Tipologia: Accordo collettivo integrativo
Data firma: 30 settembre 1959
Validità: 01.01.1960 - 31.12.1961
Parti: Unione Irpina Industriali e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Fenea-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Operai, Avellino

Sommario:

Premessa
Art. 1. - Assunzione donne e fanciulli.
Art. 2. - Qualifiche.
Art. 3. - Orario di lavoro.
Art. 4. - Lavori speciali disagiati - Misura delle maggiorazioni.
Art. 5. - Lavori in alta montagna e in zone malariche.
Art. 6. - Lavori fuori zona.
Art. 7. - Trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività.
Art. 8. - Indennità speciale.
Art. 9. - Apprendistato.
Art. 10. - Scuole.
Art. 11. - Cassa edili.
Art. 12. - Regolamentazione.
Art. 13. - Validità e durata.

Accordo collettivo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della provincia di Avellino, 30 settembre 1959


L’anno 1959, il giorno 30 del mese di settembre, tra l’Unione Irpina Industriali [...] e la Federazione Provinciale Italiana Lavoratori del Legno dell’Edilizia e Industrie Affini (Fillea) [...], assistito da [...] Cgil, la Federazione Provinciale Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca) [...], assistito da [...] Cisl, la Federazione Provinciale Edili ed Affini (Fenea) [...], assistito da [...] Uil, si è proceduto a quanto appresso:

Premesso che il nuovo contratto nazionale di lavoro per gli operai edili, stipulato in Roma il 24 luglio 1959 ed in vigore dal 1° gennaio 1960, all’art. 68, ha prorogato la efficacia dei contratti provinciali integrativi, in forza di tale proroga il contratto integrativo per la provincia di Avellino 1° luglio 1955 resterà in vigore per tutta la durata del contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959;
Tenuto conto delle necessità di aggiornare esso accordo integrativo provinciale con la disciplina contrattuale del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 1959;
Effettuato. conseguentemente un opportuno adeguamento coordinativo del testo di detto accordo provinciale con le norme del ripetuto contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959;
Si riconosce il presente accordo provinciale, integrativo del nuovo contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, da valere per la provincia di Avellino.

Art. 1. - Assunzione donne e fanciulli.

L’assunzione al lavoro ed il lavoro delle donne e del fanciulli unno regolati dalle disposizioni di legge.
In conformità a quanto previsto dall’art. 3 del nuovo contratto nazionale di lavoro ed in considerazione alle consuetudini locali è consentito l’impiego delle donne e dei fanciulli nella misura del 10 % rispetto al totale degli operai occupati, escludendo dal totale stesso il personale di fiducia.
Le donne ed i fanciulli dai 15 ai 18 anni compiuti non possono essere adibiti a lavori che richiedono grande sforzo fisico.

Art. 3. - Orario di lavoro.
In conformità a quanto previsto dall’art. 7 del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, considerata la particolare situazione dell'industria edilizia nella provincia di Avellino, si conviene di fissare il seguente orario di lavoro:
mesi di: maggio, giugno, luglio, agosto ore 54 settimanali;
mesi di: settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile ore 40 settimanali.

Art. 4. - Lavori speciali disagiati - Misura delle maggiorazioni.
Con riferimento all’art. 23 del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali ili maggiorazioni a fianco di ciascuno di essi qui appresso indicate.
La maggiorazione di che trattasi va calcolata sulla paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale:
1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 10%
2) Lavori su scale aeree di tipo Porta 15 %
3) Lavori in pozzi neri preesistenti 16 %
4) Lavori per fognature nuove in gallerie e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 12%
5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua e melma di altezza superiore a cm. 12 12 %
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 10 %
7) Costruzione di pozzi a profondità:
a) da m. 3,½ a 10 10 %
b) oltre i m. 10 15
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia e neve quando le i lavorazioni continuino oltre la prima mezz’ora (compresa la prima mezz’ora) 2 %
9) Costruzione di camini in muratura senza l’impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall’altezza di m. 6 dal piano terra, se isolata, e dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 20 %
10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre 10 %
11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 13 %
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 15 %
13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 5 %
14) Lavori in cassoni ad aria compressa:
а) da m. 0 a 10 30 %
b) da oltre m. 10 a 16 42 %
c) da oltre m. 16 a 22 60 %
d) oltre m. 22 84 %
15) Lavori in demolizione di strutture pericolanti 15 %
16) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 20 %
17) Lavori in galleria, per il personale addetto:
а) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;
- ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 29 %
b) ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie;
- ai lavori per opere sussidiarie;
- al carico e ai trasporti nell’interno delle gallerie anche durante la perforazione, l’avanzamento o la sistemazione 18%
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 10%
Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17, un’ulteriore indennità del 10 %
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.
18) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5%

Art. 5. - Lavori in alta montagna e in zone malariche.
Con riferimento all’art. 26 del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, per i lavori eseguiti in alta montagna si stabilisce una maggiorazione del 35 % sulla paga conglobata. Il limite altimetrico è riferito a quote superiori agli 800 metri di altezza e l’indennità di cui innanzi va corrisposta a quei lavoratori che non siano dello stesso comune ove si eseguono i lavori. Quando, invece, i lavoratori appartengono allo stesso Comune, nell’ambito del territorio del quale si eseguono i lavori, la indennità di alta montagna sarà concessa se tra il centro abitato del Comune e il luogo delle lavorazioni esiste una differenza di altitudine sul livello del mare di almeno 400 metri. In tal caso, però, la maggiorazione sulla paga conglobata sarà, per detti operai, del 15%.
Inoltre, per i lavori eseguiti in zone malariche, si stabilisce una maggiorazione del 35 % sulla paga conglobata. Le località da considerarsi zone malariche ed i periodi di infezione malarica sono quelli riconosciuti dalle competenti Autorità Sanitarie a norma delle disposizioni di Legge.
La indennità in questione spetterà soltanto agli operai che da località non malarica vengono destinati e trasferiti in zona riconosciuta malarica.

Art. 9. - Apprendistato.
Le parti si riportano a quanto stabilito all’art. 60 del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e alla legge sull’apprendistato 19 gennaio 1955, n. 25.

Art. 10. - Scuole.
Per quanto riguarda le scuole edili le parti si riservano di incontrarsi successivamente.

Art. 11. - Cassa edili.
Le parti si riservano di esaminare la possibilità della costituzione della Cassa Edili di cui all’art. 62 del Contratto Nazionale di lavoro.

Art. 12. - Regolamentazione.
Per quanto riguarda la parte regolamentare e tutte le norme non previste nel presente accordo integrativo, le parti si riportano a quanto prescritto nel contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 13. - Validità e durata.
Il presente contratto è valido per tutto il territorio della provincia di Avellino a decorrere dal 1° gennaio 1960. Esso segue le sorti del Contratto Nazionale di lavoro stipulato in data 24 luglio 1959.