salario globale, maggiorato del 25 %, per ogni capo adulto in più governato.
Al salariato che ha in consegna 12 o 15 vacche e che prepara e distribuisce al bestiame nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre i mangimi allo stato secco, va inoltre corrisposto un compenso giornaliero pari rispettivamente a ore 2 e 2,30 del salario da valutarsi come lavoro straordinario.
Quando il salariato qualificato abbia una dotazione di bestiame inferiore a quella completa, sarà adibito ad altre mansioni in ragione di 1/9, di 1/2 e 1/15 per ogni capo adulto in meno governato.
2) Per salariati comuni si intendono quei lavoratori che non hanno mansioni specifiche nell’azienda ma che devono compiere tutti i lavori agricoli ordinati dal datore di lavoro e che godono di vitto ed alloggio insieme alla famiglia del datore di lavoro stesso, la cui retribuzione è quella fissata all’art. 16.
Esso ha l’obbligo di compiere l’orario di lavoro fissato dall’art. 11.
Il lavoro straordinario, festivo e notturno, sarà compensato in base a quanto dispone l’art. 12.
[...]
Ai salariati in possesso di patente per la conduzione di trattori (patente di 2° grado Diesel) ed esperti, in generale, nell’impiego delle macchine agricole operatrici, verrà corrisposta una indennità annua speciale di L. 15.000 se chiamati a dare tali prestazioni nella azienda.

Art. 3.
Quando l’azienda è dotata di macchinari ed attrezzature per cui il foraggio è raccolto ed il bestiame allevato, è alimentato, munto e governato con sistemi globalmente diversi, più agevoli e rapidi, rispetto a quelli consuetudinari, il rapporto capi di bestiame-unità lavorativa sarà stabilito dalle parti mediante accordi individuali e aziendali alla presenza e assistiti dalle rispettive organizzazioni sindacali che li controfirmano. (Vedi dichiarazione a verbale).

Art. 5. - Contratto individuale.
Tra il datore di lavoro e il salariato all’atto della assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo contenuto nel libretto sindacale di lavoro di cui all’art. 8.
[...]

Art. 7. - Mansioni.
Il salariato fisso deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto (vedi art. 5).
Il datore di lavoro può, in relazione alle esigenze dell’azienda adibire il salariato fisso a mansioni diverse purché esse non importino una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale della sua posizione, rispetto alla precedente qualifica.
[...]

Art. 9. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 11. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro viene fissato come segue:
dicembre-gennaio ore 6
novembre-febbraio ore 7
tutti gli altri mesi ore 8
Il personale che ha in consegna il bestiame, come da patto, non ha orario fisso.
Resta fermo il principio della media annua di 8 ore giornaliere di effettivo lavoro.

Art. 12. - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 11;
b) lavoro notturno quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all'alba, sia allo scoperto che al coperto;
c) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato, di cui all’art. 14, nonché la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e le 12 settimanali.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite, a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico.
[...]

Art. 13. - Riposo settimanale.
Al lavoratore che presta la propria opera alle dipendenze di aziende agricole è dovuto un riposo settimanale di 24 ore possibilmente in coincidenza con la domenica.

Art. 17. - Casa di abitazione, annessi e compensi speciali.
Il salariato qualificato ha diritto alla casa di abitazione per la famiglia con annesso orto, pollaio e con uso di forno ove esista.
L’abitazione deve corrispondere ad un numero adeguato di vani e alle necessità igieniche dell’intera famiglia.
L’area dell’orto non deve essere inferiore a 100 mq.
La casa dovrà essere provvista di luce elettrica, sempre che la località sia servita da corrente illuminante.
Se il datore di lavoro non ha possibilità di dare la casa gratuita come sopra, dovrà corrispondere una indennità annuale di Lire 24.000 e di L. 6.000 per l’orto, per ogni unità lavorativa dipendente.
[...]
Vestiario
Il salariato all’inizio del rapporto di lavoro dovrà ricevere gratuitamente dal datore di lavoro una tuta ed un paio di zoccoli nuovi, ovvero l’equivalente in denaro di L. 4.000 senza distinzione di età.

Art. 21. - Ferie.
Ai salariati fissi spetta, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, un periodo di ferie retribuito di 15 giorni; [...]

Art. 22. - Previdenza, assistenza, assegni familiari.
Per le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, nonché per il versamento dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni vigenti.

Art. 23. - Tutela della maternità.
Per le gestanti e le puerpere si applicano le disposizioni di legge.

Art. 27. - Norme disciplinari.
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
I lavoratori che non si presentano in servizio in giorni lavorativi senza giustificato motivo saranno puniti con multa di due ore. In caso di recidiva, tale mancanza dovrà essere sottoposta a punizione più grave fino al licenziamento.
Il licenziamento in tronco a carico dei lavoratori è giustificato da mancanze gravi e tali da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro e precisamente: ingiurie, minacce e vie di fatto, furti e appropriazioni indebite, gravi danneggiamenti lesivi agli animali ed alle cose loro affidate.
Sorgendo controversia a seguito dell’applicazione delle sanzioni disciplinari succitate si provvederà al tentativo di conciliazione secondo l’art. 29 (controversie individuali).

Art. 29. - Controversia individuale.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungano l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole componimento.
Al riguardo si precisa che la medesima dovrà essere sottoposta, in prima istanza, alla conciliazione delle Organizzazioni Provinciali, in seconda istanza alla Conciliazione dell'ufficio Provinciale del Lavoro.

Art. 30. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto di lavoro debbono essere esaminate dalle associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Dichiarazione a verbale relativa all’art. 3.
Con i principi enunciati nell’art. 3 del presente patto le parti contraenti hanno inteso favorire l’introduzione di tecniche sempre più aggiornate per il razionale allevamento del bestiame.
Per quanto in materia di attrezzature tecniche è già in corso di attuazione nelle nostre aziende, si stabilisce che la introduzione della motofalciatrice, della mungitrice meccanica, degli abbeveratoi, se globalmente impiegate, potranno determinare la pattuizione individuale non oltrepassando però l’aumento di un capo.
Sarà cura delle Organizzazioni stipulanti, nella constatazione degli elementi che verranno formandosi per tutti i gradi di meccanizzazione e di nuove strutturazioni delle stalle, articolare, in prosieguo, nuove pattuizioni da inserire nel contratto collettivo.