Tipologia: Ipotesi di accordo
Data firma: 20 novembre 2012
Parti: Unione Provinciale Agricoltori, Federazione Provinciale Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Operai, Siena
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

Articolo 2 (sistema delle informazioni e delle relazioni sindacali)
Articolo 3
Articolo 9
Articolo 6 (classificazione degli operai agricoli e florovivaistici)
Articolo 26
Erogazioni legate all’andamento economico dell’impresa
Erogazione premiale
Erogazione premiale “disponibilità”. Tabella A
Erogazione premiale “presenza”. Tabella B
Articolo 32 (norme disciplinari)
Articolo 43 (controversie individuali e collettive)
Articolo 30
Allegato Regolamento per il funzionamento dell’Osservatorio (art. 6 CCNL ed art. 2 CPL)
Interpretazione autentica
Fimiav
Articolo 30 (integrazione malattia, infortunio, maternità e assistenza varia)
Alta specializzazione
Decorrenza
Aumenti salariali

Ipotesi di accordo rinnovo Contratto Collettivo per gli operai agricoli e florovivaisti e dei guardiani della provincia di Siena

Addì, 20 novembre 2012, alle ore 20,30 in Siena. Via Massetana Romana n. 50 A, presso la sede dell’Unione Provinciale Agricoltori di Siena tra l’Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coldiretti, la Confederazione Italiana Agricoltori e la Flai - Cgil, la Fai - Cisl, la Uila-Uil, si è convenuto la presente ipotesi di accordo, riguardante il rinnovo del Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dei guardiani della provincia di Siena del 14 luglio 2008.
La presente ipotesi di accordo per essere operativa ad ogni effetto contrattuale, dovrà essere approvata dai competenti organi dirigenti delle parti, come sopra costituite.
La comunicazione di accettazione o meno della presente ipotesi di accordi, dovrà pervenire alle controparti entro e non oltre il 10 gennaio 2013; 15 giorni da tale data dovrà essere sottoscritto il definitivo articolato.
Il presente verbale di accordo è composto di numero 11 pagine compresa questa

Articolo 2 (sistema delle informazioni e delle relazioni sindacali)
Le parti convengono di rafforzare e consolidare l’attività dell’Osservatorio Provinciale, e pertanto ne confermano la costituzione, di cui al art. 6, del CCNL.
L’Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio di sei membri designati pariteticamente dalle Parti contraenti datoriali e del lavoratori.
Queste le funzioni ad esso attribuite:
1. raccogliere le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo fomite alle OO.SS.LL. dalle Organizzazioni Datoriali;
2. raccogliere le informazioni utili fomite alle OO.SS.LL. dalle Organizzazioni Datoriali sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sull’organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro anche attraverso l’analisi e la valutazione dell’andamento di mercato delle produzioni agricole con particolare riferimento agli andamenti climatici calamitosi;
3. individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Patti Territoriali e contratti di area;
4. promuovere politiche per lo sviluppo agricolo quale contributo da offrire alle istituzioni per esaminare, in presenza di evidenti stati di crisi e/o di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, o a seguito della diffusa estensione del lavoro per “conto terzi”, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando a tale riguardo alle competenti istituzioni pubbliche, opportuni interventi di formazione e riqualificazione professionale;
5. effettuare un monitoraggio della domanda e dell’offerta di lavoro ed esaminare la quantità e la qualità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all’Osservatorio Regionale e di impegnare la Regione e per quanto di competenza, la Provincia, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per l’agricoltura:
6. concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a raggiungere quanto previsto dalla legge 125/91 e dalle direttive comunitarie in riferimento alla effettiva parità uomo/donna nell’accesso al lavoro per superare le eventuali disparità di fatto esistenti e offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità;
7. esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del CPL, nonché le eventuali vertenze individuali e collettive di lavoro demandate dalle Parti provinciali, secondo le procedure previste dall’art. 42 del CPL;
8. esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l’esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi sociali;
9. ottenere, entro la fine del mese di novembre di ogni anno, tutte le informazioni inerenti il fabbisogno di manodopera in relazione ai piani colturali provinciali, con l’indicazione dell’eventuale ricorso a prestazioni di terzi. Le necessità aziendali e le richieste dei lavoratori dovranno essere coordinate affinché, come detto, possano trovare confacente incontro. Tale fine dovrà essere perseguito programmando corsi formativi all’uopo organizzati, sia da Enti pubblici che privati.
10. attivare le procedure per l’ottenimento dei finanziamenti previsti dalle amministrazioni locali e nazionali e dagli organismi comunitari, per la realizzazione delle attività formative necessarie a sopperire alle esigenze emerse dai dati e informazioni pervenutegli;
11. provvedere a fornire consulenza ed assistenza in materia di sicurezza sul lavoro su espressa richiesta delle aziende e/o dei lavoratori, analizzando specifiche problematiche per individuare le soluzioni sulla scorta della vigente normativa ed utilizzando, se del caso, anche professionalità esterne. L’Osservatorio, pertanto, interviene ad esclusivo supporto di singole necessità, sollevate dall’azienda e/o dai dipendenti interessati, con successiva verifica relativa alle soluzioni adottate. Nel caso di intervento in fattispecie ritenute di interesse generale, le parti, potranno concordare l’utilizzo di professionalità esterne con copertura economica posta a carico dell’Osservatorio stesso, equamente ripartita tra le organizzazioni datoriali e dei lavoratori, anche per tramite enti o istituti di loro emanazione. Tale intervento economico che deve essere giustificato da una eccezionale situazione di interesse territoriale, dovrà essere deliberato all’unanimità e non potrà essere sostitutivo di oneri ed adempimenti, previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, né creare, con esse, situazioni di “concorrenza”. Tenuto conto dell’importanza delle problematiche riferite alla sicurezza sui luoghi di lavoro, l’Osservatorio dovrà assumere iniziative tali da assicurare, entro 30 giorni dalla segnalazione definitiva soluzione.
12. promuovere tutte quelle azioni di prevenzione sugli infortuni presso tutti gli enti ed istituti afferenti il settore sviluppando anche specifiche iniziative volte alla massima sensibilizzazione delle richiamate problematiche ( giornata della sicurezza).
Per il funzionamento dell’Osservatorio Provinciale si farà espresso riferimento al Regolamento
Dell’Osservatorio, allegato ..., facente parte integrante del presente CPL.
L’Osservatorio dovrà riunirsi almeno 4 volte nell’anno con riunioni che, comunque, avranno periodicità trimestrale.
Entro il 30 novembre di ogni anno, verrà convocata una apposita riunione dell’Osservatorio provinciale, per verificare la sussistenza delle condizioni ai fini dell’erogazione premiale nell’ambito della provincia di Siena.
Nota a verbale: Le parti si impegnano nel portare a conoscenza delle competenti autorità ed organi di controllo, il contenuto del presente accordo.

