Categoria: 2012
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Tipologia: Contratto provinciale di lavoro
Data firma: 18 dicembre 2012
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015
Parti: Unione Provinciale degli Agricoltori, Federazione Provinciale Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil di Agrigento
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Operai, Agrigento
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

Sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Relazioni sindacali
Mercato del lavoro
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Contratto di apprendistato
Art. 4 - Riassunzione
Art. 5 - Convenzioni
Art. 6 - Lavoratori migranti
Art. 7 - Lavoratori extracomunitari e neo comunitari
Art. 8 - Raccolta del prodotto alla pianta
Art. 9 - Classificazione operai agricoli
Norme di organizzazione aziendale e del lavoro
Art. 10 - Orario di lavoro
Art. 11 - Riposo settimanale
Art. 12 - Permessi per corsi di formazione continua e recupero scolastico
Art. 13 - Permessi straordinari
Art. 14 - Lavoro straordinario festivo notturno operai agricoli
Art. 15 - Interruzioni - Recuperi
Art. 16 - Organizzazione del lavoro
Art. 17 - Norme di trattamento economico
Art. 18 - Attrezzi ed utensili
Art. 19 - Obblighi tra le parti
Art. 20 - Rimborso spese
Art. 21 - Indennità chilometriche
Art. 22 - Tutela della salute dei lavoratori
Art. 23 - Rappresentanti di Lavoratori alla Sicurezza Territoriale
Art. 24 - Delegato d’azienda RSA - RSU
Art. 25 - Quote sindacali per delega
Art. 26 - Attività bilaterale.
Art. 27 - Cassa extra legem/Enti Bilaterali Agricoli Territoriali
Art. 28 - Contributo assistenza contrattuale provinciale
Art. 29 - Formazione continua
Art. 30 - Decorrenza e durata del contratto.
Art. 31 - Norme di rinvio

Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti provincia di Agrigento

L’anno duemiladodici il giorno 18 del mese di dicembre presso la sede della Cassa Integrazione malattia ed infortuni per gli operai agricoli della provincia di Agrigento tra: l’Unione Provinciale degli Agricoltori di Agrigento [...], la Federazione Provinciale Coldiretti di Agrigento [...], la Confederazione Italiana Agricoltori di Agrigento [...], la Flai-Cgil di Agrigento [...], la Fai-Cisl di Agrigento [...], la Uila-Uil di Agrigento [...]; le parti convengono di depositare il presente contratto presso il Supl di Agrigento e di inviarne copia all’Inps

Sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto provinciale regola i rapporti di lavoro fra le imprese agricole e florovivaiste e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il contratto Provinciale si applica in particolare alle imprese agricole ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e del CCNL vigente e delle altre disposizioni di legge vigenti.

Art. 1 - Relazioni sindacali
Le parti contraenti convengono
L’Osservatorio Provinciale, ha il compito di svolgere iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse, al fine di:
• Monitoraggio del mercato del lavoro ed utilizzo di manodopera extracomunitaria;
• Definizione delle convenzioni;
• Confronto in riferimento alle politiche di sviluppo dell’agro-alimentare per gestire l’evoluzione delle trasformazioni in atto al fine di collocare qualità e tutela del lavoro al centro dell’impresa;
• Tracciabilità dei prodotti;
• Confronto su contenzioso e vertenze come procedura preventiva per evitare il ricorso alla magistratura;
• Monitoraggio violazione delle leggi e del contratto;
• Verifica semestrale del numero delle giornate dichiarate e dei lavoratori assunti come deterrente contro il lavoro nero - sommerso - illegale;
• Tutto quant’altro riportato dall’articolo 6 del CCNL vigente.

Mercato del lavoro
Art. 3 - Contratto di apprendistato

In materia di apprendistato il ruolo delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, si svolge come previsto dall’art. 18 del CCNL vigente.

Art. 4 - Riassunzione
I lavoratori che hanno prestato la propria attività nell’anno precedente per almeno 51 giornate nella stessa azienda hanno diritto alla riassunzione previa richiesta scritta avanzata tramite le 00.SS. firmatarie del presente contratto; agli stessi dovrà essere garantito almeno lo stesso numero di giornate effettuate nell’anno precedente salvo cause di forza maggiore. Nella riassunzione le priorità sono le seguenti: professionalità - anzianità di servizio - situazione di famiglia.

