Tipologia: Accordo regionale attuativo
Data firma: 11 marzo 2013
Validità: 31.12.2014
Parti: Confartigianato Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Campania
Fonte: EBAC

Sommario:

Premessa
1. Campo di Applicazione
2. Costituzione
3. OPRA: costituzione, compiti e funzioni
4. OPTA: istituzione, compiti e funzioni

5. RLS Territoriale: ruoli, compiti e funzioni
6. RLS aziendale: ruolo, compiti e funzioni
7. Risorse
8. Decorrenza e validità del Protocollo


Accordo regionale attuativo dell’accordo interconfederale del 13/9/2011 e del d.lgs. 81/08 e successive modifiche legislative

Napoli lì, 11 marzo 2013
Le Federazioni Regionali Artigiane della Campania Confartigianato Cna, Casartigiani, Claai e le Confederazioni Sindacali della Campania Cgil, Cisl, Uil sottoscrivono il presente Accordo in attuazione dell’Accordo Interconfederale del 13/9/2011 e in sostituzione dei precedenti Accordi regionali in materia.

Premesso che:
- in data 25 settembre 1997 è stato sottoscritto a livello regionale dalla Associazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali Confederali un Accordo per l’applicazione del D.Lgs. 626/94 e dell’Accordo Interconfederale Nazionale del 03/09/1996;
- in data 09 aprile 2008 è stato emanato, in attuazione dell’art. l della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs. 81/2008 che ha introdotto importanti innovazioni in materia;
- in data 12 maggio 2010 è stata assunta la delibera del Comitato Esecutivo dell’EBNA la quale alla lettera b) determina le risorse per i RLST e per la formazione e la sicurezza;
- in data 13 settembre 2011 è stato sottoscritto tra le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali Confederali l’Accordo Nazionale applicativo del decreto legislativo 81/2008 e smi (di seguito Accordo Nazionale).
Considerato:
- la particolare importanza, in termini economici ed occupazionali, che il settore dell’Artigianato rappresenta nel sistema produttivo regionale;
- la centralità che le politiche per la sicurezza hanno avuto in questi anni nell’attività svolta dalle parti sociali e dalla bilateralità nell’artigianato;
- il rapporto che si è sviluppato con le strutture pubbliche che operano sui temi della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (Regione Campania, Inail Regionale, Università presenti nel territorio, ecc.), va implementato e consolidato;
- l’esigenza di rafforzare ulteriormente ed estendere l’attività comune, attraverso l’OPRA e l’EBAC, orientata a far crescere la cultura della prevenzione tra le imprese e tra i lavoratori nonché di rafforzare le reti di collaborazione e cooperazione tra i diversi soggetti impegnati ad elevare la cultura, la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- che il D.Lgs. 81/2008 smi e l’Accordo Applicativo Nazionale del 13/09/2011 forniscono ulteriori strumenti per consolidare l’azione di prevenzione e di supporto ai lavoratori ed alle imprese attraverso l’azione della Bilateralità artigiana e gli OO.PP., promossi dalle Parti Sociali;
- che il punto 2.1.3 dell’Accordo Nazionale prevede la definizione di un Protocollo di Attuazione da stipularsi tra le Parti Sociali a livello regionale.

1. Campo di Applicazione
Il presente Accordo si applica alle imprese aderenti alle Federazioni Regionali Artigiane Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai Imprese della Campania e/o che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle Parti firmatarie del presente Accordo.
Il presente Accordo non si applica alle imprese iscritte alle casse edili di riferimento.

2. Costituzione
A livello regionale sono costituiti, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2008 smi, gli Organismi Paritetici Regionali Artigianato (OPRA) tra le associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali Confederali firmatarie del presente protocollo e a livello provinciale è individuata la costituzione degli Organismi Paritetici Territoriali Artigianato (OPTA).
Le Parti stipulanti si impegnano affinché i/le componenti degli Organismi Paritetici posseggano adeguate competenze e conoscenze tecniche relative alla salute e sicurezza sul lavoro

