Tipologia: Accordo per il rinnovo
Data firma: 25 gennaio 2013
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015
Parti: Confagricoltura, Federazione Provinciale Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Operai, Bologna
Fonte: FAI-CGIL

Sommario:

Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Decorrenza e durata
Art. 3 Efficacia del contratto
Relazioni sindacali
Art. 4 Forum permanente per nuove relazioni sindacali in agricoltura - Osservatorio provinciale
Mercato del lavoro
Art. 5 Procedure inerenti all'assunzione e cessazione del rapporto di lavoro
Art. 6 Part-time
Art. 7 Lavoro occasionale aziende familiari - Lavoro parentale
Art. 8 Alloggio non residenti
Art. 9 Assunzione per fase lavorativa
Art. 10 Scambio di manodopera
Art. 11 Apprendistato
Art. 12 Riassunzione
Art. 13 Convenzioni
Art. 14 Formazione
Classificazione del personale
Art. 15 Aree di classificazione del personale
Art. 16 Classificazione del personale
Norme di organizzazione aziendale e del lavoro
Art. 17 Orario di lavoro
1) Orario di Lavoro

2) Variazione di orario
3) Lavoro Notturno
4) Lavoro straordinario
5) Lavoro supplementare - part-time
6) Attività zootecniche / agrituristiche / vendita diretta
Art. 18 Ferie e riposi compensativi
Art. 19 Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 20 Turni di lavoro
Art. 21 Permessi straordinari
Norme di trattamento economico
Art. 22 Salario
Art. 23 Salario per obiettivi e detassazione
Art. 24 Lavorazioni specialistiche ed innovative
Art. 25 Calamità atmosferiche e situazioni di crisi.
Art. 26 Anticipo ind. economiche pubbliche
Art. 27 Cassa extra legem
Art. 28 Maggiorazione incarico di “capo”
Art. 29 Maggiorazioni professionali
Art. 30 Mensa e refettori
Art. 31 Cassa integrazione salari
Art. 32 Trattamento di prestito per infortunio sul lavoro
Art. 33 Rimborsi spese
Art. 34 Contributo Cimaav e di Assistenza contrattuale
Norme di tutela sindacale
Art. 35 Diritti sindacali
Art. 36 Quote sindacali per delega
Art. 37 Sicurezza del lavoro
Norme finali
Art. 38 Norme disciplinari - Operai agricoli
Art. 39 Risoluzione rapporto di lavoro
Art. 40 Controversie individuali
Art. 41 Modalità di pagamento della retribuzione e degli "istituti"
Art. 42 Avviso comune in materia di appalto di opere e/o servizi
Art. 43 Abrogazione di norme
Art. 44 Condizioni di miglior favore
Art. 45 Stesura e stampa
Allegati
Allegato 1
Allegato 2
allegato 3 Accordo del settore agricolo per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere al sensi del d.lgs. n. 167/2011

Accordo per il rinnovo CPL operai agricoli e florovivaisti della provincia di Bologna 2012-2015 del 18/01/2013

Il giorno 25/01/2013, presso la sede della Confagricoltura di Bologna (Unione Provinciale Agricoltori), tra la Confagricoltura di Bologna [...], la Federazione Provinciale Coldiretti di Bologna [...], la Confederazione Italiana Agricoltori di Bologna e Imola [...] e la Flai-Cgil di Bologna e di Imola [...], la Fai-Cisl di Bologna [...], la Uila-Uil di Bologna [...], è stata ratificata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Bologna, sottoscritta il 18/01/2013, visti gli articoli 90 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Operai Agricoli e florovivaisti dei 25 maggio 2010.