Art. 6 - Lavoratori migranti
Ai lavoratori migranti, considerando tali quelli che svolgono le prestazioni lavorative nell’azienda che dista oltre i 40 Km dal comune di residenza, devono essere garantite le giornate che scaturiscono da accordo scritto in applicazione del presente CPL. In tale accordo, di volta in volta, sarà stabilito tra le parti che in presenza di particolari condizioni di lavoro, deve essere fornito vitto ed alloggio.
[...]

Art. 7 - Lavoratori extracomunitari e neo comunitari
Le parti si debbono impegnare ad assumere tutte le iniziative idonee a dare piena attuazione alle leggi che garantiscono il diritto di cittadinanza per sottrarre i lavoratori extracomunitari alle aree di sfruttamento, alla clandestinità e al molo di controparte degli altri disoccupati.
In rapporto alla nazionalità di ogni lavoratore, e pertanto agli usi - costumi e religione, devono essere garantite soluzioni più adeguate in materia di orario, festività, ferie, accoglienza e servizi in genere.
Un monitoraggio degli effetti delle assunzioni dei lavoratori extracomunitari e neo comunitari, sarà periodicamente effettuato dall’Osservatorio provinciale.

Art. 8 - Raccolta del prodotto alla pianta
Le aziende che effettuano la vendita dei prodotti sulla pianta, sono tenute a darne comunicazione all’Inps. L’osservatorio provinciale avrà anche il compito di monitorare gli adempimenti previsti per le aziende e vigilare sulla conformità dei rapporti di lavoro instaurati.

Norme di organizzazione aziendale e del lavoro
Art. 10 - Orario di lavoro

L’orario di lavoro viene fissato in 39 ore settimanali. Tale orario sarà distribuito in cinque giornate di lavoro, dal lunedì al venerdì, (per 4 giorni a 8 ore e il quinto giorno a 7 ore), oppure potrà essere distribuito in ore 6 e 30 minuti giornalieri dal lunedì al sabato.
Su istanza presentata dall’azienda e in sede di trattativa aziendale le parti (azienda rappresentata dai sindacati datoriali e i lavoratori rappresentati dai sindacati dei lavoratori) possono stabilire, i periodi in cui per particolari esigenze e per fasi lavorative, un orario di 44 ore settimanali, recuperando tale maggiore orario in altro periodo dell’anno, tale distribuzione dell’orario di lavoro sarà possibile sia per gli OTI che per gli OTD.

Art. 11 - Riposo settimanale
Fermo restando quanto previsto dal CCNL in presenza di particolari esigenze aziendali, agli operai addetti al governo degli animali che dovessero lavorare la domenica, verrà concesso il riposo compensativo in altro giorno della settimana. Tale variazione deve essere concordata almeno 48 ore prima.

Art. 13 - Permessi straordinari
[...]
Ai donatori di sangue è concessa una giornata di permesso retribuito da usufruire secondo le modalità previste dalla legge 13.07.67 n. 584.

Art. 14 - Lavoro straordinario festivo notturno operai agricoli
Fermo restando quanto previsto dal CCNL e per quanto demandato al CPL il limite del lavoro notturno al coperto è stabilito dalle ore 21,00 alle ore 7,00.

Art. 15 - Interruzioni - Recuperi
[...] Nella eventualità di interruzione a causa di intemperie per gli OTI il recupero si effettuerà nel limite di un’ora giornaliera e dieci settimanali.

Art. 16 - Organizzazione del lavoro
In fase di programmazione dell’attività agricola le aziende dovranno procedere ad assumere un carico di manodopera sufficiente, al fine di consentire agli OTI l’effettivo godimento degli istituti contrattuali (riposi - ferie - festività - riduzione orario).
Per garantire ciò le aziende potranno organizzare turni di lavoro di OTD integrandoli con gli OTI con accordi aziendali.

Art. 18 - Attrezzi ed utensili
Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire mezzi ed attrezzature per la prestazione d’opera.

