Categoria: 2012
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Tipologia: Contratto Provinciale di Lavoro
Data firma: 27 novembre 2012
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015
Parti: Confagricoltura, Federazione Provinciale Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Operai, Pordenone
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

Verbale di accordo sindacale per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Pordenone
Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Pordenone

Presentazione
Art. 1 - Decorrenza e durata del contratto
Art. 2 - Assunzione (integrativo art. 13 CCNL)
Art. 3 - Periodo di prova (integrativo art. 15 CCNL)
Art. 4 - Occupazione giovanile (integrativo art. 16 CCNL)
Art. 5 - Categorie di operai agricoli (in agg. artt. 21 e 22 CCNL)
Art. 6 - Trasformazione del rapporto (in agg. art. 23 CCNL)
Art. 7 - Manodopera migrante (integrativo art. 25 CCNL)
Art. 8 - Classificazione degli operai agricoli e dei lavori (integrativo art. 31 CCNL)
Norme ittiche
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Lettera di incarico per la custodia degli impianti ittici
Art. 9 - Mansioni dei bovai e cavallanti (in agg. art. 31 CCNL)
Art. 10 - Orario di lavoro (in agg. art. 34 CCNL)
Art. 11 - Ferie (in agg. art. 36 CCNL)
Art. 12 - Permessi per corso di recupero scolastico ( in agg. artt. 37 e 39 CCNL)
Art. 13 - Permessi straordinari e congedi parentali (in agg. art. 38 CCNL)
Art. 14 - Lavoro straordinario, notturno e festivo (in agg. art. 42 CCNL)
• Detassazione delle erogazioni legate all’andamento economico dell’impresa
Art. 15 - Interruzioni - Recuperi (in agg. art. 44 CCNL)
Art. 16 - Attrezzi di lavoro (integrativo art. 46 CCNL)
Art. 17 - Retribuzione del lavoratore (in agg. art. 49 CCNL)
• Tabelle operai agricoli e florovivaisti
Art. 18 - Compensi speciali od accessori ai bovai o cavallanti.
Art. 19 - Casa, orto e allevamento famigliare.
Art. 20 - Trasferte e rimborso spese (in agg. art. 55 CCNL)
Art. 21 - Cottimo e appalto (in agg. art. 56 CCNL)
Art. 22 - Facchinaggio e trasporto in genere a spalla.
Art. 23 - Malattia o infortunio (in agg. art. 60 CCNL)
Art. 24 - Integrazione trattamento di malattia, infortunio ed assistenza contrattuale (in agg. art. 62 CCNL)
Art. 25 - Cassa Integrazione (in agg. art. 63 CCNL)
Art. 26 - Lavori speciali (integrativo art. 66 CCNL)
Art. 27 - Tutela della salute dei lavoratori (in agg. art. 67 CCNL)
Art. 28 - Mensa
Art. 29 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato (in agg. art. 72 CCNL)
• Dichiarazione a verbale sul licenziamento per giustificato motivo
Art. 30- Norme disciplinari (in agg. art. 75 CCNL)
Art. 31 - Notifica delle infrazioni
Art. 32 - Casi di forza maggiore
Art. 33 - Quote sindacali per delega (in agg. art. 86 CCNL)
Art. 34 - Condizioni di miglior favore
Art. 35 - Deposito di contratto
Allegati
Allegato 1 Contratto a tempo determinato ex artt. 21 e 22 lett. b) CCNL
Allegato 2 Contratto a tempo determinato ex artt. 21 e 22 lett. c) CCNL
Allegato 3 Cassa provinciale integrazione indennità malattia-infortunio lavoratori agricoli
Allegato 4 Attività assistenziale a favore dei lavoratori agricoli della cassa provinciale integrazione malattia e infortunio di Pordenone

Verbale di accordo sindacale per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Pordenone

Il giorno 27 novembre 2012, presso la sede di Confagricoltura Pordenone, in Pordenone Viale Venezia 113, fra le Organizzazioni Professionali Agricole della Provincia di Pordenone Confagricoltura Pordenone [...], Federazione Provinciale Coldiretti di Pordenone [...], Cia di Pordenone [...] e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori della Provincia di Pordenone Flai Cgil [...], Fai Cisl [...], Uila Uil [...], richiamato il verbale di accordo regionale del 15 novembre 2012 per il rinnovo dei Contratti Provinciali di Lavoro per gli operai agricoli del Friuli Venezia Giulia, scaduti il 31.12.2011, concordano nel ratificarne e fame propri i contenuti, di stipulare, con decorrenza 01.01.2012 e scadenza al 31.12.2015, fatte salve le singole decorrenze espressamente previste, il nuovo Contratto Provinciale di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della provincia di Pordenone, strutturato in n. 35 Articoli sviluppati su n. 24 pagine, di seguito allegato al presente verbale.
Nota a verbale: le problematiche del lavoro collegate a specificità del lavoro agricolo in provincia di Pordenone andranno trattate al tavolo provinciale o con accordi aziendali.
Fatto, letto ed approvato, le parti sottoscrivono il presente verbale e le 24 (ventiquattro) pagine allegale, tutte parti integranti del verbale di accordo.

Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Pordenone 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2015

Presentazione
Presso la Sede di Confagricoltura Pordenone, l’anno 2012, il giorno 27 novembre, fra la Confagricoltura di Pordenone [...], la Federazione Provinciale Coldiretti di Pordenone [...], la Cia di Pordenone [...] e la Flai-Cgil [...], la Fai-Cisl [...], la Uila-Uil [...], si è convenuto di rinnovare il Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Pordenone.
Con il rinnovo di questo Contralto Provinciale di lavoro le parti firmatarie riaffermano un modo nuovo nei rapporti sindacali, teso al rispetto totale delle norme contrattuali, nello spirito di rilancio dell’agricoltura provinciale e per un occupazione stabile e soddisfacente degli addetti.
Esse pertanto s’impegnano di trovarsi in ogni occasione, su richiesta di una delle parti, al massimo livello di responsabilità, affinché si operi ad intese comuni su ogni aspetto dell’Agricoltura provinciale, volte al suo miglioramento, da tradursi in istanze verso le pubbliche autorità ad ogni livello.
In questo contesto di serietà e reciproco impegno affrontano il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro.

Art. 1 - Decorrenza e durata del contratto
Il presente Contratto Provinciale, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010, ha durata quadriennale e decorre dal 1° gennaio 2012 con scadenza il 31 dicembre 2015. [...]
Come per il passato le norme operanti nel presente contratto dispiegano la loro efficacia anche nei confronti dei conduttori di aziende floro-vivaistiche, forestali e dei loro operai, di allevamento di qualsiasi specie, nonché di attività affini e connesse con l’agricoltura, dirette alla trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ai sensi dell’art. 2135 del codice Civile.

Art. 2 - Assunzione (integrativo art. 13 CCNL)
La individuazione delle fasi lavorative è la seguente:
a) potatura vite;
b) potatura frutteti;
c) raccolta uva;
d) raccolta frutta;
e) raccolta prodotti da precisare all’atto dell’assunzionc;
f) aratura, semina e mietitrebbiatura;
g) sostituzione per malattia o maternità o infortunio o assenza per servizio militare;
h) irrigazione;
i) lavoro chioschi;
l) lavoro viti madri.
[...]

Art. 7 - Manodopera migrante (integrativo art. 25 CCNL)
Considerato che nell’ambito della provincia non si verifica il fenomeno riferito all’art. 25 del CCNL, riguardante la manodopera migrante, ma più spesso un movimento interno di lavoratori, le parti convengono di incontrarsi in occasione delle grandi campagne stagionali, per ricercare la soluzione dei problemi che possono presentarsi nelle singole zone.

Norme ittiche
Articolo 1
- Data la particolare natura dell’attività, operai a tempo determinato possono assumersi ai sensi della legge 18.04.62 n. 230 e successive mod. e int., per lavori di breve durata od a carattere saltuario, o per la sostituzione di operai assunti a tempo indeterminato per i quali sussista il diritto di conservazione del posto.
Quando il lavoratore dipendente viene incaricato della custodia degli impianti ittici, tale incarico dovrà risultare da contratto scritto nel quale si precisano compiti, mansioni, e relativo compenso aggiuntivo.
Le organizzazioni concorderanno un contratto-tipo, allegato al presente accordo.

Articolo 3 - Per il lavoro che richiede la permanenza abituale in acqua delle mani o dei piedi sarà concessa una maggiorazione del 30% per la durata dello stesso. Le ore di presenza in acqua dovranno essere registrate giornalmente su apposita tabella. Il lavoratore o il datore di lavoro, entro il giorno successivo a quello di effettuazione, deve contestare le eventuali inesattezze dei dati riportati in tabella.

Art. 9 - Mansioni dei bovai e cavallanti (in agg. art. 31 CCNL)
I bovai sono addetti alla custodia, cura, allevamento e governo del bestiame. Ad essi, sia addetti a stalle modernamente attrezzate che tradizionali, sarà applicato l’orario di lavoro giornaliero tenendo conto del carattere di discontinuità del lavoro stesso Ove le mansioni di stalla non assorbano completamente l’orario di lavoro, i bovai o cavallanti, presteranno la differenza delle ore in lavori di campagna.
Gli operai agricoli addetti alla stalla dovranno in ogni caso usufruire di un riposo giornaliero continuativo, come previsto dalle norme vigenti, in coincidenza con le ore notturne.
Il bovaio è tenuto alla custodia notturna del bestiame.
I bovai, i manzolai, cavallanti e comunque gli addetti alla cura, custodia e governo del bestiame, i quali a giudizio dell’agricoltore, non potessero usufruire del riposo settimanale festivo, godranno di un riposo compensativo di ventiquattro ore consecutive a seconda delle esigenze dell’azienda.