Parte introduttiva
Art. 1 Oggetto del contratto

Il presente CPL, unitamente al CCNL del 25/05/2010, si applica alle aziende operanti nella provincia di Bologna regola i rapporti tra i datori di lavoro dell'agricoltura, singoli ed associati in qualsivoglia forma, consortili, cooperative, societarie, ecc. ivi comprese i conduttori di imprese florovivaistiche, le imprese che svolgono lavori di manutenzione e sistemazione di verde pubblico e privato, aziende della filiera agro energetica e per la produzione di biomasse e bioenergie, le aziende di filiera, e di rete, in genere, comprese le aziende “farmer market” oriented, e le imprese che svolgono attività agrituristiche e faunistico-venatorie e le imprese che svolgono attività di allevamento in genere di animali e alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 c.c. e gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Bologna.

Art. 3 Efficacia del contratto
Le norme del presente CPL sono da intendersi applicative e vincolanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle provinciali loro aderenti. Il contratto sarà operante anche per le Organizzazioni o le aziende le quali aderiscano o comunque applichino le normative del presente CPL.
Le parti stipulanti, fermi restando gli artt. 90 e 91 del CCNL dei 25/05/2010, sono impegnate a rispettare ed a far rispettare la normativa di cui al presente CPL.

Relazioni sindacali
Le parti condividono la preoccupazione riferita ai persistente protrarsi delle difficoltà che stanno alla base della non ancora avviata ripresa economica e quindi della insistente stagnazione in atto. Tuttavia, nel precedente periodo di vigenza contrattuale si sono riscontrati alcuni elementi positivi, anche se necessitanti di conferme e consolidamento.
Le azioni delle O.O.D.D. finalizzate a valorizzare le esperienze territoriali e che trovano radice nelle attività delle aziende del comparto agricolo della provincia di Bologna, consentono, infatti, di evidenziare il contributo fornito dalle stesse, anche con l’incremento del numero delle giornate lavorate complessivamente nei quadriennio per una quota che supera le 100.00 (centomila) giornate denunciate ai fini CAU.
Le O.O.D.D. sottolineano che, pur trovandosi le aziende de! comparto nella condizione di evidente contrazione delle proprie aspettative, dovuta anche alle incertezze che gravano sul settore a causa della riforma PAC in corso ed agli eventi straordinari subiti anche nella circostanza del sisma, che ha colpito in parte la provincia di Bologna nel maggio 2012, ritengono tuttavia necessario oltre che opportuno, ricercare e favorire in accordo con le O.O.S.S,. tutte le condizioni prodromiche all’avvio di una concreta ripresa.
Le parti condividono, pertanto, sulle opportunità di politiche contrattuali atte alla ricerca di nuove occasioni di lavoro e nuove e più determinate spinte ad investire nell’impresa e nel lavoro agricolo, nel segno della buona occupazione e dell’innovazione, attraverso il pieno rispetto della legalità e delle norme che regolano la competitività delle imprese nel territorio ed il rapporto di lavoro con i lavoratori.

