Tipologia: Contratto collettivo regionale di lavoro
Data firma: 27 maggio 1957
Validità: 15.03.1957 - 14.03.1959
Parti: Unioni Provinciali Agricoltori, Federazioni Provinciali Coltivatori Diretti e Federazioni Provinciali Braccianti e Salariati Agricoli-Cgil, Federazioni Provinciali Salariati e Braccianti agricoli-Cisl, Uil Terra-Uil e Cisnal Terra
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli, Toscana

Sommario:

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Art. 2. - Definizione degli operai avventizi.
Art. 3. - Assunzione.
Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e ragazzi.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 7. - Giorni festivi.
Art. 8. - Retribuzione dell’operaio avventizio.
Art. 9. - Lavoro a cottimo.
Art. 10. - Classificazione e retribuzione delle categorie per età e sesso.
Art. 11. - Attrezzi da lavoro.
Art. 12. - Assicurazioni sociali, infortuni, malattia, assegni familiari.
Art. 13. - Tutela della maternità.
Art. 14. - Norme disciplinari.
Art. 15. - Controversie individuali.
Art. 16. - Controversie collettive.
Art. 17. - Condizioni di miglior favore.
Art. 18. - Efficacia del contratto.
Art. 19. - Durata del contratto.

Contratto collettivo regionale di lavoro per gli operai agricoli avventizi della Toscana, 27 maggio 1957

Il giorno 27 maggio 1957, nella Sede dell’Unione Agricoltori della Provincia di Firenze, tra le Unioni Provinciali Agricoltori di: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena [...], le Federazioni Provinciali Coltivatori Diretti delle predette Provincie [...] e le Federazioni Provinciali Braccianti e Salariati Agricoli delle Provincie di: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena [...], presente il [...] responsabile della Segreteria Regionale per la Toscana della Cgil, le Federazioni Provinciali Salariati e Braccianti agricoli (Cisl) delle predette Provincie [...], la Unione Italiana del Lavoro (Uil) delle Provincie suddette, rappresentata dal [...] Delegato Regionale della Uil Terra; visto il Patto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Braccianti agricoli avventizi stipulato in Roma il 15 febbraio 1957 fra la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, la Confederazione Nazionale dei Coltivatori Dretti, la Federazione Nazionale Braccianti e salariati agricoli e la Federazione Italiana Salariati Braccianti agricoli e Maestranze Specializzate (Fisba) aderente alla Cisl, l’Unione Italiana del Lavoro, l’Unione Italiana Lavoratori della Terra, il Sindacato Nazionale Salariati e Braccianti della Uil Terra; si è stipulato il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per gli operai agricoli avventizi da valere per le Provincie di: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.
Il giorno 27 maggio 1957, nella Sede dell’Unione Agricoltori della Provincia di Firenze, tra le Unioni Provinciali Agricoltori di: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena [...], le Federazioni Provinciali Coltivatori Diretti delle predette Provincie [...] e la Cisnal Terra per le Provincie di: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena [...]
Visto il Patto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Braccianti agricoli avventizi stipulato in Roma il 15 febbraio 1957 fra la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana, la Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Nazionale Braccianti, Salariati operai specializzati agricoli della Cisnal Terra; si è stipulato il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per gli operai agricoli avventizi da valere per le Provincie di: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena,

Art. 1. - Oggetto del contratto.
Il presente contratto regionale regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro agricoli e gli operai avventizi.

Art. 2. - Definizione degli operai avventizi.
Per operai avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata, anche se per alcuni giorni, o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta al termine della prestazione o comunque a fine settimana.
Questi lavoratori si distinguono in operai comuni e operai qualificati le cui mansioni e il cui trattamento economico saranno fissati negli accordi provinciali.

