Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 1 febbraio 2013
Validità: 01.01.2012-31.12.2015
Parti: Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Operai, Lodi
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

Art. 8 - Apprendistato professionalizzante
Forma e contenuto del contratto di apprendistato
Destinatari
Durata
Periodo di prova
Inquadramento e retribuzione
Formazione
Apprendistato a tempo determinato
Trattamento economico
Art. 25 - Retribuzione
Premio di produttività
Ente Bilaterale

Verbale di accordo integrativo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Lodi

Il giorno 01/02/2013 presso la sede di Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza Via Agello, 4 Lodi, tra la Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza [...], la Confederazione Italiana Agricoltori di Milano Lodi e Monza Brianza [...] e la Fai - Cisl di Lodi [...], la Flai - Cgil di Lodi [...], la Uila - Uil di Lodi [...], si conviene di stipulare il seguente Accordo integrativo dell’Accordo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli, florovivaisti ed orticoli della provincia di Lodi sottoscritto in data 12/04/2012.

L’art. 8 è modificato come segue:
Art. 8 - Apprendistato professionalizzante
Le Parti definiscono qui di seguito gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, a far data dal 30 luglio 2012.

Forma e contenuto del contratto di apprendistato
L’assunzione con rapporto di apprendistato professionalizzante deve essere effettuata a mezzo di atto scritto il quale specifichi: la durata dell’apprendistato, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica contrattuale che potrà essere acquisita al termine del rapporto.
Il piano formativo individuale deve essere definito entro 30 giorni dalla stipula del contratto e deve contenere anche l’indicazione del tutore o referente aziendale. Esso sarà predisposto sulla base dello schema di cui all’allegato (...)

Destinatari
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i trenta anni non compiuti (allegato n. 6).
Per i soggetti in possesso di qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno d’età.
È inoltre possibile assumere con contratto di apprendistato anche lavoratori in mobilità.
Per quanto riguarda il numero complessivo di apprendisti assumibili e la percentuale di contratti di apprendistato confermati (stabilizzazione), si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Durata
Fatto salvo il contratto di apprendista a tempo determinato, il contratto di apprendistato disciplinato dal presente accordo non può avere una durata inferiore a sei mesi.
La durata massima del periodo di apprendistato è fissata come segue:

Area 1° Periodo 2° Periodo 3° Periodo Durata complessiva
Prima 12 mesi 12 mesi 12 mesi 36 mesi
Seconda 12 mesi 12 mesi 12 mesi 36 mesi

La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto di lavoro superiore a 30 giorni, comportano la proroga del termine del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi.
In tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto.
Durante lo svolgimento del rapporto, le parti possono recedere dal contratto di apprendistato solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Formazione
Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizione di competenze tecnico-professionali è pari a 40 ore medie annue. Esso potrà essere ridotto a 30 ore nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire.
La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, è integrata dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali, ed è fissata in un monte ore complessivo di 90 ore per la durata del triennio.
Le modalità di erogazione della formazione svolta sotto la responsabilità dell’impresa, devono consentire all’apprendista l’acquisizione delle necessarie competenze per garantire il raggiungimento della specifica qualifica contrattuale da conseguire.
La formazione potrà essere erogata anche con modalità d’aula, anche esternamente all’impresa, in modalità e-learning, comunque privilegiando la modalità on the job, e in affiancamento al tutor aziendale.
Le ore di formazione on the job (a fianco di altri operai qualificati o specializzati) ed in affiancamento ( al tutor aziendale), saranno attestate a cura del datore di lavoro e controfirmate dall’apprendista e dal tutor aziendale. In attesa dell’attuazione della normativa in materia di libretto formativo del cittadino, l’attestazione della formazione sarà redatta sulla base dello schema di cui all’allegato (...).
Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal decreto ministeriale 28 febbraio 2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore o un familiare coadiuvante.
I profili formativi definiti dalle parti per il settore agricolo, come da allegato n. 9 , potranno essere successivamente aggiornati ed integrati dalle medesime Parti, anche col supporto tecnico del sistema bilaterale nazionale.

Apprendistato a tempo determinato
Ai sensi dell’art. 4, c.5 del d.lgs. 167/2011, i datori di lavoro agricolo che svolgono la loro attività in cicli stagionali possono instaurare contratti di apprendistato anche a tempo determinato, limitatamente per le mansioni previste nell’area 1A e 2A di cui all’art. _ del Contratto Operai agricoli e florovivaisti della provincia di Lodi 2012-2015.
Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente accordo, è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio, dalla data di prima assunzione, entro 48 mesi. La prestazione di ciascuno dei rapporti a tempo determinato deve essere svolta nell’ambito di un unico rapporto continuativo (con le stesse modalità di svolgimento della prestazione dei lavoratori a tempo indeterminato) e di durata non inferiore a 4 mesi consecutivi.
[...]
Allo scopo di offrire reciproche garanzie sullo svolgimento del periodo di apprendistato, in base al piano formativo programmato, nel corso della fase stagionale in essere, sarà comunicato al lavoratore la modalità del percorso formativo per il ciclo stagionale successivo.
[...]
La durata della formazione è riproporzionata in relazione alla durata del singolo rapporto di apprendistato.
Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 167/2011 continua ad applicarsi la normativa originaria fino alla loro naturale scadenza.

Ente Bilaterale
Al fine di coordinare il testo contrattuale con l’istituzione dell’Ente Bilaterale in luogo e con le competenze dei CIM e dell’Osservatorio si procede alla revisione degli articoli 46, 48, 63 e 70.