Art. 4 Forum permanente per nuove relazioni sindacali in agricoltura - Osservatorio provinciale
Tenuto conto di quanto le parti, in occasione del rinnovo del CCNL, hanno inteso indicare nella formulazione degli artt. 6, 8, 9, 10, 62 e 67 del vigente CCNL, ivi compresi il “protocollo d’intesa” (all. 10 al CCNL), nonché l’accordo del 30 luglio 2012, condividono la necessità di sviluppare le relazioni sindacali con rapporti sistematici su temi di comune interesse.
In particolare, le relazioni tra le parti dovranno svolgersi, relativamente a temi o questioni di specifico interesse inerenti al mercato del lavoro, anche per quanto attiene alle dinamiche evolutive, il contesto sociale ed economico, l’ambiente di lavoro, in seno ad appositi soggetti bilaterali istituiti dai Contratto o da singoli accordi, quali osservatori, enti paritetici di formazione, commissione per le pari opportunità, comitati per la salute e la sicurezza sul lavoro (di cui al Protocollo sulla “Tutela della Salute e sicurezza dei lavoratori - All. 10 al vigente CCNL” e all’Accordo provinciale 11/9/97 ed al "Protocollo Provinciale sulla Formazione Professionale e di impresa per il lavoro sicuro e tutelato ed una agricoltura moderna e dinamica” del 27/04/2007”) nonché nell’ambito di ogni altro organismo che le parti provinciali riterranno opportuno istituire per il miglioramento delle relazioni sindacali.
Sulla base di quanto stabilito dal CCNL ed in raccordo con le iniziative assunte sulla base dell’art. 6 del CCNL, nonché in relazione all’attività dell’ente bilaterale regionale, come individuato dal Protocollo Regionale 28/6/99 e dal Protocollo Regionale 30/10/98 e successive modifiche, le Parti, al fine di raccogliere elementi di conoscenza utili ad un confronto sistematico sui temi di seguito specificati, convengono sulla opportunità di dare origine ad un unico Osservatorio in provincia di Bologna con le finalità di monitorare gli andamenti e le dinamiche inerenti il lavoro agricolo presenti nel territorio. L’osservatorio unico si costituisce attraverso l’aggregazione di quelli già in essere, ovvero per il settore cooperativo di cui al CIPL 28/10/2008 nonché per le aziende cui si applica il presente CPL. La sua composizione verrà stabilita da un’apposita Commissione che si riunirà entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei presente accordo e sarà formata dai componenti delle organizzazioni Datoriali e Sindacali firmatarie il Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai e florovivaisti ed il CIPL del settore cooperativo.
La costituzione dell’Osservatorio Unico verrà sancita da un apposito accordo sindacale sottoscritto congiuntamente dalle O.O.S.S. e dalle O.O.D.D di entrambi i settori.
L’Osservatorio è costituito da rappresentanti delle Organizzazioni Datoriali e Sindacali firmatarie del presente CPL, nonché del CIPL, in forma paritetica, o comunque proporzionale, secondo le intese.
Compiti dell'Osservatorio in particolare saranno quelli di attivare, anche attraverso il raccordo con Enti pubblici (Amministrazione Provinciale/Area Città Metropolitana, Direzione Territoriale del Lavoro, Inps, Usl, Questura, Prefettura, ecc.) iniziative di ricerca e di monitoraggio (anche su ambito territoriale o di comparti specifici) con particolare riguardo a:
• le problematiche connesse al Mercato del Lavoro;
• l’analisi delle politiche agricole comunitarie e dell’impatto che esse hanno nel contesto Nazionale Regionale e Provinciale
• i riflessi e le ricadute della PAC sull’economia agricola e sugli assetti colturali ed occupazionali in Provincia di Bologna;
• la formazione professionale;
• la tutela della salute e dell’ambiente anche in relazione alle nuove normative di legge;
• lo studio e l’analisi inerente ai monitoraggio relativamente alle colture OGM e loro conseguente impatto sulla sicurezza alimentare, sulla sicurezza del lavoro e sulla sicurezza dell’ambiente;
• il monitoraggio del fabbisogno occupazionale provinciale, anche in relazione all’andamento del mercato del lavoro;
• i rapporti della filiera agricola nel mercato globale;
• Il monitoraggio della vertenzialità agricola provinciale.
• l’Osservatorio sarà la sede per l’esame delle necessità a favore dei lavoratori del settore. Anche implementando, in rapporto con gli Enti Regionali e/o Provinciali, le opportune iniziative per il raccordo “lavoro-formazione”.
• Costituire una banca dati per verificare il complessivo andamento occupazionale, e monitorarne i flussi nonché i processi di stabilizzazione nei rapporti di lavoro.
• In particolare, nell’ambito delle attività sopra indicate, l’Osservatorio dovrà:
• fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo, di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
• fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sull’organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
• esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per “conto terzi”, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
• esaminare la qualità e la quantità del flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all’Osservatorio Regionale e di impegnare la Regione e per quanto di competenza le Provincie, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l’agricoltura;
• concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
• monitorare, ed eventualmente censire, l’andamento complessivo dell’avventiziato di lungo periodo presente sul territorio provinciale, con lo scopo di individuare percorsi di consolidamento occupazionale, in particolare per i rapporti di lavoro in essere da almeno 10 anni nella medesima azienda;
• verificare l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
L’Osservatorio altresì, in connessione con i processi di trasformazione colturale, dovrà verificare l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, affinché prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari, i L’Osservatorio ha inoltre il compito di fornire e di assumere informazioni atte a monitorare i flussi di mobilità interprovinciale, interregionali, nonché i flussi immigratori di personale neocomunitario non comunitario.
Compito dell’Osservatorio è quello altresì di definire le priorità sulle quali elaborare proposte e progetti da rendere in seguito applicativi.
Le parti convengono sulla necessità di sostenere, con il concorso del Fondo Cimaav, le azioni di monitoraggio delle dinamiche dei mercato del lavoro; a tale scopo le parti si impegnano ad attivare, con l’Assessorato Provinciale delle Politiche Agricole e alla Formazione Professionale, un tavolo di confronto sulla istituzione di servizi informativi, utili a diffondere elementi di conoscenza sulle attività del settore. Tale strumento rimarrà di pubblica competenza tramite l’utilizzo di tecnologie telematiche ed informatiche, e la implementazione di un sito internet apposito.
Le informazioni circolanti sui sito saranno preventivamente valutate in ambito di osservatorio Le parti si impegnano ad attivare un tavolo di confronto con la Amministrazione Provinciale/Area Città Metropolitana onde implementare un progetto per acquisire tutte le informazioni riguardanti il mercato dei lavoro con particolare riguardo a:
• flussi emigratori ed immigratori;
• esercizio del diritto di riassunzione;
• convenzione ex art. 28 CCNL;
• collocamento obbligatorio;
L’Osservatorio dovrà inoltre rafforzare le politiche di relazione tra domanda ed offerta del lavoro anche riproponendo all’ente pubblico la semplificazione burocratica tramite lo sviluppo delle Convenzioni di cui all’art. 28 del vigente CCNL.

