Tipologia: Contratto Provinciale di Lavoro
Data firma: 11 febbraio 2013
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015
Parti: Confagricoltura, Federazione Provinciale Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Operai, Napoli
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1) - Oggetto del contratto
Art. 2) - Struttura ed assetto del contratto
Art. 3) - Decorrenza, durata del contratto provinciale e procedure di rinnovo.
Art. 4) - Efficacia del contratto
Art. 5) - Esclusività di stampa-pubblicità
Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6) - Osservatorio Provinciale
Costituzione dell’Osservatorio.
Finanziamento dell’attività dell’Osservatorio provinciale
Formazione professionale
Art. 6 bis) - Bilateralità
Art. 6 Ter) - EBAT
Titolo III Costituzione del rapporto collocamento e mercato del lavoro
Art. 7) - Assunzione
Art. 8) - Contratto individuale
Art. 9) - Periodo di prova
Art. 10) - Ammissione al lavoro e tutela delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Art. 11) - Contratto di inserimento.
Art. 12) - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 13) - Contratto di apprendistato
Art. 14) - Contratto di lavoro temporaneo
Art. 15) - Riassunzione
Art. 16) - Categorie di operai agricoli e operai florovivaisti
Art. 17) - Mobilità territoriale della manodopera
Art. 18) - Lavoratori migranti
Art. 19) - Lavoratori immigrati
Art. 20) - Trasporti e asili nido
Art. 21) - Convenzioni
Titolo IV Classificazione del personale
Art. 22) - Classificazione
Art. 23) - Mansioni e cambiamento dei profili professionali per gli operai agricoli e florovivaisti
Titolo V Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 24) - Orario di lavoro
Art. 25) - Riposo settimanale
Art. 26) - Ferie
Art. 27) - Permessi per formazione continua
Art. 28) - Permessi straordinari
Art. 29) - Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 30) - Giorni festivi - Operai agricoli e florovivaisti
Art. 31) - Lavoro straordinario, festivo, notturno - Operai agricoli
Art. 32) - Lavoro straordinario festivo notturno - Operai florovivaisti
Art. 33) - Interruzioni - Recuperi - Operai agricoli e florovivaisti
Art. 34) - Attrezzi ed utensili
Art. 35) - Organizzazione del lavoro
Art. 36) - Trasferimenti - Operai florovivaisti ed agricoli
Titolo VI Norme di trattamento economico
Art. 37) - Retribuzione
Art. 38) - Ex scala mobile
Art. 39) - 13ª mensilità
Art. 40) - 14ª mensilità
Art. 41) - Scatti di anzianità
Art. 42) - Obblighi particolari tra le parti
Art. 43) - Rimborso spese
Art. 44) - Classificazione e retribuzione per età
Art. 45) - Trattamento di fine rapporto
Art. 46) Premio di risultato e/o produttività
Titolo VII Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 47) - Previdenza e assistenza
Art. 48) - Tutele sociali
Art. 49) - Malattia ed infortunio - Operai agricoli
Art. 50) - Malattia ed infortunio - Operai florovivaisti
Art. 51) - Integrazione trattamento di malattia ed infortunio sul lavoro – Operai agricoli e Florovivaisti
Art. 52) - Cassa integrazione salari
Art. 53) - Anticipazione acconti assegni familiari
Art. 54) - Anticipazioni trattamenti assistenziali
Art. 55) - Fondo Integrativo Sanitario
Art. 56) - Lavori pesanti, nocivi ed usuranti.
Art. 57) - Tutela della salute dei lavoratori
Art. 58) - Libretto sindacale e sanitario
Titolo VIII Sospensione - Risoluzione rapporto provvedimenti disciplinari
Art. 59) - Trapasso di azienda
Art. 60) - Servizio militare
Art. 61) - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
Art. 62) - Dimissioni per giusta causa
Art. 63) - Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 64) - Norme disciplinari operai agricoli e florovivaisti
Art. 65) - Notifica provvedimenti disciplinari e ricorsi Operai florovivaisti ed agricoli
Titolo IX Diritti sindacali
Art. 66) - Delegato d’azienda Operai agricoli
Art. 67) - Delegato d’azienda Operai florovivaisti
Art. 68) - Tutela del delegato d’azienda
Art. 69) - Riunioni in azienda
Art. 70) - Permessi sindacali
Art. 71) - Contributo contrattuale
Art. 72) - Quote sindacali per delega
Titolo X Norme finali
Art. 73) - Controversie individuali
Art. 74) - Controversie collettive
Art. 75) - Condizioni di miglior favore
Art. 76) - Sviluppo dell’agricoltura - Piani di sviluppo aziendali (Legge 9 maggio 1975, n. 153)
Piani di miglioramento materiale (Titolo I Reg. 797/85)
Norma transitoria
Allegati

Allegato n. 1 Accordo sui termini di corresponsione del trattamento di fine rapporto agli operai a tempo determinato
Allegato n. 2 Accordo nazionale sulla indennità di percorso nelle province dell’Italia meridionale e delle isole - operai agricoli
Mod. 1 Comunicazione dell’azienda alla commissione sindacale provinciale, art. 9 CCNL operai agricoli e florovivaisti
Mod. 2 Progetto per l’attività di formazione lavoro
Mod. 3 Contratto di lavoro individuale 
Allegato n. 3 Tutela della salute dei lavoratori
A) Protocollo d’intesa
1. I prodotti fitosanitari
1.1 Classificazione dei prodotti fitosanitari
1.2 Misure di prevenzione generale
1.3 Misure di prevenzione particolari per le diverse classi
1.4 Raccomandazioni utili
1.5 Informazioni mediche
1.6
1.7 Elenco Centri Antiveleno
2. Mezzi meccanici
3. Stalle e allevamenti
4. Silos, pozzi neri, cantine ed ambienti simili
5. Frigoriferi
6. Serre
7. Lavorazioni a cielo aperto
B) Dispositivi di protezione individuale

L’anno 2013, il giorno 11 febbraio, tra la Confagricoltura Napoli [...], la Federazione Provinciale Coldiretti di Napoli [...], la Confederazione Italiana Agricoltori, Napoli-Nuova Cia Partenopea [...], e la Flai - Cgil [...], la Fai - Cisl [...], la Uila - Uil [...], viene stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Napoli.

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1) - Oggetto del contratto

Il presente contratto provinciale, assieme al vigente CCNL, si applica ai lavoratori dipendenti da aziende agricole e florovivaistiche della provincia di Napoli. Si applica, inoltre, anche ai lavoratori dipendenti di imprese avicole, di imprese senza terra che commercializzano prodotti ortofrutticoli raccolti a proprie spese, di imprese che svolgono lavori di manutenzione e sistemazione del verde pubblico e privato, nonché di attività agrituristiche, faunistico-venatorie, ittiche ed allevamenti in genere.
È sviluppato nell’ambito delle materie demandate al livello provinciale dalla contrattazione nazionale sia sotto il profilo normativo che salariale, facendo salve le norme di miglior favore acquisite nel tempo dalla contrattazione provinciale.