Art. 10 - Orario di lavoro (in agg. art. 34 CCNL)
L’orario di lavoro ha inizio all’atto della presentazione sul posto di lavoro precedentemente indicato e termina sullo stesso.
L’inizio e la fine del lavoro, nonché il periodo intermedio di riposo, saranno stabiliti secondo le consuetudini locali e secondo le esigenze tecniche dell’Azienda.
Il personale addetto alla cura, custodia, governo e allevamento del bestiame, poiché svolge un lavoro discontinuo o intermittente, è tenuto anche prima e dopo l’orario di lavoro normale di campagna al governo del bestiame.
Cosi pure per il suddetto personale non ha efficacia la ripartizione mensile dell’orario di lavoro e anche il pomeriggio del sabato sarà lavorativo.
L’orario di lavoro giornaliero per gli addetti ai lavori nocivi (preparazione delle miscele ed irrorazione) comportanti l’impiego di principi attivi di 1° e 2° classe previsti dal DPR. n. 1255 del 3.07.68. viene ridotto di due ore e venti minuti giornaliere, opportunamente ripartite, a parità di salario.
Fermo rimanendo il limite di orario, le Aziende ed i lavoratori potranno prevedere anche per le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell’anno, la distribuzione dell’orario settimanale medesimo su cinque giorni.
L’orario di lavoro, ove la durata giornaliera non sia costante nell’arco dell’anno, verrà distribuito prevedendo nei mesi invernali di dicembre, gennaio e febbraio una diminuzione da recuperare negli altri mesi nel rispetto del totale di ore lavorative annue (2028). Tale riduzione sarà riferita a 35 ore settimanali. Dicembre, gennaio, febbraio ore 35 settimanali, gli altri mesi 40 ore settimanali distribuiti in 5 giorni. Le aziende, d’intesa con i lavoratori, potranno altresì disciplinare, nel rispetto delle esigenze aziendali, il lavoro straordinario ed i recuperi

Art. 11 - Ferie (in agg. art. 36 CCNL)
[...] le Parti concordano che parte delle stesse potranno essere usufruite entro il mese di agosto dell’anno successivo alla loro maturazione.

Art. 14 - Lavoro straordinario, notturno e festivo (in agg. art. 42 CCNL)
Le prestazioni di cui sopra dovranno essere eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidenti necessità e non dovranno essere perciò di carattere sistematico salvo in caso di regolari turni periodici di lavoro notturno.
[...]
Qualora tra Azienda e lavoratore dipendente si concordi il recupero delle ore straordinarie, al lavoratore stesso spetta il pagamento della maggiorazione come previsto dalle norme contrattuali. Anche la maggiorazione dovuta potrà essere trasformata in riposo.
[...]

Art. 15 - Interruzioni - Recuperi (in agg. art. 44 CCNL)
Per le giornate intere non lavorate per intemperie o causa di forza maggiore, per le quali viene richiesto l’intervento della Cassa Integrazione non si darà luogo ad alcun recupero.
Per gli operai agricoli nel caso in cui per intemperie o causa di forza maggiore non fosse possibile eseguire in giornata l’intero orario di lavoro normale è ammesso il recupero del tempo perduto nel limite massimo complessivo di ore due al giorno entro i sei giorni successivi all’avvenuta sospensione o interruzione, senza corresponsione di straordinario.

Art. 16 - Attrezzi di lavoro (integrativo art. 46 CCNL)
Ai soli lavoratori a tempo indeterminato il datore di lavoro è tenuto a fornire una tuta all’anno e due agli addetti ai lavori nocivi o in alternativa l’equivalente in denaro.

Art. 19 - Casa, orto e allevamento famigliare.
Il personale di stalla, qualora per sue specifiche mansioni debba risiedere in una abitazione messa a disposizione dall’azienda, questa abitazione dovrà essere adeguata ai bisogni della famiglia rispondendo a sani criteri igienici [...]

Art. 21 - Cottimo e appalto (in agg. art. 56 CCNL)
[...] Il relativo contratto, con le indicazioni e modalità di esecuzione, deve intervenire direttamente tra il conduttore o il suo rappresentante ed il lavoratore o i lavoratori interessati.
Per la potatura dei frutteti non si farà luogo all’appalto ove in lista di collocamento esista personale esperto in grado di eseguirlo.

