Categoria: Giurisprudenza civile di merito
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Tribunale di Trento, Sez. Lav., 12 marzo 2013 - Infortunio sul lavoro e tipologia dei danni



 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO SEZIONE LAVORO

Il dott. Giorgio Flaim, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data 26.10.2011 da Bo.Ma. rappresentato e difeso dall'avv. Be.Po., ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, in Trento, via (...),
ricorrente
contro
It. S.p.A.
rappresentato e difeso dall'avv. Em.Ba., ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, in Trento, via (...),

convenuto

PREMESSA
Il ricorso risulta depositato in data 26.10.2011. Ne consegue che:

1)
Trova applicazione la novella dell'art. 429 co. 1 cod. proc. civ. introdotta dall'art. 53 co. 2 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con L. 6.8.2008, secondo cui "nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", mentre solo "in caso di particolare complessità della controversia" (certamente non ricorrente nella fattispecie in esame) "il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza";
infatti l'art. 56 D.L. 112/2008 prescrive che il novellato 429 cod. proc. Civ. "si applica ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore" ossia, alla luce del disposto ex art. 86 D.L. cit., a decorrere dal 25 giugno 2008.
Secondi i primi commenti dottrinali il modello di sentenza delineato dal nuovo art. 429 co. 1 cod. proc. civ. è riconducibile a quello descritto dall'art. 281 - sexies cod. proc. civ., il quale dispone che "il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria".

2)

Trova, altresì, applicazione la novella dell'art. 118 disp. att. c.p.c., introdotta dall'art. 52 co. 5 L. 18.6.2009, n. 69, secondo cui "La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi";
infatti l'art. 58 L. 69/2008 prevede: "Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore";
ne consegue che la presente sentenza non conterrà alcuna descrizione dello svolgimento del processo.

Ma vi è di più:

l'obbligo di immediata lettura comporta necessariamente che la motivazione possa (e debba) contenere unicamente gli elementi indispensabili al fine di non cadere nel vizio di omessa o insufficiente motivazione, ricorrente, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte (ex multis, anche di recente, Cass. S.U. 21.12.2009, n. 26825; Cass. sez. L. 23.12.2009, n. 27162; Cass. sez. L. 6.3.2008, n. 6064; Cass. sez. L. 3.8.2007, n. 17076), quando le argomentazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico, che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia e/o di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione. Il perseguimento dell'obiettivo, imposto al giudice del lavoro dalla novella dell'art. 429 co. 1 cod. proc. civ. di redigere una sentenza priva di elementi non essenziali ai fini della decisione, appare agevolato dal principio, consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, di recente, Cass. 24.11.2009, n. 24542; Cass. sez. L. 18.6.2007, n. 14084; Cass. sez. L. 2.2.2007, n. 2272; Cass. 27.7.2006, n. 17145), secondo cui, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

 

FattoDiritto



in ordine all'an debeatur
In proposito nulla quaestio dopo l'assunzione in memoria di costituzione, da parte della società datrice, della propria responsabilità esclusiva per l'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente in data 7.5.2008. in ordine ai danni risarcibili

1) le pretese del ricorrente

Il ricorrente ha allegato nell'atto introduttivo che, a causa delle lesioni subite a seguito dell'infortunio de quo, ha riportato alla luce di quanto accertato dal proprio medico legale di fiducia:
a) menomazioni temporanee assolute per giorni 63;
b) menomazioni temporanee parziali al 50% per giorni 52;
c) menomazioni temporanee parziali al 25% per giorni 91;
d) menomazioni permanenti parziali incidenti sull'integrità psico - fisica nella misura del 70%.
Ha agito, quindi, per il risarcimento, come precisato all'udienza del 19.4.2011 ("Parte ricorrente precisa che la domanda risarcitoria è riferita al danno biologico ..."):
1) del danno biologico da menomazioni temporanee assolute per 63 giorni;
2) del danno biologico da menomazioni temporanee parziali al 50% per 52 giorni;
3) del danno biologico da menomazioni temporanee parziali al 25% per 91 giorni;
4) del danno biologico da menomazioni permanenti parziali del 70%. 2) gli accertamenti dei c.t.u.
Il c.t.u. dott. D'I., previo esame dei dati anamnestici e della documentazione medica in atti, ha ritenuto, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico (rimasta immune da censure, non avendo alcun c.t.p. formulato osservazioni ex art. 195 ult. co. c.p.c.), che a Bo.Ma. sono derivate, per effetto delle patologie ("Esiti di polifratture costali emitorace dx e sx ben solide con attendibile toracalgia soggettiva. Nocumento estetico da esiti cicatriziali chirurgici addominali, pubici e toracici. Splenectomia senza alterazioni della crasi ematica. Esiti di frattura della L2 con deformazione del soma ed esiti dei processi trasversi sx, ben solidi, con lombalgia cronica, riduzione funzionale del rachide. Esito di frattura ala sacrale dx con diastasi sacro iliaca sx e distasi della sinfisi pubica ridotta con applicazione dei mezzi di sintesi tutt'ora in siti. Disfunzionalità erettile, erezione possibile solo con apposita terapia farmacologica (prostaglandine)") conseguite all'infortunio del 7.5.2008:
- una menomazione all'integrità psico - fisica temporanea totale di 63 giorni (dal 7.5.2008 all'8.7.2008 in degenza ospedaliera),
- una menomazione all'integrità psico - fisica temporanea parziale al 75% di 50 giorni (dal 9.7. al 27.8.2007),
- una menomazione all'integrità psico - fisica temporanea parziale al 50% di 144 giorni (dal 28.8.2008 al 18.1.2009),
- una menomazione all'integrità psico - fisica permanente parziale del 42%. 3) la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali A) i principi dettati dalle Sezioni Unite
La domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali deve essere esaminata alla luce degli insegnamenti dell'ormai celebre Cass. S.U. 26.11.2008, n. 26972.

