Tipologia: Rinnovo CPL
Data firma: 8 gennaio 2013
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015
Parti: Confagricoltura, Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil di Foggia
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Foggia
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

Verbale di accordo
Parti invariate
Art. 1 “Oggetto del Contratto”;
Art. 2 “Definizione degli operai agricoli”.
Modifiche CPL
Art. 3 - Decorrenza e durata
Art. 4 - Osservatorio Provinciale
Art. 5 “Obblighi particolari tra le parti” Articolo invariato
Art. 6 - Mercato del lavoro in agricoltura
Modifica numerazione articoli
- Art. 7 “Occupazione femminile”;
- Art. 8 “Interventi pubblici”;
- Art. 9 “Informazione sui finanziamenti pubblici”;
- Art. 10 “Uso delle risorse”;
- Art. 11 “Nuove tecnologie ed occupazione”.
Art. 12 - Assunzione
Modifica numerazione articolo
- Art. 13 “Manodopera migrante”.
Art. 14 - Lavoratori immigrati
Modifica numerazione articoli
- Art. 15 “Contratto individuale”;
- Art. 16 “Ammissione al lavoro e tutela delle donne dei fanciulli e degli adolescenti”;
- Art. 17 “Periodo di prova”;
- Art. 18 “Contratto di formazione lavoro”;
- Art. 19 “Attrezzi da lavoro”;
- Art. 20 “Piani colturali”;
- Art. 21 “Sviluppo dell’agricoltura, Piani di sviluppo aziendali (legge 9 maggio 1975, n. 153)”;
Art. 22 “Miglioramento dei rapporti di lavoro degli operai a tempo determinato”.
Art. 23 - Guardie Campestri
Art. 24 - Classificazione degli operai agricoli e dei lavoratori
Modifica numerazione articolo
- Art. 25 “Mansione e cambiamenti di qualifica”.
Art. 26 - Orario di lavoro
Modifica numerazione articoli
- Art. 27 “Turnazione”;
- Art. 28 “Orario di servizio delle guardie campestri dipendenti da consorzi di vigilanza”;
- Art. 29 “Guardiani”;
- Art. 30 “Lavoro straordinario, notturno e festivo”;
- Art. 31 “Riposo settimanale”;
- Art. 32 “Giorni festivi”;
- Art. 33 “Ferie”;
- Art. 34 “Interruzioni e recuperi”;
- Art. 35 “Riassunzione”;
- Art. 36 “Permessi straordinari”.
Art. 37 - Istruzione e addestramento professionale
Modifica numerazione articoli
- Art. 38 “Permessi per corso dì recupero scolastico”;
- Art. 39 “Permessi per corsi di addestramento professionale”;
- Art. 40 “Organizzazione del lavoro”.
Art. 41 - Retribuzione
Aumenti salariali
Una tantum
Tabelle salariali (parte inserita)
Art. 42 - Salario Variabile (PPO)
Art. 43 - Detassazione parti retributive
Modifica numerazione articoli
- Art. 44 “Maggiorazione per i “Capi””;
- Art. 45 “Scatti di anzianità”;
- Art. 46 “13° mensilità”;
- Art. 47 “14° mensilità”.
Art. 48 - Cottimo
Modifica numerazione articolo
- Art. 49 “Modalità di pagamento delle retribuzioni”.
Art. 50 - Diarie (parte modificata II comma)
Modifica numerazione articoli
- Art. 51 “Maggiorazioni per lavorazioni nocive e pesanti”;
- Art. 52 “Mezzi di trasporto”.
Art. 53 - Rimborso chilometrico di trasporto
Modifica numerazione articoli
- Art. 54 “Trattamento di fine rapporto (TFR)”;
- Art. 55 “Condizioni di miglio favore”;
- Art. 56 “Cassa integrazione salari”;
- Art. 57 “Condizioni di lavoro”;
- Art. 58 “Malattia ed infortunio”;
- Art. 59 “Previdenza, assistenza e assegni famigliari”.
Art. 60 - Bilateralità CIALA-EBAT
Art. 61 - Integrazione trattamento di malattia ed infortuni o sul lavoro
Modifica numerazione articoli
- Art. 62 “Chiamata e richiamo alle armi”;
- Art. 63 “Trapasso di azienda”;
- Art. 64 “Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai agricoli tempo indeterminato”;
- Art. 65 “Norme disciplinari”;
- Art. 66 “Controversie individuali”.
Art. 67 - Delegato di azienda
Modifica numerazione articoli
- Art. 68 “Tutela del delegato di azienda”;
- Art. 69 “Pendessi sindacali”;
- Art. 70 “Riunioni in azienda”;
- Art. 71 “Contributo di assistenza contrattuale”.
Art. 72 - Quote sindacali per
Art. 73 - Esclusività di stampa
Tabelle paga per gli operai agricoli

Rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per i lavoratori agricoli e florovivaisti della Provincia di Foggia

Verbale di accordo
Il giorno 8 del mese di gennaio 2013, presso la sede della Confagricoltura Agricoltori di Foggia, sita in Viale Manfredi, 1, si è tenuto rincontro conclusivo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro degli Operai Agricoli e florovivaisti della provincia di Foggia, tra: Confagricoltura Foggia, Unione Provinciale Agricoltori [...], Federazione Provinciale Coldiretti di Foggia [...], Confederazione Italiana Agricoltori di Foggia [...], e le Federazioni Sindacali di: Flai Cgil di Foggia [...], Fai Cisl di Foggia [...], Uila Uil di Foggia [...], si è convenuto e stipulato il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro degli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Foggia.

Modifiche CPL
Art. 4 - Osservatorio Provinciale

Le funzioni dell’Osservatori Provinciale sono assorbite dalla CIALA-EBAT di cui all’art. 60 del presente CPL, che svolgerà in modo orientativo e non esaustivo le seguenti funzioni;
- fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
- fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
- individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Patti territoriali e contratti di area;
- esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per “conto terzi”, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
- esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all’Osservatorio regionale e di impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l’agricoltura;
- analizzare l’andamento dell’occupazione dei lavoratori immigrati, al fine di fornire indicazioni alle Parti costituenti circa il fabbisogno occupazionale annuo;
- concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
- esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dal presente CPL, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali, in base all'ultimo comma dell’art. 87 del CCNL;
- esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l’esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
- L'osservatorio dovrà prevedere almeno una conferenza all’anno per discutere i fenomeni di deformazione del m.d.l. in agricoltura.
- Alla buona ed ottimale funzionalità dello stesso potranno essere coinvolte le Istituzioni e l’Università.
In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché l’Osservatorio prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari.

Art. 6 - Mercato del lavoro in agricoltura (articolo ex novo)
Le parti decidono di rivendicare congiuntamente nei confronti delle Istituzioni competenti la istituzione di una commissione con il compito di analizzare le dinamiche del m.d.l. in agricoltura, che sia di supporto ai CTI.

Art. 14 - Lavoratori immigrati (sostituisce il precedente articolato)
La continua crescita della presenza di lavoratori immigranti in agricoltura impone una seria politica di crescita professionale di questi lavoratori, ed una seria politica di integrazione.
Le parti attribuiscono grande importanza all’art. 5 della Legge Regionale n. 28/06.
Le parti lavoreranno per utilizzare le risorse previste per risolvere i problemi relativi al trasporto e alle residenzialità dei lavoratori immigrati.
Le partì definiranno interventi congiunti nei confronti delle istituzioni locali e regionali per affrontare e risolvere i problemi relativi all’abitazione, all’inserimento scolastico dei genitori e dei figli degli stessi immigrati, all’integrazione sociale.
Le parti si impegnano a proporre alle istituzioni di definire programmi di formazione tesi alla professionalizzazione, all’alfabetizzazione di cultura generale, alla sicurezza, ricorrendo all’utilizzo delle varie risorse finanziarie disponibili. Per consentire la partecipazione ai corsi si potrà ricorrere all’utilizzo delle 150 ore previste dal vigente CPL.
Le parti concordano di procedere alla stampa del CPL e delle leggi in materia di sicurezza e lavoro debitamente tradotte nelle lingue maggiormente presenti nel territorio da consegnare ai lavoratori immigrati.
Nota a verbale
I sindacati dei lavoratori chiedono che ai lavoratori immigrati stagionali, le aziende provvedano a farsi carico di mettere a disposizione degli stessi il vitto ed un idoneo alloggio per tutta la durata della fase lavorativa e che qualora sia richiesto, in base al credo religioso prevalente, sia destinato uno spazio al fine di poter adempiere ai loro rituali religiosi.

