Categoria: 1958
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Tipologia: Contratto collettivo provinciale
Data firma: 26 giugno 1958
Validità: Campagna 1958
Parti: Gruppo Provinciale Mugnai-Pastai e Trebbiatori-Associazione Provinciale Industriali e Sindacato Provinciale dei Braccianti salariati agricoli-Cgil, Fisba provinciale-Cisl, Camera Sindacale Provinciale-Uil
Settori: Agroindustriale, Trebbiatura c/terzi, Catanzaro

Sommario:

Art. 1. - Orario di lavoro.
Art. 2. - Tariffe salariali.
Art. 3. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 4. - Indennità di caropane.
Art. 5. - Mano d’opera forestiera.
Art. 6. - Alloggio.
Art. 7. - Vitto od indennità sostitutiva.
Art. 8. - Indennità di percorso.
Art. 9. - Condizione di miglior favore.

Contratto collettivo per gli operai dipendenti da aziende esercenti la trebbiatura meccanica dei ce-reali per conto terzi della provincia di Catanzaro, 26 giugno 1958

In Catanzaro, presso la sede dell’Associazione Provinciale degli Industriali il giorno 26 giugno 1958, tra il Gruppo Provinciale Mugnai-Pastai e Trebbiatori [...], con l’assistenza dell’Associazione Provinciale Industriali [...] e il Sindacato Provinciale dei Braccianti salariati agricoli [...], con la assistenza della Camera Confederale Provinciale del Lavoro aderente alla Cgil [...], la Federazione Italiana salariati braccianti agricoli Fisba provinciale [...], con l’assistenza dell’Unione Sindacale Provinciale aderente alla Cisl [...], la Camera Sindacale Provinciale aderente all’Uil [...], è stato stipulato il presente Contratto collettivo provinciale di lavoro da valere per gli operai dipendenti da aziende esercenti la trebbiatura meccanica dei cereali per conto terzi nella provincia di Catanzaro, per la campagna di trebbiatura 1958.

Art. 1. - Orario di lavoro.
L’orario normale effettivo di lavoro è stabilito in 9 (nove) ore giornaliere.

Art. 3. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È lavoro straordinario quello effettuato dopo le nove ore giornaliere.
Comunque le ore di lavoro straordinario non possono superare le due ore giornaliere e saranno eseguite soltanto a richiesta del datore di lavoro in caso di evidente necessità.
È lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle ore 5.
È lavoro festivo quello eseguito nei seguenti giorni: domeniche, 2 giugno, 5 giugno (Corpus Domini), 29 giugno, 15 agosto, festa del Patrono della località dove si svolge il lavoro se ricade nel periodo della lavorazione.
[...]

Art. 6. - Alloggio.
Alla mano d’opera forestiera ed a quella locale che viene richiesto di pernottare sul luogo o nelle vicinanze del luogo di lavoro il datore di lavoro fornirà l’alloggio, igienico anche se rustico, rispettando le norme igienico-sanitarie vigenti. In sostituzione dell’alloggio la ditta dovrà corrispondere al lavoratore una indennità giornaliera di L. 350. Tale trattamento verrà praticato anche in caso di sospensione del lavoro dovuta a causa di forza maggiore.

Art. 7. - Vitto od indennità sostitutiva.
Oltre alla retribuzione come stabilita negli articoli precedenti verrà corrisposto ai lavoratori giornalmente il seguente vitto che ricade a carico dell’agricoltore o del trebbiatore a seconda dei casi previsti dal contratto di trebbiatura:
Pane gr. 600
Ministra di pasta e legumi gr. 300
Formaggio o salame gr. 100
Vino: mezzo litro per gli uomini e un quarto per le donne
Olio gr. 30
Ove non venga corrisposto il vitto, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una indennità sostitutiva del vitto che si stabilisce in misura forfettaria di L. 400 giornaliere.