Nella presente controversia assumono particolare rilievo le seguenti considerazioni:

a)

Il danno non patrimoniale si identifica con il danno (danno conseguenza) determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica (danno evento in senso giuridico); quindi si differenzia dal danno patrimoniale in punto di danno evento ossia di lesione dell'interesse protetto.

b)

Il risarcimento del danno non patrimoniale esige in primo luogo la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile che si ricavano dall'art. 2043 cod. civ. e che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, nell'evento di danno connotato dall'ingiustizia determinata dalla lesione non giustificata di interessi meritevoli di tutela (danno evento) ed infine nel pregiudizio che ne consegue (danno conseguenza).

c)

A differenza del danno patrimoniale (il quale è connotato da atipicità poiché l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 cod. civ. postula la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante), il danno non patrimoniale è connotato da tipicità in quanto è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge (come prescrive l'art. 2059 cod. civ.) e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona (in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili); quindi la risarcibilità del danno non patrimoniale richiede, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno, selezione che avviene a livello normativo negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria;

in questa seconda ipotesi la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complesso sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana,

d)

In virtù del disposto ex art. 185 cod. pen., nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri come reato il danno non patrimoniale (danno conseguenza) è risarcibile non solo se consegua alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili, ma nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base ali'ordinamento secondo il criterio dell'ingiustizia ex art. 2043 cod. civ.;

infatti in questo caso la tipicità deriva dalla scelta del legislatore di considerare risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato, scelta che comunque implica la considerazione della rilevanza dell'interesse leso, desumibile dalla predisposizione della tutela penale.

e)

Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona (danno evento) che abbia determinato un danno non patrimoniale (danno conseguenza) comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale; quindi, se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale (senza dover ricorrere all'espediente del cumulo di azioni).

f)
L'individuazione, in relazione alla specifica ipotesi contrattuale, degli interessi compresi nell'area del contratto che, oltre a quelli a contenuto patrimoniale, presentino carattere non patrimoniale, va condotta accertando la causa concreta del negozio, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare, al di là del modello, anche tipico, adoperato.

L'esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, viene meno nel caso in cui l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge;

è questo il caso del contratto di lavoro, in riferimento al quale l'art. 2087 cod. civ., inserendo nell'area del rapporto di lavoro interessi non suscettivi di valutazione economica (l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro) già implica, che nel caso in cui l'inadempimento abbia provocato la loro lesione, è dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale;

il presidio di detti interessi della persona ad opera della Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela, con la conseguenza che la loro lesione è suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza sotto il profilo dell'integrità psicofisica (art. 32 Co. st.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2,4, 32 Cost.), come avviene nel caso dei pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvono nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa,

g)

Il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.

Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale, danno morale, danno esistenziale) risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno;
quindi il compito del giudice è l'accertamento dell'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quale ripercussioni negative sul valore - uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione;

infatti il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.

Il danno biologico, consistente nel pregiudizio all'integrità psico - fisica della persona, costituisce certamente conseguenza della lesione di un diritto inviolabile della persona espressamente riconosciuto dalla Costituzione, qual è il diritto alla salute ex art. 32 Cost.;

lo stesso vale per il danno consistente nella perdita del rapporto parentale, il quale attiene alla lesione dei diritti della famiglia ex artt. 2, 29 e 30 Cost.

Di contro il danno morale - consistente nella sofferenza soggettiva in sé considerata ed attinente alla sfera interiore del sentire ovvero nel turbamento d'animo o nel doloro intimo (la cui intensità e durata nel tempo assume rilevanza ai fini solo della quantificazione del risarcimento e non già dell'esistenza del danno, con conseguente abbandono della tradizione figura del c.d. danno morale soggettivo transeunte) - ed il danno esistenziale - indicante pregiudizi di ordine esistenziale, quali il peggioramento della qualità della vita, l'alterazione del fare non reddituale, l'adottare nella vita di tutti i giorni comportamenti diversi da quelli passati - non costituiscono necessariamente conseguenza della lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti;

nell'ipotesi in cui il fatto illecito integri un reato essi sono, grazie al disposto ex art. 185 c.p.(che stabilisce la generale risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da reato), suscettibili di risarcimento non solo quando siano conseguenza della lesione di diritti costituzionalmente inviolabili, ma anche quando siano conseguenza della lesione di interessi meritevoli di tutela in base all'ordinamento positivo (ivi comprese le convenzioni internazionali) ossia sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 cod. civ.;

in assenza di reato (ed al di fuori dei casi determinati dalla legge) essi sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente riconosciuto.

Al danno biologico viene riconosciuta una portata tendenzialmente omnicomprensiva specialmente alla luce della definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005 ("per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente dell'integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, si esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito").

ciò comporta che non sono suscettibili di autonomo risarcimento, ma rientrano nell'area del danno biologico, la sofferenza psichica (ovvero il turbamento dell'animo o dolore intimo) ed i pregiudizi esistenziali che derivino da lesioni all'integrità psicofisica o determinino degenerazioni patologiche di tipo psico - fisico; in tali casi il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico e non già al riconoscimento ed al risarcimento di ulteriori e distinti danni, magari in percentuale del danno biologico.

E' indubbio che nel caso di specie il fatto illecito, di cui il convenuto si è reso responsabile, integra un reato ossia, più precisamente, il delitto di lesioni personali colpose aggravate ex art. 590 co. 1, 2 e 3 cod. pen.;
quindi il danno non patrimoniale è qui risarcibile non solo quando consegua alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili, ma a tal fine è sufficiente che gli interessi violati inerenti alla persona siano meritevoli di tutela in base all'ordinamento positivo secondo il criterio dell'ingiustizia ex art. 2043 cod. civ.; ciò rileva (quanto meno in via teorica - su cui infra) non tanto in ordine ai pregiudizi all'integrità psico - fisica (i quali conseguono sempre alla lesione di un diritto inviolabile della persona qual è il diritto alla salute ex art. 32 Cost.), ma per il turbamento di animo ed i pregiudizi di ordine esistenziale.