Art. 2) - Struttura ed assetto del contratto
Contratto Provinciale
[...]
La contrattazione provinciale definisce i salari contrattuali e può trattare le materie specificatamente rinviate dal CCNL, secondo le modalità e gli ambiti appositamente definiti e dovrà riguardare istituti e materie diversi e non ripetitivi a quelli stabiliti dal livello nazionale.
[...]

Art. 4) - Efficacia del contratto
Le norme del presente contratto sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti.

Titolo II Relazioni sindacali
Art. 6) - Osservatorio Provinciale

Le parti convengono, per il miglioramento delle relazioni sindacali, di ottimizzare le funzioni di tutti gli organismi costituiti e di implementare gli strumenti già adottati con le finalità di cui all’art. 6 e all’art. 9 del CCNL; ritengono di sviluppare le relazioni sindacali con rapporti sistematici su temi o questioni di specifico interesse inerenti al mercato del lavoro, anche per quanto attiene alle dinamiche evolutive, il contesto sociale ed economico, l’ambiente di lavoro, in seno ad appositi organismi istituiti dal contratto o da singoli accordi, quale osservatori, enti bilaterali di formazione, commissione per le pari opportunità, comitati per la salute e la sicurezza sul lavoro, nonché nell’ambito di ogni altro organismo che le parti provinciali riterranno opportuno istituire per il miglioramento delle relazioni sindacali. Sulla base di quanto stabilito dal vigente CCNL ed in raccordo delle iniziative assunte sulla base dell’art. 6 del CCNL, le parti al fine di raccogliere elementi di conoscenza utile ad un confronto sistematico sui temi di seguito specificati, convengono di utilizzare, a livello Provinciale il costituito Osservatorio con il compito, tra gli altri, di ricercare, monitorare e portare a conoscenza analisi e confronto sui temi agricoli.
Tale Osservatorio ( Osservatorio Provinciale in Agricoltura) è costituito da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CPL in forma paritetica.
I compiti dell’Osservatorio in particolare sono quelli di attivare, anche attraverso il raccordo di Enti pubblici (Amministrazione Provinciale, Direzione Provinciale del Lavoro, Inps, ecc) iniziative di ricerca e di monitoraggio (anche su ambito territoriale o di comparti specifici) con particolare riguardo a:
• le problematiche connesse al mercato del lavoro;
• la formazione professionale;
• la tutela della salute e dell’ambiente anche in relazione alle nuove normative di legge;
• le dinamiche della politica agricola ed i riflessi sull’economia provinciale;
• il monitoraggio del fabbisogno occupazionale provinciale;
• il monitoraggio e lo studio delle varie forme di flessibilizzazione del mercato del lavoro e dei rapporti di lavoro;
• il monitoraggio della vertenzialità agricola provinciale;
• l’Osservatorio è la sede per l’esame delle necessità formative in ordine all’attivazione di assunzione di apprendisti. Anche implementando, il raccordo con gli Enti regionali e/o Provinciali, le opportune iniziative per il raccordo “lavoro - formazione”;
• l’Osservatorio è la sede inoltre per l’esame preventivo delle convenzioni ex art. 17 legge 56/87;
In particolare nell’ambito delle attività sopra indicate, l’Osservatorio dovrà:
• fornire alle Organizzazioni sindacali da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sull’organizzazione e sulla condizione del lavoro nonchè sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
• esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione
produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per “conto terzi”, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo, alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
• esaminare la qualità e la quantità del flusso occupazionale, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte tali
da impegnare la Regione Campania e la provincia di Napoli, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l’agricoltura;
• concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
• accertare la conformità dei progetti e dei contratti individuali di formazione - lavoro;
• esaminare le eventuali controversie individuali cosi come stabilito dall’ultimo comma dell’art. 85 del vigente CCNL;
• verificare l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali.
L’Osservatorio altresì, in connessione con i processi di trasformazione colturale, dovrà verificare l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, affinché prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari.
L’Osservatorio ha inoltre il compito di fornire e di assumere informazioni atte a monitorare i flussi di mobilità interprovinciale, interregionali, nonché i flussi immigratori di personale non comunitario.
Compito dell’Osservatorio è quello altresì di definire le priorità sulle quali elaborare proposte e progetti da rendere in seguito applicativi.
Le parti convengono sulla necessità di sostenere la dinamica del mercato del lavoro, a tale scopo le parti si impegnano ad attivare, con l’Assessorato Provinciale alla Formazione Professionale ed alle Politiche attive del lavoro, un tavolo di confronto sulla istituzione di moderni servizi, operanti anche su base convenzionale, utili a potenziare il raccordo fra domanda ed offerta di lavoro, anche utilizzando le tecnologie telematiche ed informatiche.
Le parti si impegnano ad attivare un tavolo di confronto con la Amministrazione Provinciale, e/o le altre istituzioni competenti sul territorio, onde implementare, anche con l’ausilio di altri soggetti pubblici e privati, un progetto per acquisire tutte le informazioni riguardanti il mercato del lavoro con particolare riguardo a:
• flussi emigratori ed immigratori;
• esercizio del diritto di cui all’art. 17 legge 56/87;
• convenzioni ex art. 17 legge 56/87;
• contratti di lavoro part - time;
• contratti di lavoro in apprendistato;
• contratti di inserimento;
• lavoro interinale;
• forme di lavoro flessibile, atipico ed occasionale;
• collocamento obbligatorio;
• riservatari ex art. 25 legge 223/91 lett. C).
L’Osservatorio dovrà inoltre rafforzare le politiche di relazione tra domanda ed offerta del lavoro anche monitorando l’istituto delle “Convenzioni” con particolare riferimento agli avviamenti del personale di cui alla legislazione vigente.
Le parti stabiliscono che l’art. 9 del CCNL è parte integrante di questo CPL.

Costituzione dell’Osservatorio.
L’Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio composto da componenti designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori e così meglio specificato:
n. 1 Confagricoltura
n. 1 Fpcd
n. 1 Cia
n. 1 Fai - Cisl
n. 1 Flai - Cgil
n. 1 Uila - Uil
L’Osservatorio potrà costituire su temi specifici gruppi tematici di studio, analisi ed approfondimento che potranno avvalersi eventualmente di esperti designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali e datoriali, portando i risultati dei lavori svolti in sede di Osservatorio.
L’Osservatorio potrà essere integrato all’occorrenza, con presenza meramente consultiva attraverso la partecipazione di rappresentanti di enti economici provinciali, enti locali, uffici pubblici competenti in materia di lavoro e problematiche previdenziali economiche e sociali.
Le parti concordano la costituzione dell’Osservatorio entro trenta giorni dalla stipula del presente.

