Tipologia: Verbale di accordo (RLST)
Data firma: 27 luglio 2009
Parti: Associazione Costruttori Edili-Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Industria, Teramo
Fonte: FILLEA-CGIL Abruzzo

Sommario:

Art. 1
Art. 2
Regolamento per il funzionamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale della provincia di Teramo
1. Destinatari
2. Diffusione e promozione dell’accordo
3. Elezioni dei rappresentanti per la sicurezza interni alle aziende con non più di 15 dipendenti
4. Designazione od elezione dei rappresentanti per la sicurezza interni alle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti.
5. Numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza interni all’azienda.
6. Criteri di individuazione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.
7. Modalità di designazione e di lavoro dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.
8. Funzioni ed obblighi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
9. Accesso ai luoghi di lavoro
10. Finanziamento dell’attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali nonché il rimborso alle imprese al cui interno è eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale.
11. Composizione delle controversie
12. Rapporto di lavoro, inquadramento, trattamento economico
13. Incompatibilità
14. Mutualizzazione dei costi
15. Sede
16.

Verbale di accordo sul funzionamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale

Il giorno 27 luglio 2009 a Teramo presso la sede dell’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Teramo (Ance Teramo) in via Brigiotti 12, tra l'Associazione Costruttori Edili della provincia di Teramo [...] ed, in ordine alfabetico, la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (Feneal) aderente all'Unione Italiana del lavoro della provincia di Teramo [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca), aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori della Provincia di Teramo [...], la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industria Affini Estrattive (Fillea), aderente alla Confederazione Generale Italiana del lavoro [...], si stipula quanto segue:

Art. 1
Ai sensi dell’art. 19 del Contratto Integrativo Provinciale della provincia di Teramo del 27 luglio 2009, viene approvato il seguente regolamento per il funzionamento dei RLST della provincia di Teramo.

Art. 2
Per quanto non espressamente previsto nel regolamento di cui all’art. 1, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge ed agli accordi collettivi nazionali in materia.

Regolamento per il funzionamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale della provincia di Teramo
1. Destinatari

Il presente accordo si applica alle imprese che operano nell’ambito territoriale della provincia di Teramo e/o che applicano il CCNL 18 giugno 2008 stipulato dall’Ance e dalla Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, oltre al relativo contratto provinciale.

2. Diffusione e promozione dell’accordo
Il presente accordo sarà diffuso ad aziende e lavoratori per il tramite dell’EFSE (Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della provincia di Teramo) che provvederà anche alla costituzione dell’anagrafe dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Le imprese che alla data della stipula del presente accordo e successivamente risultino non avere al proprio interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sono aderenti al sistema dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Resta salvo il diritto dei lavoratori di tali imprese di eleggere anche successivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno all’azienda.

3. Elezioni dei rappresentanti per la sicurezza interni alle aziende con non più di 15 dipendenti
Si fa riferimento alle norme di legge applicabili ed all’accordo interconfederale 22 giugno 1995 e accordo quadro nazionale sui RLST che si allega al presente regolamento.

4. Designazione od elezione dei rappresentanti per la sicurezza interni alle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti.
Si fa riferimento alle norme di legge applicabili ed all’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.

5. Numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza interni all’azienda.
Si fa riferimento alle norme di legge applicabili ed all’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.

6. Criteri di individuazione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.
Le parti convengono, espressamente, sui seguenti criteri di individuazione dei RLST:
• I requisiti richiesti al RLST sono quelli della motivazione, affidabilità, e professionalità;
• i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali dovranno avere le conoscenze necessarie per un corretto svolgimento delle loro funzioni ed avere una effettiva esperienza nel settore edile di almeno 24 mesi maturata in cantiere;
• il RLST dovrà obbligatoriamente partecipare, prima dell’inizio della propria attività, ad un corso formativo della durata di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale. Tale percorso formativo viene gestito ed attestato dall’Ente paritetico;
• il RLST deve svolgere esclusivamente attività inerenti la sicurezza sul lavoro, secondo le attribuzioni definite dall’ art. 50 del Dlgs 81/08 e dal presente regolamento.