Mercato del lavoro
Art. 8 Alloggio non residenti

Le parti, a fronte delle problematiche relative all’alloggio, connesse all’impiego di lavoratori stagionali non residenti d’ordinario nella Provincia di Bologna, anche di nazionalità diversa dall’italiana, individuano nell’atto di assunzione il contesto in cui il trattamento di ospitalità, come per legge, dev’essere regolato.
[...]

Art. 9 Assunzione per fase lavorativa
Come richiamato all’art. 7 dei presente CPL, l’assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. L’assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per fase lavorativa o comunque in base alle disposizioni di legge.
Per “fase lavorativa” si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia (es. aratura, potatura, raccolta dei prodotti, ecc.).
Più in generale si definisce fase lavorativa il periodo necessario allo svolgimento di una determinata operazione colturale.
Agli assunti per fase lavorativa o per più fasi lavorative il datore di lavoro garantirà l’occupazione per tutta la durata della fase per l’orario contrattualmente previsto, ad eccezione delle giornate nelle quali l’attività produttiva non è consentita da cause dipendenti da avversità atmosferiche, da altre ragioni non imputabili al datore di lavoro. Ciò si renderà inoltre applicabile qualora vi fosse il rientro di unità attive familiari e/o e dagli scambi di manodopera di cui all’art. 2139 del Codice Civile, e comunque in tutti i casi nei quali sussistano esigenze di mercato e tecnico-agronomiche tali da non consentire l’esaurimento della fase come programmata od usuale.
La fase lavorativa si considera comunque conclusa quando l’attività lavorativa produttiva aziendale sia sospesa per più di cinque giornate lavorative consecutive per cause diverse da quelle previste al capoverso precedente.
Fatto salvo da quanto previsto dalle norme vigenti in materia, la norma di cui al comma che precede non si applica alle assunzioni per più fasi lavorative continuative.