Finanziamento dell’attività dell’Osservatorio provinciale
Le parti convengono che la contribuzione all’attività dell’Osservatorio sarà effettuato attraverso una trattenuta dello 0,20% sul salario medio convenzionale, ripartiti tra lo 0,10% a carico della ditta e lo 0,10% a carico del lavoratore.
Il contributo di cui sopra, mediante apposita convenzione con l’Inps verrà da quest’ultima riscosso a partire dalla contribuzione dovuta dall’anno 2013 in poi. L’Inps, inoltre, farà attribuire le somme incassate, al netto delle spese sostenute, in un apposito fondo denominato “Osservatorio Provinciale”.

Formazione professionale
Le parti considerano la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori, condizioni necessarie da un lato al miglioramento della competitività delle imprese, dall’altro alla tutela ed alla promozione del lavoro.
La formazione professionale assume pertanto un ruolo di primo piano per la modernizzazione del settore agricolo e per garantire all’agricoltura la necessaria manodopera qualificata.
A tal fine le parti sono impegnate a tutti i livelli ad esercitare un attivo ruolo di promozione e di indirizzo, diretto anche ad acquisire al settore la quantità di risorse pubbliche adeguate a garantire l’attuazione di programmi di formazione continua ed in alternanza.
Per il perseguimento dei suddetti obiettivi le parti convengono di utilizzare tutti gli strumenti per attivare una formazione finalizzata all’aumento del livello di qualità delle produzioni agricole ed agro-alimentari della provincia di Napoli.

Art. 6 bis) Bilateralità:
La costituita Cassa extra legem nella provincia di Napoli avrà le finalità di cui all’art. 62 del CCNL e le modalità dell’art. 51 del CPL Napoli, novellato.

Art. 6 Ter) EBAT:
Le parti si impegnano a costituire l’EBAT Napoli (Ente Bilaterale Territoriale) cosi come previsto dall’art. 8 del CCNL.

Titolo III Costituzione del rapporto collocamento e mercato del lavoro
Art. 7) - Assunzione

L’assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizione di legge e dalle norme contrattuali; per gli operai a tempo determinato deve essere effettuata per fase lavorativa.
Per “fase lavorativa” si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia di Napoli.
Accanto all’assunzione per fase lavorativa o per la sostituzione di lavoratori assenti, si confermano due tipi di rapporti a tempo determinato, quello “intermittente” con garanzia occupazionale annua di almeno 101 giornate, e quello “continuativo” con durata superiore a 180 giornate all’atto dell’assunzione nell’ambito di un unico rapporto continuativo.
Le parti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere nella stipula, nel rinnovo o nella rescissione consensuale del contratto individuale dai rappresentanti delle rispettive OO.SS. e OO.PP. firmatarie del presente contratto di lavoro.
[...]
In carenza di organismi e strumenti specifici per il governo e la gestione del mercato del lavoro agricolo le Parti favoriranno, nel rispetto delle competenze e della legislazione regionale in materia, la costituzione presso i centri per l’impiego di apposite commissioni tripartite composte dai rappresentanti sociali del settore agricolo.
A tali organismi si affiderà, tra l’altro, il compito di:
- Di attuare una politica attiva del lavoro in agricoltura da svolgersi in rapporto sinergico con i comuni e gli atri soggetti istituzionali competenti in materia;
- di promuovere ed indirizzare idonee politiche formative e del lavoro con attenzione anche ai lavoratori migranti.

Art. 8) - Contratto individuale
Tra il datore di lavoro e l’operaio a tempo indeterminato dovrà essere redatto, firmato e scambiato, all’atto dell’assunzione o del passaggio a tempo indeterminato, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge.
In tale contratto individuale dovranno essere precisati la data di inizio del rapporto, il profilo professionale, le mansioni, il periodo di prova ed il trattamento economico stabilito dal CCNL e dal CPL.
Le parti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere nella stipulazione del contratto individuale, da rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sindacali.

Art. 10) - Ammissione al lavoro e tutela delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela dei fanciulli e degli adolescenti si applicano le norme della legge 17 Ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni.
Non è ammessa l’assunzione al lavoro dei fanciulli che non abbiano compiuto il 14° anno di età.
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi ( 26.08.50, n. 860; 08.01.63, n. 7; 30.12.71, n. 1204; 09.12.77, n. 903 ).

Art. 11) - Contratto di inserimento.
Questo nuovo contratto ha la funzione di inserire o reinserire il lavoratore nel mercato del lavoro mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo.
Per la stipula del contratto è obbligatoria la forma scritta e nel contratto deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento. In ogni caso la durata non potrà essere inferiore a nove mesi e superiore a diciotto. [...]

Art. 13) - Contratto di apprendistato
Tale contratto è regolato dal decreto legislativo 276/2003 (Contratto apprendistato professionalizzante) e dalle successive regolamentazioni, leggi e avvisi comuni tra le parti firmatarie e stipulanti del presente CPL.

Art. 14) - Contratto di lavoro temporaneo
L’applicazione del lavoro temporaneo per gli operai agricoli e florovivaisti è disciplinato secondo i termini del protocollo nazionale d’intesa per il lavoro temporaneo nel settore agricolo del 10 Luglio 2002.
L’analisi e la fattibilità di tale contratto verrà esaminata nell’Osservatorio Provinciale.

Art. 19) Lavoratori immigrati
Il presente CPL da l’opportunità a questa categoria di lavoratori di accorpare ferie e permessi retribuiti per consentire loro il ricongiungimento familiare nei paesi di origine.
Inoltre consente l’utilizzo delle 150 ore per corsi di formazione in italiano e/o per corsi di cultura generale, da concordare con le istituzioni locali e scolastiche per facilitare l’inserimento dei lavoratori immigrati nel tessuto sociale - economico della nostra realtà.
Per migliorare l’informazione e la diffusione del CPL e dei materiali informativi (l. [dlgs.] 626 e dlgs 81/08 ) si conviene la traduzione in lingua inglese e nelle diverse lingue delle etnie più diffuse sul territorio nazionale.

Titolo V Norme di organizzazione aziendale del lavoro
Art. 24) - Orario di lavoro

L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari ad ore 6,30 giornaliere.
Le aziende agricole, compatibilmente alle loro esigenze di lavoro, facendo salve le attività zootecniche, previo accordo con i delegati aziendali, potranno stabilire la distribuzione dell’orario anche in solo 5 giorni settimanali, superando quindi le ore 6,30 giornaliere, sempre nei limiti delle 39 ore settimanali.

