Tipologia: Contratto salariale
Data firma: 14 giugno 1958
Validità: Campagna 1958
Parti: Associazione Provinciale degli Industriali e Unione Provinciale-Csil [...], Unione Sindacale Provinciale-Cisl, Camera Confederale del Lavoro
Settori: Agroindustriale, Trebbiatura, Reggio Calabria

Sommario:

Art. 1. - Trattamento economico.
Art. 2. - Somministrazione vitto.
Art. 3. - Lavoro straordinario e festivo.
Art. 4. - Interruzione di lavoro.
Art. 5. - Ferie, gratifiche, festività.
Art. 6. - Zone malariche.
Art. 7. - Condizioni di miglior favore.
Art. 8. - Validità e durata.

Accordo collettivo per gli addetti alla trebbiatura della provincia di Reggio Calabria, 14 giugno 1958

Reggio Calabria, 14 giugno 1958, tra l’Unione Provinciale di Reggio Calabria della Csil [...], l’Unione Sindacale Provinciale di Reggio Calabria della Cisl [...], la Camera Confederale del Lavoro di Reggio Calabria [...] e l’Associazione Provinciale degli Industriali di Reggio Calabria, [...], si è stipulato il presente contratto salariale da valere per tutto il territorio della provincia di Reggio Calabria per i lavoratori dipendenti da Aziende Industriali esercenti la trebbiatura per la campagna granaria 1958. 

Art. 1. - Trattamento economico.
Con riferimento alle disposizioni di legge che regolano l’orario di lavoro e precisamente alle disposizioni che si riferiscono alle attività stagionali (tabella allegata al R.D.L. 923 n. 632) il trattamento economico per i lavoratori addetti alla trebbiatura di cui appresso, è riferito ad una prestazione di 10 ore e tale trattamento si intende comprensivo di tutte le indennità che per legge e per contratto fanno carico al datore di lavoro, ad eccezione dei soli assegni familiari che le aziende sono tenute a corrispondere nei modi e nei termini di legge [...]

Art. 2. - Somministrazione vitto.
Al vitto provvederà, secondo le consuetudini locali, l’agricoltore. Nella eventualità che questo ultimo non dovesse provvedere l’industriale trebbiatore ha l’obbligo di sostituirsi all’agricoltore stesso ò ad indennizzare il lavoratore nella misura che sarà concordata tra le parti. Nel caso di mancato accordo tra esse parti tale misura sarà stabilita dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.

Art. 6. - Zone malariche.
Nelle zone malariche il lavoro non può essere iniziato prima del sorgere del sole e dovrà essere sospeso un’ora prima del tramonto. Ai lavoratori dovrà essere somministrato gratuitamente il chinino a cura del datore di lavoro ed avranno diritto alle indennità previste dai contratti collettivi.