Può aggiungersi che i pregiudizi all'integrità fisica ed alla personalità morale del lavoratore sono nel caso di specie suscettibili di risarcimento anche nell'ambito della responsabilità contrattuale del datore di lavoro, concernendo interessi inseriti nell'area del rapporto di lavoro dall'art. 2087 cod. civ. ed elevati a diritti inviolabili della persona quale il diritto alla salute (art. 32 Cost.) ed il diritto alla dignità personale (art. 2,4 e 32 Cost.).

In realtà nel caso di specie i pregiudizi di ordine esistenziale vengono prospettati dal ricorrente quali conseguenze delle lesioni all'integrità psico - fisica subite in occasione dell'infortunio sul lavoro, di cui è rimasto vittima in data 7.5.2008;

quindi tali pregiudizi non sono suscettibili di autonomo risarcimento e neppure possono essere liquidati in base ad una percentuale del danno biologico, ma la loro sussistenza esige che il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico al fine di procedere all'integrale riparazione delle ripercussioni negative sul valore -uomo subite dal ricorrente infortunato.

B) Danno complementare e danno differenziale

Circa la risarcibilità del danno complementare (nel quale rientrano pacificamente i danni non patrimoniali diversi dal danno biologico da menomazione permanente) nulla quaestio alla luce del consenso unanime - a partire dalle fondamentali Corte Cost. 18.7.1991, n. 356, Corte Cost. 27.12.1991, n. 485 e Corte Cost. 17.2.1994, n. 37 e di recente Cass. 18.7.2006, n. 16376; Cass. 23.2.2006, n. 4020; Cass. 29.9.2005, n. 19150; - relativamente all'esclusione dall'esonero ex art. 10 co. 1 D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 della responsabilità civile del datore di lavoro verso il lavoratore per i danni estranei alla sfera di operatività dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (Corte Cost. 356/1991 ha espressamente statuito: "... L'esonero ... opera all'interno e nell'ambito dell'oggetto dell'assicurazione, così come delimitata dai suoi presupposti soggettivi ed oggettivi. Laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di quei presupposti soggettivi ed oggettivi non opera l'esonero: e pur trovando il danno origine dalla prestazione di lavoro, la responsabilità è disciplinata dal codice civile senza i limiti posti dall'art. 10 del T.U. del 1965. Come è stato affermato in sintesi in dottrina, se non si fa luogo alla prestazione previdenziale, non vi è assicurazione: mancando l'assicurazione cade l'esonero").

Ben più complessa appare la questione della risarcibilità del c.d. danno differenziale ossia di quella parte di danno biologico eccedente l'ammontare dell'indennizzo erogato dall'I.N.A.I.L. in relazione tale danno.

I)

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis, di recente, Cass. 23.2.2006, n. 4020; Cass. 29.9.2005, n. 19150), in epoca antecedente l'entrata in vigore della disciplina ex art. 13 D.Lgs. 38/2000 (la quale trova applicazione relativamente agli infortuni sul lavoro verificatisi a far data dal 9.8.2000) la copertura prevista dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'I.N.A.I.L. - pur non avendo per oggetto il danno patrimoniale in senso stretto, posto che le prestazioni erogate dall'I.N.A.I.L. spettavano a prescindere dalla sussistenza o meno di un'effettiva perdita o riduzione dei guadagni del lavoratore assicurato - non aveva per oggetto il danno biologico (melius il danno non patrimoniale in generale) poiché le suddette prestazioni erano collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la menomazione psicofisica aveva sull'attitudine al lavoro dell'assicurato, mentre nessun rilievo assumevano gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione comportava con riferimento agli altri ambiti ed agli altri modi in cui il lavoratore assicurato svolge la sua personalità nella vita di relazione (tra cui la stessa capacità lavorativa generica).

II)

Esercitando la delega attribuitagli dall'art. 55 co. 1 lett. s) L. 17.5.1999, n. 144 ("... emanare... uno o più decreti legislativi... nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: ... previsione nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi"), il Governo, con l'art. 13 co. 1 e 2 D.Lgs. 23.2.2000, n. 38, ha così legiferato:

"1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico -legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.

2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali... l'INAIL nell'ambito del sistema di indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico - relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico"
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenti patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e ì criteri di cui all'articolo 74 del testo unico".

Vi è assoluta concordia (quanto alla giurisprudenza della Suprema Corte, ex multis Cass. 18.7.2006, n. 16376; Cass. 5.5.2005, n. 9353; Cass. 14.2.2004, n. 2889; Cass. 20.1.2002, n. 1114) nel ritenere che in virtù di tali disposizione il danno biologico è stato condotto nella sfera di operatività dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, consentendo così:
a) al lavoratore assicurato, vittima di infortunio sul lavoro o colpito da malattia di origine professionale, di ottenere dall'I.N.A.I.L. l'indennizzo del danno biologico permanente previsto dalle nuove norme ex art. 13 D.Lgs. 38/2000;
b) al datore di lavoro assicurante di fruire dell'esonero ex art. 10 D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 (se parziale o totale vedi infra) dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non più in relazione al solo danno patrimoniale, ma anche al danno biologico permanente;
c) all'I.N.A.I.L. di agire in via di regresso ex art. 11 D.P.R. 1124/1965 nei confronti del datore di lavoro penalmente responsabile ed in surrogazione ex art. 1916 cod. civ. nei confronti del terzo responsabile per le somme pagate a titolo di indennità a ristoro del danno patrimoniale e del danno biologico subiti dal lavoratore assicurato.