Art. 25) Riposo settimanale
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d’azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso possibilmente il giorno successivo, con le dovute indennità riconosciute per il lavoro festivo.
In base all’art. 22 legge 17 ottobre 1967 n. 977, modificata dal DLS 4 agosto 1999, n. 345, agli operai di età inferiore ai 18 anni deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno 2 giorni, se possibile consecutivi e comprendente la domenica. Il periodo minimo di riposo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico e organizzativo, ma non può comunque essere inferiore a 36 ore consecutive.

Art. 31) Lavoro straordinario, festivo, notturno - Operai agricoli
Si considera:
• lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario ordinario di lavoro previsto dall’art. 29 del CPL
• lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 35 del CPL
• lavoro notturno, si intende quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6 del mattino successivo.
[...]
Il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione”.

Art. 32) Lavoro straordinario festivo notturno - Operai florovivaisti
Si considera:
• lavoro straordinario: quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 29 del CPL
• lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all’art. 35 del CPL
• lavoro notturno: quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6 del mattino successivo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell’anno non potrà superare le 250 ore.
[...]
Il lavoro straordinario comunque non potrà superare le 8 ore settimanali.

Art. 34) Attrezzi ed utensili
Di regola, salvo diverse consuetudini locali, gli attrezzi ed utensili sono forniti dalle aziende.
Il lavoratore risponderà delle perdite eventuali e dei danni a lui imputabili, il cui ammontare gli verrà trattenuto sulla retribuzione.

Art. 35) Organizzazione del lavoro
Per l’effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività ed alle aziende la continuità dell’attività produttiva, saranno considerate la realtà del mercato del lavoro, l’organizzazione di turni di lavoro, squadre di sostituti ed ogni altra possibile misura atta allo scopo, compresa quella della integrazione, ove necessario e possibile, del carico di manodopera aziendale.
Si dovranno, altresì, individuare soluzioni atte ad assicurare l’assunzione di manodopera alle imprese plurifamiliari diretto-coltivatrici costituite nella forma di società di persone con personalità giuridica e che abbiano come fine l’esercizio in comune di attività inerenti la coltivazione di fondi o gli allevamenti di bestiame o le collaborazioni interaziendali.

Titolo VII Previdenza - Assistenza - Tutela della salute
Art. 49) Malattia ed infortunio - Operai agricoli

[...]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.

Art. 56) Lavori pesanti, nocivi ed usuranti.
Fermo restando quanto previsto dai Contratti collettivi di lavoro nazionali e provinciali e dalle vigenti leggi in materia, agli operai addetti ai lavori nocivi verranno concessi otto permessi giornalieri retribuiti annui per visite mediche di cui una preventiva. Dette visite dovranno tenersi presso il Centro di Medicina Preventiva o altri centri tecnici e sanitari esistenti in provincia. I permessi verranno retribuiti dietro presentazione di idonea documentazione comprovante l’avvenuta effettuazione della visita. L’onere della visita è a totale carico delle aziende.
Per questi lavori che presentano fattori di nocività si corrisponde una riduzione dell’orario di lavoro, a parità di retribuzione dell’orario di lavoro, a parità di retribuzione e di qualifica, di 2 ore e 40 minuti giornaliera.
Per i lavori usuranti si fa espresso riferimento a quelli elencati nelle recenti disposizioni legislative.

Art. 57) Tutela della salute dei lavoratori
Allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti a lavori che presentano “fattori di nocività”, le parti firmatarie del presente contratto decidono di recepire integralmente quanto previsto dall’allegato n. 5 del CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti siglato in data 10 luglio 1998.

Art. 58) Libretto sindacale e sanitario
Le Organizzazioni provinciali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno adottare il libretto sindacale e sanitario conforme al facsimile allegato al CCNL, cui si uniformeranno quelli fino ad oggi adottati a livello provinciale.
Tale libretto sarà ritirato dal datore di lavoro e dall’operaio presso le rispettive Organizzazioni.

Titolo VIII Sospensione - Risoluzione rapporto provvedimenti disciplinari
Art. 61) Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato

Nel rapporto individuale di lavoro a tempo indeterminato il licenziamento degli operai non può avvenire che per giusta causa o per giustificato motivo, secondo la disciplina della legge n. 604/1966 e n. 300/1970, come modificato dalla legge 11 maggio 1990 n. 108.
A) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali:
[...]
• la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari previste dal presente contratto;
• la grave insubordinazione verso il datore di lavoro od un suo diretto rappresentante nell’azienda;
• i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni ed agli stabili;
[...]

Art. 62) Dimissioni per giusta causa
L’operaio a tempo indeterminato può recedere dal rapporto di lavoro, senza preavviso, qualora si verifichi un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e di legge da parte del datore di lavoro.

Art. 64) Norme disciplinari operai agricoli e florovivaisti
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato.
I rapporti tra i lavoratori dell’azienda e tra questi ed il loro datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.

Titolo IX Diritti sindacali
Art. 66) Delegato d’azienda Operai agricoli

Nelle aziende che impiegano più di 500 giornate lavorative sarà eletto un unico delegato d’azienda.
Nelle aziende che occupano più di 75 operai agricoli sarà eletto un secondo delegato d’azienda nell’ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda, siano essi a tempo determinato o indeterminato. Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all’articolo del CCNL.
La durata del rapporto di lavoro dell’operaio a tempo determinato eletto delegato non subirà modifica per effetto di tale nomina.
Alla elezione dei delegati si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell’azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera entro 5 giorni dalla loro elezione dalle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto), ai delegati stessi e per conoscenza, alle direzioni aziendali. I delegati entrano in funzione alla data in cui perviene la comunicazione.
Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igienico-sanitarie di competenza del conduttore.

Art. 67) Delegato d’azienda Operai florovivaisti
Nelle aziende che occupano più di 5 operai sarà eletto un unico delegato d’azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
Nelle aziende che occupano più di 75 operai sarà eletto un secondo delegato d’azienda nell’ambito di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmatarie del presente contratto.
I delegati dovranno essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda, siano essi a tempo determinato o indeterminato. Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all’articolo del CCNL.
La durata del rapporto di lavoro dell’operaio a tempo determinato eletto delegato non subirà modifica per effetto di tale nomina.
Alla elezione dei delegati si addiverrà mediante riunione unica dei lavoratori dell’azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati eletti saranno comunicati con lettera dalle Organizzazioni provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori interessate alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto), ai delegati stessi e per conoscenza, alle direzioni aziendali. I delegati entrano in funzione alla data in cui perviene la comunicazione.
Le Organizzazioni provinciali datoriali, a loro volta, dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei delegati eletti.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.
Impegno a verbale
Le parti al fine di armonizzare le norme relative agli articoli 66 e 67 e durante la vigenza di questo CPL provvederanno a disciplinare dette regolamentazioni.

