Categoria: 2012
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Tipologia: Accordo per il rinnovo
Data firma: 12 aprile 2012
Validità: 01.01.2012-31.12.2015
Parti: Confagricoltura, Federazione Interprovinciale Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Operai, Lodi
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

Art. 1 - Durata del contratto e campo d’applicazione
Art. 6 - Attrezzi ed indumenti di lavoro
Art. 8 - Contratto di apprendistato professionalizzante
Art. 12
Articolo 17
Art. 18
Art. 20 - Ferie
Art. 21 - Permessi straordinari
Trattamento economico
Art. 25 - Retribuzione
Conguaglio retributivo per gli operai ad orario differenziato
Criteri per la determinazione della paga giornaliera ed oraria
Premio provinciale di professionalità-produttiva
Art. 29 - Rimborso spese a piè di lista
Titolo VI
Avviso Comune Recante indicazioni per l’attuazione dell’art. 3, c. 13, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Premessa
Ambito di applicazione
Sorveglianza sanitaria
Informazione e formazione
Impegno a verbale
Art. 37 - Lavori nocivi
Art. 43 - Malattia ed infortunio
Art. 44 - Trattamento economico di malattia, infortunio e maternità
Titolo VIII
Art. 62bis - Contratti d’appalto avvicendamento di ditte appaltatici
Art. 63

Verbale di accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Lodi

Il giorno 12 aprile 2012 presso la sede di Confagricoltura Milano e Lodi Via Agello, 4 Lodi, tra la Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza [...], la Federazione Interprovinciale Coltivatori Diretti di Milano Lodi e Monza Brianza [...], la Confederazione Italiana Agricoltori di Milano Lodi e Monza Brianza [...] e la Fai - Cisl di Lodi [...], la Flai - Cgil di Lodi [...], la Uila - Uil di Lodi, si conviene di stipulare il seguente Accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli florovivaisti ed orticoli della provincia di Lodi, ad integrazione del contratto collettivo vigente.

L’art. 1 è modificato come segue:
Art. 1 - Durata del contratto e campo d’applicazione
Il presente contratto di lavoro, stipulato in data 12 aprile 2012, decorre dall’ 01/01/2012 e scade il 31/12/2015.
[...]
Il presente Contratto provinciale regola i rapporti di lavoro fra le aziende:
- che svolgono attività agricole e connesse di cui all’articolo 2135 del c.c. di qualsiasi natura, ivi compreso l’agriturismo, la produzione di energia elettrica attraverso impianti di biogas o fotovoltaico, il settore vitivinicolo, il settore zootecnico, l’allevamento di animali di qualsiasi specie, l’allevamento di pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura) nonché gli spacci aziendali ed i relativi dipendenti operai. Si applica, inoltre, agli operai dipendenti da Enti sperimentali di natura agricola e di genetica nonché ai dipendenti da aziende faunistico-venatorie ed agroturistico- venatorie;
- che svolgono attività vivaistiche, di produzione di piante da frutto, ornamentali, forestali e da serra, di fiori recisi comunque coltivati, di bulbi e sementi da fiori e piante portasemi anche in “garden”, nonché le aziende di manutenzione .del verde pubblico e privato ed esercenti lavori di giardinaggio ed i relativi dipendenti operai.
Esso ha valenza per il territorio della provincia di Lodi.