Art. 11 Apprendistato
Le Parti recepiscono integralmente quanto disposto dall’accordo per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere, ai sensi del D.Lgs, n. 167/2011, sottoscritto il 30 luglio 2012. All’uopo si allega, in calce al presente contratto, il testo citato (allegato 3).

Art. 14 Formazione
Le parti si riportano a quanto previsto all’art. 10 del vigente CCNL e recepiscono altresì l’accordo per la costituzione del Fondo paritetico nazionale Foragri (All. 5 al CCNL) e, per quanto attiene gli aspetti formativi, intendono riferirsi all’accordo provinciale Cimaav del 27/04/2007 ed all’accordo nazionale del 30/07/2012 in tema di apprendistato professionalizzante o di mestiere ex D.Lgs. n. 167/2011.
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31/06/2013 per valutare l’opportunità di stipulare un apposito allegato tecnico provinciale.

Norme di organizzazione aziendale e del lavoro
Art. 17 Orario di lavoro
1) Orario di Lavoro

Con decorrenza dai 1° luglio 1988, l'orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari ad ore 6,30 giornaliere ed è così distribuito: 7 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore il sabato, ai sensi del 5° comma dell'art. 34 del CCNL del 25/05/2010, ovvero 8 ore giornaliere dal lunedì al giovedì, 7 ore al venerdì distribuite su cinque giorni settimanali. L’azienda informerà tramite apposita comunicazione l’orario aziendalmente praticato.

2) Variazione di orario
Sulla base di quanto previsto dall’art. 3, 2° comma, del D.Lgs. 08/04/2003, n. 66, e fatto salvo quanto ivi stabilito, per un periodo di 78 giorni nell’anno, da prevedersi indicativamente tra il 15 luglio e il15 ottobre, è possibile la effettuazione di un orario ordinario fino a 44 ore settimanali, in base alle esigenze produttive ed organizzative aziendali, con particolare riferimento al settore ortofrutticolo, previa preventiva informazione alle rappresentanze aziendali e/o sindacali, concernente le modalità di svolgimento e degli eventuali recuperi. In base a particolari esigenze produttive, potrà essere individuato un diverso periodo di effettuazione dell’orario ordinario di cui si tratta.
Tale maggiorazione di orario potrà indicativamente essere svolto nel limite di 1 ora giornaliera e comunque, per casi particolari, nei limiti di legge, ed a fronte di una contestuale programmazione de! recupero in altro periodo dello stesso anno solare. Il recupero di questo maggiore orario ordinario non da luogo ad alcuna maggiorazione di cui all’art. 21 del presente CPL, ad esclusione delle prestazioni di lavoro a turni, notturno e festivo. Per i lavoratori a tempo indeterminato, le parti convengono che il recupero possa riguardare anche le situazioni di ore non lavorate a causa di intemperie.

3) Lavoro Notturno
Sulla base dell’art. 18 del CPL e del CCNL vigente (art. 42), si considera lavoro notturno quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00 nei periodi in cui è in vigore l’ora solare e dalle ore 22,00 alle ore 5,00 nei periodi in cui è in vigore l’ora legale.

4) Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro giornaliero e/o settimanale, come previsto ai punti precedenti, fermi restando i limiti previsti dalla legge di due ore giornaliere. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 250 ore. Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, festivo, notturno, straordinario festivo e notturno, sono fissate all'art. 18 del presente CPL

