Tipologia: Accordo per il rinnovo
Data firma: marzo 2013
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015
Parti: Confagricoltura, Cia, Coldiretti, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Operai, Varese
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

Punti dell’accordo
Orario di lavoro
Banca delle ore
Classificazione
Indennità di trasferta e rimborso forfettario pasto
Art. 2 - Osservatorio provinciale - Bilateralità
Aumenti retributivi

Accordo per il rinnovo del CIPL della provincia di Varese per operai agricoli e florovivaisti e giardinieri di villa privata

Tra tutte le parti contrattuali: Confagricoltura Varese [...], Cia di Varese [...], Coldiretti Varese [...], Flai Cgil [...], Fai Cisl [...], Uila Uil [...], dopo un attenta valutazione delle problematiche contrattuali e della situazione economica del comparto, in applicazione degli articoli 90 e 91 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per operai agricoli e florovivaisti sottoscritto il 25 maggio 2010, viene sottoscritto il presente accordo quale rinnovo del vigente CIPL per operai agricoli e florovivaisti e giardinieri di villa privata della Provincia di Varese.
Le modifiche e gli aggiornamenti riportati di seguito al vigente CIPL saranno, da apposita rappresentanza di tutte le parti contrattuali, riportate sul testo del contratto provinciale che verrà stampato a spese del Comitato Contrattuale. La stessa rappresentanza di tutte le parti contrattuali si impegna, prima della stesura definitiva, all’aggiornamento del testo del vigente CIPL verso le normative di legge, i riferimenti contrattuali ed eventuali errori palesi riscontrati.

Punti dell’accordo:
La durata del nuovo CIPL sarà dal 01.01.2012 al 31.12.2015

Orario di lavoro:
viene così riformulato l’intero articolo:
a) Operai Agricoli
La durata normale dell'orario di lavoro non potrà eccedere quella fissata dall’art. 34 del CCNL pari a 39 ore settimanali.
L’orario giornaliero di lavoro viene fissato in 6,30 ore giornaliere e distribuito su 6 giorni la settimana. Potrà essere stabilita, d’intesa con i lavoratori, una distribuzione dell’orario di lavoro settimanale seguendo le indicazioni di seguito riportate:
- 5 giorni di lavoro per settimana di cui i primi 4 con orario di 8 ore al giorno ed il quinto giorno di 7 ore;
- 6 giorni di lavoro la settimana di cui i primi 5 giorni a 7 ore al giorno e il sabato le rimanenti 4 ore antimeridiane.
Le variazioni dell’orario aziendale devono essere concordate con le rappresentanze sindacali.
Nei vari mesi dell'anno, la durata dell'orario ordinario di lavoro potrà essere variato secondo le esigenze aziendali con l’individuazione da parte dell’azienda del periodo in cui è richiesta una maggiore prestazione lavorativa pari a 20 minuti giornalieri e il periodo in cui viene recuperata la maggior prestazione lavorativa di 20 minuti giornalieri, per un massimo di 45 giorni per anno solare, detta variazione deve essere comunicata ai lavoratori almeno 15 giorni prima della variazione. L'orario si intende iniziato e finito sul posto di lavoro.
L'inizio e la fine del lavoro ed i periodi intermedi di riposo saranno stabiliti dal datore di lavoro che potrà fissarli anche in ore diverse per diverse categorie o squadre di lavoro, secondo le esigenze tecniche del lavoro informando preventivamente i lavoratori interessati.
Per il personale che ha la cura ed il governo del bestiame e degli allevamenti, l'orario di lavoro normale previsto dall'art. 34 del CCNL sarà effettuato secondo le esigenze proprie delle stalle e degli allevamenti stessi.
È considerato orario effettivo di lavoro il tempo impiegato per riordinare, nell’ambito aziendale, dove si è svolto il lavoro, gli attrezzi che servono al lavoratore stesso,
b) Operai florovivaisti
La durata normale dell'orario di lavoro non potrà eccedere quella fissata dall’art. 34 del CCNL pari a 39 ore settimanali.
L’orario giornaliero di lavoro viene fissato in 6,30 ore giornaliere e distribuito su 6 giorni la settimana. Potrà essere stabilita, d’intesa con i lavoratori, una distribuzione dell’orario di lavoro settimanale seguendo le indicazioni di seguito riportate:
- 4 giorni di lavoro per settimana di cui i primi 4 con orario di 8 ore al giorno ed il quinto giorno di 7 ore;
- 5 giorni di lavoro la settimana di cui i primi 5 giorni a 7 ore al giorno e il sabato le rimanenti 4 ore antimeridiane.
Le variazioni dell’orario aziendale devono essere concordate con le rappresentanze sindacali.
Nei vari mesi dell'anno, la durata dell'orario ordinario di lavoro potrà essere variato secondo le esigenze aziendali con l’individuazione da parte dell’azienda del periodo in cui è richiesta una maggiore prestazione lavorativa pari a 20 minuti giornalieri e il periodo in cui viene recuperata la maggior prestazione lavorativa di 20minuti giornalieri, per un massimo di 45 giorni per anno solare, detta variazione deve essere comunicata ai lavoratori almeno 15 giorni prima della variazione. L'orario si intende iniziato e finito sul posto di lavoro.
L'inizio e la fine del lavoro ed i periodi intermedi di riposo saranno stabiliti dal datore di lavoro che potrà fissarli anche in ore diverse per diverse categorie o squadre di lavoro, secondo le esigenze tecniche del lavoro informando preventivamente i lavoratori interessati.
Salvo particolari esigenze aziendali concordate con le rappresentanze sindacali, i periodi intermedi di riposo giornaliero non possono superare i 90 minuti.
[...]
Non è considerato lavorativo il tempo impiegato per recarsi nel luogo di lavoro assegnato che può essere raggiunto con mezzo di trasporto fornito dall’azienda.
In ogni caso gli spostamenti tra i diversi luoghi di lavoro che avvengono nel corso della giornata sono considerati tempo di lavoro a tutti gli effetti.
È considerato orario effettivo di lavoro il tempo impiegato per riordinare gli attrezzi che servono al lavoratore stesso nel luogo in cui si svolge il lavoro;
Per i lavoratori che ricoprono il ruolo di autista, per trasporto merci e/o persone, le ore di viaggio sono considerate a tutti gli effetti orario di lavoro.
Qualora il datore di lavoro considerasse effettivo il tempo di lavoro impegnato negli spostamenti non è dovuta la indennità di trasferta di cui al successivo articolo.
[...]