Art. 69) Riunioni in azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’ambito dell’azienda in cui prestano la loro opera fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali su materia di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Titolo X Norme finali
Art. 73) Controversie individuali

In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente dall’applicazione di leggi, contratto collettivo o, comunque, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l’accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali, le quali, entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il tentativo di composizione della vertenza.
Se la controversia discende dal riconoscimento del profilo professionale in rapporto alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e dalla mancata od erronea applicazione dell’art. 16 del presente contratto, il tentativo di amichevole componimento sarà espletato con l’assistenza di due esperti, nominati dalle Organizzazioni sindacali cui aderiscono ed abbiano conferito mandato il datore di lavoro ed il lavoratore.
Quando il tentativo di conciliazione relativo al riconoscimento del profilo professionale non ha esito positivo, le Organizzazioni sindacali possono demandare la controversia all’Osservatorio provinciale di cui all’art. 6.

Art. 74) Controversie collettive
Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti o delle Commissioni intersindacali, le Organizzazioni contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le controversie collettive insorte per l’applicazione o la interpretazione di norme di legge, del CCNL e dei Contratti provinciali di lavoro.

Allegati
Allegato n. 3 Tutela della salute dei lavoratori
A) Protocollo d’intesa

Le parti contraenti, nell’intento di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti, con il presente “Protocollo” intendono fornire agli operatori agricoli, datori di lavoro e lavoratori, un sintetico e, per quanto possibile, completo quadro di riferimento per la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.
Al fine, anzitutto, di una opportuna conoscenza delle principali disposizioni di legge che disciplinano la materia in esame, si richiamano i principali provvedimenti legislativi:
DPR 27.4.55 n. 547 - “Norme generali per l’igiene del lavoro” (relativamente alle norme applicabili al settore agricolo).
DPR 19.3.56 n. 303 - “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” (relativamente alle norme applicabili al settore agricolo anche al di fuori del titolo III).
DPR 3.8.68 n. 1255 - Regolamento sulla produzione, commercio e vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate.
D.Lvo 17.3.95 n. 194 - Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di commercio di prodotti fitosanitari.
L. 23.12.78 n. 833 - Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.
DPR 30.6.65 n. 1124 - T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
DPR 13.4.94 n. 3636 - “Nuove tabelle malattie professionali”.
DPR 10.2.81 n. 212- “Norme di attuazione relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli e forestali a ruote per quanto concerne alcuni lori dispositivi e caratteristiche”.
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 49 del 19.5.1981 avente ad oggetto “Cabina o Telaio di protezione di trattrici agricole a ruote”.
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 57 del 28.5.1981 avente ad oggetto “Raccoglimballatrici e falciatrici”.
D.M. 5.8.91 (Ministero Trasporti) - “Norme di attuazione relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto concerne taluni loro dispositivi e caratteristiche”.
D. Lvo 30.4.92 n. 285 - “Nuovo codice della strada”.
D. Lvo 15.7.91 n. 277 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
D. Lvo 19.9.94 n. 626 - Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE, n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Il decreto legislativo n. 626/94 ha recepito otto Direttive comunitarie in materia di: misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; luoghi di lavoro; uso di attrezzature di lavoro; uso dei dispositivi di protezione individuali; movimentazione manuale dei carichi; uso di attrezzature munite di videoterminali; protezione da agenti cancerogeni; protezione da agenti biologici.

1. I prodotti fitosanitari
Il decreto legislativo 194/95 disciplina la classificazione tossicologica dei prodotti fitosanitari in attuazione delle disposizioni comunitarie. Le quattro classi tossicologiche previste dal D.P.R. 1255/68 e dal D.P.R. 223/88 vengono abolite e sostituite con la classificazione comunitaria, la quale distingue prodotti “molto tossici”, “tossici”, “nocivi”, e altri prodotti fitosanitari non classificabili come tali.

1.1 Classificazione dei prodotti fitosanitari
Ai fini dell’applicazione delle nuove norme la classificazione dei prodotti fitosanitari è la seguente:
a) preparati “molto tossici” e “tossici” (corrispondenti alla 1 classe delle norme previgenti) comprende i prodotti che possono provocare intossicazioni mortali per l’uomo in seguito ad assorbimento per qualsiasi via. Il prodotto fitosanitario deve essere contrassegnato in etichetta da un teschio nero su ossa incrociate, inserito in un riquadro, di colore giallo-arancio e dalla scritta “molto tossico” o “tossico” in base alla tossicità del prodotto;
b) preparati “nocivi” (corrispondenti alla II classe delle norme preveggenti); comprende i prodotti che possono provocare intossicazioni gravi per l’uomo in seguito ad assorbimento per qualsiasi via. Il prodotto fitosanitario è contrassegnato in etichetta in modo indelebile, da una croce di S. Andrea nera, inserita in un riquadro di colore giallo- arancio e dalla scritta “nocivi”.
c) altri preparati, non classificabili come molto tossici, tossici e nocivi corrispondenti alla III e IV classe delle norme previgenti. Quelli corrispondenti alla III classe comprendono i prodotti che possono provocare intossicazione di lieve entità per l’uomo; il prodotto fitosanitario è contrassegnato in etichetta con caratteri ben visibili ed indelebili, dalla frase “Attenzione: manipolare con prudenza”. Quelli corrispondenti alla IV classe comprendono i prodotti che possono comportare rischi trascurabili per l’uomo e non riportano in etichetta simbologie particolari.

1.2 Misure di prevenzione generale
Misure comuni a tutte e quattro le classi di prodotti sono la conservazione degli stessi prodotti in luoghi inaccessibili ai bambini ed agli animali domestici ed in ripostigli chiusi a chiave. Oltre a tenere ben chiusa la confezione di tali prodotti:
- durante l’impiego del prodotto, divieto di fumare o di mangiare;
- non contaminare alimenti, bevande, corsi d’acqua;
- non operare contro vento;
- dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
- rendere inutilizzabili, dopo l’uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto;
- evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
- consentire l’uso e l’impiego dei prodotti molto tossici, tossici e nocivi esclusivamente ai lavoratori muniti del prescritto “patentino” di cui all’art. 23 del D.P.R. 1255/68

1.3 Misure di prevenzione particolari per le diverse classi
Classe I
- non contaminare altre colture;
- evitare di respirarne i vapori;
- durante la preparazione e l’impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l’etichetta.
Classe II
- non contaminare altre colture;
- evitare di respirarne i vapori;
- in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l’etichetta.