Tuttavia la mancanza di una disciplina organica e coerente tra il sistema della responsabilità civile e quello dell'assicurazione obbligatoria gestita dall'I.N.A.I.L. (assolutamente opportuna se si considera che entrambi sono volti a neutralizzare danni in parte identici - patrimoniale e biologico permanente - che sono derivati al medesimo individuo - il lavoratore assicurato - dal medesimo fatto - infortunio sul lavoro o malattia professionale) ha fatto nascere nuovi interrogativi di tenore diametralmente opposto a quelli affrontati da dottrina e giurisprudenza nella vigenza della precedente disciplina:

a quell'epoca una parte della giurisprudenza di merito, al fine di evitare una duplicazione del ristoro del danno alla capacità lavorativa generica (da un lato, alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte - Cass. 28.4.1999, n. 4231; Cass. 10.7.1998, n. 6736; Cass. 19.2.1998, n. 1764; Cass. 25.6.1997, n. 5675; Cass. 19.4.1996, n. 3727; Cass. 18.4.1996, n. 3686, Cass. 16.2.1996, n. 1198; Cass. 14.3.1995, n. 2932; Cass. 19.3.1993, n. 3260; - che la faceva rientrare nell'ambito del danno biologico, e, dall'altro, considerando la pacifica opinione - Corte Cost. n. 87/1991; Corte Cost. n. 356/91; Cass. 4.10.1994, n. 8054; Cass. 30.12.1993, n. 13013; Cass. 6.2.1992, n. 1309; -per cui le indennità previste dal tu. I.N.A.I.L. erano ricollegate e commisurate ai riflessi che la menomazione psico - fisica aveva sulla capacità di lavoro generica, intesa come capacità di svolgere qualsiasi lavoro manuale medio), aveva sostenuto che il lavoratore assicurato potesse agire nei confronti del datore di lavoro danneggiante ai fini del risarcimento del danno biologico limitatamente alla quota di danno biologico non collegata alla riduzione o perdita della capacità di lavoro generico (c.d. danno biologico puro);

tale orientamento è stato nettamente sconfessato dalla Suprema Corte (ex multis, da ultimo, Cass. 4020/2006 cit.; Cass. 19150/2005 cit.), secondo cui il lavoratore infortunato, oltre ad ottenere dall'I.N.A.I.L. le prestazioni ex D.P.R. 1124/1965, era legittimato a chiedere al datore di lavoro il risarcimento dell'intero danno biologico (e, conseguentemente, l'esonero ex art. 10, co. 1 D.P.R. 1124/1965 del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni e le malattie professionali occorsi ai propri dipendenti, l'azione di regresso ex art. 11 d.p.r. 1124/1965 dell'I.N.A.I.L. nei confronti del datore di lavoro e l'azione di surroga ex art. 1916 cod. civ. dell'I.N.A.I.L. nei confronti del terzo responsabile non riguardavano in alcun modo e per alcuna quota il danno biologico);

attualmente
stante la diversità dei criteri legali (art. 13 co. 2 lett. a) D.Lgs. 38/2000 e d.m. 12.7.2000) di liquidazione dell'indennizzo del danno biologico permanente erogato dall'I.N.A.I.L. e dei criteri non più solo giurisprudenziali (cfr. le tabelle di liquidazione elaborate dai vari tribunali), ma anche legali (art. 5 L. 5.3.2001, n. 57, le cui disposizioni sono ora state sostituite da quelle di cui agli artt. 138 e 139 D.Lgs. 7.9.2005, n. 209), la quale conduce ad una quantificazione del danno biologico permanente indennizzabile dell'I.N.A.I.L. di entità solitamente inferiore a quella del danno biologico permanente risarcibile dal responsabile civile - si è posta la questione se l'indennizzo I.N.A.I.L. sia integralmente satisfattivo delle pretese di ristoro spettanti all'infortunato (e quindi esoneri del tutto il datore di lavoro dalla responsabilità civile) o se, invece, residui un'ulteriore voce di danno - definibile "danno differenziale" in quanto corrispondente alla differenza tra l'ammontare del danno biologico permanente risarcibile nel regime della responsabilità civile e l'ammontare dell'indennizzo erogabile dall'I.N.A.I.L. nel regime dell'assicurazione obbligatoria - di cui il lavoratore può chiedere il risarcimento al datore di lavoro (il cui esonero, quindi, non si estende anche al danno differenziale). Entrambe le soluzioni hanno seguaci nella giurisprudenza di merito.

A)

Un più risalente orientamento (Trib. Torino 23.5.2003; Trib. 22.12.2003; Trib. Vicenza 12.3.2004), apparentemente in fase recessiva, esclude la configurabilità, in capo al lavoratore, del diritto al risarcimento del danno biologico permanente differenziale (con conseguente piena satisfattività dell'indennizzo I.N.A.I.L. e completo esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile).

La tesi negativa si fonda principalmente sulla funzione sostitutiva che il sistema indennitario dell'assicurazione obbligatoria gestita dall'I.N.A.I.L. svolgerebbe rispetto a quello della responsabilità civile;

si sostiene che le garanzie di certezza, tempestività ed automaticità della liquidazione dell'indennizzo I.N.A.I.L. rispetto al risarcimento del danno (che esige la reperibilità e solvibilità del datore di lavoro e richiede l'assolvimento, da parte del danneggiato, dell'onere della prova in ordine al quantum) e l'irrilevanza della colpa del lavoratore (che, invece, riduce la quota di danno risarcibile in forza del disposto ex art. 1227 co. 1 cod. civ.) giustifichino, senza violare il principio di eguaglianza rispetto ai danneggiati da fatti illeciti extralavorativi, una misura della prestazione erogata dall'I.N.A.I.L. quantitativamente inferiore a quella del danno risarcibile in sede di civile;

mediante la socializzazione del danno lavorativo si sarebbe raggiunto un giusto punto di equilibrio, espresso in termini di transazione sociale, tra il diritto della salute individuale e l'interesse generale allo svolgimento delle attività produttive.

Viene, altresì, negata l'applicabilità al danno biologico ricondotto nel sistema dell'assicurazione obbligatoria gestita dall'I.N.A.I.L. dall'art. 13 D.Lgs. 38/2000 del disposto ex art. 10 co. 7 D.P.R. 1124/1965, che consente il risarcimento del danno patrimoniale "per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti", qualora permanga la responsabilità civile del datore ossia nel caso la sua condotta integri un reato procedibile d'ufficio (solitamente le lesioni personali gravi colpose con violazione di norme antinfortunistiche ivi compresa quella ex art. 2087 cod. civ. -in questo senso Cass. S,U. 15.11.1998, n. 5; Cass. 26.1.2005, n. 6360; Cass. 20.8.2003, n. 12253; Cass. 15.12.1997, n. 1769; Cass. 17.4.1996, n. 5114).

