Tipologia: Rinnovo del contratto interprovinciale di lavoro
Data firma: 24 gennaio 2013
Validità: 2012-2015
Parti: Unione interprovinciale Agricoltori, Federazione Interprovinciale Coltivatore Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori Interprovinciale e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Novara e V.C.O.
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

Verbale di accordo
1) Cassa extralegem e bilateralità
2) Permessi straordinari
3) Integrazione trattamento malattia
4) Trasferte
5) Utilizzo mezzo di proprietà dipendente
6) Festività
7) Ferie
8) Periodo di prova
9) Appalti
10) Lavoratori immigrati
11) Retribuzione
12) Voci detassabili della retribuzione
13) Nuove figure professionali
14) Lavoro straordinario
15) Orario di lavoro
16)
17) Distribuzione del contratto

Rinnovo del contratto interprovinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Novara e del V.C.O.

Verbale di accordo
Il giorno 24 gennaio 2013 presso la sede dell’Unione interprovinciale Agricoltori di Novara e VCO sita a Novara in Via Ravizza 4, tra l’Unione interprovinciale Agricoltori di Novara e VCO [...], la Federazione Interprovinciale Coltivatore Diretti di Novara e VCO [...], la Confederazione Italiana Agricoltori Interprovinciale di Novara Vercelli e VCO [...] e la Flai Cgil di Novara [...], la Flai Cgil del VCO [...], la Fai Cisl di Novara [...], la Fai Cisl del VCO [...], la Uila Uil di Novara e VCO [...]; si è convenuto di rinnovare iL contratto di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti delle Province di Novara e VCO scaduto il 31/12/2011 e valevole per il quadriennio 2012/2015 e a tal fine si concorda e si stipula quanto segue

1) Cassa extralegem e bilateralità
Premesso che, in attuazione di quanto previsto dal protocollo di riforma degli assetai contrattuali del 22.09.2009, tra le parti firmatarie del CCNL è stato siglato in data 30.07.2012 un verbale di accordo per la definizione congiunta delle linee guida per la riorganizzazione e valorizzazione delle casse extra-legem/enti bilaterali e che attualmente non sono state ancora definite le procedure attuative, si ritiene di subordinare a queste ogni decisione di modifica della CIMIAV a livello territoriale.
Si conviene altresì di riunire l'Osservatorio Provinciale entro la data del 30 aprile 2013 per concretizzare gli obiettivi e le finalità previste dall’art. 5 del vigente CPL ed al fine di intraprendere un’analisi riferita agli aspetti operativi, logistici ed economici per la futura costituzione dell’ente bilaterale, nonché di individuare un percorso volto alla fattibilità di correlare gli aumenti retributivi a specifici obiettivi di produttività aziendale in vista dei prossimo rinnovo contrattuale.
In riferimento all’art. 49 del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti per la parte “Welfare contrattuale”, valgono le norme stabilite dalla Cassa Extra-Legem interprovinciale (Cimiav).

9) Appalti
Le parti si danno reciprocamente atto che il ricorso agli appalti debba avvenire nei pieno rispetto delle previsioni di legge.
In particolare le aziende dovranno accertarsi che il soggetto appaltatore:
- sia in possesso di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all’oggetto del contratto, eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e si assuma il rischio di impresa;
- sia impresa regolarmente abilitata ad effettuare determinate specifiche lavorazioni e sia regolarmente iscritta al registro delle imprese presso la camera di commercio;
- dia pieno rispetto al CCNL operai agricoli e florovivaisti, nonché al CPL operai agricoli e florovivaisti delle province di Novara e VCO, per gli eventuali lavoratori dipendenti e alle previste norme di sicurezza individuale;
- sia in regola con i versamenti previdenziali di légge e contrattuali. A tal proposito l’appaltatore dovrà consegnare all’appaltante regolare copia del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- ogni lavoratore utilizzato sia dotato di apposito tesserino di riconoscimento.
Ogni contratto di appalto deve risultare da atto scritto.

10) Lavoratori immigrati
Si concorda di tradurre in lingua inglese le informazioni essenziali sulla salute e sicurezza sul lavoro.

14) Lavoro straordinario
Si conviene che le prestazioni di lavoro straordinario abbiano un limite annuo di 250 ore nella piena e libera disponibilità del datore di lavoro - nel rispetto delle previsioni di legge - e che tale limite possa essere innalzato di ulteriori 50 ore in presenza dell’assenso del dipendente.

15) Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
L’orario di lavoro di cui all’art. 20 del CPL operai agricoli e florovivaisti di Novara e VCO in vigore al 31.12.2011 può essere dall’azienda rimodulato nel rispetto del limite massimo settimanale di 48 ore e nei limiti della flessibilità già in esso contemplata.

16) Per le aziende apicole ed agrituristiche l’orario notturno è fissato tra le ore 22,00 e le ore 6,00.
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