Art. 23 - Guardie Campestri (modifica)
Rimodulare gli attuali punti indicati come: f); g); h); i) - in; a); b); c);
d) Ai vigili rurali muniti di porto d’armi sarà corrisposta una indennità di rischio

Art. 24 - Classificazione degli operai agricoli e dei lavoratori
[...]
Impegno a verbale
Fermo restando la validità della classificazione e della assunzione vigente nel presente CPL, le parti si impegnano a costituire una commissione paritetica supportata da tecnici, che entro la vigenza del presente CPL valuterà la classificazione e le fasi lavorative riguardanti l'assunzione dei florovivaisti, delle attività connesse all’agricoltura e dell’acquacoltura itticoltura e mitilicoltura sia a terra che in acqua in base ai mutati cambiamenti verificateci in agricoltura, detta commissione sarà istituita presso la CIALA-EBAT.

Art. 26 - Orario di lavoro
Parte inserita:
Per particolari periodi e cicli lavorativi e per particolari esigenze aziendali legate alle deperibilità dei prodotti, può previo accordo sindacale essere attuato lo strumento della “banca ore”, tale strumento contrattuale può avere una durata massima di 3 mesi ed un tetto massimo di 75 ore.
Nel caso in cui si utilizzi lo strumento della banca ore al lavoratore sarà riconosciuta una maggiorazione del 20% sulla paga totale.
Le ore rientranti nella “banca ore”, saranno utilizzate o come riposi compensativi in vigenza di rapporto di lavoro o indennizzati qualora il lavoratore non abbia usufruito del riposo compensativo.
Tale strumento sarà valutato ed attuato a livello aziendale previo accordo con la RSA/RSU o in assenza di rappresentanze aziendali, con discussione a carattere provinciale fra le OO.SS. alle quali i lavoratori aderiscono e l’Organizzazione Professionale alla quale aderisce l’azienda, su richiesta di quest’ultima.

Art. 37 - Istruzione e addestramento professionale
L’impegno del Governo di destinare lo 0,30% dei contributi degli operai agricoli alla formazione continua, rende possibile, quando realizzato, un ruolo importante di Foragri.
Le parti decidono pertanto, di demandare all’osservatorio Provinciale la predisposizione di progetti bilaterali di formazione aziendali o territoriali da proporre a Foragri per il finanziamento.
Tali progetti devono essere volti sia a qualificare il “capitale sociale” (lavoratori e datori di lavoro) sia ad accrescere la professionalità richiesta dal mutamento del lavoro agricolo e dei soggetti che intervengono: giovani, stranieri, lavoro in magazzino, culture biologiche, processi di qualità.
La formazione e la pianificazione della stessa sarà organizzata dalla CIALA-EBAT, la quale provvederà ad accreditarsi presso gli enti preposti (Regione e Provincia).
Nota a verbale
Le parti stabiliscono che entro 6 (sei) mesi dalla definizione dei regolamenti nazionali, daranno corso alle presenti disposizioni.

Art. 60 - Bilateralità CIALA-EBAT
(Cassa Integrazione Assistenza Lavoratori Agricoli-Ente Bilaterale Agricolo Territoriale)
Per il funzionamento della CIALA-EBAT (Cassa Integrazione Assistenza Lavoratori Agricoli-Ente Bilaterale Agricolo Territoriale), in caso di malattia ed infortunio degli operai agricoli del l’assistenza contrattuale e stabilità, a decorrenza dal 01/01/2001, una contribuzione pari all’1 % del salario denunciato, di cui lo 0,25% a carico del lavoratore.
Rientrano nelle funzioni della CIALA-EBAT;
[...]
- osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo della provincia di Foggia, anche con riferimento alle pari opportunità;
- promuovere, indirizzare e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori agricoli della provincia di Foggia;
- promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro della provincia di Foggia;
- effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
- esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali;
- svolgere ogni altro compito congiuntamente affidato dalle parti stipulanti il presente CPL;
[...]
La CIALA-EBAT dovrà attuare in linea di massima, ma non esclusiva, le linee di indirizzo emanate dall’EBAN, in attuazione degli accordi nazionali e/o dei compiti previsti nello Statuto dell’EBAN medesima.
La CIALA-EBAT in virtù delle proprie disponibilità economiche, potrà attuare linee di intervento specifiche compatibilmente con gli scopi che le parti congiuntamente stipulanti il presente CPL intenderanno affidargli.
[...]

Art. 67 - Delegato di azienda (aggiunta all’attuale articolo)
Le parti con il presente CPL recepiscono i contenuti dell’accordo interconfederale sulla rappresentanza e sulla contrattazione del 28 giugno 2011.