7. Modalità di designazione e di lavoro dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.
• Le OO.SS. indiranno unitariamente le assemblee per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali nelle aziende con un massimo di 15 dipendenti che risultino non avere i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza interni all'azienda. Le assemblee possono essere aziendali o interaziendali per aziende operanti nello stesso ambito territoriale.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti proposte dai lavoratori ed, in mancanza, dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo. Hanno diritto di voto tutti i lavoratori, in campo provinciale, iscritti a libro matricola delle imprese fino a 15 dipendenti che non abbiano al loro interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e che abbiano sede nell'ambito territoriale interessato alle elezioni.
In ogni assemblea verrà individuato il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvederà a redigere il verbale della votazione. Il verbale è comunicato senza ritardo alle OO.SS. firmatarie che provvederanno, sulla base dei singoli verbali, alla stesura di un verbale riassuntivo che dovrà essere trasmesso all’EFSE.
Risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti espressi. L'incarico avrà durata triennale, rinnovabile e con possibilità di sostituzione anticipata da parte dei lavoratori rappresentati;
• le OO.SS. s’impegnano, prima dell’elezione formale, a realizzare una puntuale informazione, il reale coinvolgimento e ad acquisire il consenso da parte dei lavoratori interessati;
• la designazione dei RLST sarà formalizzata dalle OO.SS., con lettera a firma congiunta dei Segretari provinciali delle OO.SS. di settore;
• i RLST verifica periodicamente, con cadenza almeno semestrale, la propria attività con le Parti Sociali, attraverso:
a) la relazione dell’attività svolta;
b) l’evidenziazione delle opportunità/difficoltà riscontrate;
c) una sintesi con evidenze statistiche dei deficit in termini di applicazione di misure di sicurezza riscontrate nei luoghi di lavoro;
d) una relazione sui comportamenti non conformi alle norme sulla sicurezza ed alle buone prassi riscontrate nei luoghi di lavoro;
e) una relazione sui comportamenti virtuosi e sulle buone prassi in materia di applicazione di norme sulla sicurezza riscontrate nei luoghi di lavoro;
f) una relazione sulle azioni sviluppate nei luoghi di lavoro in accordo con le aziende e con i lavoratori per il miglioramento dei comportamenti e delle buone prassi in materia di applicazione di norme sulla sicurezza e sulle attività di prevenzione;
g) una relazione periodica sulle politiche da adottare anche sociali e collettive per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro;
h) un report dettagliato contenente il numero delle attività svolte presso i luoghi di lavoro e presso la sede dell’ufficio RLST e, segnatamente, il numero:
- di accessi nei luoghi di lavoro;
- di consultazioni preventive in ordine alla valutazione dei rischi aziendale;
- di consultazioni sulla designazione del RSPP, addetti al pronto soccorso ed all’antincendio, medico competente;
- di consultazioni in merito alla formazione dei lavoratori;
- di ricezioni e vidimazioni di documenti di valutazione generale dei rischi, chimico, rumore, vibrazioni, macchine ed attrezzature, impianti, infortuni e malattie professionali;
- di ricezioni e vidimazioni di Piani Operativi di Sicurezza;
- di ricezione informazioni provenienti dagli Organi di vigilanza;
- di consulenze volte a promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- di osservazioni formulate in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti presso le imprese;
- di partecipazione alle riunioni periodiche presso le imprese;
- di consultazioni e partecipazioni alle riunioni presso le imprese per l’elezione del RLS interno all’azienda;
- di segnalazioni al RSPP dell’azienda sui rischi riscontrati nel corso dell’attività;
- dei sopralluoghi e dei relativi verbali con le prescrizioni adottate per la prevenzione e la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

8. Funzioni ed obblighi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali svolgeranno le proprie funzioni esclusivamente con riferimento alle imprese aderenti al sistema dei rappresentanti per la sicurezza territoriale di cui al punto 1) del presente regolamento, sulla base dei compiti previsti dal decreto legislativo 81/2008, nonché sulla base delle norme contrattuali vigenti.
In particolare, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 81/2008, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:
• accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
• è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda;
• è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso;
• è consultato in merito all’organizzazione della formazione delle maestranze;
• riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze pericolose, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
• concorda e sollecita la ricezione di informazioni dagli organi preposti alla vigilanza;
• promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
• formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è, di norma, sentito;
• partecipa alla riunione periodica come previsto dall’art. 35 del Dlgs 81/08;
• fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
• notifica al responsabile dell’azienda e contestualmente all’Efse i rischi individuati nel corso della sua attività ;
• può fare ricorso agli organi di vigilanza, qualora ritenga insufficiente l’intervento dell’Ente paritetico rispetto alle misure di prevenzione e di protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle, non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
• riceve copia del documento di valutazione dei rischi;
• è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente all’informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni;
• l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Il RLST non può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro ma dovrà comunicare eventuali anomalie riscontrate nel posto di lavoro all’EFSE che informerà tempestivamente le parti sociali al fine di eventuali determinazioni.
L’attività di conoscenza, di consultazione e di formulazione dei parere sopra richiamati, nonché di quelli previsti dall’art. 50 del decreto legislativo 81/2008, verrà svolta presso la sede dell’azienda o unità produttiva o presso altra sede concordata tra le parti, volta per volta.
Per quanto di loro competenza, le imprese potranno contattare i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, nei casi previsti dalla legge, direttamente od anche con l’assistenza dell’Associazione datoriale.
I RLST per lo svolgimento delle loro funzioni, hanno diritto di accedere ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni. Ciò previa comunicazione preventiva all’impresa interessata.