3. OPRA: costituzione, compiti e funzioni
Entro 60 giorni, dalla sottoscrizione del presente protocollo, in sostituzione dell’attuale CPRA, viene costituito l’Organismo Paritetico Regionale dell’Artigianato (OPRA).
L’attuale organismo paritetico CPRA curerà tutta la fase preparatoria e predisporrà tutta la documentazione necessaria per la costituzione dell’Associazione ( statuto, atto costitutivo, ecc.) da sottoporre all’approvazione delle Parti.
L’OPRA avrà forma giuridica di Associazione non riconosciuta, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Capo III, Tit. II, Libro I del Cod. Civile.
L’OPRA ha sede presso l’EBAC e si avvarrà della collaborazione dello stesso per le funzioni di segreteria tecnica ed attività operativa (amministrazione, gestione, inserimento dati, ecc.) rapporto regolato da apposita convenzione tra gli Enti.
L’OPRA è composto da 8 componenti rispettivamente n. 4 in rappresentanza delle Associazioni Artigiane e n. 4 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali e, nell’ambito di tale Organismo sono nominati 2 coordinatori (con rotazione biennale) di cui uno in rappresentanza delle OO.AA e uno in rappresentanza delle OO.SS.
Il mandato dei componenti dell’OPRA è quadriennale e rinnovabile per un solo altro mandato. È facoltà di ogni singola Organizzazione provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti in qualsiasi momento. Il componente dell’OPRA che si assenta, senza giustificato motivo, per 3 volte consecutive decade dal proprio mandato e non può essere rinominato.
L’OPRA, nella prima riunione, approva il regolamento di funzionamento.
L’OPRA sarà dotato di autonomia amministrativa nella gestione delle risorse di cui al punto 4.2.2 dell’Accordo Nazionale, pertanto sarà dotato di un apposito conto corrente nel quale confluiranno le risorse trasferite dall’EBAC e riferite alle quote di cui al punto b) della delibera del Comitato Esecutivo dell’EBNA del 12/05/2010 (18,75 €).
L’OPRA rendiconterà all’EBAC sulle risorse trasferite, annualmente, entro la prima decade di febbraio, in concomitanza con la relazione annuale sulle attività svolte.
Le risorse previste per sostenere l’attività dei RLST, secondo quanto previsto al punto 4.2.1 dell’Accordo Nazionale, saranno trasferite dall’OPRA alle OO.SS. secondo le modalità che le stesse provvederanno a comunicare .
L’OPRA svolge i compiti e le funzioni previste dal paragrafo 3.2 dell’Accordo Nazionale.
Allo scopo di consentire l’utilizzo di risorse aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dalla bilateralità, le Parti intendono rafforzare e consolidare la collaborazione con gli Enti e le Istituzioni
che si occupano a vario titolo della promozione della Cultura della Prevenzione e della formazione in materia di sicurezza (Regione, Inail, Ministero del Lavoro e della Sanità, ecc.), anche, attraverso la sottoscrizione di specifici Protocolli d’Intesa.
In tale ottica è necessario sviluppare il rapporto di collaborazione con l’attività promossa e sostenuta dal FondArtigianato e dall’EBAC
L’OPRA potrà prevedere forme di finanziamento, aggiuntive, per l’attività formativa dei RLST, in coerenza con quanto definito al punto 3.2.11 dell’Accordo Nazionale.
L’OPRA, per seguire le finalità poste al punto 3.2.7, riceverà dall’Ente Bilaterale tutti i dati relativi alle aziende ed al numero di lavoratori aderenti al sistema, secondo l’articolazione territoriale. L’OPRA provvederà a trasmettere all’OPNA e all’EBAC i nominativi, i riferimenti e le variazioni dei componenti la rete degli Organismi Territoriali (OPTA).
L’OPRA definirà un piano annuale o pluriennale di azioni a supporto delle imprese incentrato sui rischi prioritari per la salute e la sicurezza evidenziati dai dati territoriali relativi alle aziende aderenti al sistema, utilizzando anche ulteriori risorse, messe a disposizione dall’Ente Bilaterale, per specifici progetti inerenti la salute e la sicurezza tesi ad implementare le attività dell’Ente. L’OPRA presenterà, all’EBAC, all’OPNA e alle parti sociali, con i dati rinvenienti dagli OPTA e dai RLST, un dossier sulle attività svolte, articolato per provincia e per settori merceologici, accompagnato da una propria relazione da presentare entro il mese di febbraio di ogni anno. L’OPRA elaborerà e trasmetterà al Comitato Regionale di Coordinamento ed all’OPNA una relazione annuale di cui al comma 7 dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2008 smi, sull’attività svolta a livello regionale.

