Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro
Relazione del gruppo interregionale sullo studio del VACMA

Giugno 2004



Il Dispositivo vigilante denominato VACMA si propone, nelle intenzioni di RFI e Trenitalia, di favorire lo stato di vigilanza del conduttore di treni.

L'azione di controllo della presenza e della vigilanza del conduttore si esercita nel seguente modo:
- il funzionamento del dispositivo è assicurato quando il treno procede a velocità superiore a 5 Km/ora;
- un pedale o un pulsante devono essere mantenuti premuti costantemente e rilasciati per brevissimi periodi di tempo ad intervalli che non devono essere superiori a 55 secondi;
- se i dispositivi di cui sopra vengono rilasciati per periodi di tempo più lunghi, dopo 2.5 secondi si ha un segnale acustico e luminoso di avvertimento;
- dopo ulteriori 2.5 secondi, se pedale o pulsante non vengono attivati, si ha il taglio della trazione e la conseguente frenatura di emergenza; il riarmo del dispositivo è tuttavia possibile in qualsiasi momento senza attendere l'arresto del convoglio;
- analoga procedura si innesta se i dispositivi non vengono rilasciati entro i 55 secondi.
- Tutte le volte che il dispositivo viene rilasciato, per un breve periodo di tempo, il conteggio del tempo viene azzerato ed inizia nuovamente il conteggio dei 55 secondo al termine del quale vi sarà la segnalazione acustica (tonalità tromba) e luminosa.
- L'apparecchiatura è dotata di un dispositivo per l'inserimento del dato relativo al numero degli agenti di condotta a cui è affidato il mezzo. Quando viene inserito il dato di un solo agente viene attivata una procedura che determina l'inibizione della trazione e la conseguente frenatura di emergenza se vengono superati i 100 km orari.
- Il personale di condotta è obbligato, sulla base di quanto previsto dalla circolare 35 del 22 Novembre 2002 di RFI, all'utilizzo del dispositivo, se presente e funzionante, sempre che lo stesso personale abbia effettuato un apposito aggiornamento teorico pratico sul dispositivo VACMA.
Trenitalia, Divisione Trasporto passeggeri e Divisione Cargo hanno provveduto ad installare il dispositivo VACMA su gran parte dei locomotori presenti e, sempre nella circolare 35 del 2002, hanno previsto la possibilità che, a far data dal 1/3/2003, il capotreno possa allontanarsi fino al primo rotabile ed, a seguito di successivo provvedimento, fino al quarto rotabile.

In sintesi, a regime, la presenza del dispositivo SCMT-VACMA, dovrebbe consentire, nelle intenzioni di RFI e Trenitalia, la possibilità di condurre alcune tipologie di convogli con un macchinista unico, non supportato né da altro macchinista né dal capotreno che potrebbe allontanarsi fino al quarto rotabile.

Nell'ambito della istruttoria necessaria alla predisposizione della presente relazione si è provveduto ad incontrare il sindacato OrSA e la Direzione di Trenitalia, Divisione Cargo e Divisione trasporto passeggeri, la quale, su alcuni problemi sollevati dal gruppo di lavoro attivato dal coordinamento tecnico delle Regioni, non ha fornito chiarimenti sufficienti a dissipare le perplessità illustrate nel corso della riunione e quindi tuttora presenti.

In relazione alla introduzione della nuova tecnologia a supporto dell'attività del conduttore è opportuno formulare le seguenti considerazioni, attinenti i soli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro:

1) Il decreto legislativo 626/94 prevede all'articolo 6 che la progettazione dei luoghi o posti di lavoro debba avvenire nel rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e salute. Tali principi sono individuati, tra l'altro, dall'art. 3 comma 1 lettera f del citato decreto legislativo dove si afferma che "devono essere rispettati i principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo". Appare evidente come il dispositivo VACMA introdotto comporti sicuri elementi di ripetitività e monotonia, che, per altro, possono essere attenuati dall'utilizzo sistematico di modifiche che possono determinare un azzeramento nel conteggio del tempo (55 secondi) tutte le volte che il macchinista compie operazioni connesse con la guida (come ad esempio aumentare o ridurre la velocità). Questa tesi è sostenuta tra l'altro da RFI che, con propria circolare del 6/10/2003, ha riconosciuto la validità ergonomica di meccanismi che garantiscono la reiterazione del tempo tramite l'azionamento di altri organi da banco. Si ricorda che la normativa italiana, in presenza di tecnologie che consentono un minor impatto sulla salute dell'uomo, non ne permette l'adozione di altre che potrebbero risultare maggiormente dannose per la salute dei lavoratori. L'utilizzo del VACMA potrebbe inoltre introdurre elementi che favoriscono lo stress costringendo il conduttore alla effettuazione di un numero consistente di manovre aggiuntive nei confronti di quelle, già numerose, che è necessario compiere per la conduzione di un treno. Anche sotto il profilo più strettamente ergonomico il dispositivo VACMA non offre le necessarie garanzie in quanto obbliga a posizioni maggiormente coatte in ambienti ristretti. Le cabine di guida delle motrici in esercizio presentano necessità di interventi di miglioramento delle posizioni di guida aggravati dall'introduzione del VACMA come evidenziato da parte del Centro Regionale di Ergonomia della Regione Toscana (vedi relazione allegata).