6) Attività zootecniche / agrituristiche / vendita diretta
Ai sensi del 4° comma dell’art. 34 del vigente CCNL, per le attività zootecniche, le attività di vendita diretta svolte anche presso fiere, mercati ed altre manifestazioni e le attività agrituristiche, quali attività di cucina / sala / piano / maneggio / attività culturali e sportive, l’orario ordinario come sopra determinato di 39 ore, potrà essere distribuito su sei giorni di 6,30 ore giornaliere.
Ciò vale sia per gli operai a tempo indeterminato che per gli operai a tempo determinato. Se, per esigenza aziendale, fosse richiesta prestazione di lavoro nella giornata di domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in altro giorno della settimana stabilito preventivamente. Per quanto attiene alle aziende agrituristiche e relativamente all’instaurazione dei soli rapporti di lavoro che prevedano che la prestazione lavorativa venga svolta abitualmente in giorni festivi e/o orario notturno, verrà erogata la tariffa propria del livello d’inquadramento, con applicazione della maggiorazione, per il lavoro notturno e festivo, pari al 20% del salario tabellare e ciò in deroga a quanto previsto all’art. 18 del presente CPL; tale maggiorazione, in ragione della flessibilità convenuta, è applicata al personale di cui all’art. 6 (part - time) alle condizioni ivi stabilite per i lavoratori, di cui al 4° comma dell’art. 6, e precisato nelle apposite convenzioni, per tutte le ore indipendentemente dalla loro collocazione temporale.
La presente norma ha carattere sperimentale e sarà sottoposta ad un vaglio periodico nell’ambito dell’Osservatorio di cui all’art. 4 del presente accordo. Il medesimo trattamento è previsto relativamente alle aziende che effettuano la vendita diretta dei prodotti, limitatamente ai dipendenti addetti a tali operazioni. Tale clausola dovrà essere esplicitata nel contratto individuale di lavoro sottoscritto tra le Parti.
Impegno a verbale
A seguito di straordinarie necessità produttive, le parti valuteranno la possibilità di ampliare il ricorso alla maggiorazione di orario di cui al punto 2) e ciò entro i limiti di cui all'art. 34 secondo comma del vigente CCNL.

Art. 19 Lavoro straordinario, festivo e notturno
A parziale modifica di quanto stabilito all'art. 42 del vigente CCNL, si considera:
a) Lavoro straordinario: quello eseguito oltre il normale orario giornaliero/settimanale di lavoro previsto dall’art. 14 del presente CPL.
b) Lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi, di cui all'art. 42 del vigente CCNL.
c) Lavoro notturno: come previsto all’art. 16 del presente CPL, per lavoro notturno si intende quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6, nei periodi in cui è vigente l’ora solare e dalle 22,00 alle 5,00 nei periodi in cui è vigente l’ora legale.
Le prestazioni di cui sopra dovranno essere eseguite, a richiesta del datore di lavoro, per i casi di evidente necessità e non dovranno perciò avere carattere sistematico, dandone normalmente comunicazione, in via preventiva, alle rappresentanze sindacali aziendali.
[...]

Art. 20 Turni di lavoro
Per turno di lavoro, si intende la prestazione effettuata in orari avvicendati e successivi predefiniti; il turno di lavoro stesso costituisce l’intero orario contrattuale giornaliero di ciascun lavoratore adibito ai turni.
Per lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici o riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore, fatto salvo quanto previsto all’art. 42 del vigente CCNL, si farà luogo soltanto ad una maggiorazione [...]

Norme di trattamento economico
Art. 27 Cassa extra legem

Le parti, sulla base di quanto disposto dagli arti. 6, 8, 9, 10 e 67 del vigente CCNL in merito al dettato di cui al “Protocollo d’intesa (all. 10 al CCNL)” in tema di “tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, visto l’accordo 30 luglio 2012 in materia di “Linee guida per la riorganizzazione e la valorizzazione delle Casse Extra Legem”, visto l’art. 62 del vigente CCNL, si impegnano a valutare il completamento eventuale delle competenze della attuale Cassa Extra Legem, Cimaav, quali ad esempio formazione ed informazione in materia di sicurezza del lavoro, anche per le nuove assunzioni, le visite preassuntive, i comitati paritetici come istituiti o istituendi (ad oggi Comitato paritetico provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, accordo del 11/09/1997), formazione dei RLST e gestione degli stessi quando istituiti, corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri. Quanto sopra previa la valutazione circa la compatibilità contributiva.
[...]
Entro il 30/03/2013 sarà redatto dalla parti apposito atto regolamentare di carattere pattizio, che dovrà essere recepito in seno al fondo Cimaav in raccordo con le altre componenti sindacali e datoriali firmatarie del contratto per le aziende del settore cooperativo.
A parziale modifica ed integrazione dell’art. 29 del precedente CPL si conviene:
[...]
e) La Cimaav è impegnata in rapporto con il Comitato Paritetico Provinciale per la sicurezza in Agricoltura a predisporre in materia di tutela ,della salute ed infortuni materiale informativo ad uso della manodopera in stesura multilinguistica.
f) Relativamente agli impegni di spesa le parti rinviano a quanto previsto all’art. 7 dello Statuto Cimaav e al punto 1, lettera c), del Regolamento Cimaav, impegnandosi ad incontrarsi per la revisione degli aspetti prestazionali ed eventualmente contributivi.
[...]