1.4 Raccomandazioni utili
- nel caso di utilizzo di macchinari con cabine è opportuno assicurare altresì la protezione dall’assorbimento dei prodotti utilizzati;
- effettuare la manutenzione periodica dei macchinari e strumenti usati per le miscele e lo spargimento dei prodotti;
- a fine lavoro svuotamento degli attrezzi e ripulitura dei luoghi nei quali è stato compiuto il trattamento. Non effettuare il lavaggio con acque che possono venire utilizzate. Versare residui in fosse appositamente predisposte;
- esporre in modo ben visibile nei locali dove si conservano i prodotti antiparassitari le etichette dei prodotti medesimi o copia di esse;
- rispettare scrupolosamente i tempi di agibilità sui terreni o locali chiusi ove sono stati impiegati antiparassitari, secondo quanto indicato nelle etichette dei singoli prodotti;
- gli abiti da lavoro vanno comunque conservati in ripostigli strettamente separati dagli abiti personali. Analogamente il vestiario utilizzato durante la manipolazione e spandimento dei presidi sanitari deve essere lavato separatamente da altri indumenti.

1.5 Informazioni mediche
- I sintomi di intossicazione ed i consigli terapeutici per il medico in particolare per quanto concerne i prodotti molto tossici, tossici e nocivi sono evidenziati nelle rispettive etichettature.
Pertanto al medico che presta l’intervento deve essere presentata l’etichettatura del prodotto che si presume abbia provocato l’intossicazione.

1.6 Una serie di norme legislative hanno vietato l’impiego in agricoltura dei presidi sanitari contenenti i sottoelencati principi attivi, a causa del loro elevato rischio per la salute degli utilizzatori e dei consumatori:

- 1.2 - Dibromoetano Revocato
- 2,3,5 -T Revocato
- Acido Cianidrico Non Autorizzato
- Aldrin Revocato
- Amitrol Revocato
- Atrazina Sospesa
- Azinfon - Etile Revocato
- Barban Revocato
- Binapacril Revocato
- Bromofos Revocato
- Bromofos Etile Revocato
- Butocarbossina Revocato
- Captafol Revocato
- Carbinio Solfuro Revocato
- Carbonio Tetracloruro Revocato
- Cianato di Potassio Revocato
- Cloramben Revocato
- Cloraniformentano Revocato
- Clorbenside Revocato
- Clordano Revocato
- Clorobenzilato Revocato
- DDT Revocato
- Demeton - s - Metile Revocato
- Dialifos Revocato
- Diallato Non Autorizzato
- Dieldrin Revocato
- Dinoseb Revocato
- Dinoterb Revocato
- Dioxation Non Autorizzato
- Edifenfos Revocato
- Endrin Revocato
- Eptacloro Revocato
- Esaclorobenzolo Revocato
- Etem Revocato
- Etion Revocato
- Fenoxicarb Sospeso
- Ferban Revocato
- HCH Revocato
- Mevinfos Revocato
- Nabam Revocato
- Naled Revocato
- Nicotina Revocato
- Pertane Revocato
- Protoato Revocato
- Tepp Revocato
- Toxafene Non Autorizzato
- Triallato Revocato
- Zireb Revocato

Hanno altresì subito una limitazione d’impiego i presidi sanitari contenenti i sottoelencati principi attivi:
- Lindano
- DDD

1.7 Elenco Centri Antiveleno
Centro Antiveleni Ospedale Maggiore “Ca Granda” Piazza Ospedale Maggiore 3  20162 MILANO-NIGUARDA
Centro Antiveleni Ospedali Riuniti  Via Cardarelli 9  80100 NAPOLI
Centro Antiveleni Istituto di Farmacologia  1ª Facoltà di Medicina  NAPOLI
Centro Antiveleni Istituto di Farmacologia Università di Padova  Largo Egidio Meneghetti 2 PADOVA
Centro Antiveleni dell’Università di Torino Corso Polonia 14 10126 TORINO
Servizio Informazioni Tossicologia Rep. Anestesia e Rianimazione Ospedale Civile VICENZA
Centro Antiveleni Università di Roma Pol.co Umberto IA Viale del Policlinico 00161 ROMA
Centro Antiveleni Istituto di Anestiologia e Rianimazione Centro di Rianimazione “Biancarosa Fanfani” Università Cattolica S. Cuore Largo A. Gemelli 8 - 00168 ROMA
Servizio di Tossicologia Ospedale S. Camillo Circonv. Gianicolense 87 00152 ROMA
Centro Provinciale per la lotta contro gli avvelenamenti e le intossicazioni Ospedale “Maurizio Bufalini” 47023 CESENA
Contro Antiveleni Ospedali Civili di Genova Ospedale Regionale Generale “S.Martino” 16132 - GENOVA
Centro Antiveleni Ospedale Civile di LA SPEZIA “S.ANDREA” - LA SPEZIA
Centro Antiveleni Centro di Rianimazione e Terapia intensiva Ospedale Generale Regionale “VITO FAZZI” LECCE
Centro Antiveleni Ospedale “SS. ANNUNZIATA” Centro di Rianimazione CHIETI
Centro Antiveleni Ospedale Garibaldi - Centro Rianimazione 95100 CATANIA

2. Mezzi meccanici
Principi e misure di prevenzione
A titolo puramente esemplificativo:
- adozione di cabina o telaio di protezione per trattrici agricole e ruote indicate dalla citata circolare del Ministero del Lavoro n. 49 del 19.5.1981 al fine di evitare o ridurre gli infortuni derivanti dal ribaltamento delle trattrici medesime;
- adeguato addestramento degli addetti all’uso dei singoli mezzi meccanici;
- rispetto dei tempi e delle modalità di manutenzione del mezzo meccanico secondo le specifiche indicazione della casa costruttrice; la pulizia, riparazione, registrazione, ingrassaggio o comunque la manipolazione di parti di macchine non deve essere effettuata quando queste sono in moto. Gli elementi delle macchine, quando costituiscono pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti dei dispositivi di sicurezza;
- tutte le parti di collegamento o fissaggio (viti, bulloni, ecc.), gli ingranaggi, le ruote e parti mobili e dentate, i motori e quelle parti che in caso di rottura possono fuoriuscire con violenza, devono essere fornite di adeguate protezioni (schermi, custodie, ecc.);
- le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono essere provviste di idonei ripari (parapetti o griglie, coperture, ecc. - es. trebbiatrici);
- gli organi di comando per la messa in moto e l’arresto devono essere ben riconoscibili e di facile portata, ma tali da evitare accensioni accidentali;
- i mezzi di sollevamento e trasporto devono essere usati in modo rispondente alle loro caratteristiche con le opportune misure per assicurare la stabilità del mezzo;
- ove consentito dalla caratteristica del mezzo, sedili delle macchine con sospensioni regolabili in grado di ridurre almeno le vibrazioni verticali ed adeguata imbottitura;
- per le macchine azionate da motori elettrici: corretta esecuzione impianto elettrico di terra e perfetta taratura dei fusibili;
- per le macchine ad azionamento oleodinamico, osservanza scrupolosa dei limiti massimi di portata di carico e protezione dei comandi contro l’azionamento accidentale;
- parapetti protettivi dell’altezza di almeno un metro per le piattaforme di sollevamento azionate da pompe idrauliche e per i piani di carico.