2) II VACMA non aggiunge alcun elemento di sicurezza nei confronti dell'errore umano non legato allo stato di vigilanza. Questa considerazione, una volta superati i problemi di cui al punto 1, potrebbe consentire l'introduzione del dispositivo vigilante, ma non la riduzione del numero di addetti impegnati nella conduzione del treno, poiché la presenza di un solo conduttore che utilizza il VACMA offre comunque minori garanzie di errore rispetto alla situazione preesistente nei casi in cui erano previsti due macchinisti o un macchinista ed un capotreno presente in cabina in quanto il secondo agente aiuta ad evidenziare i possibili errori nella guida, anche indipendenti dallo stato di vigilanza del conduttore.

3) In Caso di malore del macchinista l'assenza di altro operatore abilitato alla conduzione di treni determinerebbe la impossibilità di spostare il convoglio e quindi di recare soccorso al macchinista medesimo in tempi rapidi, nel caso in cui il convoglio fosse fermo in una località isolata, oltre che di spostare il treno, qualora lo stesso si trovasse in zona pericolosa (ad esempio all'interno di una galleria). La situazione di cui sopra appare in contrasto con quanto previsto dall'alt. 15 del decreto legislativo 626/94 che impone al datore di lavoro di adottare i provvedimenti necessari in tema di pronto soccorso e di emergenza sanitaria.

4) II dispositivo VACMA richiama l'attenzione del macchinista sulla necessità di effettuare una serie ripetitiva di operazioni che potrebbero distogliere l'attenzione del conduttore dalle sue normali mansioni, per cui si avvalora la necessità di collegare l'azionamento del dispositivo alle altre operazioni svolte dal conduttore medesimo.

5) Inoltre il VACMA impone l'effettuazione di una serie di gesti ripetitivi ed automatici (breve rilascio del pedale ad intervalli predeterminati o rilascio dello stesso a seguito di avviso luminoso od acustico) che potrebbero essere compiuti anche in assenza di uno stato di piena vigilanza. Il dispositivo, pertanto, potrebbe non fornire sufficienti garanzie di affidabilità anche in ordine all'obiettivo, non certo esaustivo ai fini della sicurezza del trasporto, di garantire la vigilanza del conduttore per cui andrebbe vagliata la possibilità dell'introduzione di altri sistemi più innovativi.

6) Qualche attenzione meritano infine anche le conclusioni della relazione tecnica sull'argomento eseguita dal prof. Bagnara e dal prof. Bergamaschi in quanto, pur essendo la ricerca sollecitata dalle organizzazioni sindacali, è tuttavia espressione del parere sull'argomento di autorevoli organismi scientifici (Università degli studi di Roma "Tor Vergata", Cattedra di Medicina del Lavoro e Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Tor Vergata", Servizio Medicina del Lavoro).

7) Le considerazioni formulate ai punti precedenti mantengono ovviamente la propria validità anche nei casi in cui il dispositivo VACMA è funzionalmente associato al dispositivo SCMT o al RSC.

8) Infine la circolare del Ministero dei Trasporti del 7/8/2003 vincola comunque l'utilizzo del VACMA alla presenza a bordo, nella cabina di guida, del telefono bordo - bordo o bordo - terra che non risulta presente nella maggior parte dei convogli nei quali si intende attivare il VACMA. Non appare per altro verso ipotizzabile la sostituzione del telefono di cui sopra con un cellulare che non offre le stesse garanzie di disponibilità della linea (vi sono zone in cui i cellulari non prendono), di affidabilità (per possibili guasti od esaurimento delle pile) o di celerità delle comunicazioni (possibilità di trovare il numero chiamato occupato o di non disporre del numero che sarebbe necessario chiamare.