Banca delle ore
è istituita, ai sensi dell’art. 42 del CCNL; la banca aziendale delle ore al fine di consentire ai lavoratori che nell’anno solare effettuano prestazioni di lavoro straordinario di optare per il percepimento delle sole maggiorazioni maturando correlativamente il diritto a riposi compensativi che saranno utilizzati compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali.
La scelta del lavoratore è annualmente revocabile entro il 31/12 dell’anno in corso per l’anno successivo.
L’adozione della banca ore è a discrezione del datore di lavoro.
Sarà cura delle parti o delle aziende fornire ai lavoratori informazioni sulle modalità attuative della banca ore, prima dell'avvio del nuovo istituto.
La fruizione di riposi compensativi per le ore accantonate nella “banca - ore” avviene, entro il 30 aprile dell'anno successivo, d'intesa fra le parti fatte comunque salve le esigenze obiettive derivanti dall'organizzazione aziendale del lavoro.
Per gli operai a tempo determinato, il conguaglio delle ore avviene al termine del rapporto di lavoro o comunque entro il 31 dicembre di ciascun anno solare.
Alla data del 1° maggio al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione ordinaria per le ore accantonate e non fruite.
Per la banca ore è stabilito il limite massimo di 80 ore annue.
La fruizione del riposo compensativo da parte del lavoratore sarà richiesta con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi cui l’azienda risponderà nei due giorni successivi motivando l’eventuale rifiuto.

Art. 20 - Indennità di trasferta operai agricoli e florovivaisti
Art. 21 - Indennità aggiuntiva di trasferta operai florovivaisti

Gli artt. 20 e 21 del CIPL del 12/05/2008 vengono aboliti e sostituiti dal seguente articolo: Indennità di trasferta e rimborso forfettario pasto

Art. 2 - Osservatorio provinciale - Bilateralità
in coda si aggiunge:
le parti stabiliscono di riunire l’osservatorio provinciale almeno con cadenza quadrimestrale sulla base di un regolamento che verrà predisposto dalle parti firmatarie del CIPL della provincia di Varese, che possa prevedere calendari delle riunioni, eventuale partecipazione di esperti e costituzione di sotto-commissioni finalizzate all’analisi di specifiche tematiche, al fine di:
- attuare iniziative atte alla valorizzazione del settore in provincia
- analizzare i fabbisogni formativi ed eventualmente proporre agli enti contrattuali ed agli altri soggetti territoriali preposti un sistema di formazione professionale rispondente alle esigenze provinciali nelle materie della di sicurezza sui luoghi di lavoro, salubrità dell’ambiente e dei prodotti nonché sulla crescita professionale dei lavoratori
- attuare attività di formazione ed informazione con lo scopo di concorrere a migliorare la tutela della salute e della sicurezza
- sensibilizzare le committenze pubbliche e private nella correttezza degli appalti al fine di evitare fenomeni di distorsione della concorrenza che penalizzino gli imprenditori corretti e le imprese del territorio proponendo un modello di contrattazione che valuti le normative di sicurezza e qualità del lavoro
- promuovere e favorire tra i lavoratori la cultura della prevenzione degli infortuni sul lavoro e la sua difesa con i programmi mirati alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con attività di informazione e di istruzione nonché di procedere all’applicazione di quanto previsto dall’art. 52 del “Testo Unico sulla sicurezza” in materia di Rappresentanti per la Sicurezza Territoriali.
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31/12/2013 per valutare sia dal punto di vista normativo che tecnico che economico la costituzione dell’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale (EBAT), subordinata alla fattibilità tecnica ed economica dello stesso, anche in relazione ai prossimi mutamenti degli assetti amministrativi territoriali.