Infine si attribuisce rilievo alla mancata previsione in favore del lavoratore della possibilità di ottenere un risarcimento ulteriore sotto il profilo della personalizzazione del danno, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 5 co. 4 L. 57/2001 in tema di risarcibilità dei danni biologici di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore.
B)

L'orientamento maggioritario (ex multis Trib. Camerino, 19.7.2006; Trib. Torino, 27.2.2006; Trib. Monza, 16.6.2005; Trib. Bassano del Grappa 14.12.2004; Corte d'Appello Torino 29.11.2004 che ha riformato Trib. Torino 22.12.2003; Trib. Genova 27.9.2004; Trib. Treviso 12.7.2004; Trib. Pinerolo 27.4.2004), invece, riconosce il diritto del lavoratore infortunato od ammalato a causa della condotta colposa del datore di lavoro di esigere da costui il risarcimento del c.d. danno biologico differenziale ossia della quota eccedente l'ammontare dell'indennizzo erogato dall'I.N.A.I.L. in relazione a tale tipo di danno.

A conforto della tesi affermativa, premessa l'ontologica differenza tra risarcimento ed indennizzo (peraltro riconosciuto anche dai sostenitori della tesi opposta), si richiama il dettato letterale della legge delega (art. 55 lett. a) L. 144/1999), la quale concerne la previsione di "un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico" e prima ancora il documento conclusivo del "tavolo tecnico di concertazione per la riforma del testo unico", risalente al luglio 1999, secondo cui l'indennizzo del danno biologico è determinato "in misura diversa dal danno civilistico, dovendo mirare ad assicurare all'infortunato i mezzi di sussistenza pregiudicati dall'infortunio, secondo quanto previsto dall'art. 38 Cost., e non a risarcire il danno nell'esatta misura in cui si è verificato".

Viene, altresì, affermata l'applicabilità al danno biologico dell'intera disciplina ex art. 10 D.P.R. 1124/1965, ivi compresa quella ex co. 7 concernente il danno differenziale, evidenziandosi che l'indennizzo ex D.Lgs. 38/2000 ha sostituito la rendita prevista dall'art. 66 co. 1 n. 2 D.P.R. 1124/1965 e richiamata dal suddetto art. 10 e che l'art. 13 co. 11 D.Lgs. 38/2000 dispone che "per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile".

Infine si ritiene priva di rilievo ermeneutico la mancanza nel testo dell'art. 38 D.Lgs. 38/2000 di una norma analoga a quella contenuta nell'art. 5 co. 4 L. 57/2001, trattandosi di discipline afferenti l'una all'indennizzo, l'altra al risarcimento del danno biologico.

Il punto essenziale della questione consiste nello stabilire se il sistema dell'assicurazione obbligatoria gestita dall'I.N.A.I.L. svolga o meno una funzione sostitutiva di quella propria del sistema della responsabilità civile;

infatti, come si è visto, i sostenitori di entrambi le tesi sono concordi nel riconoscere la diversità ontologica tra indennizzo I.N.A.I.L. e risarcimento civilistico in riferimento sia allo scopo (l'uno è volto a garantire, in applicazione dell'art. 38 Cost., i mezzi adeguati al lavoratore infortunato od ammalato per ragioni professionali, l'altro è diretto a ristorare integralmente la lesione al diritto alla salute ex art. 32 Cost. subita dal medesimo), sia alle modalità di attribuzione (certamente più favorevoli per il lavoratore quelle relative all'indennizzo, il quale è contraddistinto da certezza e tempestività in quanto, contrariamente al risarcimento, prescinde dalla solvibilità e dalla volontà del datore di lavoro), sia i criteri di liquidazione (favorevoli al lavoratore quelli dell'automaticità secondo valori predeterminati e dell'irrilevanza del concorso di colpa previsti per l'indennizzo, mentre in tema di risarcimento il lavoratore è gravato dell'onere di provare il danno subito ed inoltre trova applicazione l'art. 1227 co. 1 cod. civ.; svantaggiosi per il lavoratore quelli afferenti la quantificazione del danno risarcibile, stante la discrepanza tra i valori contenuti nelle tabelle di cui al d.m. 12.7.2000 ed i parametri adottati dalla giurisprudenza).

Solo affermando la funzione sostitutiva dell'assicurazione obbligatoria gestita dall'I.N.A.I.L. sarebbe necessariamente esclusa la risarcibilità del danno biologico differenziale;
di contro è agevole evidenziare che, essendo attribuito al lavoratore il diritto al risarcimento del danno patrimoniale differenziale (art. 10. co. 7 D.P.R. 1124/1965), già in origine era prevista la parziale cumulabilità dell'indennizzo I.N.A.I.L. con il risarcimento civilistico (anche se nel solo caso di inoperatività dell'esonero ex art. 10 co. 1 integrando la condotta del datore di lavoro un reato procedibile d'ufficio).