Art. 4. - Ammissione al lavoro e tutela delle donne e ragazzi.
Per l’ammissione al lavoro e la tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.
Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei ragazzi che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art. 5. - Orario di lavoro.
La durata media normale del lavoro non potrà eccedere le otto ore giornaliere e le 48 settimanali.
La loro distribuzione nella giornata sarà fatta in periodi secondo le necessità delle singole aziende.
La durata dell’orario normale di lavoro, tenute presenti le disposizioni di legge vigenti in materia, nei vari mesi dell’anno è stabilita nel modo seguente:
novembre, dicembre, gennaio ore 7
febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre ore 8
giugno, luglio agosto ore 9
Tale norma non si applica ai lavori di mietitura e trebbiatura in quelle provincie nelle quali tali lavori siano disciplinati da accordi collettivi speciali.
Ove ne sia ravvisata la necessità le Organizzazioni provinciali hanno facoltà di stipulare accordi provinciali in deroga alle disposizioni di cui sopra nei seguenti casi:
а) qualora in qualche zona o Comune della Provincia venga constatata una preoccupante situazione di disoccupazione agricola, anche durante il periodo di più intensi lavori, l’orario ordinario giornaliero potrà essere limitato, per le stesse zone e gli stessi Comuni ad un massimo di otto ore;
b) qualora in qualche zona o Comune della Provincia venga constatata carenza di mano d’opera nell’anzidetto periodo, l’orario ordinario giornaliero potrà essere portato per le stesse zone o gli stessi Comuni ad un limite massimo di dieci ore per non oltre tre mesi.

Art. 6. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Si considera:
а) lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro;
b) lavoro notturno allo scoperto quello eseguito da un’ora dopo l’Ave Maria all’alba;
c) lavoro notturno al coperto quello eseguito dalle ore ventuno alle ore sei solari;
d) lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti tali dallo Stato e di cui all’art. 7 del presente contratto, nonché la Festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario non potrà superare di regola le due ore giornaliere e le dodici ore settimanali.
Le prestazioni di cui sopra saranno eseguite a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non dovranno avere perciò carattere sistematico, salvo i casi di cui all’ultimo comma del presente articolo.
[...]

Art. 11. - Attrezzi da lavoro.
Gli attrezzi e gli utensili da lavoro sono forniti secondo le consuetudini e gli accordi locali dal datore di lavoro o dal lavoratore.
[...]
Nel caso che siano forniti dal datore di lavoro, il lavoratore risponderà delle perdite e danni a lui imputabili.

Art. 12. - Assicurazioni sociali, infortuni, malattia, assegni familiari.
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti.
In caso di infortunio sul lavoro l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone perché all’infortunato possano essere prestate le prime cure.

Art. 13. - Tutela della maternità.
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 14. - Norme disciplinari.
I lavoratori per quanto attiene al rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e devono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti fra i lavoratori dell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, devono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
Qualsiasi infrazione alla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
1) con la multa fino a un massimo di due ore di paga:
а) nel caso in cui senza giustificato motivo l’operaio si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) nel caso in cui per negligenza, l’operalo arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame, agli attrezzi, alle macchine;
c) nel caso in cui l’operaio si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
2) con una multa pari all’importo di una giornata di lavoro nei casi di recidiva e di maggiore gravità nelle mancanze di cui al paragrafo 1).
[...]

Art. 15. - Controversie individuali.
In caso di contestazione fra datore di lavoro e prestatore d’opera in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l’accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive organizzazioni sindacali provinciali le quali, attraverso una commissione paritetica, costituita da un rappresentante per ciascuna delle due organizzazioni provinciali interessate, esperiranno il tentativo di amichevole componimento.
Tale tentativo dovrà aver luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data della denuncia della vertenza. ;
La denuncia di vertenza dovrà essere motivata e presentata dall’una all’altra organizzazione sindacale interessata entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui è venuta meno la possibilità dell’accordo diretto fra le parti. Non è ammesso diretto intervento da parte della Organizzazione dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro e viceversa.

Art. 16. - Controversie collettive.
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione ed interpretazione del presente contratto come dei contratti collettivi provinciali, saranno esaminate dalle Associazioni sindacali contraenti per il sollecito amichevole componimento.

Art. 18. - Efficacia del contratto.
Le disposizioni del presente contratto regionale sono impegnative per le Organizzazioni contraenti, le quali, se necessario, interverranno per la loro piena osservanza.