4. OPTA: istituzione, compiti e funzioni
Entro 15 giorni dalla costituzione dell’OPRA, nelle 5 province della Regione Campania verranno costituiti gli Organismi Paritetici Territoriali dell’Artigianato (OPTA).
L’OPRA curerà tutta la fase preparatoria e predisporrà la necessaria documentazione necessaria alla costituzione delle OPTA.
Nel caso in cui, in qualche realtà provinciale, si manifestasse l’inadempienza delle indicazioni richiamate al comma precedente e la non costituzione del nuovo OPTA, l’OPRA, riunito in seduta straordinaria, provvederà, nei 15 giorni successivi, alla costituzione dell’OPTA non costituita.
Gli OPTA sono composti da 8 membri di cui 4 in rappresentanza delle Associazioni Artigiane e 4 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali. Il componente dell’OPTA che si assenta, senza giustificato motivo, per 3 volte consecutive decade dal proprio mandato e non può essere rinominato
È facoltà di ogni singola Organizzazione provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti in qualsiasi momento.
Con la nomina dei nuovi componenti dell’OPTA decadono gli Organismi Territoriali costituiti in precedenza.
Il mandato dell’OPTA è quadriennale e l’incarico dei componenti è rinnovabile per un solo altro mandato. Nell’ambito di tale Organismo sono nominati 2 coordinatori (con rotazione biennale) di cui 1 in rappresentanza delle OO.AA. ed 1 in rappresentanza delle OO.SS.
Nella sua prima riunione l’OPTA approverà il proprio regolamento in cui saranno stabilite le modalità del proprio coordinamento.
I compiti e le funzioni dell’OPTA sono quelle previste dal paragrafo 3.3 dell’Accordo Nazionale.
Gli obblighi di informazione e consultazione dei RLST a carico del datore di lavoro, previsti dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 smi sono assolti di norma presso la sede degli OPTA
Gli OPTA trasmettono annualmente i dati di pertinenza territoriale agli OPRA ai fini della relazione sull’attività svolta.

5. RLS Territoriale: ruoli, compiti e funzioni
Atteso quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. 81/2008 smi, le parti firmatarie del presente Protocollo prendono atto e condividono integralmente quando concordato e definito al punto 2, dell’Accordo Nazionale applicativo del D.Lgs. 81/2008 smi, sottoscritto il 13/09/2011.
Le parti, in attuazione del punto 2.1 dell’Accordo Nazionale, istituiscono nella Regione Campania i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) del settore Artigiano.
Sulla base dei dati rilevati presso l’EBAC, relativi alle risorse direttamente afferenti alla quota di cui al punto b) della Delibera EBNA del 12/05/2010, al numero delle imprese versanti ed al numero di lavoratori coinvolti ed in ordine alle risorse disponibili, le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo individuano almeno n. 3 RLST.
I RLST saranno individualmente assegnati alle aree provinciali in rapporto alle aziende aderenti al sistema bilaterale.
Nella fase di prima applicazione, per rispondere alle esigenze delle imprese e per assicurare una minima copertura territoriale dell’intera regione Campania, ai sensi di quanto previsto al punto 2.1.18 dell’Accordo Nazionale, i RLST sono così individuati:
• Napoli - Caserta n. 1;
• Salerno n. 1;
• Avellino - Benevento n. 1;
La sede di riferimento dei RLST è presso l’OPRA (EBAC), mentre, per la fase operativa gli stessi potranno far riferimento presso le sedi provinciali degli OPTA.
Entro 30 giorni dalla firma del presente Protocollo le OO.SS. Regionali provvederanno a comunicare i nominativi dei RLST, il loro recapito all’OPRA e per suo tramite agli OPTA, all’EBAC ed alle Associazioni Artigiane Regionali.
I RLST tuttora operanti in base alle precedenti regolamentazioni decadono con la nomina dei nuovi rappresentanti.
Le OO.SS. provvederanno congiuntamente a comunicare all’OPRA e per suo tramite all’OPTA, all’EBAC ed alle Associazioni Artigiane, eventuali modifiche che dovessero intervenire nei nominativi dei RLST.
L’OPRA provvederà a comunicare, all’atto della nomina ed in occasione di successive modifiche, all’EBAC, a ciascuna azienda aderente al sistema bilaterale, all’Inail, ed agli Organismi di Vigilanza territorialmente competenti i nominativi dei RLST individuati.
L’OPRA provvederà ad inviare al Datore di lavoro anche la scheda, predisposta dall’OPNA, in cui sono riportati il nominativo, i recapiti e le attribuzioni del RLST.
Il Datore di lavoro provvederà a consegnare tempestivamente tale scheda informativa a tutti i propri lavoratori.
Alla fine di ogni anno l’OPRA rileverà dall’EBAC le eventuali variazioni nella quantità totale di risorse a disposizione e delle imprese versanti le quote al fine di valutare un aumento delle attività ed, eventualmente, del numero di RLST impiegati sul territorio regionale e per le diverse province.
I ruoli, compiti e funzioni dei RLST sono quelli previsti dal paragrafo 2 dell’Accordo Nazionale.
I RLST eserciteranno il loro mandato in via continuativa ed esclusiva. Nel caso in cui per carenza di risorse non sia possibile garantire il tempo pieno del RLST, le Parti definiranno, in deroga all’Accordo Nazionale, i tempi di attività utilizzando le risorse disponibili.
I costi relativi alla retribuzione, ed agli oneri assicurativi e contributivi saranno coperti esclusivamente dalle risorse previste dal punto 4.2 sub 1 dell’Accordo Nazionale, risorse regionali destinate al finanziamento dei RLST.
Le OO.SS. si impegnano affinché i RLST scelti, posseggano o acquisiscano attraverso la formazione, prevista tra i compiti dell’OPRA (punto 3.2.11 dell’Accordo Nazionale) le competenze necessarie per l’esplicazione del proprio ruolo.
L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative.
I RLST predisporranno un programma di lavoro e di attività almeno annuale, contenente gli obiettivi minimi di attività con particolare riferimento al numero di aziende da visitare, che sarà trasmesso all’OPRA all’OPTA almeno 30 giorni prima della sua attuazione e successivamente relazioneranno sull’attività svolta.
In caso di accesso in azienda (art. 50 comma 1 lett. a D.Lgs. 81/2008 smi) al di fuori della programmazione prevista, i RLST dovrà comunicare per scritto alle componenti datoriali all’OPRA e dell’OPTA e con un preavviso di almeno 10 gg., le aziende interessate.
I RLST predisporranno, entro il 15 gennaio di ogni anno, un report sulle attività svolte articolato per realtà provinciale e per settori merceologici e presenteranno il lavoro prodotto con una relazione di merito, all’OPRA, all’OPTA ed all’EBAC.
I RLST saranno coinvolti e parteciperanno alle attività di formazione, divulgazione ed eventi, che l’EBAC, l’OPRA e gli OPTA, programmeranno ed attueranno, anche con Enti e Istituzioni, inerenti iniziative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