Inoltre occorre rilevare che la Suprema Corte si è già pronunciata in ordini ai rapporti tra il sistema della responsabilità civile e forme di previdenza istituite dal legislatore al fine di garantire l'indennizzo o anche il risarcimento del danno biologico

a)

Nella controversia definita da Cass. 23.7.2004, n. 13887 un lavoratore alle dipendenze della società Fe. S.p.A. (poi trasformatasi in Re.Fe. S.p.A.), essendo rimasto vittima di un infortunio sul lavoro, agiva per il risarcimento del danno biologico, pur avendo diritto all'erogazione dell'equo indennizzo ex art. 68 co. 7 D.P.R. 10.1.1957, n. 3;

a fronte dell'eccezione, sollevata dalla società datrice, secondo cui la disciplina dell'equo indennizzo, in quanto speciale, esclude la risarcibilità del danno biologico, la Suprema Corte, pur affermando che le lesioni ristorate mediante l'equo indennizzo vengono "concettualmente a coincidere, pur nei limiti del sistema nominato tabellare, con la definizione di danno biologico ... " (tant'è vero che "l'istituto dell'equo indennizzo si può considerare un antesignano rispetto all'introduzione nel nostro ordinamento della tutela del danno biologico in via generale"), ha statuito che equo indennizzo e risarcimento, pur avendo lo stesso oggetto ossia la lesione dell'integrità psicofisica, non si identificano in quanto "diversi sono i presupposti normativi" (perché l'uno ha carattere indennitario, l'altro ha natura risarcitoria, l'uno prescinde da qualsiasi inadempimento del datore di lavoro, mentre l'altro presuppone la colpa di costui) e quindi "l'indennizzo per equo indennizzo non esclude di per sé la più ampia tutela risarcitoria del danno biologico";

appare evidente l'analogia tra la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte e quella ricorrente nella presente controversia, dato che in entrambe si pone la questione del rapporto tra il risarcimento e indennizzo del danno biologico;

l'affermata compatibilità tra le due tutele conduce necessariamente ad affermare la risarcibilità della quota di danno biologico eccedente quella suscettibile di indennizzo.

b)

Nella controversia definita da Cass. 13.5.2004, n. 9094 un carabiniere di leva, essendo rimasto vittima di un infortunio nel corso del servizio, pur avendo già ottenuto il riconoscimento della pensione privilegiata ex art. 64 D.P.R. 29.12.1973, n. 1092, agiva per il risarcimento del danno biologico;

a fronte dell'eccezione, sollevata dall'Amministrazione convenuta, secondo cui l'ammontare del risarcimento doveva essere diminuito di quanto il danneggiato aveva percepito a titolo pensione privilegiata, la Suprema Corte, pur ricordando il proprio consolidato orientamento, secondo cui quest'ultima provvidenza ha natura risarcitoria ed affermando che la stessa ristora il pregiudizio all'integrità della persona, prescindendo da indagini sulla capacità di guadagno, e quindi ricomprende anche il danno biologico, ha ammesso la possibilità di cumulare la pensione privilegiata con il risarcimento liquidato secondo le regole comuni quando dalla comparazione tra il danno liquidato a norme del codice civile e le somme corrisposte dall'amministrazione (rese omogenee nella comparazione con opportune tecniche di capitalizzazione) risulti che il danno risulti superiore al trattamento corrisposto dall'amministrazione e nei limiti della differenza;

in proposito è agevole argomentare che, se la Suprema Corte ha ammesso la risarcibilità della quota di danno eccedente l'ammontare di una provvidenza avente natura risarcitoria (qual è la pensione privilegiata), a fortiori lo dovrà essere la quota di danno eccedente l'ammontare di una provvidenza avente natura indennitaria (qual è la prestazione erogata dall'I.N.A.I.L. al fine di ristorare il danno biologico permanente).

In realtà, a ben vedere, l'aspetto peculiare del rapporto tra responsabilità civile ed assicurazione obbligatoria gestita dall'I.N.A.I.L. non risiede tanto nella risarcibilità del danno differenziale, ma nell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile grazie alla presenza dell'assicurazione obbligatoria e fino al concorso delle prestazioni erogate dall'I.N.A.I.L.

In difetto di tale esonero, stante la diversità di funzione (l'una risarcitoria, l'altra indennitaria), non sarebbe consentita neppure la detrazione dell'indennizzo I.N.A.I.L. dal risarcimento dovuto dal responsabile civile;

è ciò che accade nella materia dei danni provocati dalle vaccinazione obbligatorie laddove la vittima può cumulare integralmente l'indennizzo ex L. 25.2.1992, n. 210 erogato dallo Stato ed il risarcimento ex 2043 cod. civ. dovuto dall'autore del fatto illecito (Corte Cost. 18.4.1996, n. 118);

parimenti il risarcimento spettante al pubblico dipendente infortunatosi sul lavoro non viene ridotto da quanto egli ha percepito a titolo di pensione di inabilità (Cass. 27.7.2001, n. 10291; Cass. 18.9.1997, n. 11440).

Inoltre non può essere trascurata la profonda iniquità di alcune soluzioni applicative che deriverebbero dall'esclusione della risarcibilità del danno differenziale:

a)

come si è già visto, la disciplina ex art. 13 D.Lgs. 38/2000 esclude l'indennizzabilità del danno biologico inferiore al 6%; ciò significa che le menomazioni fino al 5% potrebbero essere ristorate soltanto mediante l'ordinario risarcimento civilistico (dato che escludendo anche questa tutela si realizzerebbe una palese violazione del principio costituzionale ex art. 32 Cost.); sennonché, così operando, i lavoratori infortunati o ammalati portatori di invalidità inferiori al 6% conseguirebbero, grazie al risarcimento determinato secondo i più favorevoli parametri di liquidazione applicati dalla giurisprudenza, un ristoro più consistente rispetto a quello garantito dall'indennizzo I.N.A.I.L. in favore dei lavoratori infortunati o ammalati portatori di invalidità pari o superiori al 6%;

b)

nell'ipotesi di un sinistro stradale che integri anche un infortunio sul lavoro in itinere, il lavoratore danneggiato riceverebbe un ristoro del danno biologico fino al 9% - quello costituito dall'indennizzo erogato dall'I.N.A.I.L. - inferiore ai risarcimento attribuito dall'art. 139 D.Lgs. 209/2005 al danneggiato senza ulteriore qualificazione, essendo i valori pecuniari ivi fissati più elevati di quelli contenuti nella tabella approvata con d.m. 12.7.2000;

se poi si ritenesse, stante la presenza di criteri legali per la liquidazione del danno biologico, l'ammissibilità del risarcimento del danno differenziale per le menomazioni fino al 9% di invalidità, si realizzerebbe una clamorosa disparità di trattamento - analoga a quella evidenziata sub a) - per
cui il lavoratore, che per effetto di un infortunio in itinere, abbia riportato un danno biologico superiore, anche se di poco, al 9%, otterrebbe un ristoro inferiore a quello conseguito dalla vittima di un infortunio in itinere che sia portatore di un danno biologico pari od inferiore al 9%.

