Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 11 marzo 2013, n, 11451 - Attività di carico e scarico a bordo delle navi e responsabilità di un deckman


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco - Presidente
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza

 

sul ricorso proposto da:
1) B.P. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 1441/2009 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 05/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRASSO Giuseppe;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per posizione con conferma nelle statuizioni civili.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Antonino Napoli del foro di Terranova che ha chiesto la conferma nella sentenza.
Udito il difensore Avv. Guido Colella del foro di Genova, che si è associata alle conclusioni del P.G..

Fatto

 


1. Il Tribunale di Palmi, con sentenza del 22/11/2007, dichiarati A.P., nella qualità di "deckman", avente il ruolo di verificare il corretto svolgimento a bordo delle navi delle attività di carico e scarico, e B.P., nella qualità di gruista addetto al posizionamento dei container, colpevoli di cooperazione nel reato di lesioni personali di cui all'art. 590, c.p., comma 3, aggravato dalla violazione di norme volte a prevenire infortuni sul lavoro, conseguite al balzo da un'altezza di circa sei/sette metri, effettuato, onde evitare di restare schiacciato dal peso del telaio, sul tetto di altro container, ai danni dell'operaio An.Ga., il quale, nella qualità di "rizzatore", era stato collocato sul tetto di un container, con il compito di stabilmente agganciare su di esso il telaio metallico di cui detto, nonchè della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 5, comma 2, e art. 93, comma 1, lett. a), applicate le attenuanti generiche, condannò ciascuno di loro alla pena sospesa reputata di giustizia, nonchè al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede.

1.1. La Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza del 5/10/2010, giudicando sulla impugnazione proposta dagli imputati, confermò la statuizione di primo grado, salvo a dichiarare prescritto il reato contravvenzionale, eliminando la relativa pena.

2. Per un'adeguata intelligenza delle questioni poste al vaglio di questa Corte appare necessario riprendere, in sintesi, la vicenda, siccome ricostruita dai giudici di merito.

L' A., dipendente della ditta "All Service s.c. a.r.l.", svolgendo la mansione di addetto ai ponti della nave, non aveva adeguatamente coadiuvato il gruista, B.P., durante le manovre di aggancio del telaio alle sponde di un container, avendo omesso di segnalargli che, a poppa, "i "twist" di aggancio del telaio non avevano centrato i blocchi d'angolo del container"" Il B., senza curarsi di collocare a terra in sicurezza l' An., ritentò la manovra, con il risultato rovinoso anticipato.

3. L'imputato B. proponeva ricorso per cassazione.

4. Con il primo motivo il ricorrente denunzia vizio motivazionale rilevabile in sede di legittimità in relazione alla ritenuta sussistenza del nesso di causalità.

Il gruista, il quale opera ad una distanza di circa trenta metri, non è in grado di vedere se il telaio abbia centrato i punti d'aggancio del container. Nel caso di specie era compito specifico del "deckman" controllare il corretto aggancio.

Immediatamente dopo questa prima operazione è necessario issare il "rizzatore" perchè, manualmente provveda ad assicurare il tutto mediante tiraggio di due catenelle. Solo dopo il container può essere sbarcato e collocato sulla banchina.

La Corte territoriale aveva ricostruito erroneamente il procedimento fattuale, limitandosi a recepire "acriticamente" le affermazioni del giudice di primo grado. Era emerso dal dibattimento che il gruista aveva agito solo dopo aver ricevuto precisi ordini da parte dell' A., come peraltro, da quest'ultimo ammesso. Lo stesso infortunato, pur dopo varie contraddizioni, aveva confermato i punti fondamentali della versione fornita dal B., il quale, ricevuto l'ordine via radio di prelevare il "rizzatore", non avrebbe potuto, in alcun modo, porre in discussione la disposizione in parola, non essendo posto in condizione di vedere il teatro d'azione.

Destava perplessità l'affermazione dei giudici di secondo grado secondo la quale l'imputato si sarebbe dovuto rendere conto che la prima fase dell'operazione non si era svolta regolarmente, in quanto il "deckman" non si era posto in condizione di avere piena e libera visuale, dovendosi il gruista limitare ad eseguire gli ordini che via via gli vengono impartiti.

Di poi, era stato lo stesso "rizzatore" a dare l'OK per il sollevamento, mediante l'inequivoco convenzionale gesto circolare del dito e tale circostanza trova conferma nelle dichiarazioni dell' A., il quale ha riferito di aver visto l' An. comunicare a gesti con il gruista, prima che quest'ultimo avviasse l'alzo della gru. Una tale disposizione, proveniente, peraltro, da soggetto abilitato a ricoprire anche le mansioni di "deckman" (come dallo stesso dichiarato all'udienza del 22/5/2007) aveva avuto l'effetto d'interrompere il nesso di causalità.

4.1. Con il successivo motivo il ricorrente lamenta vizio motivazionale rilevabile in sede di legittimità in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

Nessun addebito avrebbe potuto muoversi al B., il quale non aveva possibilità alcuna di verificare se la manovra indicatagli dall'infortunato fosse pericolosa o meno, dovendo, inoltre, fare necessario affidamento sulle indicazioni dell' A..

4.2. Con l'ultimo motivo il ricorrente si duole della mancata conversione della pena detentiva in pecuniaria, esclusa sospensione condizionale e della mancata applicazione dell'indulto.

Diritto



5. Va osservato che dopo la sentenza di secondo grado è venuto a maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla legge per il reato contestato.

Il fatto risale al 18/10/2003 e, pertanto, secondo il testo del comb. disp. degli artt. 157 e 160 c.p., allora vigente, tenuto conto del reato contestato (delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni), allo scadere del 18/4/2011 si è compiuto il termine massimo previsto dalle norme citate.

6. La delibazione dei motivi sopra presi in analitica rassegna fa escludere l'emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell'evidente innocenza dell'imputato.

Invero, restando al vaglio previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2, la certa dipendenza dell'infortunio dalle mansioni lavorative svolte dalla vittima, la cooperazione colposa dei due imputati nella verificazione dell'evento, e l'assenza di offerta di elementi univoci dai quali trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento d'innocenza, impongono l'anticipato epilogo.

7. Devesi, inoltre rilevare, al limitato fine degli effetti civili, che nella statuizione gravata non si rinviene vizio motivazionale che imporrebbe nuova statuizione del giudice civile.

Sul punto basti rilevare che il B., al quale era affidata l'incolumità fisica dell'infortunato, anche a voler credere alla discolpa, decise inopinatamente di ritentare la manovra di sollevamento senza prima assicurarsi di collocare a terra, o, comunque, in una condizione si sicurezza, l' An..

8. Ciò posto, s'impone l'annullamento della sentenza ai soli effetti penali, con conferma delle statuizioni civili e condanna del ricorrente al rimborso delle spese legali in favore della P.C., nella misura reputata di giustizia di cui in dispositivo.

P.Q.M.



Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perchè estinto il reato per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione il favore della costituita parte civile delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 oltre I.V.A e C.P.A. nelle misure di legge.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2013