6. RLS aziendale: ruolo, compiti e funzioni
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale è di norma eletto dai lavoratori o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
L’elezione dei RLS si terranno secondo a quanto previsto dal punto 2.2. comma 1 e si svolgeranno con le modalità previste al punto 2.2.2 dell’Accordo Nazionale.
Il datore di lavoro deve comunicare all’Inail il nominativo del RLS eletto ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. aa) del D.Lgs. 81/2008 smi.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori e possono essere eletti tutti i lavoratori, non in prova, che prestano la propria attività nell’azienda. La durata dell’incarico è di 3 anni.
Per l’espletamento del ruolo previsto dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08 smi vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue.
I ruoli, compiti e funzioni dei RLS aziendali sono quelli previsti dal paragrafo 2.2 dell’Accordo Nazionale.

7. Risorse
Sulla base di quanto previsto al punto 4 dell’Accordo Nazionale, preso atto che, al momento, per l’attività organizzativa, formativa ed informativa del sistema bilaterale della Sicurezza dell’Artigianato della Regione Campania, non concorrono altre risorse messe a disposizione da altri Enti ed Istituzioni, le Parti concordano la seguente ripartizione delle risorse previste al punto b della delibera EBNA del 12/05/2010 :
1. una quota annua per lavoratore di 12,00 € destinata alle OO.SS. regionali a seguito della nomina dei RLST, per il sostegno ed il finanziamento dell’attività degli stessi RLST
2. una quota annua per lavoratore di 6,75 € destinata a garantire la funzionalità degli Organismi Paritetici (OPRA/OPTA), le attività formative ed i programmi per le iniziative di tutela della salute e della sicurezza di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/08 smi.
3. Nel caso in cui ci sia il RLS aziendale, all’impresa ritorna la quota di cui al punto 1.
Fermo restando la ripartizione delle risorse come sopra previsto, nel caso in cui le risorse destinate a garantire la funzionalità degli organismi e le attività formative di cui al punto 4.3, risultassero assolte con altre risorse bilaterali, finanziamenti, etc., le stesse risorse potranno essere attribuite al punto 4.2 sub. 1, attraverso Accordo fra le Parti a livello regionale.
Le spese fisse di struttura (OPRA/OPTA) non potranno risultare superiori al 8% del gettito complessivo annuo, mentre le attività formative non potranno risultare inferiori al 20% dello stesso gettito, di cui al punto 4.2 dell’Accordo Nazionale.
Le cifre sopra indicate sono da considerarsi al lordo delle spese di esazione, previste ai sensi della convenzione EBNA/Inps del 02/02/2010, che andranno proporzionalmente detratte dall’importo delle singole quote.

8. Decorrenza e validità del Protocollo
Il presente Protocollo attuativo decorre dalla data odierna ed avrà validità fino al 31 dicembre 2014 e si intende tacitamente rinnovato qualora una delle Associazioni Artigiane o una delle Organizzazioni Sindacali firmatarie non comunichi formale disdetta almeno 3 mesi prima della scadenza.
Per qualunque altro aspetto non richiamato nel presente Protocollo si fa riferimento all’Accordo Nazionale del 13/09/2011 ed alle disposizioni di Legge.