Categoria: 2012
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Tipologia: Accordo per il rinnovo
Data firma: 23 novembre 2012
Parti: Confagricoltura, Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil di Venezia
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Operai, Venezia
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

Organismo bilaterale
Lavoro straordinario, festivo, notturno
Retribuzioni operai addetti alla raccolta
Malattia
Permessi
Mezzi di trasporto
Lavori pesanti e disagiati
Rapporto di lavoro a tempo parziale
Classificazione e mansioni
Operai addetti alle valli
Aumenti retributivi

Accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Venezia

Il giorno 23 novembre 2012 presso la sede di Confagricoltura Venezia, a Mestre in via Monteverdi 15 tra: Confagricoltura Venezia [...], la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Venezia [...], la Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia [...] e la Flai Cgil di Venezia [...], la Fai Cisl di Venezia [...], la Uila Uil di Venezia [...], con una delegazione dei lavoratori [...], è stato raggiunto l'Accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Venezia, nei termini seguenti.

Organismo bilaterale
Le Parti si danno atto di aver provveduto alla costituzione dell'Ente Bilaterale di cui all'articolo 8 del Contratto Nazionale di Lavoro del 25 maggio 2010.
L'Ente Bilaterale svolge le funzioni demandate:
- all'Osservatorio provinciale dall'articolo 9 del vigente CCNL,
- ai Centri di formazione agricola dall'articolo 10 del vigente CCNL;
- al Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro dall'allegato n. 3 al vigente CCNL.
L'Ente Bilaterale dovrà altresì promuovere programmi di formazione professionale per i lavoratori agricoli e florovivaisti, con particolare attenzione alla tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
L'Ente Bilaterale dovrà inoltre svolgere le attività attualmente svolte dalla Cassa Extra legem, a condizione che l'Inps riconosca l'Ente Bilaterale quale soggetto titolato alla sottoscrizione della convenzione per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale provinciale e per l'erogazione delle prestazioni integrative nel caso di malattia ed infortunio.
L'Ente Bilaterale si propone infine lo scopo di promuovere, nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e sicurezza per i lavoratori del comparto agricolo e si pone quale sede privilegiata per l'osservazione delle dinamiche e tendenze del mercato del lavoro.
Le Parti si danno atto che la misura dello 0,03% del contributo di assistenza contrattuale provinciale a carico del datore di lavoro (percentuale complessiva dello 0,33%) viene destinata al finanziamento delle attività dell'Ente Bilaterale.

Lavoro straordinario, festivo, notturno
[...]
I lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario possono optare per il percepimento delle sole maggiorazioni previste, maturando il diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, con il limite di 24 ore annue.

Lavori pesanti e disagiati
Tra i lavori pesanti e disagiati, da compensare con la maggiorazione del 10%, vengono individuate le lavorazioni e il confezionamento di prodotti ortofrutticoli svolti in ambienti con temperature inferiori ai 7 gradi centigradi.