Art. 30 Mensa e refettori
Le aziende agricole, secondo la effettiva possibilità, metteranno a disposizione dei lavoratori un locale da usare ad uso refettorio. Per la fruizione di servizio mensa, qualora ciò sia possibile ed effettivo e comunque in funzione delle realtà aziendali, della consistenza dell’organico e dell’economicità del servizio, potranno essere perfezionate intese aziendali, prevedendo compartecipazione economica ai costi.

Norme di tutela sindacale
Art. 35 Diritti sindacali

Previa comunicazione alle Organizzazioni datoriali provinciali con un preavviso minimo di gg. 2 o alle aziende con preavviso di 48 ore, sono possibili assemblee retribuite, per tematiche di carattere generale, fuori dai locali dell’azienda per un massimo di 4 ore annue nell’ambito delle 13 ore retribuite di assemblea riconosciute dal CCNL.

Art. 37 Sicurezza del lavoro
Le parti rimandano per quanto attiene al RLST ed alla gestione degli stessi, espressamente a quanto previsto dalle norme di natura contrattuale a carattere nazionale vigenti ed implementande.

Norme finali
Art. 38 Norme disciplinari - Operai agricoli

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato. I rapporto tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. Sorgendo controversie a seguito dell’applicazione delle sanzioni disciplinari si procederà al tentativo di conciliazione secondo l’art. 87 del CCNL.

Art. 39 Risoluzione rapporto di lavoro
Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina della legge 604/66 e 300/70, come modificato dalla legge 11 maggio 1990 n. 108.
Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto quali:
[...]
- La recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari;
- La grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell’azienda;
- I danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
[...]

Art. 40 Controversie individuali
In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente dall’applicazione di leggi, contratto collettivo o, comunque, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l’accordo direttamente, la controversia individuale potrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali, le quali, entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il tentativo di composizione della vertenza.

Art. 42 Avviso comune in materia di appalto di opere e/o servizi
Le parti, avendo riscontrato che il ricorso al contratto di appalto di opere o servizi può dissimulare la fornitura illegittima di mere prestazioni di manodopera, allo scopo di contrastare la possibile diffusione di un fenomeno pregiudizievole per la concorrenza tra le imprese agricole oltre che lesivo dei diritti dei lavoratori, hanno convenuto di redigere il presente avviso comune.
Le parti ribadiscono che, nell’ambito del settore agricolo, l’appalto è ammesso unicamente nei limiti e nei casi previsti dalla legislazione vigente in materia e dalla contrattazione collettiva di settore, applicandosi il relativo contratto essendo infatti illecita l’utilizzazione di lavoratori subordinati assunti e retribuiti da soggetti terzi.
A fronte del rischio di un impiego irregolare e/o fraudolento di questi strumenti contrattuali, ovvero ai fini della distinzione concreta tra appalto genuino ed interposizione illecita di lavoro, le parti riconoscono l’importanza, ed a tale proposito si adopereranno, affinché le aziende agricole ricorrano alle previste procedure di certificazione presso gli organi abilitati per legge; le parti convengono sull’opportunità di dare corso ad un monitoraggio dei contratti di appalto (con esclusione di quelli aventi ad oggetto lavorazioni meccaniche - c.d. contoterzisti) attivati dalle aziende agricole nel territorio provinciale, prevedendo che queste ne diano comunicazione all’Osservatorio secondo modalità che formeranno oggetto di un apposito accordo tra le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli.
Le parti concordano inoltre di attivare con le istituzioni e gli enti provinciali preposti, richiedendo anche appositi incontri, un percorso in grado di raccogliere dati ed informazioni utili per contrastare sempre più efficacemente, a tutti i livelli e con ogni mezzo possibile, un fenomeno, quello della illecita interposizione e/o intermediazione di manodopera.

