Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 26 marzo 2013
Parti: Ance Unindustria, Agci, Legacoop, Confcooperative, Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Industria, Coop, Forlì-Cesena
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Premessa
1. Patto di Stabilità e ritardati pagamenti
2. Selezione imprese da parte di Committenti Pubblici
3. Sistema di qualificazione delle imprese
4. Congruità
5. Enti bilaterali
6. Formazione
7. Borsa Lavoro
8. Appalti e Subappalti
9. Relazioni industriali
10. Forme di lavoro non compatibili con l’edilizia
11. Trasferta
12. Reperibilità
13. Modifica temporanea orario di lavoro (ad integrazione degli art. 2 CCPL Industria e art. 8 CCPL Cooperazione)
• Linee guida
14. Elemento variabile della retribuzione (EVR)
• Definizioni
• EVR Territoriale
• Indicatori territoriali
• Determinazione dell’EVR
• Fase aziendale
Accordo determinazione massima EVR

Verbale di accordo di rinnovo dei contratti collettivi provinciali di lavoro edilizia

Il giorno 26 marzo 2013, presso la sede di Unindustria Forlì-Cesena si sono incontrate: Ance Unindustria Forlì-Cesena [...], Agci Forlì-Cesena [...], Legacoop Forlì-Cesena [...], Confcooperative Forlì-Cesena [...], la Fillea Cgil Forlì [...], la Fillea Cgil Cesena [...], la Filca Cisl Forlì-Cesena [...], la Feneal Uil Forlì [...], la Feneal Uil Cesena [...]

Considerato che
I contratti collettivi provinciali di lavoro per le imprese dell’edilizia qui rappresentate hanno alcuni istituti contrattuali simili nel merito;
Le richieste presentate dalle Organizzazioni Sindacali per il rinnovo sono analoghe;
Le associazioni presenti hanno convenuto di compiere congiuntamente la trattativa nell’ottica di una armonizzazione dei contratti e con l’intento di giungere quanto prima ad un unico contratto territoriale.
I testi sottoscritti saranno recepiti nei singoli Contratti.

Premesso che
La grave crisi in cui versa il settore dell’edilizia rende particolarmente complesso il rinnovo dei contratti integrativi provinciali;
È comunque intenzione delle Parti sottoscrivere un rinnovo del contratto integrativo provinciale che, tenendo conto delle difficoltà del settore, contribuisca da un lato al mantenimento della competitività delle imprese del territorio, dall’altro al miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori.

2. Selezione imprese da parte di Committenti Pubblici
Le parti, altresì, si impegnano a svolgere ogni opportuno intervento, anche di concerto, presso le Stazioni/ Appaltanti Pubbliche, affinché in fase di selezione, affidamento, esecuzione degli appalti, vengano sempre perseguiti gli obiettivi della massima trasparenza, della legalità, della sicurezza sul lavoro, della congruità dei prezzi e della manodopera impiegata e della qualità delle opere da realizzare.
Le parti concordano sulla necessità di sensibilizzare le Amministrazioni Pubbliche affinché svolgano nelle varie fasi degli appalti, efficaci azioni di controllo sulle imprese esecutrici dei lavori, mirate a verificare la correttezza retributiva, previdenziale, assicurativa, il rispetto dell’applicazione del contratto dell’edilizia (laddove la lavorazione sia tale), l’iscrizione alla Cassa Edile, l’adozione di ogni misura di sicurezza prescritta dalle vigenti normative ed il rispetto degli adempimenti riguardanti l’affidamento di fasi lavorative in subappalto.
Le parti convengono sull’opportunità di richiamare l’attenzione delle Stazioni Appaltanti Pubbliche sull’esigenza che, in fase di aggiudicazione, vengano privilegiati sistemi più avveduti di scelta del contraente, con particolare riferimento a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (compatibile però con lavorazioni ed opere di una importanza progettuale e di cospicua somma) o dell’utilizzo della media offerta, contribuendo a limitare o ad escludere del tutto il ricorso al sistema del “massimo ribasso” che produce effetti distorsivi sul tessuto economico ed imprenditoriale del territorio a danno delle imprese qualificate e strutturate, ed ovviamente dei tempi e della qualità delle opere realizzate

3. Sistema di qualificazione delle imprese
Considerato che l’accesso all’attività imprenditoriale nel settore dell’edilizia non è subordinato ad alcun particolare requisito di professionalità e di organizzazione aziendale, si conviene di promuovere congiuntamente nei confronti degli organi istituzionali, la definizione di regole efficaci per l’accesso all’attività edilizia, nel rispetto del principio costituzionale della libertà di iniziativa economica privata. Le parti ritengono irrinunciabile e non più rinviabile l’adozione di un sistema di qualificazione delle imprese anche a beneficio del mercato privato, affinché possano essere individuabili le imprese corrette e qualificate, in grado di eseguire lavori con adeguati standard qualitativi essendo in possesso delle necessarie capacità tecniche e di sicurezza e di strutture e risorse economiche e tecnologiche adeguate in rapporto al tipo ed alla dimensione dell’attività esercitata. Si considera, infatti, determinante la presenza di un sistema di regole che rafforzino e valorizzino la qualificazione delle imprese ai fini dello sviluppo di un mercato fondato su logiche di corretta concorrenzialità.

