Tipologia: Contratto provinciale di lavoro
Data firma: 30 gennaio 2013
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Operai, Potenza
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

Mercato del lavoro
Art. 1 Ente bilaterale in agricoltura EBAT / FIMILA
Art. 2 Oggetto del contratto
Art. 3 Decorrenza e durata
Art. 4 Assunzioni
Art. 5 Riassunzione
Art. 6 Part-time
Art. 7 Classificazione
Art. 8 Retribuzioni
Art. 9 Aumenti salariali
Art. 10 Contrattazione aziendale e premio obiettivi
• Detassazione della retribuzione
Art. 11 Orario di lavoro
• Lavoro notturno
Art. 12 Interruzioni - Recuperi
Art. 13 Convenzioni per il trasporto
Art. 14 Indennità rimorso spese
Art. 15 Lavoratori extracomunitari
Art. 16 Salute e sicurezza
Art. 17 Tutela della maternità e paternità per gli operai a tempo determinato
Art. 18 Condizioni di miglior favore
Art. 19 Efficacia del contratto
Nota a verbale

Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Potenza

L’anno 2013, il giorno 30 del mese di gennaio in Potenza, tra la Confagricoltura Potenza [...], la Coldiretti Potenza [...], la Confederazione Italiana Agricoltori [...] e la Flai-Cgil [...], la Fai-Cisl [...], la Uila-Uil [...], si è convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1 Ente bilaterale in agricoltura EBAT / FIMILA
Come previsto dal CCNL, saranno demandate all’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale di Potenza (EBAT), tutte le funzioni in capo all’Osservatorio Provinciale e quelle relative alla Cassa Extra-legem (Fimila) con atto costitutivo da stipularsi entro il 30 giugno 2013
Il nuovo statuto del costituente EBAT, dovrà prevedere le seguenti attività:
[...]
- promuovere la formazione professionale continua;
- incentivare l’inclusione e l’inserimento dei lavoratori immigrati;
- promuovere l’applicazione della contrattazione collettiva e lo sviluppo delle relazioni sindacali oltre ad attuare tutte le attività e competenze previste dall’”Avviso Comune” del 16 settembre 2011;
[...]

Art. 2 Oggetto del contratto
Il presente contratto collettivo regola su tutto il territorio provinciale i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o, comunque, associata che svolgono attività agricole, nonché attività affine e connesse - comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazioni, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il CPL si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
• Le aziende ortofrutticole;
• Le aziende oleicole;
• Le aziende zootecniche e di allevamento di animali domestici di qualsiasi specie;
• Le aziende di allevamento pesci ed altri organismi acquatici;
• Le aziende di itticoltura, acquacoltura e mitilicoltura sia a terra che in mare o negli specchi d’acqua;
• Le aziende vitivinicole;
• Le aziende funghicole;
• Le aziende casearie;
• Le aziende florovivaistiche;
• Le aziende faunistico-venatorie;
• Le aziende agro-turistiche;
• Le aziende di servizi e di ricerca in agricoltura.

Art. 11 Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6,30 ore giornaliere.
L’orario settimanale può essere distribuito per particolari esigenze aziendali anche su cinque giorni. Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
Una diversa distribuzione dell’orario di lavoro anche in regime di flessibilità (rif. Art. 30 commi 2 e 3 CCNL 2006-2009), sarà concordata a livello aziendale con le rappresentanze sindacali di Fai, Flai, Uila ove presenti.
Agli operai addetti alle stalle, fermo restante la normale distribuzione delle 39 ore settimanali, il lavoratore ha diritto ad un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive.

Art. 12 Interruzioni - Recuperi
[...]
Limitatamente agli operai/e a tempo indeterminato e per sospensioni (indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro) del lavoro di durata inferiore ad una giornata, l'azienda, d'intesa con la RSA e/o RSU, potrà disporre il ricupero delle ore non lavorate.
Tale recupero dovrà effettuarsi entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento e nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 12 ore settimanali.

Art. 15 Lavoratori extracomunitari
È costante la crescita dei lavoratori migranti nella provincia di Potenza, la loro opera viene utilizzata sempre di più nelle varie fasi di preparazione e non risulta limitata alla sola fase della raccolta. Al fine di favorire la loro presenza e la loro integrazione le parti concordano di individuare soluzioni atte a facilitare i problemi relativi al trasporto e alla sistemazione in strutture abitative degli stessi e prevedere percorsi formativi finalizzati alla crescita professionale.
Si stabilisce che ai lavoratori migranti venga fornito un adeguata sistemazione abitativa per tutto il periodo della fase lavorativa.
Per favorire l’integrazione dei lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è ammesso l’utilizzo delle 150 ore per corsi di alfabetizzazione in italiano da promuovere e concordare con le istituzioni locali e scolastiche. Le parti si impegnano a promuovere azioni volte a migliorare l’accoglienza dei lavoratori extracomunitari per favorire il loro totale inserimento nel tessuto socio-economico della provincia.
Si conviene di stampare il CPL e le leggi in materia di sicurezza del lavoro in varie lingue per consegnarle ai lavoratori immigrati. La stampa del CPL sarà curata dal Fimila.

Art. 16 Salute e sicurezza art. ex novo
Le aziende devono garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro favorendo la formazione e l’informazione.
Le parti possono istituire la figura del RLST (rappresentante lavoratori sicurezza territoriale) con il compito di monitorare l’applicazione del D.Lgs. 81/08 su tutto il territorio provinciale. 

Art. 19 Efficacia del contratto
Le norme contenute dal presente contratto sono operanti su tutto il territorio Provinciale, e la loro efficacia impegna in egual modo le parti contraenti.

Nota a verbale
Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto Provinciale, rimangono in vigore le norme contenute dal vigente CCNL di categoria.