Infine, come ha già osservato la dottrina, escludendosi la risarcibilità del danno differenziale, "si pongono sotto il profilo della responsabilità civile nei confronti del lavoratore, sullo stesso piano -fruendo entrambi dell'esonero integrale - il datore di lavoro che ha diligentemente approntato le misure a prevenzione degli infortuni con quello che tali misure non ha predisposto, con ciò causando l'evento dannoso; e sempre sullo stesso piano si pongono - conseguendo entrambi solamente l'indennizzo I.N.A.I.L. - il lavoratore che si è attenuto alle prescrizioni che lo riguardano in materia di prevenzione e tutela e che ha subito l'altrui inadempimento e il lavoratore che, invece, quelle prescrizioni ha violato".

In definitiva deve esser dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere dalla società convenuta il risarcimento anche del danno biologico da menomazione permanente eccedente l'ammontare dell'indennizzo erogato a tale titolo dall'I.N.A.I.L. (integrante il c.d. danno differenziale).

E' appena il caso di ricordare che in ordine al danno patrimoniale risulta pacifico, alle luce del disposto ex art. art. 10, co. 7 D.P.R. 1124/1965, che al lavoratore infortunato spetta il c.d. danno differenziale ossia di quella parte di danno patrimoniale eccedente l'ammontare dell'indennizzo erogato dall'I.N.A.I.L. in relazione tale danno.

C) la liquidazione dei danni non patrimoniali

E' ora possibile procedere alla concreta liquidazione dei danni non patrimoniali subiti dal ricorrente in conseguenza delle menomazioni riportate a seguito dell'infortunio sul lavoro occorsogli in data 7.5.2008.

In conformità all'orientamento assunto dai giudici di questo tribunale si ritiene di adottare per la quantificazione del danno biologico le nuove tabelle 2011 elaborate dal tribunale di Milano, le quali ora propongono una liquidazione congiunta:

1)

sia del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo - funzionali e relazionali medi, sia in quelli peculiari (c.d. danno biologico "standard" e c.d. personalizzazione per particolari condizioni soggettive dei danno biologico)

2)

sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione (ed. danno morale).

A tal fine è stata, in primo luogo, redatta una tabella di valori monetari "medi" corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia circa gli aspetti anatomo - funzionali, sia circa gli aspetti relazionali, sia circa gli aspetti di sofferenza soggettiva);
in secondo luogo sono state fissate percentuali di aumento di tali valori "medi" da utilizzarsi, onde consentire una adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, in particolare:

sia quanto agli aspetti anatomo - funzionali e relazionali (ad es. lavoratore soggetto a maggior sforzo fisico senza conseguenze patrimoniali; lesione al "dito del pianista dilettante"),

sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva (ad es. dolore al trigemino, specifica penosità delle modalità del fatto lesivo),

ferma restando la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.

Sempre il tribunale di Milano ha proposto anche in riferimento al danno non patrimoniale temporaneo derivante da lesione alla persona una liquidazione congiunta del danno c.d. biologico e del danno c.d. morale, elevando i precedenti valori fissati per il solo danno c.d. biologico da un minimo di Euro 91,00 ad un massimo di Euro 136,00, così da consentire l'adeguamento del risarcimento alle caratteristiche del caso concreto.

Considerato che all'epoca del fatto il danneggiato aveva un'età di 59 anni e che dalle alle lesioni subite nell'infortunio de quo è derivata una menomazione all'integrità psico - fisica permanente parziale del 42%, il danno non patrimoniale permanente "medio" ammonta ad Euro (7.628,86 x 42 x 0,710 =) 227.493,00.

Il caso in esame presenta la peculiarità che alcun delle lesioni, in particolare i pregiudizi estetici e la disfunzione erettile, incidono gravemente sulla vita relazionale del ricorrente; ne deriva la necessità di un'adeguata personalizzazione del danno all'integrità psico - fisica, di talché appare equo applicare al danno non patrimoniale "medio", commisurato all'incidenza "standard" delle lesioni, una maggiorazione, a titolo di personalizzazione, pari al 15% e, quindi, il danno non patrimoniale permanente complessivamente risarcibile al ricorrente ammonta ad Euro (227.493, 00 + 34.124,000 =) 261.617,00.

La somma di Euro 261.617,00, essendo liquidata con riferimento al valore della moneta risalente al gennaio 2011, data di redazione delle tabelle di Milano qui applicate, va maggiorata, ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c. (norma "risuscitata" dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724 ex Corte Cost. 2.11.2000, n. 459):
a) del maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle Milano (gennaio 2011) fino ad oggi
b) degli interessi legali su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto (7.5.2008) sino alla redazione delle tabelle di Milano (gennaio 2011) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento.

Come più sopra statuito, il diritto del ricorrente ad ottenere dalla società convenuta il risarcimento del danno biologico da menomazione permanente concerne la parte eccedente l'ammontare dell'indennizzo erogato a tale titolo dall'I.N.A.I.L. (integrante il c.d. danno differenziale);

emerge dalla certificazione redatta dall'I.N.A.I.L. in data 13.12.2012 che l'Istituto ha già corrisposto al ricorrente ratei della rendita costituita per l'indennizzo del danno biologico per complessivi Euro
16.085,80; inoltre il valore capitale della rendita per indennizzo del danno biologico alla data del 12.12,2012 ammonta ad Euro 64.212,21; quindi l'importo spettante al ricorrente a titolo di risarcimento del danno biologico permanente va diminuito della somma complessiva di Euro (Euro 16.086,00 + Euro 64.212,00) = Euro 80.298,00.

