Tribunale di Milano, Sez. 8, 13 febbraio 2008, N. 1774 - Azione di responsabilità per mancata predisposizione di un adeguato modello organizzativo e gestorio





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VIII CIVILE

Composto dai Signori magistrati:
Dott. F. CIAMPI - Presidente relatore
Dott. U. FERRARIS - Giudice
Dott. V. PEROZZIELLO - Giudice
ha pronunciato ai sensi degli artt. 16, D.Lgs. n. 5/2003 e 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA



Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, assunta in decisione all'udienza odierna, promossa con atto di citazione redatto ai sensi dell'art. 2, D.Lgs. n. 5/2003;
DA
X SPA
PARTE ATTRICE
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv. TIZIO dal quale è rappresentata e difesa per delega
CONTRO
A.D. Y
PARTE CONVENUTA
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'Avv. CAIO dal quale è rappresentata e difesa per delega

OGGETTO: AZIONE RESPONSABILITÀ

All'udienza i Procuratori delle parti hanno discusso la vertenza

 

FattoDiritto

 


Giudica il Collegio che la domanda attorea sia parzialmente fondata e meriti, quindi, di essere accolta nei termini di cui appresso.

Si discute in giudizio dell'assunta responsabilità del convenuto amministratore con richiesta in questa sede, di una condanna solo generica (senza avversa resistenza sul punto).

Risulta pacifico, tra le parti:
1) che il convenuto sia stato Presidente del C.d.A. ed Amministratore Delegato della società attrice dal 29.06.1992 al 18 maggio 2004;
2) che la società attrice sia stata sottoposta ad indagine per mancata predisposizione, nel suddetto periodo di tempo, di un adeguato modello organizzativo e gestorio ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ed abbia, in proposito, patteggiato ed assolto una sanzione di euro 64.000,00;
3) che il convenuto sia stato processato per reati di corruzione, turbativa d'asta e truffa, commessi nell'ambito della suddetta posizione amministrativa ed, in tale contesto, abbia patteggiato e subito una condanna a pena detentiva.

Tale essendo il quadro dei fatti pacifici in giudizio si controverte, poi, tra le parti stesse, anzitutto, circa l'assunto di parte attrice secondo cui il convenuto sarebbe incorso in responsabilità per inadeguata attività amministrativa e dovrebbe, in questa sede, subire la condanna generica al risarcimento dei cagionati danni.

Ritiene questo Giudice che un siffatto assunto sia fondato nei limitati termini di cui appresso.

Va detto, anzitutto, che la responsabilità del convenuto per gli illeciti di cui alle penali imputazioni suddette (e che, certamente, integrano anche gli estremi di una "mala gestio" rilevante ai fini civilistici) emerge chiaramente da plurimi e concordi elementi:
- in primo luogo, le dichiarazioni rese in sede penale, in cui il convenuto ha riconosciuto che "... Per quanto riguarda il denaro consegnato a Z. e al W. in parte l'ho prelevato dalla cassa X SPA .... Ho poi provveduto a recuperare quanto prelevato dalla cassa X SPA attraverso i depositi del cd. "Scheletro";
- inoltre la richiesta del patteggiamento, poi ottenuto;
- infine ("last, but no least"), la stessa posizione assunta in questa sede, nella quale i fatti addebitatigli non sono stati, in buona sostanza, contestati dal convenuto, il quale si è difeso esclusivamente con chiamate in correità (che, certamente, non escludono la sua responsabilità) e con rilievi di difetto di danno (di cui si dirà appresso).

Va, peraltro, anche detto che, secondo il decidente Collegio, in concorso con l'azione dannosa del convenuto si è posto, come concausa dei lamentati danni, anche il comportamento della società attrice (art. 1227 c.c.), la quale, per lungo tempo ed attraverso l'azione collusoria di tutti gli altri suoi organi sia decisionali (di diritto o di fatto) che di controllo, ha, prima, creato un sistema di "fondi neri" per finanziare illecite attività ed ha, poi, svolto ampiamente tali attività, beneficiando dei correlativi risultati tutto senza azionare la responsabilità degli altri soggetti collusi.

Avuto riguardo, quindi, alle peculiarità del caso di specie, giudica il Collegio che tali concorrenti responsabilità di parti convenuta ed attrice abbiano avuto un'efficienza causale paritaria (50% e 50%) nella produzione del lamentato danno.
Detto ciò, in generale, circa l' "an debeatur" e passando, ora, all'analisi dei singoli addebiti attorei va detto, poi, sempre e solo nel contesto della cognizione di generica condanna che è stata richiesta in questa sede, che:
a) per quanto attiene all'omessa adozione di un adeguato modello organizzativo, da un lato, il danno appare incontestabile in ragione dell'esborso per la concordata sanzione e, dall'altro, risulta altrettanto incontestabile il concorso di responsabilità di parte convenuta che, quale Amministratore Delegato e Presidente del C.d.A., aveva il dovere di attivare tale organo, rimasto inerte al riguardo;
b) per quanto attiene ai prelievi indebiti dalle casse sociali essi, come sopra detto, sono stati riconosciuti in sede penale e spetterà, quindi, alle parti nel giudizio relativo al "quantum" di dimostrarne l'ammontare ovvero l'avvenuto rigurgito;
c) per quanto attiene al danno corrispondente alla diminuzione del fatturato ed alla assunta i perdita di "chances", per un verso, non ne è stata fornita la pur generica prova necessaria in questa sede e, per altro verso, una siffatta diminuzione appare il portato più che naturale della cessazione delle precedenti pratiche di illecita acquisizione del fatturato stesso.

Queste considerazioni hanno convinto il Tribunale della parziale fondatezza della domanda e ne giustificano l'accoglimento nei sopradetti termini e cioè solo per la metà dei danni subiti in connessione con l'omessa adozione di un adeguato modello organizzativo e per i prelievi indebiti dalle casse sociali.

La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza (art. 91 c.p.c) : si ritiene equo liquidare tali spese, a favore di parte attrice, in Euro 321,83 per esborsi ed Euro 10.000,00 per diritti e per onorari e di porne il relativo onere su parte convenuta, in ragione della soccombenza solo parziale, per un quarto.

P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda, respinta ogni altra richiesta ed eccezione;

accoglie parzialmente la proposta domanda attorea e, per l'effetto, condanna, genericamente, la parte convenuta a risarcire alla parte attrice un mezzo dei danni da quest'ultima subiti in connessione con l'omessa adozione di un adeguato modello organizzativo e per i prelievi indebiti dalle casse sociali;

condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice un quarto delle spese del presente giudizio complessivamente liquidato in euro 2.830,45, oltre I.V.A. e C.P.A.