Art. 43 Abrogazione di norme
Sono abrogate tutte le norme disciplinate o comunque in contrasto col presente articolato, ed in particolare si intendono abrogate tutte le normative previste dal CIPL del 7/12/88, comprese tutte le norme previste per i lavoratori di mietitura e trebbiatura di grano e riso. È altresì abrogato tutto il CIPL 8/7/93 e tutto l’accordo 9/7/96, CPL del 19/06/2000 e CPL del 27/07/2004.
Agli operai agricoli della provincia di Bologna, a far tempo dalla entrata in vigore del presente CPL si applicano pertanto, in via esclusiva, le normative previste dal CCNL 25/05/2010, del CPL 18/07/2008 quando non modificate dal presente articolato.

Art. 45 Stesura e stampa
Entro il 31/06/2013 si procederà alla stesura e alla stampa del presente CPL.

Allegati
Allegato 1

Le parti prendono atto del dettato di cui all’art. 74 del D.L.vo 276/2003 rispetto alle prestazioni svolte da parenti ed affini sino al quarto grado e ne sottolineano la loro caratteristica di mera occasionalità e di breve periodo e la caratteristica di non integrabilità di un lavoro autonomo od occasionale. Tali attività avranno la caratteristica di aiuto e non prevedranno corresponsione di compensi salvo le spese di sostenute per l'attività svolta.

Allegato 2
Le parti, preso atto delle proposte di legge giacenti in sede legislativa, convengono che, qualora siano rese operanti normative afferenti la materia di cui al presente articolo, entro 90 giorni dall’entrata in vigore delle stesse sarà attivato il tavolo sindacale provinciale per le opportune determinazioni applicative dell’istituto.
Nota a verbale delle OO.DD.
Ad ogni buon conto, sulla base di quanto stabilito all’art. 2139 c.c. è ammesso, tra gli imprenditori agricoli, lo scambio di manodopera o di servizi. Oggetto del contratto sono prestazioni di opera o di servizi, ossia di lavori agricoli nei quali è utile o indispensabile ricorrere alla collaborazione di altre persone. A puro titolo esemplificativo, possono essere oggetto di scambio le prestazioni o i servizi inerenti la raccolta dei prodotti, l’aratura o il taglio di alberi, la mietitura, la trebbiatura, la vendemmia, la fienagione o comunque qualsiasi altro lavoro la cui tempestiva ed esatta esecuzione costituisca un’esigenza assoluta o un miglior vantaggio economico.
Lo scambio avviene tra le imprese che, per particolari lavori, ricorrano all'aiuto di forze lavorative delle aziende viciniori, con il presupposto delia restituzione per qualità e quantità della stessa opera ricevuta. Peraltro, lo scambio di manodopera o di servizi fra imprenditori agricoli prescinde dal calcolo di stretta equivalenza, ma deve tuttavia rispondere ad un criterio di proporzionalità., Lo scambio di manodopera e servizi non prevede alcuna retribuzione.
È ammesso lo scambio di manodopera che compendi lo scambio di prestazioni di lavoro o di servizi anche con uso di mezzi meccanici, quando nell’attività lavorativa intervengono i titolari dell’impresa personalmente o con componenti delle rispettive famiglie.