4. Congruità
Le parti considerano altresì irrinunciabile l’adozione del sistema della congruità ai fini del rilascio del DURC; tale metodo costituisce una risorsa fondamentale nel contrasto al lavoro irregolare, alla evasione contributiva e alla concorrenza sleale.

5. Enti bilaterali
Le parti ribadiscono l’importanza del sistema bilaterale, quale strumento di attuazione delle politiche contrattuali e di regolamentazione del mercato del lavoro e si impegnano ad operare affinché venga rafforzato e valorizzato il sistema degli enti bilaterali, che rappresentano un indubbio valore aggiunto per il settore dell’edilizia ed una risorsa ai fini della qualificazione del settore.
A tal fine le parti confermano i seguenti obiettivi: di promuovere il ruolo delle Casse Edili, nel rispetto delle proprie competenze, quali organismi preposti alla legalità ed alla regolarità del lavoro in edilizia di potenziare e implementare le politiche attive del lavoro sulla base dei fabbisogni informativi espressi dal settore
In considerazione della grave crisi in cui versa il settore edile, che ha inevitabilmente avuto gravi ripercussioni anche sugli Enti Paritetici, le Parti convengono sulla necessità di garantire una sempre maggiore efficienza degli stessi, a beneficio dei lavoratori e delle imprese ed un corretto rapporto tra costi e benefici.
A motivo di ciò, in coerenza con gli orientamenti nazionali, le parti confermano l’esigenza di procedere, previa attenta analisi delle voci di entrate e di uscita, ad una razionalizzazione dei costi e si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per perseguire l’obiettivo del pareggio di bilancio, anche attraverso sinergie con Enti analoghi della Provincia o di altre Province.

6. Formazione
Le parti confermano la propria comune volontà di continuare ad investire fortemente sulla formazione dei lavoratori del settore edile, quale strumento fondamentale per la crescita professionale e personale delle risorse umane e per uno sviluppo qualitativo e competitivo delle imprese e attribuiscono alla formazione un ruolo centrale per attenuare gli effetti negativi dell’attuale congiuntura economica.
Le parti riconoscono che l’informazione, la formazione e l’addestramento in materia di sicurezza e prevenzione infortuni, rivestono carattere prioritario nell’ambito delle politiche attive del lavoro e risultano essere fattori strategici indispensabili per il raggiungimento del comune e fondamentale obiettivo di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ribadiscono, quindi, la centralità del momento formativo quale strumento idoneo a concorrere, fattivamente, al conseguimento di una corretta applicazione delle normative antinfortunistiche, di un puntuale utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nonché di una adeguata e concreta cultura della sicurezza.
Le Parti confermano l’importanza della formazione obbligatoria pre-assuntiva di 16 ore, introdotta dalla contrattazione nazionale e rivolta agli operai di primo ingresso nel settore edile, quale momento determinante per l’acquisizione dei principi fondamentali relativi alla conoscenza del cantiere e del lavorare in sicurezza.

8. Appalti e Subappalti
Le Parti concordano di adoperarsi per favorire il pieno rispetto e la puntuale applicazione delle norme contrattuali e di legge sulle prestazioni lavorative, con particolare riferimento alla disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti. A tal fine le imprese che, nell’esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione dei contratti dell’edilizia, intendano affidare lavori in appalto o in subappalto, si impegnano allo scrupoloso rispetto della disciplina di cui all’art. 14 del CCNL industria art. 5 del CCNL cooperazione.

9. Relazioni industriali
Le parti promuoveranno, ogni qual volta si rendesse necessario, su richiesta delle OO.SS., appositi incontri per esaminare singole realtà produttive, con riferimento ad interventi che attengono ad opere di particolare rilievo.

10. Forme di lavoro non compatibili con l’edilizia
Le parti dichiarano non compatibili con il settore dell’edilizia, le forme di lavoro partecipazione, di lavoro a chiamata e di lavoro accessorio (voucher).