L’art. 6 è modificato come segue:
Art. 6 - Attrezzi ed indumenti di lavoro
Il datore di lavoro consegna all’operaio agricolo gli attrezzi necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate.
L’Ente Bilaterale si propone, su richiesta delle aziende, di reperire il materiale e gli indumenti di lavoro, nel rispetto delle normative vigenti. I costi saranno sostenuti dalle aziende che daranno la loro disponibilità all’acquisto.
L’operaio agricolo è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e, in genere, quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire a tutti i lavoratori i dispositivi di protezione individuali, così come previsto dalle normative antinfortunistiche, sulla scorta dei lavori svolti dal lavoratore stesso. A titolo puramente esemplificativo al lavoratore deve essere consegnato il seguente materiale a seconda dell’attività svolta:
- lavoratori agrozootecnici:
tute da lavoro, guanti, di sicurezza, calzature di sicurezza, calzature impermeabili, indumenti contro il maltempo;
- per attività rumorose:
tappi o cuffie;
- uso di sostanze chimiche:
tuta, occhiali contro gli schizzi, guanti polivinile, maschera con filtro;
- per lavori in officina:
occhiali o visiere, guanti di sicurezza, maschere occhiali per saldature, grembiule in cuoio rinforzato o similari;
- lavori negli allevamenti:
guanti in lattice usa e getta, calzature impermeabili antiscivolo, grembiule in cuoio rinforzato o similari.
Giova ricordare che l’elenco dei dispositivi di protezione individuali sopra riportato non è esaustivo. Devono essere correlati alla mansione svolta.
Pertanto è fatto obbligo al datore di lavoro di fornire gli indumenti antinfortunistici e al lavoratore di indossarli durante l’attività lavorativa. Resta inteso che gli indumenti antinfortunistici devono essere forniti anche agli operai a tempo determinato, indipendentemente dalla durata del rapporto.
Nel caso in cui l’azienda non fornisse gli indumenti oggetto del presente articolo, il lavoratore è tenuto ad informare il comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro di cui all’art. 41 del presente CPL. Il comitato paritetico non appena ricevuta comunicazione agisce nei termini previsti dall’art. 7 della legge 3 agosto 2007 n. 123.
Nota a verbale:
Poteri degli organismi paritetici
1. Gli organismi paritetici di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.
3. Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre l’effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.

L’Art. 8 - Contratto di apprendistato professionalizzante - verrà riscritto in sede di stesura definitiva sulla scorta della nuova normativa in via di approvazione.

L’art. 20 è così modificato:
Art. 20 - Ferie
[...]
I lavoratori devono godere delle ferie a turni in modo di garantire l’efficienza aziendale.
[...]
Per gli operai agricoli a tempo determinato non si da luogo al godimento delle ferie, in quanto, le stesse vengono retribuite globalmente nella paga oraria.
[...]

Al titolo VI viene inserito il riferimento all’avviso comune per l’attuazione dell’art. 3, c. 13, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, modificando nel contempo i riferimenti del D.Lgs 626/94 con quelli previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Avviso Comune Recante indicazioni per l’attuazione dell’art. 3, c. 13, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Tra Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Fedagri-Confcooperative, Legacoop- Agroalimentare, Agci-Agrital e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil

Premesso
• che l’art. 3, c. 13. del D.Lgs. 9 aprile 2008. n. 81 rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole ambientali e forestali, l’emanazione di disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria per le imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative;
• che la medesima norma prevede che le disposizioni di semplificazione debbono essere emanate nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
• che il relativo decreto ministeriale attuativo deve essere emanato sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale;
• che le Parti sociali del settore agricolo hanno ritenuto di addivenire col presente documento alla definizione di proposte condivise
tutto ciò premesso, le organizzazioni sindacali e datoriali in epigrafe indicate Convengono

Ambito di applicazione
• Le imprese agricole possono applicare le misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria di cui all’art. 3. c. 13. del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell’anno limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

Sorveglianza sanitaria
• Gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008, possono essere assolti mediante visita medica preventiva, nei limiti della normativa vigente ed in rapporto alla mansione svolta ed ai rischi connessi, da effettuarsi presso la ASL o il medico competente senza aggravi di costi per i lavoratori:
• la visita medica è finalizzata ad accertare l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni normalmente ricomprese nell’ambito del lavoro stagionale agricolo di cui al paragrafo precedente;
• la visita medica preventiva ha validità biennale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività di carattere stagionale, per le lavorazioni di cui al paragrafo precedente, nel limite di 50 giornate Tanno presso altre imprese agricole senza la necessità di ulteriori accertamenti medici;
• l’effettuazione e l’esito della visita medica devono risultare da apposita certificazione;
• il lavoratore è tenuto a rilasciare copia della certificazione alle imprese assuntrici:
• gli enti e gli organismi bilaterali del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria per le imprese agricole ed i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, anche mediante convenzioni con le ASL o con i medici competenti.

Informazione e formazione
• Gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, limitatamente ai lavoratori individuati dal presente accordo, possono essere assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL o dagli enti e dagli organismi bilaterali del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l’identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda ed all’identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi.
• ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione delia lingua utilizzata nei documenti relativi a formazione e informazione.
Lavoro occasionale accessorio per attività agricole stagionali
• Le indicazioni del presente Avviso comune possono trovare applicazione anche nei confronti dei lavoratori occasionali di tipo accessorio di cui all’art. 70 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003, e successive modifiche ed integrazioni, che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole.