In proposito occorre evidenziare che questo giudice aderisce all'orientamento della giurisprudenza di merito (Corte d'Appello di Venezia, sez. lav. 21.7.2011; Trib. Treviso 8.8.2011; Trib. Reggio Calabria 9.6.2010; Trib. Bassano del Grappa, 2.12.2004; contra Trib. Siena 17.6.2008; Trib. Terni 12.6.2008; Trib. Pisa 6.3. 2008; id 15.2.2008; Trib. Bassano del Grappa, 29.10.2007; Trib. Vicenza 4.5.2007; Trib. Arezzo 13.2.2007; Trib. Vicenza 15.9.2006), secondo cui, nel caso di invalidità permanente superiore al 15% e, quindi, di corresponsione da parte dell'I.N.A.I.L. sia della rendita a titolo di danno biologico sia della rendita a titolo di danno patrimoniale (per diminuita capacità di lavoro generica), dall'importo integrale del danno che deve essere risarcito al lavoratore secondo i criteri civilistici, deve essere detratta la capitalizzazione delle singole poste indennitarie erogate dall'I.N.A.I.L., singolarmente considerate - e, quindi, detraendo dall'ammontare dell'integrale danno biologico spettante al lavoratore la capitalizzazione della rendita erogata dall'I.N.A.I.L. per il pregiudizio alla salute, e dal danno patrimoniale la capitalizzazione della rendita per la perdita della capacità di lavoro generica - e non già dall'ammontare del danno complessivamente spettante al lavoratore vada detratta la capitalizzazione dell'intera rendita erogata dall'I.N.A.I.L. (ossia la somma di quella erogata a titolo di danno biologico e di quella erogata a titolo di danno patrimoniale);

infatti, diversamente, ammettere che dall'ammontare integrale del danno spettante al lavoratore possa essere detratta la complessiva capitalizzazione delle due rendite erogate dall'INAIL, potrebbe comportare che il quantum riconosciuto dall'I.N.A.I.L. a titolo di indennizzo per la diminuzione della capacità di lavoro generica vada a diminuire il quantum spettante al lavoratore a titolo di danno differenziale quantitativo (danno biologico permanente differenziale) e/o qualitativo (danno biologico temporaneo, danno morale, danno esistenziale);

tuttavia tale conseguenza sarebbe in netto contrasto con il principio del bipolarismo tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale enunciato dalla Suprema Corte (Cass. S.U. 26972/2008 cit.) e con il divieto di commistione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale enunciato dalla Corte Costituzionale sia ai fini dell'individuazione dei limiti del regresso dell'I.N.A.I.L. (sent. 18.5.1989, n. 319 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 co. 3, 4 e 5 L. 24.12.1969, n. 990 nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti), sia ai fini dell'individuazione dei limiti dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni occorsi ai i propri dipendenti (sent. 11.7.1991, n. 356 che, con riferimento ad epoca antecedente la riforma ex art. 13 D.Lgs. 23.2. 2000, n. 38, ha statuito che all'azione di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, per gli effetti non collegati alla eventuale diminuzione della capacita lavorativa o alla eventuale perdita di guadagno, non può essere opposto l'esonero dalla responsabilità civile previsto dall'art. 10 co. 1 e 2 D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 a favore del datore di lavoro).

Il danno biologico temporaneo ammonta - applicando, nell'ambito dell'intervallo da Euro 91,00 ad Euro 136,00, un valore (Euro 110,00) commisurato al grado delle menomazioni permanenti residuate - ad Euro ((110,00 x 630 =) 6.930,00 + (110,00 x 50/75 =) 4.125,00 + (110,00 x 144/50 =) 7.920,00 =) 18.975,00. Anche questa somma, essendo liquidata con riferimento al valore della moneta risalente al gennaio 2011, data di redazione delle tabelle di Milano qui applicate, va maggiorata ai sensi dell'art. 429 co. 3 c.p.c.:
a) del maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle Milano (gennaio 2011) fino ad oggi,
b) degli interessi legali su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto (7.5.2008) sino alla redazione delle tabelle di Milano (gennaio 2011) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento

in ordine alle spese

Considerando, da un lato, che la società convenuta non ha risarcito spontaneamente il danno, e, dall'altro, che la pretesa del ricorrente si è rivelata nel quantum solo parzialmente fondata, si dispone la compensazione delle spese nella misura di un terzo.
La società convenuta va condannata alla rifusione, in favore del ricorrente, dei residui due terzi.

 

P.Q.M.


Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:

1. Condanna la società It. S.p.A. al risarcimento, in favore del ricorrente Bo.Ma., del danno non
patrimoniale da menomazioni permanenti, liquidato nell'importo di Euro 261.617,00.

A) maggiorato:
a) del danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle Milano (gennaio 2011) fino ad oggi,
b) degli interessi legali su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto (7.5.2008) sino alla redazione delle tabelle di Milano (gennaio 2011) e poi via via rivalutata anno per anno sino all'effettivo pagamento;

B) diminuito:

della somma di Euro 80.298,00, corrispondente alla quota imputabile alla rendita per danno biologico permanente degli acconti, ratei ed integrazione rendita già versati ed al valore capitale delle rendita costituita dall'I.N.A.I.L. per danno biologico permanente,

2. Condanna la società It. S.p.A. al risarcimento, in favore del ricorrente Bo.Ma., del danno non
patrimoniale da menomazioni temporanee, liquidato nell'importo di Euro 18.975,00,

maggiorato:
a) del danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di redazione delle tabelle Milano (gennaio 2011) fino ad oggi
b) degli interessi legali su detta somma, devalutata secondo la variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto (7.5.2008) sino alla redazione delle tabelle di Milano (gennaio 2011) e poi via via rivalutata armo per anno sino all'effettivo pagamento.
3. Dispone la compensazione delle spese nella misura di un terzo.
4. Condanna la società convenuta It. S.p.A., alla rifusione, in favore del ricorrente Bo.Ma., dei residui due terzi, liquidate nella somma di Euro 4.500.00, oltre ad I.V.A. e C.N.P.A.

Così deciso in Trento il 12 marzo 2013.

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2013.