12. Reperibilità
Le parti, vista la crescente esigenza di dover eseguire interventi tecnici per manutenzioni in qualsiasi momento del giorno e della settimana, ritengono necessario definire modalità di realizzazione per la reperibilità del personale.
I lavoratori impegnati a rendersi reperibili riceveranno pertanto la seguente indennità di reperibilità:
giorni feriali: euro 6,00 sabato e giorni festivi: euro 10,00
Si conviene altresì che in caso di chiamata notturna (dopo le ore 22:00), il dipendente dovrà, il giorno seguente, usufruire di un numero di ore di riposo compensativo pari al numero di ore lavorate la notte precedente, maggiorate della percentuale per lavoro notturno.
Il lavoratore fruirà altresì di ore di permesso retribuito necessarie a coprire l’intera mattinata (qualora il computo delle ore recuperabili sia inferiore alle 4) o l’intera giornata (qualora il computo delle ore recuperabili sia maggiore di 4 ma inferiore alle 8).
Resta inteso che le ore di recupero, oltre le 40 settimanali, non avranno incidenza sui singoli istituti contributivi, di accantonamento in Cassa Edile, compreso il TFR.
Il computo dell’orario di lavoro decorrerà dal momento di raduno al punto di ritrovo aziendale, resta intese dunque che il tempo di viaggio dal punto di ritrovo aziendale al cantiere si intende orario lavorativo.

13. Modifica temporanea orario di lavoro (ad integrazione degli art. 2 CCPL Industria e art. 8 CCPL Cooperazione)
Fermo restando quanto previsto dai contratti e dalle norme di legge, le parti nell’ottica di una migliore gestione dell’orario di lavoro, nonché della particolare fluttuazione del lavoro in edilizia, il quale alterna periodi sempre più stringenti di consegna delle commesse, ad altri di carenza di ordini e lavori, valutano l’opportunità di una gestione aziendale dell’orario di lavoro.
Visti l’Art 5 e il paragrafo a) dell’Art. 38 del CCNL 19 aprile 2010, e cooperazione art. 46 par i) .6 del CCNL 26 aprile 2010 verificata la volontà delle parti di governare i processi produttivi in una fase economica eccezionale come quella attuale, si conviene di dare corso a una fase sperimentale della durata del presente contratto, di una modalità con la quale in ambito aziendale o in sede di cantiere, previo accordo sindacale, si possa temporaneamente modificare l’orario di lavoro.
Ogni eventuale accordo andrà sottoscritto dalle Rappresentanze Sindacali Territoriali, e nel caso di presenza di RSU anche da queste ultime.
I soggetti interessati da tale normativa sono: le imprese ed i lavoratori ai quali si applica il presente accordo, sottoscritto da Ance e Cooperazione e Feneal Filca e Fillea territoriali.

Linee guida:
Sarà possibile effettuare ore di lavoro eccedenti le 40 settimanali, nel limite massimo di 45 settimanali, così come previsto dal CCNL, al fine di “accantonare” un numero di ore lavorate tale da consentire, in momenti di flessione delle commesse, un differimento del pagamento delle stesse, in luogo della Integrazione Salariale, così garantendo un trattamento migliorativo per i lavoratori ed una migliore capacità di risposta delle aziende nei periodi di picchi di lavoro.
L’orario massimo giornaliero non potrà superare le 9 ore. Nell’arco temporale dell’anno solare le ore eccedenti il normale orario di lavoro non dovranno superare le 60.
Per le ore in aggiunta lavorate all’interno del predetto accordo, al momento della maturazione sarà riconosciuta ed erogata solamente la somma pari alla maggiorazione prevista per il lavoro straordinario.
L’importo relativo alla sola paga oraria per le ore lavorate in aggiunta e pertanto così “accantonate” sarà pari alla paga oraria in essere al momento della fruizione delle stesse.
Per le ore “accantonate”, al momento del recupero delle stesse, l’azienda provvederà al versamento di tutti gli oneri previsti per le normali ore lavorative (Cassa Edile, Inps, Inail).
Di massima le ore accantonate dovranno essere recuperate entro la fine dell’anno solare, fatto salvo diverse condizioni aziendalmente pattuite.
Nel caso in cui questo non fosse possibile, l’azienda provvederà al normale pagamento delle stesse entro il 31 dicembre.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro si dovesse interrompere prima della fruizione delle ore accantonate, rimane inteso che le ore accantonate saranno retribuite contestualmente con le spettanze di fine rapporto.
L’attivazione della modalità di applicazione dell’orario sopra indicato, potrà avvenire previa comunicazione ai lavoratori dello stesso almeno 24 ore prima dell’inizio.
Ogni accordo aziendale dovrà prevedere il periodo previsto di picco di lavoro in cui le ore saranno accantonate ed il periodo in cui si prevede il recupero delle stesse.