Art. 22 - Tutela della salute dei lavoratori
Fermo restando quanto previsto dal protocollo d’intesa allegato al CCNL, le parti, concordano di programmare interventi mirati alla riduzione ed eliminazione dei rischi di nocività ed a garantire la salvaguardia dell’ambiente. La programmazione di tali interventi dovrà coinvolgere i centri pubblici (ASL Centri universitari ecc.) lo stato di attuazione di tali interventi dovrà essere verificato periodicamente.
Le organizzazioni firmatarie del CPL si impegnano a sollecitare le aziende a collaborare con le ASL affinché si possa dare attuazione alle norme di prevenzione ad un sistema valido di informazione sui rischi e sui danni del lavoro.
Le parti concordano di istituire convenzioni con le ASL per accertamenti sanitari di controllo periodici su gruppi di lavoratori a rischio.
Nell’ambito della provincia di Agrigento vengono individuati i seguenti lavori che presentano fattori di nocività pesanti e disagiati: lavori inerenti l’impiego di fitofarmaci - preparazione e somministrazione anticrittogamici erbicidi insetticidi - lavori in serra - lavori con macchine agricole complesse pesanti - lavori con concimi corrosivi - lavori in acqua - puliture interne vasche da vino - lavori in silos,- scasso a mano - trasporto e maneggio di pesi superiori a kg 15 - abbattimento di alberi con mezzi non meccanici - pulitura stalle e lavori in concimaia.
Per i lavori che presentano fattori di nocività pesanti e disagiati, si applica una riduzione di due ore e trenta minuti dell’orario di lavoro giornaliero a parità di retribuzione.
Per i lavori pesanti e disagiati una maggiorazione del 10%.
Per tali lavori le parti concordano la rotazione dei lavoratori in essi impegnati e verranno stabiliti tempi e modalità per l’effettuazione di formazione, informazione ed addestramento ai lavori sui problemi della salute e del risanamento ambientale.
Per l’effettuazione di tali corsi si utilizzeranno fondi e strutture della Cassa extralegem/Ebat.
Le aziende agricole dovranno fornire al lavoratore tutti i mezzi e gli attrezzi necessari alla salvaguardia ed alla prevenzione del rischio infortuni.

Art. 23 - Rappresentanti di Lavoratori alla Sicurezza Territoriale.
Nelle Aziende operanti nella Provincia di Agrigento che occupino operai agricoli per un monte giornate inferiore a 150 per cui non è previsto dal CCNL reiezione o designazione della RLS si provvede alla nomina o elezione della RLS in ambito territoriale o di bacino nel numero almeno di uno per comune.
I rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza territoriale verranno designati mediante comunicazione a firma congiunta dalle Segreterie Prov.li alle OO.DD. firmatarie del presente contratto.
Le RLST restano in carica per tre anni salvo revoca della designazione da parte delle OO.SS Fai - Cisl Flai - Cgil Uila-Uil.
Per la gestione del servizio fornito dai RLST viene stabilita una contribuzione a carico delle Aziende pari a Euro 0,08 per ogni giornata di occupazione.
Tale contribuzione andrà a favore delle OO.SS per Fattività RLST da loro designati.
La gestione dei RLST è effettuata dal comitato.
Il comitato avrà una gestione finanziaria propria ed i costi generali dovranno essere interamente coperti dalla contribuzione a carico delle aziende pari a € 0,08 per ogni giornata lavorativa; tale contribuzione andrà a favore delle OO.PP. per la struttura messa a disposizione e per Fattività sostenuta dal comitato.
Per la riscossione del contributo si utilizzerà la Cassa extra legem/Ebat attraverso la convenzione Inps - OO.SS. - OO.PP.

Art. 24 - Delegato d’azienda RSA - RSU
Data la parcellizzazione delle aziende per controllare l’esatta applicazione dei contratti di lavoro, le Leggi sociali - previdenziali e sanitarie vengono individuati nell’ambito del territorio tre delegati (RSC) rappresentanti sindacali comunali nominati dalle OO.SS. in rappresentanza delle Aziende che occupino meno di cinque operai agricoli.
Le assemblee sindacali possono essere richieste dalla RSA - RSU e dalle OO.SS. provinciali firmatarie del presente contratto.

Art. 27 - Cassa extra legem/Enti Bilaterali Agricoli Territoriali
[...]
Le casse extra legem/Ebat può inoltre:
- svolgere le funzioni demandate all’osservatorio provinciale;
- organizzare e gestire attività e/o servizi bilaterali in tema di welfare e di integrazione al reddito individuati dal CPL di lavoro o da appositi accordi stipulati dalle medesime parti;
- esercitare altre funzioni che le parti riterranno opportuni per il miglioramento delle relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione
Inoltre la parti si impegnano che entro 60 giorni dalla sottoscrizione del CPL provinciale, di operare le linee guida ed uno statuto unico tra cassa integrazione e Ebat, che assicuri la necessaria omogeneità e operatività del nuovo ente.

Art. 29 - Formazione continua
Si conferma l’istituzione della formazione continua in collegamento con Foragri.

Art. 31 - Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presenta contratto si rimanda al CCNL vigente.