Tipologia: Contratto collettivo integrativo
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Associazione degli Industriali e Fillea-Cgil, Filca-Cisl
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Ascoli Piceno

Sommario:

Art. 1. - Minimi di paga e qualifiche.
Art. 2. - Orario di lavoro.
Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna.
Art. 5. - Lavori fuori zona.
Art. 6. - Multe e trattenute.
Art. 7. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e modalità di attuazione.
Art. 8. - Indennità speciale.
Art. 9. - Apprendistato.
Art. 10. - Scuole.
Art. 11. - Validità e durata.
Allegato Ente-scuola per la formazione professionale delle maestranze edili ed affini della provincia di Ascoli Piceno - Statuto

Contratto collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Ascoli Piceno, 30 settembre 1959

L’anno 1959, il giorno 30 del mese di settembre, in Ascoli Piceno, tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Ascoli Piceno [...] e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili Legno ed Affini (Fillea), aderente alla Camera Confederale del Lavoro [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca), aderente alla Cisl [...], premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle Industrie Edilizia ed Affini il quale entrerà in vigore per tutto il territorio nazionale il 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961; si sottoscrive il presente verbale di ricognizione e, per le materie espressamente deferite alla regolamentazione contrattuale collettiva provinciale, si stipula il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale stipulato il 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della provincia di Ascoli Piceno per le imprese dell’industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.) e delle industrie affini alla edilizia; per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti, gas e fognature, e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 2. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali, 8 ore giornaliere, per tutti i mesi dell’anno.
Per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto può farsi luogo all’applicazione delle deroghe previste dal regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, ed annessa tabella.

Art. 3. - Lavori speciali disagiati.
Con riferimento all’art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959, sono considerati lavori speciali disagiati e i seguenti, e gli operai che li compiono debbono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale) indicate a fianco di ciascuno di essi:
1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12 %
2) lavori su scale aeree tipo Porta 12 %
3) lavori in pozzi neri preesistenti 18 %
4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 15 %
5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare coi piedi immersi dentro l’acqua o melma di altezza superiore a centimetri 12) 15 %
6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a tre metri 12 %
7) costruzione di pozzi a profondità:
a) da m. 3 1/2 a 10 12 %
b) oltre i 10 metri 16 %
8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 6 %
9) costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazioni di sopramano, a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato, se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 18 %
10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 11 %
11) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 11 %
12) lavori dì scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 11 %
13) lavori di scavo in cimiteri in contato di tombe 11 %
14) lavori di demolizione di strutture pericolanti 12 %
15) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 6 %
16) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5 %
17) lavori in cassoni ad aria compressa:
a) da m. 0 a 10 36 %
b) da oltre m. 10 a 16 48 %
c) da oltre m. 16 a 22 72 %
d) oltre m. 22 96 %
18) lavori in galleria per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale, ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 32 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
ai lavori per opere sussidiarie;
al carico ed ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 20 %
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 16 %
Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18, una ulteriore indennità del 10 %.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti direttamente interessate si accorderanno per la determinazione del compenso dovuto.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all’operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l’impresa dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall’impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d’opera nei casi e nelle condizioni previsti dal presente articolo.
19) personale imbarcato su natanti che escono fuori dal porto:
а) indennità per rischio di mine 13 %
b) indennità per lavori fuori porto 9 %
c) indennità per trasferimento di natanti 9 %
d) lavori sott’acqua - palombari 100 %

Art. 4. - Indennità per lavori in alta montagna.
Con riferimento all’art. 26 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959, l’indennità per lavori in alta montagna resta confermata nella seguente misura:
a) L. 75 giornaliere quando i lavori si svolgono a quota fra i 1.000 e i 1.250 metri s. m.;
b) L. 150 giornaliere quando i lavori si svolgono in località situate a quote superiori ai 1.250 metri s. m.;
c) L. 110 giornaliere da corrispondere in aggiunta alle indennità di cui sopra, agli operai che, addetti ai lavori di alta montagna, sono costretti ad alloggiare in cantiere nei baraccamenti predisposti dalla Impresa.
Con questa indennità si è inteso regolare anche tutto quanto attiene al vitto ed alloggio.
Le indennità di cui ai punti a) e b) saranno corrisposte per la intera giornata nel caso in cui gli operai risiedano in cantiere; saranno invece corrisposte in proporzione delle ore di lavoro prestate, in ragione di 1/8 per ogni ora, negli altri casi.

Art. 6. - Multe e trattenute.
[...]
Dichiarazione di parte a verbale.

I rappresentanti delle Organizzazioni dei Lavoratori stipulanti, ribadite le proprie intenzioni di costituire la Cassa Edili provinciale (di cui all’art. 62 del CCNL 24 luglio 1959) si riservano di presentare entro due mesi dalla stipula del presente contratto, alla Associazione degli Industriali della Provincia di Ascoli Piceno, le proposte che, d’accordo tra loro, avranno formulato in merito.

Art. 9. - Apprendistato.
Per la disciplina dell’apprendistato, si fa riferimento alla Legge 19 gennaio 1955, n. 25 ed al relativo Regolamento, ed a quanto disposto dall’art. 60 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959.
Si stabilisce che per gli apprendisti in possesso della licenza o del diploma di primo grado rilasciato da Scuole Professionali riconosciute, il periodo di apprendistato è ridotto di un anno.

Art. 11. - Validità e durata.
Le presenti norme integrative saranno valide per tutto il territorio della provincia di Ascoli Piceno a partire dal 1° gennaio 1960 ed avranno la stessa durata e scadenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai Edili 24 luglio 1959.
[...]