Art. 22 - Facchinaggio e trasporto in genere a spalla.
I trasporti ed i movimenti dei prodotti a spalla, delle derrate, dei materiali e dei mezzi strumentali da e per l’Azienda o per conto della stessa, sono riservati all’Azienda che vi provvede con propri mezzi o col proprio personale, la cui retribuzione verrà determinata di volta in volta tra le parti tenendo conto delle particolari condizioni in cui viene effettuato il facchinaggio o il trasporto a spalla.
Le parti potranno far ricorso al cottimo quando la durata delle operazioni di carico e scarico o trasporto superi la mezza giornata.

Art. 26 - Lavori speciali (integrativo art. 66 CCNL)
Si considerano lavori speciali per la nocività, rischio, disagio o competenza richiesta e come tali compensati con le maggiorazioni indicate a margine, sull’insieme del salario contrattuale provinciale con esclusione degli scatti di anzianità, i seguenti:
1 ) lavori di scarico silos chiusi, cioè non a cielo aperto, o a scarico automatico: maggiorazione del 20%
2) abbattimento piante ad alto fusto e relativo sbancamento: maggiorazione del 20%
3) per chi effettua trattamenti con principi attivi tossici si applicano le norme di legge: maggiorazione del 25%
4) irrigazione: maggiorazione del 20%
5) espurgo dei canali ed altri lavori in presenza di acqua: maggiorazione del 20%
6) tagli in acqua delle erbe palustri: maggiorazione del 20%
7) lavori di pulizia delle vasche vinarie: maggiorazione del 20%
8) lavori all’interno delle celle frigorifere: maggiorazione del 20%

Art. 27 - Tutela della salute dei lavoratori (in agg. art. 67 CCNL)
È fatta raccomandazione alle aziende di mettere a disposizione dei lavoratori un ambiente adeguato per le attività del sindacato, del patronato assistenziale, per refettorio nonché di adeguati servizi igienici.
Le aziende con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato dovranno realizzare quanto sopra.
Nel caso di impiego di principi tossici di 1° e 2° classe, l’azienda è tenuta ad informare il lavoratore sulla qualità e classe di appartenenza del prodotto antiparassitario impiegato dando precise istruzioni sulle modalità di impiego.
Ai lavoratori addetti ai lavori nocivi, disagiati e pesanti, le aziende dovranno provvedere all’assegnazione di maschere, occhiali, stivali, tute e grembiuli.
A richiesta del delegato di azienda o su segnalazione delle Organizzazioni Sindacali, al fine di prevenire situazioni in ordine alla salute dei lavoratori, è consentita la possibilità di interventi dell’istituto di Medicina del Lavoro. Verrà istituito il libretto sanitario, individuale, con visite mediche effettuate dall’istituto di Medicina preventiva del Lavoro, usufruendo a tale scopo il lavoratore di due mezze giornate all’anno per visite, retribuite quando effettuate, salvo ulteriori richieste da parte dell’istituto stesso.
Nei luoghi dove vengono usate sostanze tossiche, allorquando l’Ente sopracitato accerti tassi di tossicità pericolosa per l’organismo umano, verrà vietata la prestazione lavorativa per il numero di ore stabilite dal citato Ente.
Circa le misure necessarie alla prevenzione degli infortuni sul lavoro in genere ed in particolare alla prevenzione degli stessi nei confronti di lavoratori conducenti trattrici agricole (tettucci protettivi, copricardani, ecc.) si conviene di applicare le norme legislative regolanti il settore.

Art. 28 - Mensa
La disponibilità a consentire la organizzazione del servizio di mensa in casi specifici, senza onere per l’azienda, sarà esaminato di volta in volta con l’assistenza delle parti contraenti.

Art. 30- Norme disciplinari (in agg. art. 75 CCNL)
Il presente contratto di lavoro verrà eseguito in buona fede con puntualità e correttezza tanto dagli agricoltori che dai lavoratori
A questo scopo, salvo ogni diritto sancito dalla legge, ogni infrazione disciplinare potrà essere punita a seconda delle gravità della mancanza nella maniera seguente:
1. multa fino ad un massimo di due ore di paga per il lavoratore che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza, per ritardi, interruzioni o abbandono del lavoro senza giustificato motivo, per lievi danni dovuti a negligenza o colpa ai beni dell’azienda:
2. multa pari ad una giornata di lavoro, o sospensione del lavoro per uguale periodo, nei casi di recidiva o di maggiore gravità delle mancanze di cui al comma precedente.
[...]
3. Licenziamento in tronco, senza preavviso, per rissa sul lavoro e condanna definitiva per reati infamanti e dolosi, per recidiva nelle mancanze indicate al punto 2, per altre mancanze gravi (offese, minacce, violenze ecc.) contro il datore di lavoro o chi per esso, tali da non consentire nemmeno in via provvisoria, il proseguimento del normale rapporto di lavoro esistente.