Impegno a verbale
Le Parti, sempre al fine di migliorare la sicurezza sul lavoro in agricoltura, inoltre:
• si impegnano ad adeguare \ Protocolli d’intesa richiamati dai CCNL vigenti e l’annesso libretto sanitario individuale aggiornandoli alla legislazione successivamente intervenuta, tenendo anche conto delle disposizioni di cui al T.U. sulla sicurezza in materia di libretto formativo, anche al fine di renderli maggiormente fruibili per le imprese e i lavoratori.
• si impegnano a definire, entro sei mesi, un accordo specifico, come previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 81/2008. per disciplinare le modalità di elezione o designazione degli RSL e degli RSLT.
• invitano il Governo e gli enti previdenziali ed assicurativi a dare attuazione all’art. 1, c. 60, della legge n. 247/2007 che prevede lo sgravio dei contributi antinfortunistici in misura non superiore al 20 per cento in favore dei datori di lavoro agricolo che rispettano la normativa in materia di sicurezza e non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente.
Roma, lì 16 settembre 2011

L’art. 37 - Lavori nocivi - è così modificato:
Art. 37 - Lavori nocivi
Sono considerati lavori nocivi:
- l’uso dei prodotti fitosanitari (preparati “molto tossici” “tossici” e “nocivi” rientranti nella 1ª e 2ª classe delle norme previgenti);
- lo spargimento della calciocianammide in polvere, se effettuata manualmente o meccanicamente e granulare se effettuata con mezzo meccanico.
Le donne in maternità e nel periodo di gravidanza non potranno essere adibite a lavori pesanti e nocivi garantendo nel contempo la possibilità di un cambio di mansione.
Al fine di tutelare al massimo la salute e la sicurezza dei lavoratori, le parti fanno proprio il protocollo d’intesa stabilito a livello nazionale che viene allegato integralmente al presente Contratto (allegato n. 10).

L’art. 43 - Malattia ed infortunio - è così modificato:
Art. 43 - Malattia ed infortunio
[...]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornisce gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone. Nel caso di intervento dell’autoambulanza, il relativo costo è posto a carico dell’azienda.
[...]

Titolo VIII
Per quanto riguarda le modifiche riguardanti il CIM e l’Osservatorio provinciale inerenti allo Statuto, prestazioni e funzioni degli Enti si rinvia il confronto in attesa di una formulazione a livello nazionale.

Viene inserito l’art. 62 bis
Art. 62bis - Contratti d’appalto avvicendamento di ditte appaltatici
Ove nello svolgimento dell’appalto si verifichi un avvicenda mento di ditta appaltatrice, la subentrante, nell’eventualità di fabbisogno aggiuntivo di manodopera, deve procedere prioritariamente ad assumere i dipendenti della ditta precedentemente assegnatala del medesimo appalto.
In caso d’intimazione di licenziamento, la ditta uscente è obbligata a richiedere l’intervento dell’Osservatorio provinciale con la presenza della ditta subentrante, almeno due mesi prima del passaggio di appalto ovvero qualora la comunicazione della perdita d’appalto avvenga in tempi più ristretti, entro tre giorni da suddetta comunicazione.
Esperito ogni tentativo per il mantenimento del personale, ivi compreso l’impegno nella ricerca di possibilità di reimpiego presso altre ditte, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto ad un preavviso di mesi tre di calendario.
Per gli OTD, sempre in sede di Osservatorio, le parti sono impegnate a garantire il proseguimento dell’eventuale periodo mancante rispetto al contratto con la ditta uscente. Le aziende appaltatici, ivi incluse le cooperative, che prestano il loro servizio sul territorio sono tenute all’applicazione del presente contratto.

Aggiungere all’art. 63
- monitorare l’utilizzo di tutte le tipologie contrattuali alternative al contratto di lavoro subordinato;
- promuovere la stabilizzazione dei lavoratori a fronte di opportunità e incentivi forniti dal legislatore.
In attesa della definizione della bilateralità a livello nazionale, si rinvia la formulazione del testo inerente l’argomento in sede di stesura definitiva del CPL.