3. Stalle e allevamenti
Le stalle e i ricoveri degli animali in genere non devono comunicare con i locali di abitazione o con i dormitori.
Quando le stalle o i ricoveri siano situati sotto i locali predetti, devono avere solai costruiti in modo da impedire il passaggio di gas.
Le aziende devono tenere a disposizione degli addetti alla custodia del bestiame, i mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive quali zoonosi batteriche e virali.
Nelle attività concernenti la distruzione di parassiti animali, nonché in quelle concernenti la prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame, devono essere osservate le disposizioni per la difesa delle sostanze.
Oltre alla osservazione delle prescrizioni di legge in materia di stalle e concimaie, la prevenzione per gli addetti al bestiame deve essere rivolta ad evitare la polverosità derivante dal deposito, trasporto e scarico dell’alimentazione secca, i gas da fermentazione degli escrementi animali e quant’altro connesso al microclima dell’ambiente di lavoro (umidità e sbalzi di temperatura).

4. Silos, pozzi neri, cantine ed ambienti simili
Oltre all’osservazione delle norme di legge in materia, la prevenzione per gli addetti ai lavori che si svolgono negli ambienti indicati in epigrafe, deve essere rivolta ad evitare
lo sviluppo dei gas tossici prodotti dalla fermentazione organica vegetale o dei rifiuti animali, ma anche da microclima, incendi ed esplosioni e quant’altro connesso all’ambiente di lavoro.
L’accesso dei lavoratori nei locali indicati può avvenire soltanto dopo che sia stata preventivamente accertata l’esistenza delle condizioni di respirabilità, ossia assenza di gas tossici.
I lavoratori che esplicano attività in tali ambienti, devono usare le necessarie cautele ed, in particolare, essere forniti di ogni mezzo di protezione (maschere, cinture di sicurezza, tute e scarpe adeguate, ecc.); debbono essere, inoltre, vigilati dall’esterno per tutta la durata del lavoro.

5. Frigoriferi
La prevenzione per gli addetti che esplicano la loro attività in ambienti refrigerati deve essere rivolta in particolare ed evitare i rischi connessi al microclima specifico.
Pertanto tali lavoratori devono essere muniti di mezzi protetti adeguati (tute imbottite, guanti, cappelli).

6. Serre
Oltre al rispetto delle prescrizioni di legge in materia, la prevenzione per gli addetti deve essere rivolta ad assicurare:
- divieto di accesso per i non addetti al trattamento durante lo svolgimento del medesimo con uso di sostanze chimiche;
- rispetto delle indicazioni individuate per l’uso dei fitofarmaci e dei relativi tempi di sicurezza secondo le indicazioni delle etichette;
- adeguato sistema di aerazione;
- uso di idonei mezzi protettivi individuali (indumenti di lavoro, cuffie, ecc.).

7. Lavorazioni a cielo aperto
Oltre a quanto già previsto nell’impiego degli antiparassitari, ove si faccia uso di scale per la potatura, la raccolta prodotti, il carico e scarico di fieno o per gli altri impieghi, deve trattarsi di scale costruite con materiali adatti alle condizioni di impiego, di dimensioni appropriate; se di legno devono avere i pioli fissati mediante incastro ai montanti, coperti di materiale antisdrucciolevole alle estremità superiori. La scale doppie non devono superare l’altezza di 5 metri.

B) Dispositivi di protezione individuale
Dispositivo personale di sicurezza (DPI) è qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo (art. 40 del D.Lvo n. 626/94). L’utilizzo dei DPI comporta per il datore di lavoro l’applicazione del Titolo IV del D.Lvo n. 626/94. In particolare occorre prestare attenzione alla:
- valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi (es. uso di prodotti fitosanitari);
- individuazione delle caratteristiche dei DPI correlata ai rischi aziendali ed acquisto degli stessi in relazione a tali esigenze;
- individuazione delle condizioni in cui un DPI deve essere usato soprattutto in relazione alla durata dell’uso;
- informazione e formazione dei lavoratori sull’utilizzo dei DPI. L’addestramento è obbligatorio per quelli di terza categoria (maschere e filtri per la protezione dell’apparato respiratorio - utilizzo dei prodotti fitosanitari - cuffie per la protezione dell’udito - utilizzo di macchine e/o impianti particolarmente rumorosi).
Per quanto riguarda l’impiego dei prodotti fitosanitari, i DPI servono a proteggere gli operatori dal rischio di possibili intossicazioni per via cutanea o respiratoria.
L’uso dei mezzi personali di protezione va considerato come elemento di sicurezza aggiuntivo ai seguenti criteri: 
- impiego razionale dei presidi sanitari anche attraverso l’utilizzazione delle tecniche di lotta guidata ed integrata;
- manutenzione periodica delle apparecchiature adibite alla erogazione dei fitofarmaci. Inconvenienti legati all’uso dei mezzi di protezione individuale:
- disagio (sudorazione, fatica legata al peso di certi mezzi protettivi, ecc.);
- aumento lavoro respiratorio (nel caso di maschere);
- induzione di falsa sensazione di sicurezza che può portare a trascurare le norme di buona tecnica;
- aumento del pericolo di infortuni (ridotta visibilità, movimenti meno agili).

Mezzi di Protezione adoperati abitualmente Mansioni durante cui vengono adoperati
- tuta in tessuto
- Tuta in materiale impermeabile
- Cappello
- Occhiali protettivi
- Guanti
- Mascherina di carta
- Semi maschera in gomma
- Maschera intera
- Casco
- Cabina sul trattore
- Cabina con area condizionata

Legenda mansioni:
PM: preparazione miscela
DM: distribuzione miscela
RC: rientro nella coltura trattata per altre operazioni

Come proteggere la pelle
Scegliere indumenti confezionati con prodotti che non siano penetrabili dai fitofarmaci (PVC resiste bene ai solventi organici tranne che al tetracloruro di carbonio, il polietilene resiste bene ai solventi organici compreso il tetracloruro di carbonio). Scegliere indumenti che si possano indossare comodamente e che permettano un lavoro agevole e preferire indumenti usa e getta per non doversi preoccupare della manutenzione.
In particolare sono consigliabili: 
- tute in cotone al 100%, meglio se impermeabilizzate e rivestite sui due lati con materiali che garantiscono una protezione conforme alle norme ISO ed una buona permeabilità alla sudorazione come da norma DIN;
- stivali in gomma con suola antisdrucciolo da calzare sotto la tuta;
- guanti in polietene o polivinile con sottoguanti in cotone;
- cappucci impermeabili con copricollo se manca il casco.