9. Accesso ai luoghi di lavoro
Il RLST svolge le proprie funzioni secondo un programma di lavoro di massima predisposto dall’Ufficio dei RLST, informando preventivamente le parti sociali ed attenendosi alle eventuali disposizioni emanate dalle stesse.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro avviene con le seguenti modalità:
- consulta preventivamente l’EFSE per verificare che nell’Impresa non sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- prende preventivo contatto con il legale rappresentante dell’Impresa per concordare, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, il luogo, il giorno, l’ora della visita e le funzioni che si programma di svolgere; concordata la visita il RLST ne dà conferma scritta all’impresa specificando i dati sopra elencati. Nei casi in cui il RLST valuti che il suo intervento sia particolarmente urgente ed improrogabile, i termini sopra indicati sono ridotti alla metà, previo interessamento dell’EFSE;
- deve essere munito del tesserino di riconoscimento con fotografia, rilasciato dall’EFSE, che deve esibire prima dell’accesso al luogo di lavoro e che deve rimanere ben visibile per tutta la durata della visita e deve essere, inoltre, dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per svolgere la visita;
- chiede che in occasione della visita concordata venga messa a disposizione la documentazione prevista dalla legge;
- della visita deve redigere apposito verbale. Copia dello stesso, firmato dal RLST, viene contestualmente rilasciato all’impresa che appone la sua firma a titolo di sola ricevuta della copia del verbale.
Il RLST non può chiedere l’esibizione di documentazione aziendale, oltre quella prevista dalla legge.
Le visite si svolgono con la presenza del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell’impresa o di un delegato dell’imprenditore.
L’accesso ai luoghi di lavoro non può durare più del tempo che è strettamente necessario per l’adempimento delle funzioni programmate.
Le imprese ed i lavoratori possono richiedere l’intervento e la consultazione del RLST per l’esecuzione delle attribuzioni previste dall’art. 50 del D.L.vo n. 81/2008. Gli interventi dei RLST devono essere eseguiti tenendo conto dell’ordine cronologico dell’arrivo della richiesta con precedenza per le richieste di consultazione preventiva di cui all’art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs 81/2008, fatti salvi i casi di riscontata urgenza ed indifferibilità.
Il RLST dovrà fare un uso strettamente riservato delle informazioni di cui viene in possesso nell’esercizio delle sue funzioni, nel rispetto del segreto industriale, delle leggi in materia e in particolar modo di quelle inerenti la privacy.
Le parti convengono espressamente che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, in occasione dell’esercizio delle loro funzioni, non potranno svolgere alcuna attività di natura sindacale. Per la durata dell’incarico, durante l’esercizio delle proprie funzioni, i RLST non possono compiere attività di proselitismo e di propaganda così come non possono promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale.
Nello svolgimento delle loro funzioni i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali potranno avvalersi del supporto tecnico degli Enti paritetici.

10. Finanziamento dell’attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali nonché il rimborso alle imprese al cui interno è eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale.
L’attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali è finanziata attraverso un contributo stabilito dalle Parti Sociali nel Contratto integrativo provinciale; dal relativo fondo sono tratte le risorse per il rimborso del medesimo contributo alle imprese al cui interno è eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale.

11. Composizione delle controversie
Ogni controversia in merito all’applicazione del presente accordo sorta fra le imprese ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali dovrà essere sottoposta alle Parti sociali.

12. Rapporto di lavoro, inquadramento, trattamento economico
Le parti sociali firmatarie del presente accordo precisano che il rapporto di lavoro, attraverso il quale opereranno i RLST, è quello previsto dal CCNL e dal CIPL vigente in provincia di Teramo con l’utilizzo delle ore previste dall’art. 87 del CCNL.
I RLST verranno inquadrati al terzo livello di cui all’art. 77 del vigente CCNL 18 giugno 2008.
I RLST non potranno, comunque, essere assunti dagli Enti Paritetici.
Le parti convengono altresì che, da una verifica del succitato art. 87, il numero delle ore consentono l’impiego di almeno n° 3 RLST a tempio pieno.

13. Incompatibilità
Le parti sociali firmatarie del presente accordo concordano nell’incompatibilità tra la carica di RLST e le cariche di componente delle segreterie territoriali di categoria nonché con la carica di componente di segreterie e/o funzionari - operatori confederali.
Detta incompatibilità determina immediatamente la decadenza dall’incarico.

14. Mutualizzazione dei costi
Per i costi connessi allo svolgimento della funzione di RLST l’impresa, presso cui il rappresentante è assunto, verrà rimborsata mensilmente dalla Cassa Edile di Teramo che preleverà le relative somme dal fondo di cui all’art. 19 del Contratto Integrativo Provinciale. Il rimborso riguarderà la retribuzione e tutti gli oneri ad essa connessi.
Attingendo dal medesimo fondo la Cassa Edile provvederà al pagamento di tutte le spese necessarie al funzionamento ed alle attività dei RLST.

15. Sede
La sede dei RLST viene individuata a Teramo in Via D’Annunzio n. 28 presso i locali della Cassa Edile di Teramo.

16. Le Parti Sociali si impegnano ad incontrarsi entro sei mesi dalla firma del presente Regolamento per una verifica dello stesso e per apportare eventuali modifiche e/o integrazioni allo stesso.