Categoria: 2012
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Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 13 novembre 2012
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015
Parti: Confagricoltura, Associazione Polesana Coltivatori Diretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil di Rovigo
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Operai, Rovigo
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

Art. 1 - Organismo bilaterale
Art. 2 - Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Art. 3 - Riassunzione lavoratori a tempo determinato
Art. 4 - Lavoratori immigrati.
Art. 5 - Classificazione del personale
Art. 6 - Agriturismi
Art. 7 - Lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 8 - Orario settimanale lavoratori addetti alle valli da pesca
Art. 9 - Aumento salariale e parificazione salari valli da pesca
Art. 10 - Voci detassabili della retribuzione
Art. 11 - Decorrenza e durata.

Accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Rovigo

Il 13 novembre 2012, presso la sede di Confagricoltura Rovigo in Piazza Duomo, 2 a Rovigo, tra Confagricoltura Rovigo [...], Associazione Polesana Coltivatori Diretti di Rovigo [...], Confederazione Italiana Agricoltori di Rovigo [...] e la Fai-Cisl di Rovigo [...], la Flai-Cgil di Rovigo [...], la Uila-Uil di Rovigo [...], è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti nei seguenti termini:

Art. 1 - Organismo bilaterale
Le parti si impegnano a costituire entro il 2013 l’organismo bilaterale con lo scopo di promuovere un sistema di formazione professionale contini anche in materia di sicurezza e mercato del lavoro, per organizzare iniziative per l’incontro della domanda e offerta di lavoro e favorire la soluzione di problemi derivanti dalle mobilità territoriali della manodopera. Convengono inoltre di attribuire all’Osservatorio provinciale, che dovrebbe essere strumento fondamentale per svolgere un importante e delicato servizio e confronto fra le parti, il compito di seguire indirizzare coordinare la riorganizzazione del collocamento e di tenere gli opportuni contatti con le istituzioni competenti. Viene determinato il contributo a carico del datore di lavoro per il finanziamento dell’Ente Bilaterale nella misura del 0,05% da applicarsi al momento della costituzione dell’Ente.

Art. 2 - Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Le parti si impegnano a promuovere verso il datore di lavoro, gli operai agricoli, florovivaisti e delle valli da pesca gli obblighi previsti dall’attuale normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riguardo alla formazione, all’informazione e alla tutela sanitaria del lavoratore.

Art. 4 - Lavoratori immigrati
I lavoratori stranieri con contratto a tempo determinato assunti dalla stessa azienda per almeno 160 giornate all’anno, compatibilmente con le esigenze aziendali, potranno partecipare a corsi per il recupero scolastico con un permesso retribuito di 150 ore nell’arco di un triennio come previsto dall’art. 39 del CCNL.

Art. 8 - Orario settimanale lavoratori addetti alle valli da pesca
I lavoratori delle valli da pesca potranno usufruire, a parità di trattamento economico, di un orario settimanale di 39 ore equiparato a quello degli operai agricoli e florovivaisti a parità di trattamento economico.