Come proteggere gli occhi
Scegliere occhiali a buona aderenza col viso dotati di guarnizione di materiale resistente ai fitofarmaci.
Scegliere occhiali con buona visibilità anche laterale.
Utilizzare prodotti antiappannanti con cui trattare le lenti.

Come proteggere le vie respiratorie
Maschere a filtro:
si tratta o di mezze-maschere che proteggono solo naso e bocca con un facciale dotato di uno o due filtri o maschere che proteggono l’intero viso compresi gli occhi.
Caschi:
sistemi di protezione integrale del capo in cui viene garantito un adeguato ricambio d’aria tramite un ventilatore che aspira l’aria dall’esterno, la fa passare attraverso un filtro e la immette nel casco.
Cabine:
sistemi che creano piccoli ambienti confinati, isolati dall’ambiente esterno all’interno dei quali operano gli addetti. Viene garantito un adeguato ricambio d’aria tramite un ventilatore che aspira l’aria dall’esterno, la filtra e la immette nell’abitacolo. In alcuni casi le cabine sono dotate di impianto di climatizzazione che controlla temperatura e umidità dell’aria immessa.

Efficacia mezzi di protezione delle vie respiratorie

Dipende da: buona tenuta del facciale;
buona efficacia dei filtri attraverso cui passa l’aria prima di essere inalata.


Efficacia filtri
È il punto cruciale di tutti i sistemi di protezione delle vie aeree.
Dipende dalla composizione del filtro. Esiste una vasta gamma di sostanze che compongono i filtri.
Bisogna scegliere il più adatto in rapporto al prodotto o classe di prodotti da cui ci si vuole proteggere.
Non esiste un filtro universale.

Altre informazioni contenute sulle etichette dei filtri rispondenti alle norme UNI ‘83
- Mese e anno scadenza (esse vanno riferite al periodo massimo di conservazione del filtro in adeguate condizioni e non al periodo massimo di uno efficace del filtro).
- Capacità di assorbimento 1 piccola
- (funzione della quantità 2 media
- della sostanza assorbente contenuta) 3 grande

Garanzia dei filtri rispondenti alle norme UNI ‘83
- Bassa resistenza (Per i filtri misti A 2 P2 al massimo 8,4 m bar e 30 1/min)
- Durata del filtro minima per i filtri A2=40 minuti(prove con tetracloruro di carbonio al 0,5%).

Limiti di efficacia e durata degli attuali filtri nei confronti dei fitofarmaci
- Prove di efficacia e di durata per i filtri misti A/P (i più adatti all’uso agricolo) effettuate, secondo le norme UNI, solo con tetracloruro al carbonio e con polveri.
- Quindi garanzia di efficacia e di durata dei filtri, non si riferiscono specialmente ai fitofarmaci.
- La durata minima garantita dalle norme UNI non tiene conto dell’effetto negativo che su di essa gioca l’impregnazione di aerosol acquosi, durante l’uso dei fitofarmaci.

Tabella dati INRS ‘84 sull’efficacia di filtri per maschere e caschi da uso agricolo (% di ritenzione).

Fitofarmaco Filtri per n. 3
Maschere
Filtri per caschi n. 5
Parathion 75 - 87 40 - 76
Lindano 50 - 60 50 - 65
Endosulfan 68 - 85 45 - 78
Rinosebe 92 - 97 65 - 95
Paraquat 92 – 98 48 – 96


Indagine Istituto Meccanica Agraria - Bologna (1981) sulle caratteristiche costruttive di 6 caschi tra i più diffusi.

Peso 1 - 5 Kg.
Portata aria 50 - 80 1/min.
Livello sonoro generato da ventilatore 75 - 86 d B (A)

La estrema variabilità dei dati costruttivi dei caschi denuncia una carenza di conoscenza da parte dei costruttori e la mancanza di una adeguata normativa.
Necessaria una scelta oculata da parte dell’utente.

Caratteristiche di un “buon casco”
- Peso ridotto
- Buon appoggio sulle spalle
- Portata aria 120 1/min (Proposta CEE)
- Rumore generato dal ventilatore 75 d B (A) (Proposta CEE)
- Buona visibilità anche laterale
- Direzione dei getti d’aria del ventilatore tale da non procurare fastidi e/o impedire l’appannamento.

Vantaggi delle cabine
- Eliminano i disagi legati all’uso di maschere o caschi.
- Possono offrire una buona protezione contro il rumore se opportunamente progettate.
- Possono offrire una protezione contro le sfavorevoli condizioni ambientali se dotate di climatizzatore.
- Possono offrire una buona protezione contro polveri minerali, se le prese d’aria vengono provviste di opportuni filtri anti-polvere. 
- Quando fossero disponibili filtri di provata efficacia nei confronti dei fitofarmaci, eliminerebbero o ridurrebbero sensibilmente il rischio di esposizione a fitofarmaci.
Una cabina che fornisca condizioni di protezione (filtrazione, climatizzazione e pressurizzazione dell’aria) risulta completamente efficace esclusivamente se l’operatore non inquina la cabina con fitofarmaci (svolgimento di altre mansioni connesse ai trattamenti quali: preparazione della miscela, pulizia dei mezzi di distribuzione, ecc.). Pertanto l’uso della cabina va necessariamente integrato con una adeguata organizzazione del lavoro.

Limiti delle cabine quali mezzi di protezione contro i presidi sanitari.
Gli elevati ricambi d’aria aggravano i problemi relativi all’efficacia e alla durata dei filtri. La “falsa sicurezza” indotta dal loro uso, può indurre a non far rispettare le norme di buona tecnica durante i trattamenti.

Osservazioni conclusive sui sistemi di protezione in agricoltura delle respiratorie.
- Efficacia filtrante: non è mai il 100%. Anzi per prodotti molto volatili può avvicinarsi al 50%.
- Usare con cautela i dati di vita media dei filtri fomiti dai costruttori: in presenza di umidità la durata può ridursi in modo molto rilevante.
- Mezzi individuali vanno conservati ben puliti, perché possono tramutarsi in una fonte aggiuntiva di assorbimento di tossici.
- Non rinunziare mai ai sistemi di preparazione ed erogazione dei presidi sanitari dettati dalle norme di buona tecnica, perché in definitiva sono il sistema più efficace di prevenzione.
Fumare o mangiare, cosparsi di prodotti chimici, vanifica ogni sistema di prevenzione.