Articolo 9
Al comma 3, aggiungere, per almeno tre ore continuative, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs n. 66 dell’8.04.2003.

Articolo 26
Comma A Pesanti e disagiati lavori su vasche di vinificazione o di stoccaggio

Articolo 32 (norme disciplinari)
Aggiungere il paragrafo f)
Incorre nei provvedimenti dell’ammonizione scritta, della multa o della sospensione il lavoratore che:
f) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto, dei regolamenti interni in tema di sicurezza e/o non usi i sistemi di sicurezza sul lavoro messi a sua disposizione dall’azienda.

Articolo 43 (controversie individuali e collettive)
Inserire al penultimo comma:
In caso di esito positivo, tale atto deve essere necessariamente formalizzato per scritto, e deve contenere la sottoscrizione di almeno una rappresentanza sindacale dei datori di lavoro ed una dei lavoratori; parti firmatarie il presente CPL.

Allegato Regolamento per il funzionamento dell’Osservatorio (art. 6 CCNL ed art. 2 CPL)
Il presente regolamento viene convenuto tra le parti al fine di consentire la funzionalità dell’ Osservatorio nell’esplicare le proprie funzioni.
Presidenza - La Presidenza dell’Osservatorio sarà assunta alternativamente, ogni due anni da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori. Nell’ambito di ciascuna parte si procederà a rotazione. Spetta al Presidente la convocazione dell’Osservatorio, anche su richiesta di una delle parti.
Segreteria - La Segreteria dell’Osservatorio sarà assunta a turno da un rappresentante dei datori di lavoro se la Presidenza è affidata al rappresentante dei lavoratori e viceversa in caso contrario.
Riunioni dell’Osservatorio - I lavori dell’Osservatorio saranno verbalizzati a cura del Segretario.
Per la validità delle riunioni in prima convocazione è necessaria la presenza di tutti i componenti dell’Osservatorio. Per la validità della riunione in seconda convocazione, che dovrà avvenire entro i successivi 4 giorni e con un preavviso di almeno 2 giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. I pareri raggiunti con l’assenso unanime di tutte le parti costituenti sono vincolanti per le stesse Organizzazioni rappresentate nell’Osservatorio e saranno trasmessi alle corrispondenti Organizzazioni per un necessario coordinamento degli adempimenti relativi alle delibere adottate. Gli atti dell’Osservatorio sono conservati presso la sede dell’Osservatorio medesimo.
Rappresentanti - I componenti dell’Osservatorio sono nominati dalle rispettive Organizzazioni con lettera inviata alle altre Organizzazioni. Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca. E’ ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappresentante da parte dell’Organizzazione che l’ha nominato. In caso di carenza, o di mancata designazione, o di indisponibilità di uno o più membri dell’Osservatorio, i dirigenti delle rispettive Organizzazioni si sostituiranno temporaneamente ad essi.
Compiti dell’Osservatorio - I compiti dell’Osservatorio sono quelli indicati dall’art. 2 del CPL.
Operatività dell’Osservatorio - La sede dell’Osservatorio, la ripartizione delle eventuali spese, unitamente a quanto previsto dai punti 1 e 2 del presente Regolamento, saranno definite nella prima riunione del Osservatorio stesso.